Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

FAMILISMO ED AUTONOMIA SCOLASTICA

 

            I giornali riportano, in questi giorni, come fosse una stravaganza estiva, la notizia della costituzione di una classe di sole allieve musulmane in una scuola statale di Milano.

            La notizia è molto più preoccupante di quanto non sembri e sarebbe  superficiale archiviarla come  la solita divagazione estiva.Infatti il Dirigente scolastico giustifica questa( per adesso chiamiamola) “stranezza”   con il fatto incontestabile che ciò sia stato richiesto dalle famiglie delle alunne e che la richiesta sia stata approvata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di  istituto, organi supremi  dell’autonomia scolastica.

            Questo democratico Dirigente scolastico, lungi dal subire l’influsso statalista transalpino del divieto di portare il velo in classe, imposto dal Governo francese alle ragazze musulmane, ha democraticamente dato ampio spazio alla volontà della base ed in particolare dei “clienti” della scuola, costituiti  dalle famiglie.Con ciò, egli avrebbe pienamente attuato i principi della riforma-Moratti che vuole coniugare l’autonomia scolastica con un accresciuto ruolo  in essa delle famiglie, nella logica di una grande libertà e di soddisfazione dei clienti.

            Di questa cultura, già esiste qualche esempio e proprio in Lombardia. Qualche anno fa il Comune di Seregno, amministrato dal Centro-Sinistra, si è vantato di aver costruito una scuola  “veramente a misura di handicappato”, cioè una scuola “speciale” per soli alunni con disabilità.Per non essere da meno gli ha fatto eco il Comune di Lecco, amministrato dal centro-destra, costituendo una sua scuola  ancora più “speciale” sempre per soli alunni con    disabilità. Allora il Comune di Cinisello balsamo, amministrato dal centro-Sinistra, volendo mostrare che anche nelle politiche scolastiche esistono “terze vie”, ha rifiutato di creare una scuola “speciale”, ma ha deliberato di pagare la retta alle famiglie che vogliono iscrivere i propri figli con disabilità nelle scuola “speciali “ di Seregno e Lecco.

            Ma, in futuro, altri Dirigenti scolastici o amministratori democraticissimi, ispirandosi alla democrazia “familista”, potrebbero ottenere le delibere degli organi supremi di autogoverno delle scuole, ad es. sulla costituzione di classi per soli meridionali o padani o meglio ancora per soli siculi o brianzoli o, per evitare frequenti liti fra studenti di diverse tendenze politiche per soli figli dei verdi, dei rossi, dei bianchi…..!

            Se il principio supremo è quello di rimettersi alla indiscutibile richiesta delle famiglie clienti, perché si dovrebbe censurare  il risultato che ne deriva?

            Forse c’è qualcosa che non funziona nel presupposto di questo ragionamento. E’ proprio vero che, nel nostro Stato, con la nostra Costituzione ed alla luce della riforma della scuola, quanto ha deciso o consentito il Dirigente di “ rito ambrosiano” è legale?

            La nostra Costituzione stabilisce la piena eguaglianza e la non discriminazione fra tutte le persone, siano o meno cittadini. Anche le modifiche alla costituzione, introdotte con la L. cost. n. 3/01, pur trasferendo maggiori poteri alle regioni in materia scolastica, mantiene fermamente nello Stato, “ i principi generali e la formulazione dei livelli essenziali”.

            Anche la L.n. 53/03 di riforma della scuola,  nel far propri i principi dell’autonomia scolastica introdotta dal decreto legislativo n. 275/99, accentua il ruolo delle famiglie, ma solo nel senso che concorrono a partecipare più ampiamente alla vita della comunità scolastica , nell’ambito, però delle leggi vigenti.E queste leggi dicono a chiare lettere che in una scuola pubblica, nessun organo, monocratico o collegiale che sia, può adottare decisioni contrarie alle norme.Anche se fossimo in presenza di una scuolaparitaria , i suoi ordinamenti comunque debbono essere riconducibili ai principi fondamentali del nostro  sistema giuridico.

            E questi principi  stabiliscono che nessuna deliberazione di organi amministrativi può contraddire le norme di grado superiore, cioè le leggi e la costituzione.

            Rivedano quindi gli organi di governo della scuola milanese le loro decisioni ed, in mancanza, intervenga il Direttore scolastico regionaleed, in ultima istanza, il ministero dell’istruzione, affinchésiano rispettate le leggi ed il “ comune senso del pudore”, poiché non esiste solo un pudore sessuale, ma ce n’è uno ancora maggiore che è quello costituzionale e civile.

 

                        Salvatore Nocera

            In questa vicenda, il danno giuridico e civile non è costituito, come taluno ha paventato, dall’esclusione del Crocefisso dall’aula monoreligiosa, quanto dall’aver  escluso da quella aula il pluralismo, sale millenario della nostra cultura giuridica, offuscato purtroppo nei tempi più bui della storia, ma considerato  anche in tali epoche un bene irrinunciabile   da quanti hanno fiducia nella ragione, perché il sonno della ragione genera mostri come questa classe.


La pagina
- Educazione&Scuola©