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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Alla Dott.ssa Letizia Moratti
Ministro dell’Istruzione

On.Valentina Aprea
Sottosegretario di Stato

Ministero dell'Istruzione

Dir. Gen. Pasquale Capo
Capo Dipartimento per la Qualità dell’Istruzione

Dott. Antonio Zucaro
Direttore Generale del Personale del MIUR

Dott. Giuseppe Cosentino
Dir. Gen. per la Formazione del Personale

Dott. Paolo Norcia
Vicedirettore Generale del Personale

Dr.ssa Mariolina Moioli
Dirigente Generale per gli Studenti

Dr.Bruno Pagnani
Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio

Dir. Gen. Silvio Criscuoli
Pres. Osservatorio per l’Integrazione Scolastica

Loro Sedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Segnalazione di comportamenti amministrativi illegittimi in materia di integrazione scolastica di alunni con handicap

 Nel clima di collaborazione che la FISH ha sempre mantenuto e continua a mantenere con l’Amministrazione scolastica, ci si permette segnalare alcuni comportamenti amministrativi illegittimi sui quali si richiama la Loro attenzione affinché possano essere immediatamente eliminate o prevenute irregolarità che certamente daranno luogo a contenzioso a seguito della violazione del diritto allo studio degli alunni con handicap:

1.       Viene segnalato da più parti che alcune Università e alcuni CSA abbiano di recente avviato, o stiano avviando, corsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi dell’art. 6 del D.M. n° 460/98. In particolare è certo che ciò avvenga presso l’Università degli Studi de L’Aquila, presso il CSA di Foggia e presso quello di Modena; ma pare che fatti simili stiano avvenendo in altre zone. In proposito ci si permette di far presente che il citato art. 6 stabilisce espressamente che i corsi di specializzazione da esso utilizzati in “via eccezionale” dovevano comunque concludersi “entro il 2002” e non potevano ulteriormente essere prorogate. Il sicuro contenzioso nascente dal rilascio di detti titoli verrà a determinare sostituzione di docenti per il sostegno anche in corso d’anno, con grave danno per la continuità educativa. A tal proposito è stato molto apprezzato il recente Decreto del Direttore scolastico regionale della Puglia che ha annullato dei titoli di specializzazione palesemente illegittimi.

2.       Viene segnalato che in provincia di Foggia i Dirigenti scolastici delle scuole medie stiano rifiutando iscrizioni di alunni con handicap con la motivazione che non vi sarebbero sufficienti posti per attività di sostegno e che comunque non ne verrà accettato più di uno per classe. In proposito ci si permette far presente che anche per il prossimo anno scolastico sia la C.M. n° 27/2003 sugli Organici, sia l’art. 35, comma 7, della Legge Finanziaria per il 2003, garantiscono la nomina di docenti per il sostegno in deroga al rapporto 1:138. Inoltre nei casi in cui vi fosse un numero di iscritti con handicap superiore al numero delle prime classi, è consentito dal D.M. n° 141/99 l’iscrizione di 2 alunni con handicap nella stessa classe con l’obbligatoria riduzione a 20 del numero della stessa. E’ comunque appena il caso di ricordare che un’ordinanza ex art. 700 C.P.C. del dicembre 2002 ha obbligato l’Amministrazione scolastica a raddoppiare il numero di ore di sostegno assegnate ad un alunno con handicap.

3.       Il recente Decreto Dirigenziale del 17 aprile 2003 sull’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti viene interpretato da più parti nel senso che laddove ad esempio in I fascia si esauriscano gli elenchi degli inclusi in possesso del titolo di specializzazione, si provvederà alla nomina degli altri docenti di prima fascia, anche se sprovvisti di detto titolo di specializzazione, prima di procedere alla nomina degli inclusi negli appositi elenchi degli specializzati di II e di III fascia. Ci si permette di far presente che l’art. 14, penultimo comma, L. n° 104/92 stabilisce tassativamente  che  “l’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”.  Pertanto la suddivisione in fasce delle graduatorie non può in nessun modo intaccare il principio della priorità da assegnarsi a quanti, abilitati o meno, siano in possesso di un titolo di specializzazione; detto principio è stato fissato non già nell’interesse degli aspiranti agli incarichi, ma nell’esclusivo interesse degli alunni con handicap. Ciò è confermato dalla Sentenza n° 245/2001 del Consiglio di Stato, secondo la quale le graduatorie non possono essere di ostacolo al diritto alla qualità dell’integrazione scolastica e, laddove lo fossero (come nella interpretazione sopra riportata) l’Amministrazione scolastica è tenuta a superare la loro rigidità) .

            Quanto sopra rappresentato è nell’interesse prioritario degli alunni con handicap, ma vuole essere anche un contributo al buon andamento dell’Amministrazione onde evitare un contenzioso che sarebbe assai diffuso.

            Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che l’Amministrazione vorrà adottare rispetto ai tre problemi sopra sollevati e si porgono distinti saluti.

Roma 29 aprile 2003

Avv.to Salvatore Nocera
Vicepresidente FISH
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap


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