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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Finanziaria 2003 e persone con disabilità

Emendamenti della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

 

EMENDAMENTI CORRETTIVI DEL TESTO APPROVATO DAL GOVERNO

 

Sospensione degli aumenti delle addizionali all'IRPEF

Testo:

Al termine dell’articolo 3 del DDL recante la Finanziaria 2003, aggiungere il seguente comma:

"Alle Regioni a statuto ordinario è data la facoltà di istituire un fondo per le persone gravemente non autosufficienti, così come previsto per le PP. AA. di Trento e Bolzano dal decreto delegato n.259 del 4 maggio 2001, con le caratteristiche della obbligatorietà del prelievo sui redditi, finalizzato a garantire prestazioni sociosanitarie specifiche per non autosufficienti di ogni età."

 

Motivazioni:

L'esigenza di provvedere alle aumentate esigenze delle persone gravemente non autosufficienti è ormai assodata e riconosciuta da tutti. Mancano tuttavia le risorse necessarie, in quanto il SSN riceve bassi finanziamenti (meno del 6% del PIL), che utilizza prevalentemente in favore dei malati acuti. Il DPCM 29.11.2001 sui LEA addossa ai disabili gravi compartecipazioni molto elevate sui servizi sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria, che si scaricano sui bilanci dei Comuni quando l'utente non ha la possibilità di pagare in proprio. Tale disposizione non può e non deve essere applicata. Se da un lato è equo chiedere una compartecipazione agli utenti che ricevono vitto ed alloggio da un'istituzione, tale partecipazione non deve giungere agli attuali livelli, confermati dal DPCM citato, spesso pari a circa 1500 euro al mese.

Appare ancora più iniquo chiedere agli utenti dei servizi di Assistenza domiciliare integrata il 50% delle cure infermieristiche e tutelari, così come prescriverebbe il DPCM. Anche in questo caso la compartecipazione non deve riguardare l'assistenza infermieristica.

Si rende necessario reperire nuove risorse per integrare il Fondo sanitario pubblico.

Le spese per investimento in conto capitale per la creazione di nuove strutture residenziali e semiresidenziali possono essere garantite con i fondi destinati al patrimonio edilizio sanitario, in una logica di accentuata perequazione delle differenze regionali, come da art.20 della legge n.67/88

Le spese correnti risentono invece della enorme variabilità delle situazioni esistenti, per cui le Regioni, così come già è possibile per le PP.AA. di Trento e Bolzano, devono poter reperire nuove risorse da destinare allo scopo specifico.

Diversi costituzionalisti ritengono che, dopo la riforma del titolo V, tutte le Regioni, in materia di sanità e di assistenza, non abbiano necessità di ottenere autorizzazioni dal potere centrale dello Stato per imporre tributi.

Tuttavia la disposizione dell'art.3 del ddl sulla finanziaria sembra impedire ogni aumento della imposizione, per cui l'emendamento aggiuntivo diventa opportuno.

Nel caso che l'imposizione dell'onere assumesse la forma della previdenza obbligatoria, come nel caso del decreto delegato n.259/2001 riferito alle PP.AA. di Trento e Bolzano, l'emendamento aggiuntivo qui proposto sembra diventare necessario.

Per attuare in concreto quanto auspicato, che consiste nell'abbattimento della compartecipazione massima dell'utente a 900 Euro al mese, pari alla somma fra indennità di accompagnamento e pensione minima, sarebbe sufficiente un contributo pro capite di residente inferiore a 50 Euro all'anno. In questo modo si libererebbero le ingenti risorse ora erogate dai Comuni come contributo per residenze, che potrebbero essere utilizzate per le forme alternative all'istituzionalizzazione e per l'assistenza preventiva della non autosufficienza.

 

 

Interventi in ambito di diritto allo studio

Testo:

All’art 22, comma 2, alla fine, sostituire il punto con la virgola ed aggiungere:

"garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico, ove sono inseriti alunni con handicap, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di accudienza locomotoria ed igienica nei loro confronti."

 

Motivazione

Se è necessaria la riduzione della spesa pubblica, è altrettanto necessario il rispetto dei livelli essenziali di assistenza scolastica di cui alla legge costituzionale n. 3/2001.

 

Testo

All’art 22, comma 6, alla fine, aggiungere di seguito:

"Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazione di handicap, di cui all’art 26, comma 16, della Legge 23 Dicembre 1998 n. 448."

 

Motivazione

Nel testo del DDL non è indicato alcun criterio, al quale dovrà attenersi il Ministro nel fissare i contingenti regionali per le nomine di insegnanti di sostegno in deroga. L’emendamento esplicita un criterio già introdotto con la finanziaria per il 1999.

 

Testo

"All’art 22, comma 8, alla fine, sostituire il punto con una virgola ed aggiungere:

"con le garanzie per gli alunni in situazione di handicap, di cui al precedente comma 2."

 

Motivazione

Valgono le argomentazioni a sostegno del primo emendamento.

 

 

EMENDAMENTI AGGIUNTIVI AL TESTO APPROVATO DAL GOVERNO

 

La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap propone di aggiungere al testo del DDL approvato dal Governo un specifico articolo recante "Misure a favore delle persone con disabilità" che contenga una serie di disposizioni richieste da anni in ambiti e settori diversi. Presentiamo di seguito i diversi commi con le relative motivazioni.

Indennità cumulativa per le persone affette da pluriminorazioni

 

Testo

"Dopo il comma, 1 dell’articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all’indennità prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un’indennità cumulativa pari al doppio dell’indennità attribuibile ai sensi delle norma citata.

"3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con l’aggiunta della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni"."

 

Motivazioni:

La legge 429/1991 prevede la cumulabilità delle indennità nel caso una persona disabile sia affetta da più minorazioni gravi. Di fatto però il Legislatore ha limitato questa cumulabilità alle ipotesi in cui il disabile sia sordomuto e cieco, oppure che sia invalido civile e sordomuto oppure cieco.

L’indennità cumulativa prevista consente di assommare le indennità previste nei singoli casi: indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali non in grado di deambulare autonomamente o non in grado di svolgere gli atti quotidiani, l’indennità di comunicazione per i sordomuti prelinguali.

Questa misura tenta di compensare le esigenze assistenziali delle persone affette da molteplici gravissime minorazioni. Tuttavia rimangono esclusi dal beneficio quelle persone che sono affette da più minorazioni fisiche e psichiche di notevole gravità. Ad esempio una persona affetta da un gravissima insufficienza mentale e al contempo colpito da una severa insufficienza respiratoria che comporti una ventilazione polmonare meccanica, ha diritto alla sola indennità di accompagnamento. Se fosse sordomuto, invece, si cumulerebbe indennità di accompagnamento (invalido civile) e indennità di comunicazione (sordomuto).

L’emendamento ha l’intento di garantire un ulteriore supporto alle disabilità gravissime che hanno particolare necessità di un forte intervento assistenziale.

 

 

Incremento delle pensioni in favore degli invalidi civili al 100%

Testo:

"Il comma 4 dell’articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:

" I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

 

 

Motivazione:

I soggetti con disabilità grave non in grado di produrre reddito, né per sé né per il proprio nucleo familiare, sono gli unici a non fruire di alcun aumento previdenziale. Gli emolumenti sono attualmente attestati sulla cifra di circa 400.000 mensili.

Costoro, non più di 300 mila soggetti, rappresentano la categoria più debole alla quale questo articolo dovrebbe recare beneficio, senza limiti di età, estendendo cioè le disposizioni di favore (innalzamento delle pensioni al minimo ad un milione di lire) introdotte lo scorso anno a favore delle persone ultrasettantennni e degli invalidi con più di sessant’anni. Con l’approvazione dell’emendamento proposto l’innalzamento viene esteso a tutti gli invalidi totali maggiorenni.

 

Permessi retribuiti di due anni per i genitori di persone con handicap in situazione di gravità

Testo:

"Al comma 4 bis dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo la frase "accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima" è abrogato il periodo "da almeno cinque anni e"."

 

Motivazione:

Con la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 80), il Parlamento ha modificato la legge 53/2000, introducendo un’importante novità: la possibilità per i genitori di persone con handicap gravissimo di ottenere due anni di permesso retribuito.

La norma tuttavia prevede una condizione "insostenibile" e cioè che il disabile sia stato accertato persona con handicap grave (ai sensi della legge 104/1992) da almeno 5 anni. Questo impedisce ai genitori di bambini in tenerissima età, cioè quando il bisogno è maggiore, di godere di questo beneficio.

Vengono esclusi altresì i casi in cui una famiglia debba affrontare da subito gli esiti di un grave trauma (es. mesi successivi ad un grave incidente).

 

 

Permessi lavorativi ai familiari delle persone con handicap grave: aspetti particolari

Testo:

"Al comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo la frase "nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado," è inserita la frase "o comunque appartenente alla medesima famiglia anagrafica,"."

 

Motivazione:

L’articolo 33 della legge 104/1992 è particolarmente rilevante per molte famiglie di persone con disabilità in quanto regola le condizioni per la concessione dei permessi lavorativi mirati all’assistenza di un congiunto invalido.

Le fattispecie di organizzazioni familiari sono tuttavia multiformi e l’attuale articolazione della norma esclude dai benefici i casi in cui, nonostante una evidente assistenza prestata in situazione di convivenza con il disabile, il lavoratore non abbia con lo stesso alcun rapporto di parentela o affinità.

In attesa della revisione della normativa sulle famiglie di fatto è opportuno sanare questi aspetti.

 

Contributi figurativi a favore dei genitori di disabili gravissimi

Testo:

"A decorrere dall’anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

· deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento

· impossibilità nella deambulazione

· impossibilità a mantenere il controllo sfinterico

· impossibilità alla assunzione di cibo

· impossibilità a lavarsi

· impossibilità a vestirsi

è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa."

Motivazione:

E’ necessario mirare gli interventi previdenziali e assistenziali alle persone disabili in situazione di gravità onde evitare l’allargamento dei benefici utili a coloro che nella maggioranza dei casi sono soggetti di assitenza.

 

Imposta di bollo sui documenti connessi all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap

Testo:

"Alla Tabella di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo, dopo l’articolo 13 bis è inserito il seguente: "Articolo 13 ter - Atti e documenti connessi all’accertamento, alla certificazione e all’attestazione delle minorazioni civili e dell’handicap"."

 

Motivazione:

Attualmente gli atti e i duplicati connessi all’accertamento, alla certificazione e all’attestazione delle invalidità civili non sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo che invece viene riconosciuta su altri documenti e atti talvolta meno significativi sotto il profilo sociale.

 

 

Impossibilità alla firma da parte di persone con handicap psichico o intellettivo

Testo:

"Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap e delle documentazioni da produrre all’INPS per l’erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non interdette né inabilitate, possono allegare agli atti sopracitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma."

 

Motivazione:

La questione è delicatissima e interessa un grandissimo numero di famiglie che hanno in carico persone con disabilità intellettiva o psichica. Molto spesso, per la difficoltà e il lungo iter delle relative pratiche, si preferisce non procedere all’interdizione ed all’inabilitazione del proprio familiare.

Questo tuttavia è causa di notevoli complicazioni di carattere burocratico, anche perché l’impossibilità alla firma (raccolta da un pubblico ufficiale) è ammessa solo nel caso di impedimento fisico e non intellettivo.

Riconoscendo la delicatezza di questi aspetti, si limita l’eccezione alle sole richieste di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap e all’erogazione delle relative provvidenze economiche, senza estendere la norma proposta ad altre fattispecie civilistiche.

 

Agevolazioni fiscali sui veicoli: aumento di cilindrata

Testo:

"Al primo periodo dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina"."

 

Motivazione:

Sempre più le Commissioni Mediche nel rilasciare l’idoneità alla guida alle persone con disabilità, prescrivono come obbligatori dispositivi, in particolare cambi automatici, disponibili solo nei veicoli con motorizzazione superiore ai 2000 centimetri cubici. Tuttavia nella normativa vigente il limite di cilindrata è fissato a 2000 centimetri cubici per i motori a benzina, il che impedisce, nei casi particolari di cui sopra, di ottenere i benefici fiscali previsti (IVA agevolata, esenzione bollo auto ecc.).

 

 

 

Agevolazioni per le ONLUS e le Associazioni di promozione sociale

Testo:

"1. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19% degli oneri sostenuti per l’acquisto e l’allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma."

 

Motivazione:

In larga misura la mobilità delle persone anziane o con disabilità è ancora garantita da associazioni di volontariato, cooperative, associazioni di promozione sociale. In forza di direttive europee non può essere riconosciuta a tali organismi alcuna agevolazione sull’IVA. Tuttavia le attività di trasporto garantite dal privato sociale, spesso a titolo gratuito, vanno in qualche modo sostenute dallo Stato, la cui presenza in questo settore è ancora carente.

 

EMENDAMENTI DI BILANCIO

 

Contributi per l’eliminazione barriere architettoniche

Da inserire nella TABELLA C del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio

Testo:

"Per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l’anno 2001 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004."

 

Motivazione:

La Legge 13/1989 prevede finanziamenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni delle persone con disabilità. Lo spirito della norma è rivolto a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale di queste persone, ma la norma negli anni è stata finanziata in modo discontinuo, tanto da rendere spesso inapplicabili le disposizioni del Parlamento.

In particolare per il 2001 e per gli anni successivi non è ancora stato previsto nessun finanziamento.

 

 

Sostegno e promozione dei Centri di Mobilità

Da inserire nella TABELLA C del Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

Testo:

"Con proprio decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con il Ministero della Salute, è autorizzato a fissare le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a € 150.000,00, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, all’organizzazione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell’idoneità alla guida delle persone con disabilità. Il medesimo decreto stabilisce i criteri e le modalità per l’accertamento periodico della qualità del servizio."

 

Motivazione:

I Centri di Mobilità sono strutture operanti dal 1995 su tutto il territorio nazionale a cui accedono, in modo gratuito, tutte le persone con disabilità motoria che necessitano di ulteriori approfondimenti circa le loro possibilità di guida con adattamenti. Le attività svolte, assicurate da operatori professionali adeguatamente formati, consistono in valutazioni su appositi simulatori e su vetture adattate circolanti in spazi chiusi al normale traffico. I Centri di Mobilità sono sempre più strutture che, se necessario, supportano con le loro strumentazioni le Commissioni Mediche Locali preposte al rilascio dell’idoneità alla guida con patenti speciali di tipo A, B, C e D.

 

Abrogazione contributo annuo a favore dell’Unione Italiana Ciechi

 

Testo:

Tabella 1 – Amministrazione:08- Ministero Interno

 

Motivazione:

Gli interventi a favore di associazioni di promozione sociale devono essere incluse nell’ambito della Legge 383/2000.

Ogni contributo che crea disparità fra le associazioni è fonte di esclusione ed emarginazione sociale.

 


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