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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Agevolazioni per i portatori di handicap o invalidi: esenzione dal pagamento della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione)


La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per le cessioni dei veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione IPT riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.

Sono previste tre tipologie di esenzione:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo esemplificativo, l'adattamento tecnico può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.


La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

·         Copia della carta di circolazione che riporta la presenza dell'adattamento tecnico o del cambio automatico;

·         Copia della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della patente che riporta tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di cambio automatico);

·         Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:


a) lo stato di handicap (L.104/92) o di invalidità,

b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione


Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.


La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:

a) lo stato di handicap (L. 104/92) o di invalidità,

b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione,

c) la situazione di accertata gravità.

• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

3) Disabilità mentale o psichica

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
c) la situazione di accertata gravità,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

N.B. Il beneficio non si estende ad altre tipologie di handicap/invalidità che non rientrino in quelle citate ai punti 1), 2) e 3).

Agevolazioni per i veicoli storici

Per i veicoli ultratrentennali è prevista l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta. Infatti la Legge n. 342 del 2000 (collegato alla Finanziaria 2000) ha previsto che, per gli atti relativi a tali veicoli di cui viene richiesta la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) a partire dal 10 dicembre 2000, l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) è dovuta nella misura forfettaria fissa di:

Euro 51,65 per gli autoveicoli

Euro 25,82 per i motoveicoli

Per godere di tali agevolazioni, l'interessato deve richiedere espressamente sulla nota di formalità "l'esenzione I.P.T. di cui all'art, 63, comma 4 della Legge 21 novembre 2000, n.342"

Attenzione
Lo stesso beneficio dal 1° gennaio 2003 si applica anche agli atti che riguardano le autovetture e i motoveicoli ultraventennali, destinati al trasporto di persone ad uso privato, che sono intestati ai residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano

 TABELLA RIASSUNTIVA Esenzione imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) per i veicoli destinati ai portatori di handicap ed invalidi.


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