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COME FARE

di Nadia Zamai, dal sito Handylex

Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione". Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.

La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.

Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.

Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.

A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.

Da precisare che il facsimile di contrassegno, approvato dal "Regolamento al Codice della Strada", è uguale (e quindi valido) in tutta Italia ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo. Deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).

Il contrassegno prevede, oltre al pittogramma della persona in carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di concessione e uno dove dovrebbero essere riportate le generalità del titolare.

Il contrassegno è personale e ha la durata di 5 anni.

La legislazione prevede agevolazioni in materia di parcheggi riservati alle persone con sensibile riduzione delle capacità di movimento.

E' possibile per le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ottenere - previa specifica visita medica- il cosiddetto contrassegno invalidi che permette di parcheggiare negli spazi a questi riservati (art.381 DPR 495/92).Tale contrassegno é stato esteso anche ai non vedenti (art.3 DPR 503/96).

Il contrassegno è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo ed é valido su tutto il territorio nazionale.

Chi è munito di contrassegno non è tenuto all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nei parcheggi a tempo determinato (art 188 D.Lgs 285/92).

Il regolamento al Codice della strada prevede poi che il Sindaco con propria ordinanza nei casi di particolari condizioni di disabilità, possa assegnare gratuitamente un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato a usufruirne (art 381).Il regolamento non prevede un'obbligatorietà e ne limita la concessione alle zone ad alta densità di circolazione.

(tratto da Vita n°22 5 giugno 1998)


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