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Handicap e lavoro: le regole Inps per dare i contributi a chi assume

Giulio D'Imperio (giulio.dimperio@tin.it)

 

Ecco cosa prevede la circolare dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

E' stata data attuazione all'art. 13 della l. 68/99, oltre che all'art. 3 del decreto interministeriale n. 91 del 13 gennaio 2000: infatti l'Inps, con la circolare n. 203 datata 19 novembre 2001, ha fornito istruzioni operative relative agli sgravi contributivi per un datore di lavoro che decide di assumere disabili. Il decreto n. 91/00 ha previsto che ogni Regione stipuli una convenzione con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione. Sono gli uffici della Provincia individuati dalle Regioni, denominati Servizi per l'impiego, quelli cui è stata affidata la concessione delle agevolazioni finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (in misura pari a 100 mld di lire per il 2000 e a 60 mld di lire per il 2001).

 
La legge n. 68/99 individua i fruitori dei benefici contributivi tra i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di disabili; le cooperative sociali di tipo b), così come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera c) della l. 381/91; le organizzazioni di volontariato individuate dall'art. 11 comma 5 della l. 68/99. La possibilità di usufruire dei benefici dipende dalla stipula di una apposita convenzione tra i datori di lavoro con il competente servizio per l'impiego. Essa deve indicare sia i tempi che le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna a effettuare, tra cui: la scelta nominativa del disabile; lo svolgimento di tirocini; l'assunzione con un contratto a termine; lo svolgimento di un periodo di prova maggiore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo. Queste convenzioni possono essere fatte anche dai datori di lavoro non obbligati ad assumere lavoratori disabili e per l'avviamento al lavoro di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento lavorativo. Una parte importante della circolare Inps riguarda le modalità di compilazione del DM10/2 da parte delle aziende. Occorre stabilire con esattezza l'importo contributivo dovuto per i lavoratori disabili interessati, calcolando la quota a carico del datore di lavoro, senza apportare alcuna riduzione per la quota a carico del lavoratore. Tali importi devono essere riportati nei quadri “B-C” del mod. DM-10/2 utilizzando i seguenti codici tipo contribuzione: “66” per indicare lavoratori disabili che hanno diritto alla fiscalizzazione totale di cui all'art.13 c.1, lett.a) della l. 68/99; “67” per indicare i lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione del 50% di cui all'art.13, c.1, lett.b) della l. 68/99. Poi occorrerà calcolare l'importo del beneficio contributivo spettante al datore di lavoro, che potrà essere del 100% o del 50% a seconda della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile.


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