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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Alla Dott.ssa Letizia Moratti
Ministro dell’Istruzione

On.Valentina Aprea
Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Istruzione

Dir. Gen. Pasquale Capo
Capo Dipartimento per la Qualità dell’Istruzione

Dir. Gen. Silvio Criscuoli
Pres. Osservatorio per l’Integrazione Scolastica

Dott. Antonio Zucaro
Direttore Generale del Personale del MIUR

Dott. Giuseppe Cosentino
Dir. Gen. per la Formazione del Personale

Dott. Paolo Norcia
Vicedirettore Generale del Personale

Dr.ssa Mariolina Moioli
Dirigente Generale per gli Studenti

Loro Sedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Proposte di emendamenti alla bozza di decreto sull’individuazione degli alunni con handicap - Ex art 35 comma 7 l.n. 289/02

1.              Nell’art 1 comma 5, prevedere che la Commissione sia quella di cui all’art 4 L.n. 104/92. Nella composizione della Commissione occorre inserire anche un pedagogista o psicopedagogista, in servizio presso l’ASL o un docente esperto nell’integrazione scolastica, nominato dal Direttore scolastico regionale, su designazione del Coordinatore del CSA competente per territorio.

1-bis  Nell’art 1 comma 8, dopo le parole “sulla base di”, sopprimere il resto     della frase e sostituire con:

a)       “degli ICD10 e degli ICF  dell’Organizzazione mondiale della sanità.”

2.       Tutto l’articolo 2 va soggetto a profonda  modifica. Infatti esso si fonda sugli art 3,4,5 del dpr del 24/2/94, che sono ormai in contrasto con  il DL n. 255/01, convertito dalla L.n. 333/01, per quanto riguarda la tempistica della formulazione del Profilo dinamico funzionale del Piano educativo individualizzato.

3.       Infatti, mentre il dpr prevede tali atti, dopo almeno un mese e mezzo dall’inizio delle lezioni, il DL e la Legge  di conversione citati prevedono che i progetti personalizzati per la richiesta delle deroghe e la formazione delle classi debbano pervenire al Direttore scolastico regionale entro e non oltre il 31 Luglio dell’anno precedente. Pertanto è tutta la tempistica che va anticipata.

4.       Inoltre il comma 1 dello stesso art 2 prevede che l’istituzione scolastica determina da sola le ore di sostegno. Sarebbe molto più coerente col sistema dell’art 12 comma 5 L.n. 104/92 che fosse il Gruppo di lavoro, composto dagli operatori scolastici e sociosanitari di territorio, unitamente alla famiglia, a concordare, in sede di formulazione del PEI, non solo le ore di sostegno, ma anche le eventuali  ore di assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione, fornita dagli Enti locali, di cui all’art 13 comma 3 . N. 104/92.Infatti in quella sede potrebbe anche evidenziarsi l’opportunità di un minor numero di ore di sostegno e di un  certo numero di ore di assistenza educativa.

5.       In particolare, mentre i primi tre commi vanno riscritti, all’inizio del comma 4 , vanno premesse le parole “Gli Enti locali,”. Infatti la logica dei rapporti bilaterali fra amministrazione scolastica ed ASL è anteriore alla logica interistituzionale plurilaterale , che vede l’Ente locale Comune intervenire con ruoli propositivi degli accordi di programma di cui all’art. 13 ,comma 1, lett,. “a” L.n. 104/92, resi più evidenti dall’art 14 della L.n. 328/00 e rafforzati dall’art 118 Cost, come modificato dalla L. Cost. n. 3/01.

6.       Il 4° comma dell’art. 3 è poco chiaro, perché cosa significa l’espressione    “definire le risorse di personale”….  “in modo corrispondente al reale fabbisogno”? Di quale personale? Tutto il personale docente o solo quello per il sostegno? Il Dirigente potrebbe avere docenti per il sostegno o curriculari eccedenti il reale fabbisogno E che significa l’espressione ”utilizzare  le medesime risorse secondo la destinazione propria” ? Quale sarebbe l’utilizzo “improprio” del personale per il sostegno o curriculare?  Sarebbe opportuna una riscrittura del comma in modo più esplicito e tale da non essere facile causa di contenzioso interpretativo e giudiziale.

7.       Ove non si accettasse la proposta che sia il GLH operativo , di cui all’art 12 comma 5 a formulare  la quantificazione delle risorse in ore di sostegno e/o di assistenza educativa, occorrerebbe aggiungere un ulteriore comma all’art 2 o 3 , secondo cui i genitori hanno diritto ad essere tempestivamente informati della decisione sull’assegnazione del tipo e quantità di risorse disposta.

8.       Per coerenza col richiamo, in premessa, della L. Cost. n. 3/01, sarebbe importantissimo inserire un nuovo articolo, intitolato:

ART….

1.       Le indicazioni previste dal presente decreto con riguardo alla composizione delle Commissioni per l’accertamento della situazione di handicap, la tempistica della produzione delle diagnosi funzionali, del Profilo dinamico funzionale e del Piano educativo individualizzato, nonché la tempistica e le modalità di richiesta delle deroghe per le ore di sostegno e di ore di assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione, costituiscono livelli essenziali ai sensi dell’art 117 Cost. da valere su tutto il territorio nazionale.

 

2.       In sede di  Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato , le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono concordate le “Linee-guida” per l’individuazione di indicatori essenziali di qualità dell’integrazione scolastica  al fine  di realizzare e verificare su tutto il territorio nazionale  livelli essenziali di qualità da includere fra quelli di valutazione del sistema d’istruzione.

 Roma 17 marzo 2003

Salvatore  Nocera
Vice Presidente Fish Nazionale


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