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Esami di stato a.s.2006/2007

 

La Legge n.1/07 ha notevolmente modificato la normativa precedente, prevedendo un giudizio di ammissione agli esami che tenga conto del saldo dei debiti formativi ed una commissione giudicatrice composta per metà da membri esterni.

Eccezionalmente per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 saranno ammessi agli esami anche alunni con debiti formativi non saldati. Tali principi vengono applicati dall’Ordinanza Ministeriale n.26 del 15/03/2007.

L’art.6 dell’O.M. ribadisce l’obbligo per i consigli di classe dell’ultimo anno di approvare, entro il 15 maggio, il documento che illustra i criteri e le metodologie seguite durante l’anno scolastico. Esso deve essere sottoposto, prima della stesura definitiva alle osservazioni degli studenti e dei genitori ed adesso vanno allegati copia di prove svolte durante l’anno, specie per i percorsi misti di istruzione e formazione professionale o stages svolti negli istituti professionali. Dal momento che tale documento deve essere affisso all’albo, è ovvio ritenere che la parte concernente i criteri e le metodologie perseguite per gli alunni con disabilità non vada pubblicato per la tutela della privacy, ma adesso si deve fare riferimento nel documento quale suo allegato.

L’art.17 relativo agli esami degli alunni con disabilità è identico, sia nella numerazione che nei contenuti all’art.17 delle ordinanze degli anni precedenti. Il comma 1 ribadisce per glia alunni che seguono un PEI normale o semplificato il diritto ad avere tempi più lunghi (eccezionalmente più di un giorno), l’uso di strumenti tecnologici e prove equipollenti “che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame”. Esso ribadisce inoltre il diritto dell’alunno ad essere assistito durante le prove da chi lo ha seguito durante l’anno. Il comma 2 prevede il diritto degli alunni con minorazione visiva ad avere il testo delle prove inviate in breille dal Ministero o la trascrizione, dopo l’apertura delle buste in formato elettronico. Il comma 4 riguarda gli esami di candidati che abbiano svolto un PEI differenziato per i quali possono essere utilizzate prove differenziate, predisposte come quelle equipollenti, dalla commissione, utilizzando eventualmente gli esempi allegati al documento del 15 maggio. Viene previsto il diritto alla valutazione dei crediti scolastici degli anni precedenti per i candidati che siano ammessi con un PEI semplificato, dopo avere svolto negli anni precedenti PEI differenziati. È vietata l’indicazione sui tabelloni del tipo di prove svolte che, se differenziate, vanno indicate sull’attestato rilasciato al termine degli esami.

L’art.2 stabilisce che all’albo prima degli esami accanto al nome di ogni candidato vada apposta l’indicazione “ammesso” o “non ammesso”, senza indicazione dei voti.

L’art.21 consente solo la pubblicazione dei voti per i promossi, mentre accanto ai nomi dei bocciati va messa solo la dicitura “non promosso” senza indicazione di voti, che vanno riportati sul verbale d’esame.

 

 

2 aprile 2007  

Salvatore Nocera

 

 

 


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