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DROGHE - Sanzioni oltre una ''massima quantità'' e due sole tabelle di sostanze. Fini anticipa il ddl del governo

VERRA’ reintrodotta la “dose media giornaliera” già abolita dal referendum del 1993? Anche se la definizione usata non è questa, il concetto sembra essere molto simile se ci si basa sulle anticipazioni di un nuovo ddl governativo anticipato oggi a Vienna dal vicepremier Gianfranco Fini.
Intervenuto all’assemblea annuale dell’Undcp per il secondo anno consecutivo, Fini ha parlato di un disegno di legge che prevedrà la sanzione dell'uso personale di sostanze stupefacenti. Le sanzioni penali scatterebbero al di sopra di una certa soglia, quelle amministrative (ritiro del passaporto, della patente, del permesso di soggiorno turistico) al di sotto della massima quantità stabilita dalla legge per ogni diversa droga. Le sanzioni, però, ha spiegato Fini, potranno essere sospese dall'avvio di un percorso di recupero, cioè se il soggetto accetterà di sottoporsi a un programma di disintossicazione presso un centro pubblico o privato. Sempre sul fronte penale, potrà esservi anche la sospensione per condanne fino a 6 anni (oggi il limite è di 4 anni) in modo da consentire ai detenuti tossicodipendenti di passare dal carcere alla comunità.
Altra importante novità contenuta nella proposta illustrata da Fini è la riduzione da 6 a 2 delle tabelle delle sostanze stupefacenti: la distinzione sarebbe semplicemente tra sostanze naturali e sostanze sintetiche, mentre oggi avviene in base alle diverse caratteristiche e agli effetti. In questo modo, dice Fini "di fatto sarà eliminata la distinzione tra droghe pesanti e leggere".
"Gli operatori, le famiglie - ha dichiarato Fini all’agenzia Ansa - ci chiedono di non essere tolleranti con gli spacciatori. Tolleranza non è una parola da usare quando si parla della droga e di chi la spaccia". Invece, ha proseguito il vicepremier italiano, “sarà il recupero dei tossicodipendenti il cuore della riforma che il governo offre al confronto politico e nella società”.
Tornando alla questione della “dose” non vi sono per ora molti dettagli. Fini ha specificato che “non si parla più di concetto di dose personale o di dose minima giornaliera, ma di qualcosa di più adeguato e approfondito”. Il sottosegretario Mantovano ha poi parlato “di un quantitativo che può essere assunto anche da un tossicodipendente assuefatto a determinate sostanze”. La quantità sarebbe determinata a livello scientifico per ciascuna sostanza.

 

 

''Dose media giornaliera'' prima e dopo il referendum del ’93. Storia di un limite controverso, che forse tornerà

 

LA PROPOSTA di riforma della legge sulla droga, anticipata oggi a nome del governo da Gianfranco Fini, prefigura il sostanziale ripristino di una delle norme più rilevanti abrogate dal referendum del 1993: il concetto di “dose media giornaliera” di una sostanza stupefacente: al di sotto di essa il consumatore veniva sottoposto a sanzioni solo amministrative; oltre quella soglia la detenzione di sostanze diventava automaticamente di natura penale. La legge 162 del 90, inglobata nel testo unico (dpr 309) dello stesso anno, prevedeva infatti la punibilità del consumo personale di sostanze stupefacenti, e fu proprio su questa norma che si incentrò il referendum promosso dai radicali e sostenuto al momento del voto da vari gruppi del privato sociale.


Cancellato il divieto di consumo personale indicato all’art. 72 comma 1, cadde inevitabilmente la “dose media” prevista dall’art. 75 comma 1. Tuttavia il referendum, pur eliminando la dose media giornaliera, non ha evitato che la detenzione di qualsiasi quantità di sostanza continui a costituire un illecito amministrativo, punito ai sensi dell’art. 75 (colloquio con il prefetto, segnalazione ai servizi pubblici, sospensione della patente, ecc.). L’abrogazione dell’art. 72 comma 1 (consumo personale), insomma, non ha inciso direttamente sul sistema, perché la repressione del fenomeno consumo resta affidata all’art. 75, divenuto ormai cardine del trattamento sanzionatorio del consumatore. In sintesi, il sistema derivato dagli effetti abrogativi del referendum è stato:

 

- divieto penalmente sanzionato di ogni attività concernente gli stupefacenti non volta all’uso personale, bensì alla destinazione delle sostanze a terzi (spaccio);

- il venir meno del divieto dell’uso personale non terapeutico contenuto nell’art.72, comma 1, ma nello stesso tempo uso degli stupefacenti non liberalizzato e anzi sanzionato amministrativamente;

- scomparsa del discrimine tra condotte di rilievo penale e di rilievo amministrativo rappresentato dal concetto di dose media giornaliera: pertanto la finalità dell’uso personale, quando comprovata, esclude l’applicabilità di sanzioni penali e determina l’assoggettabilità delle condotte alle sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto.


Va anche sottolineato che la scomparsa della dose media giornaliera ha creato quello che molti esperti giuridici hanno definito un “vuoto legislativo”: senza l’aggancio a quella quantità – la cui determinazione è effettuata dal ministero della sanità – forze dell’ordine e magistrati non hanno più un criterio unico, per quanto controverso, con cui determinare se le sostanze sequestrate sono da considerare per uso personale o per spaccio. Un vuoto che non è stato ancora colmato e che ha sicuramente influito nella stesura della proposta che il governo si appresta ad approvare e sottoporre al Parlamento

 

Droghe: le tabelle con le sostanze soggette a controllo

 

L''art. 13 della legge sugli stupefacenti (n.309/90) individua le sei tabelle delle sostanze soggette a controllo, sostanze elencate per ordine di importanza e di pericolosità.
In definitiva, le sostanze stupefacenti o psicotrope vengono raggruppate secondo determinati criteri (sanciti dall’art.14). Tali tabelle devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e vengono aggiornate sulla base di quanto previsto dalle convenzioni o in seguito a nuove acquisizioni scientifiche.
In particolare, nella Tabella I è inserito l’oppio e le sostanze da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero. Nella prima sono inserite anche le sostanze ottenute per trasformazione chimica e le sostanze ottenute per sintesi, riconducibili per struttura chimica ed effetti agli oppiacei. L’ecstasy è presente proprio in questa tabella, insieme alle foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante del sistema nervoso centrale da questa estraibili, nonché le sostanze di tipo anfetaminico. La cannabis e l’hascish sono inserite nella Tabella II, mentre nella Tabella III sono indicate le sostanze di tipo barbiturico con notevoli capacità di indurre dipendenza fisica e psichica, nonché sostanze ad effetto ipnotico-sedativo. Nella Tabella IV sono indicate le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica, tuttavia di intensità minore rispetto alle sostanze precedenti.


Infine, nella Tabella V sono indicate le preparazioni contenenti alcune sostanze elencate nelle tabelle precedenti (oppio, cannabis, barbiturici, ecc...) quando queste, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità d’uso, non presentino rischi di abuso. Nella VI, poi, ecco i prodotti ansiolitici, antidepressivi o psicostimolanti, che alla lunga possono però dare pericolo di abuso o di farmacodipendenza.


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