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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Misure per il riconoscimento dei diritti  alle  persone  sordocieche

Presentazione
Sono in vigore dal 14 luglio 2010 le Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordo-cieche.
È stata pubblicata sulla G.U. del 13 luglio 2010, n.161 la Legge 24 giugno 2010 , n. 107 finalizzata al riconoscimento della sordo-cecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordo-cieche del Parlamento europeo, dell’1 aprile 2004.
Tale Dichiarazione, nel richiamare espressamente il principio di dignità della persona, rimarca che la sordo-cecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell’udito, comportanti difficoltà nell’accesso all’informazione, alla comunicazione e alla mobilità.
Pertanto, il Parlamento europeo invita le istituzioni dell’Unione e i singoli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordo-cieche, tra cui: 
il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione europea;
il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell’illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari;
il diritto di accedere ad un’assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona;
il diritto alla formazione permanente;
il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi e/o assistenti.
Si definiscono sordo-cieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, vale a dire la sordità civile e la cecità civile.
Le persone affette da sordo-cecità percepiscono in forma unificata le indennità che gli spettano, sulla base della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono sempre in forma unificata, anche le eventuali altre prestazioni, conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già  titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro, già riconosciuti dalla legislazione vigente.
L'accertamento della sordo-cecità è effettuato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio mediante la commissione medica (di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato.
All'accertamento (espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile) si procede nel corso di un'unica visita, presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile.
La condizione di sordo-cieco è riconosciuta al soggetto che risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente (rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile) ai fini dell'ottenimento delle indennità riconosciute alle due distinte minorazioni.
Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate.
Nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali (previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata la condizione di sordo-cecità), devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.
Nell'ambito delle proprie competenze, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordo-ciechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato, mediante guide-comunicatori e interpreti.

Redazione internet - Ivana Madonna ( i.madonna@governo.it )


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