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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

NELLA SCUOLA PRIMARIA IL COMUNE E’ OBBLIGATO A GARANTIRE UN BANCO SPECIALE PER UN ALUNNO CON DISABILITA’ MOTORIA GRAVE

 

            Il caso, anche se risalente al 2006, merita attenzione, poiché esplicita il riconoscimento del diritto ad un’attrezzatura tecnica, senza la quale l’alunno non avrebbe potuto seguire le lezioni in classe. Nel caso di specie trattatasi di un alunno di scuola primaria.

            E’ interessante che il Tribunale abbia riconosciuto l’urgenza e la fondatezza della richiesta dell’acquisto dell’ausilio  speciale al Comune, pronunciandosi con un’ordinanza cautelare ex art 700 Codice  di procedura civile.

            Per accogliere il ricorso al Giudice è bastato prendere atto della prescrizione dell’ASL circa l’ausilio ed applicare tre fonti normative : 1. La L.n. 104/92 art 8 sui servizi che debbono essere prestati per rendere effettivo il diritto all’integrazione;  art 13 comma 1 che prevede l’assegnazione di sussidi tecnici per rendere effettivo il diritto all’integrazione scolastica; art 13 comma 3 che pone a carico degli    enti locali l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità; 2. il dpr n. 112/98 che all’art 139 pone a carico dei Comuni “ il supporto organizzativo” all’integrazione scolastica nelle scuole primarie; 3. la l.n. 328/00 art 14 che pone a carico dei comuni la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità a partire dalla scuola.

            L’ordinanza è interessante perché riconosce tutte le norme citate, ivi compreso l’art 14 della L.n. 328/00, come norme non programmatiche ma immediatamente applicabili e produttive di effetti.

            Normalmente si pensa che l’integrazione scolastica si risolva tutta nella nomina di docenti per il sostegno; questa ordinanza mostra come questo processo sia ben più ampio e complesso, in cui anche un servizio fornito da un Comune ha la sua importanza determinante ai fini della qualità.

            La difesa del Comune avrebbe voluto spostare sull’ASL l’obbligo di assegnazione dell’ausilio speciale sulla base del nomenclatore tariffario di cui all’art 24 L.n. /92; correttamente il Giudice ha distinto l’assegnazione al singolo degli ausilii del nomenclatore  da quelli che debbono essere in dotazione della scuola, come arredi speciali, necessari per poter seguire le lezioni.

            In un momento in cui  la qualità dell’integrazione  scolastica sembra essere trascurata nella prassi sia dell’Amministrazione scolastica che degli Enti locali a causa dei gravi tagli alla spesa pubblica, sembra opportuno rilanciare questa decisione giurisprudenziale, perché, come dice lo slogan di una campagna di sensibilizzazione delle associazioni, è questo il momento in cui “ i diritti alzano la voce”..

 

Salvatore Nocera

 


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