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Bocciata la competenza esclusiva del giudice amministrativo


Controversie Stato-cittadini anche al giudice ordinario


(Corte costituzionale 20/4/2004)



E’ in parte illegittima la legge che stabilisce che le controversie tra cittadino e pubblica amministrazione sono di competenza esclusiva del giudice amministrativo. Con una sentenza tanto complessa nel corso della motivazione, quanto profonda nella qualità dell'interpretazione, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità degli artt. 33 (commi 1 e 2) e 34 (comma 1) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, così come sostituiti dall'art. 7, lettera A e B, della Legge 21 luglio 2000, n. 205, recante "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa". I Giudici della Consulta hanno accolto e fatto propria l'eccezione d'incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma, in merito alla pretesa di ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, disposta dalle norme di cui sopra. In particolare, hanno rifiutato che si potesse sostituire il principio di "riparto" fissato dalla Costituzione e basato sulla classica contrapposizione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, con quello novativo e corrispondente ai "blocchi di materie": a tipologie di controversie, nelle quali unico discrimine sarebbe l'astratta determinazione di certi settori "connotati da una significativa presenza dell'interesse pubblico". Con una dimostrazione ricavata dallo studio analitico della volontà del Costituente, la Corte ha inteso ribadire che la "specialità" del giudice amministrativo si basa sulla necessità di assicurare una tutela giudiziaria "nell'amministrazione", con riguardo al soggetto che si avverta leso dal potere autoritativo di quest'ultima. Non si tratta dunque di un campo che possa essere definito in assoluto. Ragione per la quale, la giurisdizione esclusiva introdotta dalla Legge 205/2000 si dimostrerebbe "incompatibile con il dettato costituzionale". Del resto, l'art. 103 della Costituzione non consente al Legislatore di muovere con piena discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di poteri giurisdizionali. Le "materie" eventualmente individuabili devono comunque vedersi collegate a quelle "situazioni soggettive", che riportano il discrimine tra giudice ordinario e giudice amministrativo al vecchio e collaudato criterio costituzionale. Il tutto, a favore dei soggetti portatori di veri e propri diritti, i quali non devono privarsi del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, per incorrere nella competenza del giudice "della" pubblica amministrazione.

 

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