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Ai genitori degli alunni con handicap frequentanti le scuole comuni

OGGETTO: Applicazione contrastata della C.M. 146 del 4 ottobre 2001-12-06

Come è noto, con la circolare in oggetto il Ministero dell’Istruzione, in risposta alle richieste insistenti provenienti da molte associazioni di genitori di alunni in situazione di handicap, ha emanato la C.M. in oggetto con la quale si chiarisce l’art. 3 della L 333/01 nel senso che i dirigenti scolastici, nei casi comprovati di necessità, possono direttamente nominare insegnanti per il sostegno, in deroga al rapporto 1/138, che vengono pagati dall’ufficio provinciale del tesoro, il quale non ha alcun potere di controllo. Pertanto i dirigenti scolastici nel nominare "supplenti in deroga" non incorrono nel rischio di veder addebitare al bilancio d’istituto o a quello proprio, le spese per gli stipendi del personale nominato.

Purtroppo, molti dirigenti scolastici contestano il termine "supplenti" usato nella C.M. in oggetto, perché a loro avviso la nomina di un supplente è possibile solo in caso di vacanza di titolare, e si rifiutano di procedere alle nomine in deroga.

Si invitano pertanto tutti i genitori che hanno ricevuto rifiuti di nomina con questa motivazione di invitare i dirigenti scolastici che li riguardano ad inviare un quesito al Ministero dell’Istruzione fax. 06/58493988, il quale risponderà nei termini da noi sopra riportati.

Speriamo con ciò di aver offerto un servizio ai genitori sulla chiarezza della normativa.

Cordiali saluti

Salvatore Nocera
Responsabile del settore giuridico dell’Osservatorio Nazionale AIPD sull’integrazione scolastica


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