Ai Servizi Sociali del Comune di ……

REGIONE LAZIO

 

Obblighi dei Comuni

Legge 30 marzo 1971, n. 118

Art. 28.

Provvedimenti per la frequenza scolastica

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n.234

Capo VI
Assistenza scolastica

Art. 42

Assistenza scolastica.

Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Art. 45

Attribuzioni ai comuni.

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
(in GU del 17 febbraio 1992)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

 Art. 13 - Integrazione scolastica -

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

Comma 3 : Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

La Legge Regionale che segue, ricalca in maniera più precisa il D.L. 112/98, art 138 e 139: i compiti delle Regioni, Province e Comuni

Legge Regionale 14/1999

06 Agosto 1999

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo

Omissis..

Capo III - Servizi sociali

148. Oggetto. 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "servizi sociali" attengono a tutte le attività relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità.

149. Funzioni e compiti della Regione.

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio assistenziali;

b) la promozione ed il coordinamento operativo dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi sociali;

c) la determinazione dei livelli qualitativi dei servizi socioassistenziali, nonché dei requisiti organizzativi, strutturali e funzionali degli stessi, nel rispetto degli standard essenziali determinati a livello nazionale;

d) la determinazione dei criteri e dei parametri di reddito per il concorso al costo delle prestazioni socioassistenziali;

e) la definizione delle modalità e dei criteri della vigilanza sui servizi socio-assistenziali e sulle attività svolte dagli enti privati;

f) la definizione, in collaborazione con gli enti locali, dei criteri e degli standard da utilizzare nel processo di informatizzazione dei servizi socioassistenziali, anche al fine di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione regionale;

g) la promozione ed il sostegno di modalità organizzative che garantiscano il raccordo e l'integrazione dei servizi sociali con gli altri servizi territoriali;

h) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

i) il coordinamento delle attività di prevenzione e di inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, ivi compresi i tossicodipendenti, gli alcoldipendenti e gli psicolabili

l) a promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione in favore di portatori di handicap, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

m) la promozione dell'attività consultoriale;

n) la tenuta del registro regionale degli enti privati che svolgono attività di assistenza sociale nell'ambito del territorio regionale;

o) la promozione di una rete di centri di accoglienza degli immigrati extracomunitari, nonché la determinazione dei requisiti gestionali e strutturali dei centri medesimi;

p) le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB);

q) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale e degli atti governativi di indirizzo e coordinamento, ad iniziative di soccorso a favore di profughi, di rifugiati, di prigionieri e di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.

2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società.

150. Funzioni e compiti delle province.

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67;

b) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza);

c) la localizzazione dei presidi assistenziali e la formulazione del parere sulla determinazione da parte della Regione, degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi;

d) la localizzazione e l'istituzione dei centri antiviolenza o di case rifugio per donne maltrattate e l'inoltro alla Regione delle richieste di contributo;

e) il coordinamento e la verifica delle iniziative dei comuni in materia socio-assistenziale.

2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società.

151. Funzioni e compiti dei comuni.

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) l'organizzazione ed il funzionamento della rete dei servizi socio-assistenziali e la gestione degli stessi, ivi compresi quelli relativi ai tossicodipendenti ed agli alcoldipendenti;

b) l'assistenza ai minori in stato di bisogno, ai minori illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;

c) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di volontariato operanti in materia;

d) la gestione del servizio di asilo nido e del servizio di assistenza familiare;

e) la realizzazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri extracomunitari;

f) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza comunale, ai sensi dell'articolo 62 della l. 6972/1890;

g) l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali e la vigilanza su tali servizi e sull'attività degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale;

h) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

2. I comuni singoli ed associati svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società.

Capo IV - Istruzione scolastica

152. Oggetto. 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "istruzione scolastica" attengono alla programmazione ed alla gestione amministrativa del servizio scolastico, volta a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

153. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi previsti dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, e dei docenti della scuola materna comunale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

b) gli interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità e di promozione educativa;

c) le iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali;

d) l'assicurazione dei beneficiari di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1992 per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto;

e) gli interventi per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale;

f) la fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici;

g) gli interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 29/1992, nonché quelli per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative.

2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato concernenti:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con il piano regionale;

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

154. Funzioni e compiti delle province.

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

1) in relazione all'istruzione secondaria superiore:1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;

4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;

6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155, comma 1, lettera a), numero 8).

Le province collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.
3. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai servizi;

b) l'educazione permanente, ricorrente e continua per favorire la crescita educativa dei cittadini;

c) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni;

d) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus, di attrezzature per cucine e refettori scolastici.

155. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola:

1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;

4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

5) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria;

9) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;

10) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;

11) la concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori;

12) l'istituzione di residenze e convitti;

13) il servizio di mensa scolastica;

14) il servizio di trasporto;

15) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

b. I comuni, in collaborazione con la provincia e le comunità montane e d'intesa con le autorità scolastiche, assumono iniziative concernenti:

1) l'educazione degli adulti;

2) gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

3) le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) le azioni di supporto tese a promuovere ed a sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi, ed ordini di scuola;

4) gli interventi perequativi;

5) gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

156. Funzioni e compiti delle comunità montane. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.

Capo V - Formazione professionale

157. Oggetto. 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "formazione professionale" attengono agli interventi volti al primo inserimento, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, alla formazione continua, permanente e ricorrente, a quella conseguente a riconversione di attività produttive ed alla vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

158. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione dei criteri e la determinazione delle modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche o alle attività professionali ad esse equiparate e dei conseguenti indirizzi della programmazione didattica;

b) l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per il personale della Regione, degli enti da essa dipendenti, del servizio sanitario e per il personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale;

c) la predisposizione e l'approvazione dello schema tipo delle convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23;

d) la predisposizione e l'approvazione degli indirizzi di programmazione didattica, in relazione ad aree professionali specifiche;

e) l'approvazione e l'inoltro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale);

f) l'approvazione dei requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale;

g) la promozione delle attività di supporto di cui all'articolo 11 della l.r. 23/1992;

h) il raccordo, previa intesa con le competenti autorità scolastiche, anche tramite le province, con il sistema scolastico di cui all'articolo 13 della l.r. 23/1992;

i) il raccordo con il sistema produttivo;

l) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza;

m) l'autorizzazione, su proposta delle province, allo svolgimento dei corsi privati non finanziati, nonché, in via straordinaria, la vigilanza ed il controllo delle attività degli stessi;

n) le funzioni ed i compiti relativi agli istituti professionali concernenti anche l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo ed il finanziamento degli stessi, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

159. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) l'integrazione tra le politiche formative e le politiche del lavoro;

b) le convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per l'esercizio dei servizi e delle attività di cui all'articolo 8 della l.r. 23/1992;

c) la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti formativi;

d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base;

e) il riconoscimento dell'idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali;

f) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza;

g) la gestione diretta degli interventi formativi nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, nelle forme previste dalla l. 142/1990, ed in particolare:

1) la gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena, nonché la gestione delle attività formative in agricoltura

2) la gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e semiconvittuale;

3) la rilevazione e la gestione dei centri e delle sedi formative gestite da comuni, in convenzione con la Regione;

4) la rilevazione e la gestione degli interventi formativi in agricoltura;

5) l'attività di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e d'informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale, su autorizzazione della Regione;

6) l'assistenza tecnico-didattica per l'elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi, in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, su autorizzazione della Regione;

7) l'organizzazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, di corsi di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale;

8) la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, dei centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione, nonché il concorso, con diritto di prelazione, alla rilevazione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione;

9) la convenzione con imprese artigiane per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di età inferiore ai venticinque anni;

10) la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle attività dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione alla quale formulano proposte per lo svolgimento degli stessi.

Potrei citare altre leggi, ma credo siano sufficienti a dimostrare quali sono i compiti degli Enti Locali.

La Legge 328 /2000 è ancora più chiara e impone ai servizi Sociali di operare sul territorio, con l'apporto delle Associazioni locali. Credo che il primo atto urgentissimo, sia quello dell'approvazione del regolamento per le iscrizioni delle Associazioni sul nostro territorio. E' un atto dovuto dell'Ente.

Cordiali saluti

Rolando Alberto Borzetti


Lettera all'Assessore della Pubblica Istruzione
Dott.ssa Bianca Maria STORCHI del Comune di PISA

(risposta di Giuseppe Gambale)

Le competenze dei collaboratori scolastici

Con il passaggio dei collaboratori scolastici dagli Enti locali allo Stato, si applica per questi il CCNL dei dipendenti della Pubblica Istruzione del 26/05/99, in particolare l'art.31. Non vi è dubbio che questo passaggio ha determinato numerosi problemi per un presunto cambiamento di compiti rispetto a quelli precedentemente svolti.

Lo stesso Protocollo d'intesa, in data 12 settembre 1999, tra Ministero, ANCI, e OO.SS. cerca di trovare una soluzione pragmatica e transitoria alle questioni sorte, soprattutto in ordine ai servizi alla persona di carattere "supportivo", finora svolti dai collaboratori scolastici, sia pure con articolazioni diverse fra i vari Enti Locali.

La questione deriva dall'estensione del mansionario dei collaboratori scolastici delle scuole secondarie ( già in precedenza dipendenti dello stato) ai nuovi collaboratori nella scuola elementare e materna. L'automatica trasposizione dei profili a scuole di diversa organizzazione, determina l'insorgenza di problemi nella scuola di base in ordine all'espletamento dei servizi di supporto alla persona quali, ad esempio, l'espletamento del servizio mensa e l'assistenza generica agli alunni in situazione di handicap. Si deve purtroppo ammettere che una certa interpretazione della frase "i collaboratori possono" piuttosto che "debbono", apre questioni contrattuali delicate sul proseguimento dei servizi, per i quali è necessaria una maggiore responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

In linea generale, il principio condiviso tra Ministero e ANCI, anche se di non sempre facile gestione, è che l'assistenza attiene agli enti locali, ai servizi della ASL e, per i minorenni sensoriali all'ente Provincia, per l'espletamento dei quali i collaboratori scolastici possono partecipare, anche nel contesto delle responsabilità della scuola dell'autonomia.

L'effetto di questa interpretazione determina tre questioni operative.

- Il dovere dell'Ente locale di garantire il servizio, in collaborazione con le risorse e le attività delle scuole autonome, sia con il personale proprio sia concertando con i Dirigenti scolastici una contrattazione decentrata con le OO.SS. al fine di individuare le soluzioni più idonee perché i collaboratori scolastici vengano positivamente utilizzati per i servizi di supporto.

- Un'interpretazione più cogente del verbo "possono" da parte dei Dirigenti Scolastici, non inteso come libero arbitrio personale da parte dei collaboratori, ma come azione dovuta in relazione alle compatibilità con gli altri servizi richiesti a questo personale. In questo modo si valorizzerebbe la funzione professionale dei collaboratori nel contesto complessivo della qualità dell'offerta formativa della scuola autonoma, e si potrebbe aprire una concertazione con l'Ente locale per l'integrazione di tutte le opportunità per migliorare e garantire i servizi alle persone.

- L'individuazione di forme nuove di incentivazione economica come valorizzazione di compiti che comportano eventuali particolari impegni, tenendo conto delle diverse situazioni delle scuole(qualcuna senza servizio mensa, qualcuna senza alunni disabili).

Una buona soluzione, che mette insieme le tre questioni, è il recente accordo decentrato tra il Comune di Modena, i Dirigenti Scolastici e le OO.SS. della città e che può essere inteso come un importante accordo pilota cui poter fare riferimento. Quell'accordo ha sostanzialmente ridimensionato il "possono" entro una logica non di libera e individualistica scelta quanto di integrazione dei servizi cui tutti i collaboratori scolastici (nel limite delle possibilità:questa è una interpretazione corretta del verbo "possono") sono obbligati ad intervenire. Il Comune di Modena interviene con un finanziamento che è certamente molto inferiore all'eventuale utilizzo di ulteriore personale di assistenza, i collaboratori ricevono un incentivo funzionale agli impegni, i dirigenti scolastici pianificano i servizi di assistenza possibili valorizzando la responsabilità della scuola autonoma. La responsabilità dell'accordo e l'Assessore Morena Manfredini, a cui le suggeriamo di chiedere copia del contratto e le informazioni sulle strategie assunte.

Si ricorda inoltre, che i servizi di assistenza all' handicap richiesti ai collaboratori scolastici nei precedenti contratti degli Enti locali prevedevano supporti di assistenza ai servizi alla mensa scolastica e di prima accoglienza e assistenza generica agli alunni disabili, escludendosi interventi più direttamente specialistici o di assistenza continua. Ogni Ente Locale, su questi compiti, aveva un proprio comportamento e deliberazioni, esiti di contratti territoriali decentrati.

In ogni caso mi pare evidente che questa Amministrazione dovrà aprire una nuova contrattazione nazionale sui compiti dei collaboratori scolastici, al fine di garantire i servizi essenziali per una buona organizzazione della scuola, strutturali alla qualità dell'offerta scolastica della scuola.

1. La questione dell'Assistenza Specialistica

In merito all'assistenza cosiddetta "specialistica" per l'integrazione sia scolastica che sociale delle persone in situazione di handicap, occorre tener presente come da sempre questi servizi siano di stretta competenza degli Enti Locali, a differenza di quanto da lei sostenuto. Si tratta probabilmente di intenderci sul significato di assistenza. A tale proposito, quindi, le faccio presente che:

§ Compete alla scuola la presenza di insegnanti di sostegno per l'integrazione scolastica e non per assistenza specialistica in senso stretto che possono intendersi in linea generale, con la seguente scansion:

a) l'assistenza per accompagnamento e facilitazione all'accesso ai servizi, soprattutto per i disabili gravi e gravissimi.

b) Gli interventi di terapia specifica (esempio :logopedia, fisioterapia).

c) Gli interventi specifici di integrazione per i minorati sensoriali da parte delle Province.

Tali interventi trovano diverse soluzioni zona per zona, vengono eseguiti in genere al di fuori dell'orario scolastico, non escludendo però interventi interni alla scuola. E' frequente ad esempio, che la Conferenza dei Sindaci assegni alle ASL l'intero servizio di assistenza sia di accompagnamento che specialistico, o che le Province coordino una serie di servizi.

Il decreto legislativo 112/98 conferma questa responsabilità, ma soprattutto la recente legge del 18/ottobre/2000 (la 328/00) sui servizi integrati individua nella concertazione o nei "Piani di Zona" le sedi di decisione nel merito operativo, ponendo l'Ente Locale al centro di questa concertazione.

E' appena il caso di ricordare che i cosiddetti "accordi di programma" previsti dalla legge 104/92 hanno anticipato questa modalità concertativi tra scuola ed Enti Locali. A questo proposito, sarà opportuno quindi verificare quanto sia previsto nell'accordo di programma pattuito a Pisa e se questo accordo non sia presente o insufficiente.

In ogni caso, i Decreti applicativi e i regolamenti che saranno effetto della recente legge sui servizi integrati aiuterà, in via definitiva, ad attribuire con ancora maggiore chiarezza le diverse responsabilità, entro un quadro di risorse e di integrazione delle risorse che eviti tra un Ente e l'altro il conflitto di responsabilità.

Firmato Giuseppe Gambale

23 novembre 2000


RISPOSTA DI BORZETTI ROLANDO ALBERTO, ALLA LETTERA INVIATA DAI SERVIZI SOCIALI

Il contratto collettivo nazionale integrativo del 15 Febbraio 2001, nell'allegato "D", ha ridefinito la figura professionale del collaboratore scolastico. Ivi si precisano due tipi di mansioni a favore degli alunni con handicap:

1 - Mansioni ordinarie e quindi per tutti senza alcun aumento di retribuzione concernenti l'accompagnamento da fuori a dentro i locali scolastici e nel loro interno;

2 - Assistenza obbligatoria per la cura della persona, che quindi riguarda anche l'assistenza igienica, con diritto al premio incentivante.

Tabella D del testo ufficiale del contratto siglato in data 15 febbraio 2001,
riguardante le mansioni dei collaboratori scolastici
(Rinnovo biennio economico scuola)

Tabella D

Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5, del CCNL 26.5.1999

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;

- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;

- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;

- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:

- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;

- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;

- servizi esterni inerenti la qualifica;

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.