Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Pubblicazione informatica dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Anno 2000

 

Anno 2001

 

Anno 2002

Visualizza numero arretrato 1 10 aprile   Visualizza numero arretrato 19/20

-

gennaio   Visualizza numero arretrato 43 10 gennaio
Visualizza numero arretrato 2 26 aprile   Visualizza numero arretrato 21 10 febbraio   Visualizza numero arretrato 44 25 gennaio
Visualizza numero arretrato 3 10 maggio   Visualizza numero arretrato 22 25 febbraio   Visualizza numero arretrato 45 11 febbraio
Visualizza numero arretrato 4 26 maggio   Visualizza numero arretrato 23 12 marzo   Visualizza numero arretrato 46/47 15 marzo
Visualizza numero arretrato 5 12 giugno   Visualizza numero arretrato 24 26 marzo   Visualizza numero arretrato 48 26 marzo
Visualizza numero arretrato 6 26 giugno   Visualizza numero arretrato 25 10 aprile   Visualizza numero arretrato 49 15 aprile
Visualizza numero arretrato 7/8 - luglio   Visualizza numero arretrato 26 26 aprile   Visualizza numero arretrato 50 30 aprile
Visualizza numero arretrato 9/10 - agosto   Visualizza numero arretrato 27 10 maggio   Visualizza numero arretrato 51 15 maggio
Visualizza numero arretrato 11 10 settembre   Visualizza numero arretrato 28 25 maggio   Visualizza numero arretrato 52 30 maggio
Visualizza numero arretrato 12 25 settembre   Visualizza numero arretrato 29 11 giugno   Visualizza numero arretrato 53 15 giugno
Visualizza numero arretrato 13 10 ottobre   Visualizza numero arretrato 30 25 giugno   Visualizza numero arretrato 54 30 giugno
Visualizza numero arretrato 14 25 ottobre   Visualizza numero arretrato 31 10 luglio   Visualizza numero arretrato 55 15 luglio
Visualizza numero arretrato 15 10 novembre   Visualizza numero arretrato 32/33 25 luglio   Visualizza numero arretrato 56 30 luglio
Visualizza numero arretrato 16 25 novembre   Visualizza numero arretrato 34/35 25 agosto   Visualizza numero arretrato 57 30 agosto
Visualizza numero arretrato 17 10 dicembre   Visualizza numero arretrato 36 25 settembre   Visualizza numero arretrato 58 15 settembre
Visualizza numero arretrato 18 23 dicembre   Visualizza numero arretrato 37 10 ottobre   Visualizza numero arretrato 59 30 settembre
          Visualizza numero arretrato 38 25 ottobre   Visualizza numero arretrato 60 15 ottobre
          Visualizza numero arretrato 39 10 novembre   Visualizza numero arretrato 61 30 ottobre
          Visualizza numero arretrato 40 26 novembre   Visualizza numero arretrato 62 30 novembre
          Visualizza numero arretrato 41 10 dicembre   63 30 dicembre
          Visualizza numero arretrato 42 24 dicembre          

63

Pensioni 2003
Aumento del 2,4%

Dal 1° gennaio 2003 le pensioni aumentano del 2,4%. L'aumento sulle pensioni si applica ogni anno in base alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT. La variazione percentuale è applicata in via provvisoria, in attesa che l'ISTAT comunichi l'aumento definitivo.
L'INPS ha così calcolato l'importo del trattamento minimo delle pensioni (al quale sono legati anche i tetti di reddito che fissano il diritto per ottenere la pensione ai superstiti e l'assegno di invalidità), della pensione sociale e dell'assegno sociale. 

Gli importi 2003

Per il nuovo anno il trattamento minimo mensile per le pensioni spettanti ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi è di 402,12 €, la pensione sociale è di 295,85 € al mese e l'assegno sociale è di 358,99 € mensili.

Il trattamento minimo 

Al lavoratore che ha raggiunto i requisiti di età e di contribuzione e chiede la pensione, può capitare che dal calcolo dei contributi venga fuori una pensione talmente bassa da non garantire il minimo vitale. In questo caso subentra lo Stato che, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato l'importo della pensione "integrata" al minimo, cioè un importo aumentato fino a raggiungere una cifra stabilita ogni anno dalla legge, il "trattamento minimo", appunto.
Il trattamento minimo viene corrisposto al pensionato per tredici mensilità.
Per determinare il diritto al minimo di pensione, la legge prevede il controllo sia dei redditi personali del pensionato sia di quelli cumulati con il coniuge. Entrambi non devono superare determinati limiti. 

Nel 2003 l'integrazione al minimo:

Spetta alle persone non coniugate o legalmente separate che posseggono redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo inferiore a € 10.455,12 (due volte l'importo annuo della pensione minima INPS, calcolato sull'importo del mese di gennaio).

Spetta alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate che posseggono:

redditi propri per un importo non superiore a € 10.455,12;

redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a euro 20.910,24 (pari a quattro volte l'importo annuo della pensione minima INPS).

Contributi volontari
La scadenza di dicembre

Venerdì 10 gennaio 2003 scade il termine per il versamento all'INPS dei contributi dovuti per i lavoratori domestici, per il lavoro svolto nel trimestre ottobre/dicembre 2002. Per il pagamento, i datori di lavoro interessati (sono esclusi coloro che hanno chiesto la regolarizzazione del rapporto di lavoro con gli extracomunitari) dovranno utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati direttamente dall'INPS. Se qualcuno avesse esaurito i bollettini, è necessario che li richieda agli uffici per non saltare la scadenza.
Si ricorda che l'importo da versare deve essere calcolato in relazione alle ore retribuite nel trimestre; si sommano le ore e si moltiplica il risultato per l'importo orario del contributo dovuto. Le quote contributive sulle quali calcolare l'importo dell'ultima rata dell'anno, come si può vedere in tabella, non sono variate. 

Importo contributo orario

con quota 
assegni familiari

senza quota 
assegni familiari

Fino a € 6,15 

€ 1,18 (0,25)

€ 1,01 (0,25)

oltre € 6,15 
e fino a € 7,51

€ 1,33 (0,29)

€ 1,14 (0,29)

oltre € 7,51

€ 1,63 (0,35)

€ 1,39 (0,35)

Lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 0,86 (0,19)

€ 0,74 (0,19)

La cifra indicata tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Entro la stessa data, chi ha assunto personale domestico nel corso del quarto trimestre 2002 (periodo ottobre-dicembre) dovrà presentare all'INPS la denuncia di rapporto di lavoro domestico compilando il modello LD09. Sulla base di tale denuncia saranno successivamente inviati, direttamente a casa del datore di lavoro, i bollettini per il versamento dei contributi dovuti. Sono previste sanzioni per la ritardata presentazione della denuncia. Tali sanzioni non saranno invece applicate nel caso in cui la denuncia riguardi i lavoratori extracomunitari per i quali è in corso la procedura di regolarizzazione: per tali lavoratori la denuncia può essere presentata anche dopo il 10 gennaio 2003. Anche in questo caso l'INPS spedirà direttamente a casa dei datori di lavoro i bollettini per il versamento dei contributi dovuti dal 10 settembre 2002 in poi; la copertura contributiva per il periodo 10 giugno/9 settembre 2002 sarà invece effettuata d'ufficio dall'INPS sulla base dei bollettini di versamento del contributo forfettario di 290 euro. Sul sito Internet dell'Istituto, nella sezione "Moduli", è disponibile la nuova versione del modello LD09, in versione editabile. 


Pensioni di anzianità
Le finestre 2003

I lavoratori dipendenti che al 30 settembre 2002 hanno compiuto 57 anni di età ed hanno maturato 35 anni di contributi, se voglio fruire del pensionamento dal prossimo gennaio, devono affrettarsi a dare le dimissioni e presentare la domanda all'Inps entro fine mese. 
Possono accedere al pensionamento, con la finestra di gennaio 2003, anche coloro che, a prescindere dall'età, hanno maturato 37 anni di contributi. 


La finanziaria per il 2003 non ha toccato le pensioni, anzi, è probabile che venga sdoganata la clausola del "cumulo" per cui anche i lavoratori dipendenti, che hanno 37 anni di contributi ed almeno 58 anni di età, potranno percepire la pensione di anzianità e lavorare senza avere tagli, alla stregua di quanto già previsto dalle norme vigenti per i pensionati di vecchiaia e per quelli di anzianità con 40 anni di contributi. 


Continuano ad essere agevolati i cosiddetti "precoci", cioè coloro che possono far valere almeno un anno di contributi tra il 14° ed il 19° anno di età: per costoro infatti è prevista un'anticipazione dell'età anagrafica.


Vediamo ora le "finestre" del 2003 

1° gennaio 2003:

lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi e 57 anni di età raggiunti entro il 30 settembre 2002;

lavoratori dipendenti con 37 anni di contributi al 30 settembre 2002, a prescindere dall'età;

lavoratori autonomi che al 30 giugno 2002 hanno raggiunto 35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure, a prescindere dall'età, 40 anni di contributi.

Corte Costituzionale
Pensioni pignorabili

I trattamenti economici corrisposti dall'Inps per pensioni, indennità e assegni sono pignorabili ai fini del recupero dei crediti fiscali vantati dallo Stato, Province e Comuni. Lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre scorso (la n° 468) con la quale le prestazioni erogate dall'Istituto, di fronte al Fisco, vengono equiparate a quelle dell'Inpdap e delle Casse private dei professionisti. "Non c'è alcuna ragione di concedere ai titolari di pensione Inps un trattamento privilegiato rispetto a coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici - si legge nella sentenza emessa dai giudici della Consulta - Così come per i crediti alimentari, non sussiste ragione alcuna, con riguardo a quelli tributari, perché i titolari di pensioni Inps godano di un trattamento di favore rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, ai professionisti che percepiscono assegni dalle rispettive Casse di previdenza".

Con un ulteriore sentenza del 4 dicembre scorso (la n° 506), però, la Corte Costituzionale ha fissato un principio generale che rende le prestazioni erogate dall'Istituto pignorabili nei limiti di un quinto dell'importo che eccede il minimo vitale, così come determinato dal legislatore. "E' ben vero che il pubblico interesse a che il pensionato goda di un trattamento "adeguato alle esigenze di vita" può, e anzi deve, comportare anche una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie regioni creditorie sul bene-pensione - recita la sentenza - ma è anche vero che tale compressione non può essere totale e indiscriminata, bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei loro crediti, negando all'intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi".
In tal modo, viene salvaguardato il principio espresso dal secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione che prevede, appunto, il diritto di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Lavoratori domestici
10 gennaio 2003
pag.7

Lavoratori domestici
La tredicesima 
pag.8

Invalidità civile
A Prato è più veloce 
pag.10

AISS
75° anniversario 
pag.11


La pagina
- Educazione&Scuola©