Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

ANCORA SUL SOSTEGNO

Ancora una volta un congruo numero di docenti di sostegno di Lecce ribadiscono, che è fondamentale la creazione di una specifica classe di concorso per il sostegno.

Fino ad oggi il titolo di specializzazione è stato utilizzato per una tempestiva immissione in ruolo, creando nella scuola un canale preferenziale da utilizzare per il passaggio alla classe di concorso di appartenenza. Infatti il docente una volta assunto dalla scuola sosta sul sostegno ( 5 anni), per poi transitare comodamente sulla propria disciplina.

Il sostegno pertanto è diventato un"porto di mare" nel quale si entra e si esce quanto prima possibile, creando una dispersione di risorse e professionalità e penalizzando i diversamente abili, affidati cosi a personale non sufficientemente motivato, che usa il sostegno come una passerella, danneggiando l’immagine di tutti quei docenti che hanno fatto del sostegno una scelta elettiva.

Dobbiamo rimarcare che non tutti gli insegnanti possono frequentare il corso di specializzazione in didattica, che purtroppo è riservato solo a pochissimi "eletti" ed ha costi altissimi.

Mettiamo da parte le polemiche e torniamo al motivo del nostro intervento, ricordando che:

nella scuola secondaria inferiore la ripartizione in aree per i docenti di sostegno non esiste; essa è nata, nella secondaria superiore da una cattiva interpretazione dell’art. 13 comma 5 della legge 104/ 92 che recita testualmente " nella scuola secondaria di I e II grado sono garantite attività di sostegno nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico funzionale e del conseguente Piano Educativo individualizzato,"

La normativa è stata falsamente interpretata in quanto è inconcepibile che solo nella secondaria superiore si diversifichino gli interventi di sostegno per aree.

A questo punto sono d’ obbligo alcune considerazioni.:

1. Spesso la scelta delle aree è figlia di compromessi ed è diventata strumento per privilegiare determinati docenti che utilizzano l’ attività di sostegno come canale preferenziale per il passaggio alla propria classe di concorso (poiché il punteggio maturato alla fine viene valutato solo nella classe di concorso di appartenenza e non, come sarebbe giusto, nell’ apposita graduatoria di sostegno)

Il portatore di handicap diventa quindi motivo di contrattazione al di là della logica e delle finalità scolastiche.

Un gruppo di docenti Leccesi


La pagina
- Educazione&Scuola©