PERCHE' L'ACCORDO DI PROGRAMMA?

di Rolando Alberto Borzetti

 

INDICE

Il perché, di un nuovo Accordo di Programma

Finalità, soggetti e campi di applicazione dell’accordo di programma

Finalità

Criteri generali

Enti interessati all’Accordo di Programma

Campi di applicazione dell’Accordo

Impegni dei soggetti Firmatari

Provveditorato agli Studi

Amministrazione Provinciale

Azienda ASL

Amministrazioni Comunali

Strutture sul Territorio

GLIP- Gruppo di Lavoro Interistituzionale Prov.le

GLH Provinciale – Gruppo di Lavoro per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap.

GLH Di Istituto Gruppo di Lavoro di Istituto o di Circolo

Centri Territoriali di Documentazione di Risorse, di Formazione

Personale per l’Integrazione

Legge 142/90 Art. 4 Statuti Comunali e Provinciali

Art. 27 Forme Associative e di Cooperazione Accordi di

Programma

Art. 14 Funzioni della Provincia e i suoi obblighi

 

PERCHE’ UN ACCORDO DI PROGRAMMA?

L'accordo di programma pone le basi per una progettualità in sede locale, in cui i diversi firmatari sottoscrivono gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione della piena integrazione scolastica dei ragazzi con deficit.

L’integrazione scolastica, di cui l’Accordo individua le condizioni più idonee di attuazione, fa parte di un progetto più ampio, globale ed individualizzato al tempo stesso, che coinvolge il singolo individuo ma anche tutte le realtà del Territorio.

Una vera integrazione si realizza unicamente se al centro dell’attenzione si pongono non soltanto i bisogni della persona con deficit, ma anche i suoi desideri, le sue risorse e le potenzialità nell’ambito dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.

L’integrazione scolastica deve intendersi dunque, come un processo dinamico, dialettico, di sviluppo delle potenzialità soggettive, e si basa sul rispetto e la valorizzazione della diversità della persona con deficit, che deve essere vista come risorsa, piuttosto che solo come portatrice di bisogni.

In quest’ottica assume una particolare rilevanza la costruzione di progetti educativi, derivanti dal confronto di tutte le Istituzioni e basati sulla messa in rete delle risorse umane e strumentali offerte dal Territorio, il cui coordinamento è necessario anche per evitare interventi frazionati ed inutili dispersioni.

Tra le risorse, un ruolo sempre più attivo deve essere riconosciuto alle famiglie, sia nella formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, sia nella loro verifica in itinere.

L’adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa, l’attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di integrazione.

Si devono, in conclusione, porre in essere tutte le condizioni, secondo le diverse competenze istituzionali, per rendere effettivo il diritto allo studio dell’alunno con deficit, rimuovendo tutti quegli ostacoli che, limitando di fatto il pieno sviluppo della persona, impedirebbero l’uguaglianza dei cittadini.

 

I firmatari dell’accordo di Programma:

Provveditore agli Studi

La Provincia

Il Direttore Generale dell’Azienda ASL

Il Sindaco del Comune

 

Finalità, Soggetti e campi di applicazione di un Accordo di Programma

Art. 1 - Finalità

Gli impegni operativi di un accordo, mirano a garantire le condizioni di ambiente, di strumenti e di persone più idonee a facilitare il processo di piena integrazione scolastica e sociale degli scolari/studenti con handicap, attraverso il coordinamento puntuale, funzionale e verificato degli interventi di competenza degli Enti firmatari.

Finalità irrinunciabile di tale coordinamento è quella di sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata, nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione (art. 12, Legge 104/92).

Art. 2 - Criteri generali

I sottoscritti firmatari, esaminati il lavoro preparatorio dei rispettivi Uffici e "Gruppi di lavoro" e le norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell’Accordo di Programma:

individuazione degli impegni da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno;

definizione delle modalità e dei tempi degli interventi inter-istituzionali a favore della singola persona con handicap che frequenta la scuola;

verifica comune dell’attuazione e del rispetto dell’Accordo di Programma sottoscritto.

Art. 3 - Enti interessati all’Accordo di Programma

Alla stesura dell’Accordo di Programma a livello provinciale prendono parte, tramite i loro Rappresentanti legali:

il Provveditorato agli Studi

la Provincia

l’Azienda A.S.L.

il Comune

Art. 4 - Campi di applicazione dell’Accordo

Come il presente documento può assumere la duplice valenza di:

a) quadro di riferimento provinciale per l’Accordo Territoriale, per l’intero arco scolastico. La dimensione territoriale coincide con il territorio della attuale Azienda A.S.L.

Gli Accordi comunali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extrascolastici per favorire l’effettiva realizzazione dei programmi di integrazione scolastica e sociale.

Ciascun Accordo territoriale individua le risorse da impegnare per la sua realizzazione; l’impegno finanziario sarà definito su base annuale.

b) Accordo Provinciale per l’integrazione scolastica nella Scuola Secondaria superiore ed Artistica, nei Centri di formazione professionale e nei percorsi integrati tra Scuola Media Superiore e Formazione Professionale.

L’Accordo Provinciale è finalizzato al coordinamento ed alla programmazione di interventi formativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali e del tempo libero, e individua le risorse da impegnare per la sua realizzazione; l’impegno finanziario sarà definito su base annuale

 

QUADRO DI RIFERIMENTO PER GLI ACCORDI TERRITORIALI

Impegni dei Soggetti firmatari

- Impegni degli Enti:

a) Provveditorato agli Studi

L’Amministrazione scolastica, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, provvede all’attivazione degli interventi di sostegno ai sensi degli artt. 2 e 7 della Legge 517/77, dell’art. 12 della Legge 270/82 e successive modifiche e integrazioni, degli artt. 13 e 14 della Legge quadro n. 104/92, ivi comprese le eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni previste dalla citata normativa, qualora se ne ravvisino le condizioni.

Assegna docenti specializzati per le attività di sostegno. Tali docenti, destinati non al singolo allievo, ma al Circolo/Istituto e di conseguenza alle classi in cui gli allievi sono inseriti, assicurano anche un’azione coordinata con tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione.

Attiva forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l’Amministrazione provinciale per quanto di sua competenza.

Realizza attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno e curricolari, impegnati nell’integrazione, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per l’handicap.

Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri Enti, come previsto dall’art. 14 della Legge 104/92 e già sperimentato in alcune occasioni. In questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate con gli Enti interessati.

Promuove e favorisce forme di sperimentazione previste dal titolo VII del D.Leg.vo 16/4/1994, n. 297 e dall’art. 4, comma 3, lettera f del DPR 9/7/92 anche con interventi aggiuntivi.

Promuove e favorisce la Sperimentazione di nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale, nel rispetto della normativa vigente.

Nel rispetto degli accordi sindacali siglati, garantisce l’impiego del personale ausiliario nel processo di integrazione scolastica.

b) Amministrazione provinciale

L’Amministrazione provinciale si impegna a:

procedere all’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza secondo il piano programmato. Per "barriera" si intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e utilizzo delle strutture e delle attività curricolari;

facilitare l’impiego degli operatori scolastici nel processo di integrazione scolastica, nel rispetto degli accordi sindacali siglati;

realizzare in modo coordinato con gli altri Enti sottoscrittori gli interventi di diritto allo studio L.R. 29/92, regolati dagli indirizzi regionali;

garantire la collaborazione con l’Amministrazione scolastica, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all’orientamento scolastico e professionale degli alunni con handicap;

garantire i necessari interventi di formazione professionale e transizione al lavoro degli alunni con handicap, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra scuola e formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

attuare interventi di formazione continua a sostegno dell’occupazione o della riconversione professionale dei lavoratori con handicap.

Promuovere e favorire la Sperimentazione di nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale, nel rispetto della normativa vigente.

c) Aziende AA.SS.LL.

Redigono l’attestazione di handicap, la diagnosi funzionale e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche ed i bisogni degli alunni, anche ai fini dell’identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica.

Garantiscono la presenza nella scuola degli operatori di cui all’art. 12 della Legge 104/92, per l’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale e per le verifiche periodiche del Piano Educativo Personalizzato; tali presenze sono quantificate in almeno tre incontri annuali per ogni allievo con handicap.

Garantiscono la presenza di un proprio referente nel "Gruppo di lavoro per l’integrazione" previsto ai sensi dell’art. 15, punto 2, Legge 104/92.

Garantiscono la fattiva collaborazione con l’Amministrazione scolastica in attività di consulenza per la realizzazione di progetti di formazione previsti dalla C.M. n. 137/90.

Garantiscono la fattiva collaborazione con l’Amministrazione provinciale ed il sistema dei Centri di Formazione Professionale, per l’orientamento e il supporto all’integrazione.

Mettono a disposizione nel contesto scolastico, eccezionalmente e in relazione a specifici progetti, personale di riabilitazione.

Predispongono una Banca Dati degli Ausili assegnati ad uso personale al fine di favorire un ottimale riutilizzo delle risorse.

La stesura della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato è regolata dall’art. 12 della Legge 104/92, nonché dal DPR 24/2/94, dalle CC.MM. n. 258/83, n. 250/85, n. 262/88, e dalle Linee di indirizzo dell’Assessorato regionale alla Sanità .

d) Amministrazioni comunali

Le Amministrazioni comunali si impegnano a:

procedere all’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza secondo un piano programmato , o comunque da predisporre entro un anno dalla sottoscrizione dell’accordo. Per "barriera" si intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e utilizzo delle strutture e delle attività curricolari;

facilitare l’impiego del personale collaboratore scolastico nel processo di integrazione, nel rispetto degli accordi sindacali siglati;

assicurare il personale di competenza, adeguatamente preparato, per l’assistenza, l’autonomia personale e la comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali (anche in via transitoria) e degli alunni gravemente non autonomi (Legge 118/71, DPR 616/77, art. 13 della Legge 104/92);

fornire, nei limiti delle risorse disponibili e qualora se ne ravvisino le condizioni, personale educativo ai sensi degli artt. 2 e 7 della Legge 517/77;

garantire l’accesso tramite il trasporto degli alunni con handicap che ne abbiano necessità e realizzare in modo coordinato gli interventi di diritto allo studio ex-L. R. n. 6/83;

garantire la collaborazione con l’Amministrazione scolastica e/o Provinciale, nel rispetto delle reciproche competenze, per la realizzazione di esperienze integrate scuola/territorio;

garantire, qualora se ne ravvisi la necessità, la presenza di un proprio referente nel "Gruppo di lavoro per l’integrazione" previsto ai sensi dell’art. 15, punto 2, Legge 104/92.

fornire alle scuole la mappa delle risorse extrascolastiche presenti sul proprio territorio (strutture sportive, educative, culturali, del tempo libero, ecc.) favorendone il reale utilizzo.

STRUTTURE SUL TERRITORIO

a) GLIP -Gruppo di Lavoro Interistituzionale Prov.le (ex art. 15, l. 5/2/1992 104)

Presso ogni Ufficio Scolastico provinciale (provveditorato) è istituito un Gruppo di Lavoro Provinciale Interistituzionale (G.L.I.P.) costituito da 9 componenti, così suddivisi:

Un ispettore tecnico che assume le funzioni di coordinatore del gruppo;

Un esperto della scuola utilizzato preso il Provveditorato agli studio per i problemi dell'integrazione;

Due esperti designati dagli Enti Locali;

Due esperti dell'ASL provinciale;

Tre esperti designati dalle Associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale, nominati dal provveditore agli studi.

Il Gruppo e’ tenuto a svolgere i seguenti compiti:

Attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate alla stipula, alla realizzazione, al monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma;

Attività di studio e di ricerca per la redazione di proposte finalizzate all'ottimizzazione dei rapporti interistituzionali e all'efficacia dell'integrazione scolastica;

Elaborazione di specifiche proposte e di ipotesi di progetti di iniziative finalizzate all'efficacia dell'integrazione scolastica da presentare al Provveditore agli studi;

Attività di consulenza e supporto nei confronti delle Istituzioni Scolastiche, in merito a ciò che concerne i rapporti di queste con i servizi pubblici territoriali - ASL - EE.LL. con le Associazioni delle famiglie di alunni in situazione di handicap, e ogni altra iniziativa extra e parascolastica utile all'integrazione scolastica;

Collaborazione con gli Enti Locali, e le ASL e con i relativi servizi specialistici per l'impostazione e l'attivazione di interventi di supporto alla definizione e alla realizzazione dei piani educativi individualizzati di cui all'art. 12, comma 5 della l. 104/92, nonché la realizzazione ( istituzione o adattamento) di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguono lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappata che abbiano assolto l'obbligo scolastico (art. 8, comma 1, l. 104/92);

Consulenza per l'organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con l'azione della scuola.

Il Gruppo dura in carica tre anni.

In relazione ai nuovi compiti derivanti dall'applicazione del d.l.vo 112/1998, sarà necessario rivedere la composizione, i compiti, le funzioni, le strutture di supporto, l'ambito,

b) GLH PROVINCIALE - Gruppo provinciale di Lavoro per l'integrazione degli alunni in situazione di Handicap.

Presso ogni ufficio scolastico provinciale (Provveditorato agli studi) è costituito un gruppo di lavoro (GLH) che si connota come struttura di servizio, di animazione e di coordinamento fra scuole e l'Amministrazione. È costituito da un Ispettore tecnico, da due Presidi e due Direttori Didattici, da quattro docenti esperti rappresentativi dei vari gradi scolastici, da un operatore scolastico "che rappresenta un punto di riferimento per i rapporti di cui il gruppo è tramite".

Il personale utilizzato assicura la propria specifica competenza nell'ambito dell'attività di formazione e aggiornamento. Il Gruppo ha funzioni consultive nei riguardi del Provveditore agli studi in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole comuni, di aggiornamento degli insegnanti in tali materie.

Il Gruppo sviluppa le seguenti attività:

Conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale (raccolta, classificazione, conservazione, aggiornamento dati, analisi di casi, ricognizione e proposte delle risorse umane e materiali);

Attività di coordinamento e di programmazione (interventi, proposte di utilizzazione dei posti d'organico disponibili e di istituzione di nuovi posti, collaborazione con il Provveditore per la programmazione di un coordinato piano d'azione);

Attività di aggiornamento.

Durata in carica un anno

c) GLH DI ISTITUTO - Gruppo di Lavoro di istituto o di circolo

Presso ogni circolo e/o istituto è costituito a cura del Capo di istituto, sentito il consiglio di Circolo o d'Istituto ed il Collegio dei docenti, un gruppo di studio e di lavoro, composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari, alunni con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo (art. 15, l. 104/92).

d) CENTRI TERRITORIALI DI DOCUMENTAZIONE DI RISORSE, DI FORMAZIONE

È in via di realizzazione (BDP), un servizio di supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La costituzione di centri territoriali di documentazione di risorse, di formazione da attivarsi tramite accordi organizzativi o funzionali tra scuole (in rete), tra scuole e Enti locali, servizi sanitari ecc. aventi lo scopo di promuovere l'impiego coordinato delle risorse e delle competenze, ottimizzare l'uso dei materiali e dei sussidi, documentare e diffondere le esperienze ecc. Tali centri dovranno costituire un supporto diretto e vicino ai docenti, alle persone in situazione di handicap e alle loro famiglie, ai consigli di classe ecc.

Personale per l’Integrazione: La continuità ed il coordinamento delle figure che operano sull’alunno con handicap sono basilari e devono essere la base dell’agire degli operatori dei vari enti e settori. L'integrazione non è delegabile al solo operatore specializzato: tutti la facilitano con la propria disponibilità individuale.

Docente:

disciplinare: docente/i statale/i cui è affidato l’alunno in situazione di handicap, come ogni altro alunno della classe, anche in assenza di personale specializzato;
di sostegno: docente statale della classe in possesso di specializzazione, di norma secondo rapporto di norma uno per ogni quattro alunni con handicap, con possibilità di deroghe in presenza di particolari difficoltà. Assieme ai colleghi disciplinari, progetta e conduce le attività individualizzate, facilita l’integrazione della classe.

Educativo: svolge le funzioni inerenti all’area educativa. E' assegnato dagli Enti Locali di competenza su richiesta del Capo d'Istituto.

Assistenziale e di Mediazione: svolge le funzioni inerenti all’assistenza e autonomia personale, alla comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali e degli alunni gravemente non autonomi (anche in via transitoria). E' assegnato dagli Enti Locali di competenza su richiesta del Capo d'Istituto.

Collaboratore Scolastico: svolge attività d'assistenza materiale anche nella cura dell’igiene personale e favorisce l’accessibilità e godimento alle strutture scolastiche.

Riabilitativo (logopedisti, terapisti, educatori professionali): E' reso disponibile dalla ASL presso le sedi scolastiche solo in via eccezionale e in relazione a progetti specifici.

Tutor: giovane di almeno 18 anni che, solo nella scuola secondaria 2° grado, su un preciso progetto, si prende in carico, anche oltre il tempo scolastico, l’alunno con handicap. Può essere anche un "obiettore di coscienza" o una figura con competenza nei linguaggi settoriali. Facilita gli aspetti educativi, consolida quelli extra - scolastici, del tempo libero e del mondo del lavoro.

I termini:

Handicap: un tempo era intesa come una condizione di svantaggio vissuta da una determinata persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona (in base all’età, al sesso, ai fattori culturali e sociali). Oggi si conviene che l’handicap sia caratterizzato dalla discrepanza tra l’efficienza e lo stato del soggetto e le aspettative di efficienza e di stato sia dello stesso soggetto sia del gruppo particolare di cui egli fa parte. Esso rappresenta pertanto la socializzazione di una menomazione o di una disabilità e come tale riflette le conseguenze, culturali, sociali, economiche ed ambientali, che per l’individuo derivano dalla presenza della menomazione e della disabilità.

Le principali basi giuridiche per l’integrazione delle persone con handicap:

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" - (art. 3 della Costituzione, 1948)

" ... Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale ... " (dall'art. 38 della Costituzione, 1948)

"Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa ...;

l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica ... Sarà facilitata (*), inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie ... (dall’art. 28 L. 118 del 30/3/1971).(*: La sentenza n. 215 del 3/6/1987 della Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima parte del precedente articolo, stabilendo che là dove il testo riporta Sarà facilitata si preveda E' assicurata.)

"Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

(...) d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;" (dall'art.4 L. n. 485 del 21/12/78)

"In favore dei disabili, degli invalidi e dei detenuti sono predisposti opportuni interventi al fine di rendere effettivo il loro diritto alla formazione professionale" (dall'art.11 L.R. n.19 del 24/7/79)

"La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività ..." (dall'art. 1 della L. 104 del 5/2/1992)

E' garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L’integrazione scolastica ha come obbiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse all’handicap"

(dall'art. 314 del D.L. n. 297 del 16/4/1994, T.U. delle disposizioni vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

"Ciascun essere umano è unico e presenta una gamma differenziata di qualità e aspirazioni. L’esistenza o la comparsa di un handicap sconvolge la vita della persona e di chi gli è accanto. Tuttavia, l’handicap non tocca le caratteristiche e le aspirazioni della persona, ma compromette la possibilità di realizzarle pienamente. Nessuno è al riparo di un handicap che può manifestarsi in qualsiasi momento dell’esistenza. Come l’handicap non è sempre uguale, i bisogni tanto della persona colpita che di quelle vicine possono essere molto diversi, così la capacità della collettività a rispondervi. Di conseguenza la società deve riconoscere a ciascun cittadino la possibilità di scegliere la propria forma di partecipazione alla vita collettiva." (dalla Raccomandazione R(92)6 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 9/4/1992.)

Altre fonti sono:

 

Gruppi di Lavoro

L’applicazione delle politiche d’integrazione scolastica è affidata a tutti noi. La legge prevede l’individuazione di Gruppi di Lavoro a cui attribuisce specifiche competenze:

Gruppo Referente e componenti

Gruppo Operativo

(Per ogni alunno con handicap)

Direttore Didattico o Preside; insegnanti curricolari e di sostegno; specialisti ASL, referenti per il caso, operatori educativo/assistenziali e/o tecnici dell'Ente Locale; famiglia.

indirizzo: presso la propria scuola:

Gruppo di Lavoro di Circolo o di Istituto

Direttore Didattico o Preside; 1 rappresentante della ASL, 2 docenti di cui uno specializzato; un rappresentante degli studenti (solo per le scuole medie di 2° grado), un rappresentante dei genitori degli alunni con handicap (o da questi indicato), un genitore eletto nel Consiglio di Circolo o Istituto, può intervenire un rappresentante dell'Ente Locale.

indirizzo: presso il proprio Circolo o l'Istituto

G.H.L. – Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione degli alunni handicappati

Ispettori tecnici, dirigenti scolastici e docenti esperti.

 

Gruppo Operativo di Raccordo Provinciale

Rappresentanti del Provveditorato, della Provincia, delle ASL, dei Comuni firmatari, in collaborazione con il coordinamento delle Associazioni
 

G.L.I.P. - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale

Ispettore tecnico designato dal Provveditore agli Studi, un esperto della scuola, due esperti degli Enti Locali, due esperti delle ASL, tre esperti delle Associazioni delle persone handicappate.
 

Collegio di vigilanza

Presidente della Provincia, Prefetto, Provveditore agli Studi, un rappresentante del Comune , uno dell’Area Metropolitana e uno delle ASL
 

 

Gruppo operativo

Per ogni alunno con handicap opera collegialmente il Gruppo operativo inter - professionale previsto dalla CM n. 258/83.

Esso è costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli Insegnanti che seguono l’alunno (curricolari e di sostegno), dagli specialisti dell’Azienda USL, referenti per il caso, dagli operatori educativo - assistenziali e/o tecnici dell’Ente Locale.

Il Gruppo si riunisce in date prestabilite, secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo di Istituto almeno tre volte l’anno (variazioni potranno essere concordate nell’ambito del Gruppo stesso), per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.

La famiglia partecipa alla definizione ed alla verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato

Gruppo di lavoro di Circolo o di Istituto

Presso ogni Circolo o Istituto, il Gruppo di studio e lavoro, visto l’art. 15, punto 2 della Legge 104/92, si costituisce con il compito di promuovere e coordinare i progetti e le azioni positive messe in atto da ogni unità scolastica per favorire l’integrazione.

Esso è composto dal Direttore Didattico o Preside, che lo presiede; un Rappresentante dell’Azienda USL ; due Rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato; un Rappresentante degli studenti (per le scuole medie di 2° grado); un Rappresentante dei genitori degli alunni con handicap (o eventualmente delle loro Associazioni) da loro stessi indicato; un Rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto. Nel caso si ritenga opportuno può intervenire un Rappresentante dell’Ente Locale. Il Gruppo si riunisce almeno tre volte l’anno.

G.H.L

Il Gruppo di lavoro provinciale per l'integrazione degli alunni handicappati svolge funzioni consultive nei riguardi del Provveditore agli Studi in materia d’integrazione scolastica e di aggiornamento degli insegnanti. In particolare raccoglie, conserva ed aggiorna i dati degli alunni con handicap, offre consulenza alle loro famiglie e agli operatori scolastici. Interviene presso le scuole per informazioni sull’integrazione, formula proposte in ordine all’assegnazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto 1:4 e dei fondi ministeriali a favore dell'integrazione degli alunni handicappati, promuove attività di formazione e di aggiornamento rivolta al personale scolastico. Il Gruppo è composto da ispettori tecnici del Ministero P.I., da dirigenti scolastici e da docenti esperti di ogni ordine scolastico.

Gruppo Operativo di Raccordo Provinciale e Gruppo Inter - ASL

Il Gruppo, composto da rappresentanti del Provveditorato agli Studi, della Provincia, della AUSL e dei Comuni firmatari gli Accordi di Programma, in ordine al passaggio dalla scuola dell’obbligo alla scuola secondaria superiore e artistica o della formazione professionale, in collaborazione con il coordinamento delle Associazioni, elabora la "mappa delle opportunità", che consiste nella messa in rete delle informazioni sulle opportunità scolastiche e formative, da diffondere fra tutti i Soggetti istituzionali e da aprire anche all’utilizzo diretto dei cittadini. Definisce gli atti operativi in rapporto alle risorse ed ai bisogni emergenti e collega il percorso scolastico/formativo agli interventi di transizione e integrazione lavorativa.

GLIP

Presso ogni ufficio scolastico provinciale e' istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal Provveditore agli Studi, un esperto della scuola, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle ASL, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate.

Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. Il G.L.I.P. ha compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli Studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le ASL per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

Collegio di vigilanza

Il Collegio di Vigilanza è composto da rappresentanti dei sottoscrittori dell’accordo di programma ed è integrato dal Prefetto o da un suo rappresentante .

Le valutazioni de Collegio di Vigilanza, sull’attuazione dell’Accordo di Programma, sono rimesse al Presidente della Giunta Regionale del Lazio e al Gruppo di Lavoro Provinciale di Roma, di cui all’art.15 della legge quadro, ai fini dell’esercizio dei rispettivi poteri di verifica

Solo la famiglia può avviare il processo d’integrazione scolastica che è ordinato in una successione d’atti la cui attivazione, compete a diversi soggetti.

Atto Responsabilità Competenza Tempi
Attestazione di handicap Famiglia o Tutore ASL prima dell'iscrizione
Diagnosi funzionale ASL ASL entro 45 giorni dall'iscrizione
Profilo Dinamico Funzionale Capo d'Istituto ASL, Scuola, Famiglia, altri. definizione entro il 15 novembre

Attestazione di handicap:

è il documento rilasciato dal competente Servizio della ASL su richiesta della famiglia/tutore.

La certificazione viene rilasciata alla famiglia dell’alunno, che provvederà a consegnarla alla scuola all’atto dell’iscrizione.

Le attestazioni di handicap prodotte da specialisti nell’esercizio della libera professione devono comunque essere convalidate secondo le procedure previste dalle competenti ASL.

Per gli alunni che evidenziano gravi difficoltà di apprendimento e di relazione in corso di frequenza scolastica, compete al Capo di Istituto concordare con la famiglia l’opportunità di consultare il medico scolastico/pediatra di comunità, che valuterà la necessità di una visita specialistica medico-psicologica presso il Servizio competente

Per l' Attestazione dell’Handicap ci si deve rivolgere, per competenza territoriale, ai seguenti Settori di Neuro-Psichiatria - Psicologia - Riabilitazione dell'Età Evolutiva del Distretto Sanitario della ASL

Diagnosi funzionale:

Consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno; si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell’alunno.

Alla sua stesura provvedono i competenti Servizi delle AA.SS.LL, utilizzando l’apposito modello DF. In caso di necessità può essere aggiornata e comunque rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico dell’alunno interessato.

In caso di prima individuazione, le AA.SS.LL. si impegnano a produrre la documentazione entro 45 giorni dai termini previsti per l’iscrizione.

Profilo Dinamico Funzionale:

è orientato alla ricerca del giusto equilibrio fra la specificazione delle competenze dell'alunno/a e l'evidenziazione degli aspetti funzionali e strategici nella personalità dell'alunno/a stesso/a.

Congiuntamente gli operatori dell'ASL e della Scuola, con la collaborazione della famiglia, sono tenuti a:

elaborare il Profilo Dinamico Funzionale utilizzando il modello PDF;

verificarne i dati e le informazioni per una più idonea progettazione educativa rivolta all’alunno interessato.

aggiornarlo ogniqualvolta lo si ritenga necessario e comunque obbligatoriamente al termine della Scuola Materna, della Scuola Elementare, della Scuola Secondaria di 1° grado e durante il corso di Istruzione Secondaria Superiore.

Per consentirne la stesura, l’aggiornamento e la verifica sono calendarizzati almeno tre incontri inter - professionali del Gruppo Operativo per ogni alunno durante l’anno scolastico.

Agenda degli Incontri sul P.D.F.: Gli incontri sono promossi dal Capo di Istituto e comunicati per iscritto, nel loro insieme, alle famiglie entro la fine di ottobre.

Anno 2000.. Scuola Classe

Data e ora Luogo dell'incontro
   
   
   

Anno 199... Scuola Classe

Data e ora Luogo dell'incontro
   
   
   

Anno 199... Scuola Classe

Data e ora Luogo dell'incontro
   
   
   

Piano Educativo Individualizzato: documenta, di norma annualmente, per ogni alunno gli interventi predisposti a suo favore. Comprende la programmazione didattica individualizzata raccordata a quella della classe, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi "cosiddetti" trasversali. Il documento elaborato a cura del Consiglio di Classe, è conservato nel fascicolo personale e verificato ed aggiornato nelle valutazioni periodiche.

Il PEI è parte integrante della programmazione educativa/didattica di classe e definito entro i primi due mesi di scuola dal gruppo docente, con il contributo degli specialisti dell’ASL e degli eventuali operatori dell’area educativo/assistenziale dell’Ente Locale che seguono il caso; la famiglia è risorsa importante e parte attiva; sono previste consulenze di specialisti delle Associazioni, secondo protocolli sottoscritti con l’Amministrazione scolastica. E' redatto da un docente.

Nel PEI, sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati , si definiscono:

gli obiettivi educativi - riabilitativi - socializzanti perseguibili in uno o più anni

le forme di apprendimento, anche in relazione alla programmazione di classe, orario generale della scuola e dell’alunno H;

le forme di integrazione fra attività scolastiche ed extra - scolastiche;

i metodi, i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento;

modalità e tempi di scansione degli interventi previsti, di coordinamento tra gli enti interessati e di verifica e/o ristesura del PDF;

predisposizione del percorso misto, del progetto sul minore, dei percorsi sperimentali e degli interventi diretti all'orientamento;

l'organizzazione dei servizi di trasporto, mensa, sostegno, eventuale assistenza, accompagnamento e riabilitazione, predisposizione delle strutture idonee.

Nel sollecitare per il PEI l’adozione di uno schema di riferimento omogeneo per ogni Circolo/Istituto, si ricorda che altre importanti indicazioni sono contenute nella C.M. 258/'83.

Personale per l’Integrazione: La continuità ed il coordinamento delle figure che operano sull’alunno con handicap sono basilari e devono essere la base dell’agire degli operatori dei vari enti e settori. L'integrazione non è delegabile al solo operatore specializzato: tutti la facilitano con la propria disponibilità individuale.

Docente:

disciplinare: docente/i statale/i cui è affidato l’alunno in sitiazione di handicap, come ogni altro alunno della classe, anche in assenza di personale specializzato;

di sostegno: docente statale della classe in possesso di specializzazione, di norma secondo rapporto di norma 1/138 alunni , con possibilità di deroghe in presenza di particolari difficoltà. Assieme ai colleghi disciplinari, progetta e conduce le attività individualizzate, facilita l’integrazione della classe.

Educativo: : svolge le funzioni inerenti all’area educativa. E' assegnato dagli Enti Locali di competenza su richiesta del Capo d'Istituto.

Assistenziale e di Mediazione: svolge le funzioni inerenti all’assistenza e autonomia personale, alla comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali e degli alunni gravemente non autonomi (anche in via transitoria). E' assegnato dagli Enti Locali di competenza su richiesta del Capo d'Istituto.

Collaboratore Scolastico: svolge attività d'assistenza materiale anche nella cura dell’igiene personale e favorisce l’accessibilità e godimento alle strutture scolastiche.

Riabilitativo (logopedisti, terapisti, educatori professionali): E' reso disponibile dalla ASL presso le sedi scolastiche solo in via eccezionale e in relazione a progetti specifici.

Tutor: giovane di almeno 18 anni che, solo nella scuola secondaria 2° grado, su un preciso progetto, si prende in carico, anche oltre il tempo scolastico, l’alunno con handicap. Può essere anche un "obiettore di coscienza" o una figura con competenza nei linguaggi settoriali. Facilita gli aspetti educativi, consolida quelli extra - scolastici, del tempo libero e del mondo del lavoro.

Dalla nascita la legge riconosce alla persona con handicap, il diritto all’inserimento all’asilo nido e garantisce quello all'educazione e all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. Ai minori handicappati che non possono frequentare la scuola è in ogni modo garantita l’istruzione mediante l’istituzione negli ospedali e nelle divisioni pediatriche, di classi quali sezioni distaccate della scuola statale.

Il requisito fondamentale per usufruire di tale diritto è la disponibilità della famiglia a far individuare il minore quale persona con handicap tramite apposita certificazione risultante dalla Diagnosi Funzionale da parte del competente Servizio dell'ASL o da uno specialista libero professionista, purché convalidato dal Servizio dell’ ASL

La scelta della scuola va fatta per tempo (accertarsi delle scadenze che sono definite d'anno in anno e possono essere diverse per ogni singolo ente) e la domanda d’iscrizione, a carico dei genitori, va presentata per la Scuola Statale alla Direzione Didattica o dalla Presidenza, per le Scuole Comunali ai Comuni e/o circoscrizioni - quartieri e per le scuole private agli Enti Gestori.

Importante è la continuità educativa nel processo d’integrazione degli alunni portatori di handicap, è perciò basilare preparare per tempo sia le prime iscrizioni sia i passaggi tra i vari ordini di scuola: con la conoscenza dei nuovi ambienti e la predisposizione dimomenti conoscitivi tra la famiglia/tutore, gli operatori della scuola e quelli socio - sanitari - assistenziali che si occupano dell’alunno con handicap. Vedi la C.M. 4/1/88 n. 1

Per l’iscrizione alla Scuola Materna, alla Diagnosi Funzionale va unito - il Foglio d'informazione sulle abitudini dell'alunno in ambito familiare. I documenti anagrafici (certificati di nascita, delle vaccinazioni avvenute, stato di famiglia, ecc.) vengono generalmente inviati dai comuni di residenza, i genitori possono avvalersi, nei casi e nelle forme previste dalla legge, dell'autocertificazione.

Legge 142

CAPO II
AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 4
Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra i comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

Legge 142

LA PROVINCIA

Art. 14
Funzioni

5. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle

calamità:

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

6. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonchè realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

7. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.

Legge 142

CAPO VIII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 27
Accordi di programma

8. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

9. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

10. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

11. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

12. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

13. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario di Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

14. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

15. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n.64.

Note

1. Integrato dall’art. 5, comma 8-bis, del dl 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 ottobre 1995, n. 437.

2. Integrato dall’art 5, comma 8, del dl 361/95 convertito dalla l. 437/95.

3. Integrato dall’art. 5, comma 8-ter, del dl 361/95 convertito dalla l. 437/95.

4. Sostituito dall’art. 5, comma 9, del dl 361/95 convertito dalla l. 437/95..

5. Aggiunto dall’art. 5, comma 9-bis, del dl 361/95 convertito dalla l. 437/95.