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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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E’ NECESSARIO L’AVVOCATO PER OTTENERE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

            La Corte costituzionale , con l’Ordinanza 128/07, depositata il 19 Aprile 2007 ha rigettato la richiesta di declaratoria di incostituzionalità della  L.n. 6/04 sull’amministratore di sostegno, nella parte in cui non prevede obbligatoriamente la presenza di un avvocato a difesa dei diritti fondamentali del beneficiario, avanzata dal Giudice tutelare del Tribunale di Venezia, Sezione di Chioggia.

            La questione sollevata dal Giudice tutelare era assai interessante e penetrante: il Giudice sosteneva che la mancata previsione dell’obbligatoria assistenza di un avvocato rendeva incostituzionali la L.n. 6/07 per contrasto con gli art 2,3 e 24 della Costituzione.

            I rilievi erano molto pertinenti. Infatti il Giudice sosteneva che   se è vero che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno potrebbe talora  spogliare il beneficiario del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuendolo all’amministratore di sostegno, allora in tali casi verrebbe meno il diritto di difesa del beneficiario circa la riduzione sostanziale della sua sfera di libertà . Quindi la   mancata previsione di una presenza obbligatoria di un difensore legale contrasterebbe con l’art 2 della Costituzione che riconosce i diritti fondamentali della persona. Inoltre questa  mancata previsione renderebbe incostituzionale la legge con riguardo   agli art 3 Cost., diritto di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e  all’art 24 Cost., irrinunciabile diritto  di difesa in giudizio.

            In parole povere, il  Giudice tutelare riteneva che la L.n. 6/04, per troppo volere agevolare il  beneficiario,  in sostanza verrebbe a danneggiarlo, privandolo di quelle garanzie costituzionali previste per tutti  durante i procedimenti giurisdizionali.

            La corte costituzionale ha rigettato la richiesta, non perché l’abbia ritenuta infondata, ma perché l’ha ritenuta non sufficientemente motivata. Infatti  la Corte fa presente che su questo punto si è già pronunciata la Cassazione con la Sentenza n.25366/06 che ha distinto  tra quegli atti  ,  la cui privazione riduce la sfera di libertà del beneficiario e che quindi richiedono l’assistenza di un avvocato  ( afd es. divieto di alienazione di beni, assunzione di ipoteche ) e quegli atti  meno importanti  la cui privazione , non riducendo la sfera di libertà del beneficiario, non richiedono la presenza di un difensore legale ( ad  es. riscossione della pensione, pagamento delle bollette telefoniche ).

            Secondo la V Corte Costituzionale il Giudice tutelare non ha effettuato questa distinzione , chiedendo la   dichiarazione di incostituzionalità della legge  con   riguardo a tutti gli atti che vengono vietati al beneficiario,poiché attribuiti all’amministratore di sostegno. Posta la questione in  termini così generali, secondo la Corte la richiesta è da considerarsi inammissibile.

            Ciò comporta  alcune conseguenze:

            Per il momento , non essendovi una pronuncia di incostituzionalità, rimarrà la disparità fra quei Giudici che richiedono e quelli che non richiedono la presenza obbligatoria di un difensore legale.

            In secondo luogo, trattandosi di una sentenza che rigetta la richiesta di incostituzionalità, la richiesta , riformulata con le precisazioni della Corte costituzionale, può essere sempre ripresentata, probabilmente con esito positivo, specie sulla base delle  indicazioni   della Cassazione.

            In terzo luogo, ciò significa che se si vuole evitare  il  ricorso all’interdizione ed all’inabilitazione, occorre modificare la stessa l.n. 6/07  ed abrogare   i due istituti   sopra detti, come da tempo chiede il prof Paolo Cendon, autore della legge sull’amministratore di sostegno.

            Però, fermi restando i rilievi della Cassazione, nei casi più gravi, sembra difficile  escludere la presenza obbligatoria di un difensore legale; e ciò renderà più costose  quelle pratiche.

            Sarà opportuno conoscere  in merito il  parere del prof Cendon, che è stato l’autore di questa  importante legge  

            Salvatore Nocera


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