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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Si avvicina l’emanazione del  regolamento sull’individuazione dell’alunno handicappato.

Il Consiglio di Stato il 29 Agosto ha espresso il parere n° 4699/03 sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero dell’Istruzione e della Salute per l’individuazione degli alunni in situazioni di handicap.

Ciò in attuazione dell’Art. 35 Comma 7 legge 289 che ha sostituito il precedente accertamento sanitario individuale con un accertamento sanitario collegiale al fine dell’assegnazione delle ore di sostegno didattico per l’integrazione scolastica. Adesso il parere viene trasmesso all’apposita commissione della Camera che provvederà ad esprimere il proprio parere e quindi il regolamento potrà essere emanato, probabilmente nell’arco di un paio di mesi. Però questo regolamento ha ormai subito ritardi di anni ed ulteriori ritardi non meraviglierebbero. I ritardi sono stati causati dalle lunghe trattative tra Amministrazioni Centrali e Regioni che dovevano raggiungere un’intesa con i Ministeri sui contenuti del regolamento ed hanno proposto alcuni emendamenti in buona parte recepiti dalle Amministrazioni Centrali. Il parere del Consiglio di Stato è importante perché contiene alcune informazioni che contribuiscono a chiarire meglio i rapporti fra Stato e Regioni in materia di integrazione scolastica. Un primo punto importante riguarda lo scioglimento del dubbio se l’atto dovesse essere emanato con un regolamento governativo o con una intesa Stato-Regioni, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n° 3/01 che ha trasferito alle Regioni le competenze in materia scolastica e sanitaria conservando allo Stato solo quella di stabilire i livelli essenziali delle prestazioni. Il parere del Consiglio di Stato si orienta nettamente per l’atto regolamentare, ritenendo il procedimento di accertamento dell’handicap, “un livello essenziale” di prestazione dovendosi svolgere in modo e tempi uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo da consentire un corretto avvio della formulazione, della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, atti preliminari ad un corretto avvio dell’anno scolastico, come espressamente detto e ribadito in due articoli dello schema di regolamento che richiamano la legge 333/01 che fissa a fine Luglio il termine ultimo per l’assegnazione dei posti di sostegno in organico di diritto e di fatto.

Il Consiglio di Stato inoltre ha ritenuto corretta la richiesta delle Regioni di eliminare dal testo il termine di 30 giorni dalla richiesta per il rilascio della certificazione, ritenendo sufficiente la previsione che essa venga rilasciata “in tempo utile” per il corretto avvio dell’anno scolastico. Ciò se è rispettoso del potere autonomo organizzatorio delle Regioni crea forte preoccupazione nelle famiglie dal momento che in molte Regioni vi sono ritardi di molti mesi e di anni nel rilascio degli accertamenti per l’invalidità, a causa della scarsità delle commissioni. Governo e Regioni dovranno quindi intervenire immediatamente per evitare ritardi pena la vanificazione di tutta la normativa sulla qualità dell’integrazione.

Il Consiglio di Stato ha pure ritenuto corretta la richiesta delle Regioni di finalizzare l’accertamento solo all’integrazione scolastica, perché non ha reputato coerente con la qualificazione di “livello essenziale” una differenziazione di accertamenti per i minori a seconda che questi debbano servire all’integrazione scolastica, all’assistenza sociale e sanitaria, all’inserimento lavorativo ecc..

Quindi per i minori l’accertamento collegiale deve valere per il godimento di tutti i benefici che la normativa riconosce alle persone con disabilità.

Il Consiglio di Stato condivide pure un’altra richiesta delle Regioni circa l’eliminazione dal testo della individuazione delle ore di assistenza educativa da parte dell’apposito gruppo di lavoro sul caso di cui all’articolo 5 comma 2 del DPR del 1994, ritenendo che tale gruppo sia costituito solo da personale della scuola. Sia consentito dissentire dalle Regioni e dal Consiglio di Stato. Infatti il gruppo di lavoro di cui sopra, previsto legislativamente dall’articolo 12 comma 5 della legge 104/92 è il gruppo che formula il piano educativo individualizzato ed è composto non solo dai docenti della classe ma anche dalla famiglia e dagli operatori della ASL e degli enti locali.

È questo gruppo che formula la proposta di richiesta delle ore di sostegno e di tutte le altre richieste necessarie alla qualità dell’integrazione scolastica, tra le quali sarebbe logico prevedere pure quelle delle ore di assistenza educativa.

Speriamo che sulla base degli accordi di programma fra uffici scolastici regionali, enti locali ed ASL , questo aspetto assai importante possa essere recuperato. Si condivide pienamente invece l’ultima osservazione del parere del Consiglio di Stato circa la dubbia costituzionalità dell’Art.4 del regolamento che riproduce l’articolo 35 comma 7 della legge 289/03 secondo cui le ore di sostegno in deroga vengono assegnate solo nei casi certificati di particolare gravità.

 Giustamente il Consiglio di Stato osserva che le ore in deroga in organico di fatto vengono assegnate quando non siano sufficienti in una certa Provincia o in una certa scuola quelle in organico di diritto rispetto al numero degli alunni con disabilità; ma ciò può determinare delle disparità di trattamento tra scuola e scuola o tra Provincia e Provincia a seconda del numero di alunni iscritti e frequentanti rispetto alle ore di sostegno assegnate. Di qui il dubbio di incostituzionalità della norma.

Certamente sarà difficile che il Ministero recepisca questa censura preferendo attendere che qualche famiglia o qualche associazione la sollevi nel corso di una delle cause, sempre più frequenti, con le quali si richiedono ed ottengono più ore di sostegno rispetto a quelle assegnate.

Le Associazioni sono avvertite.

Roma 15 Settembre 2005

Responsabile della sezione legale dell’osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica.
Salvatore Nocera


Parere Consiglio di Stato 29 agosto 2005


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