a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 15
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

SONO UN'INSEGNANTE EX ART. 113 DAL LONTANO 1985 IN QUANTO INVALIDA CON SITUAZIONE DI GRAVITA' . VORREI CHE MI CHIARISSE QUESTO DUBBIO: POSSO USUFRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA FINANZIARIA DEL 2001 ART.80 COMMA 3 , ANCHE SENZA AVER RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE PER LA COLLOCAZIONE A RIPOSO O BISOGNA CHE RAGGIUNGA I FATIDICI 55 ANNI (oppure 57) PREVISTI PER TUTTI I LAVORATORI??? 
INOLTRE , CONSIDERANDO CHE POSSO ACCEDERE AI BENEFICI DEL SUDDETTO ARTICOLO SOLO DAL 1998 PER LA PERCENTUALE DI INVALIDITA' IN MIO POSSESSO, IN SERVIZIO DAL SETTEMBRE 1973, QUANDO E CON QUANTO POTREI , QUINDI , ANDARE IN PENSIONE?

Risponde Salvatore Nocera:
Data la novità del beneficio riguardante gli invalidi civili, è opportuno che senta l'Ufficio pensioni del Suo CSA, ex Provveditorato agli studi. Infatti, stando alla dizione letterale della L.n. 448/02, Lei potrebbe fruire del beneficio, solo a decorrere dal 2002 e non da quando Le è stata riconosciuta la situazione di gravità. Temo che questa sarà l'interpretazione che assumerà l'INPDAP.

Sono insegnante di sostegno. Seguo Mario da un anno. Per lui sono state programmate attività individualizzate tese a fargli conseguire una minima autonomia personale. Frequenta la III media per il secondo anno consecutivo ed ha 17 anni.Il consiglio di classe ha deciso di ammetterlo agli esami di licenza per consentirgli di conseguire il diploma e permettergli di frequentare anche un Istituto Superiore. Preciso che il ragazzo proviene da una situazione familiare svantaggiata e la scuola è l'unica agenzia educativa che possa accoglierlo e in certo qual modo formarlo. Ecco spiegata la decisione di iscriverlo, con il consenso della famiglia ad una nuova scuola. Ciò anche per consentirgli dientrare in contatto con relatà diverse che possano in qualche modo aiutarlo a gestirsi nel sociale. Staimo percorrendo la strada giusta per questo ragazzo. O forse sarebbe meglio che fermarlo per un altro anno in III?

Risponde Salvatore Nocera:
La soluzione da Voi proposta di iscrivere il ragazzo ad un istituto superiore per fargli fare maggiore esperienza di integrazione, mi sembra migliore di quella che gli farebbe ripetere una ulteriore volta la terza media.Sarà importante però impostare un buon PEI per la scuola superiore, possibilmente integrato con un corso di formazione professionale, ai sensi dell'art 68 della L.n. 144/99.

Quale tipo di assistenza spetta alla scuola , si possono utilizzare collaboratori scolastici non formati, quando attuare la formazione, si possono utilizzare colllaboratori scolastici di altre scuole e come, cosa spetta ai comuni e alle asl?

Risponde Salvatore Nocera:
E' possibile utilizzare collaboratori scolastici non formati, e quelli di altre scuole se messe in rete con quella interessata, e se ciò sia previsto nell'intesa o nella convenzione costitutiva della rete. Gli Enti Locali debbono dare l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, mentre le ASL possono essere costrette a fornire un infermiere per la somministrazione di farmaci agli alunni con crisi.

L'ins. di sost. è un docente specializzato che ha dovuto superare un impegnativo biennio di studi.Tra gli insegnanti elementari è colui, che almeno al pari degli inss. di L2, dovrebbe essere tra quelli maggiormente qualificati. Eppure, ancor oggi, anche nei casi in cui la serietà professionale e l'impegno appaiono notevoli, egli vive situazioni frustranti in seno alla comunità scolastica. Degli esempi:
- La dizione "sostegno alla classe" è intesa da molti insegnanti curricolari come un servizio atto a migliorare le condizioni del proprio insegnamento, ovvero: "finalmente c'è qualcuno che sta col bambino h e mi fa fare lezione in pace".
- Se l'ins. di sost. interviene durante la lezione del collega, questi si risente perchè interpreta quell'intervento, non come un arricchimento al proprio operato, ma come l'azione di chi vuol competere con l'ins. di classe per toglierli la "scena". 
Invece, quando l'ins. di classe interviene col bambino h., anche durante le ore di sost., questo è visto come un apprezzabile segno di interesse e compartecipazione al problema del bambino stesso.
- Durante gli incontri con i genitori della classe l'ins. specializzato non è chiamato ad intervenire e, se lo fa, viene guardato con sufficienza nel migliore dei casi.
A riprova di quanto dico faccio degli esempi:
nelle classi in cui opero non ho una sedia su cui sedermi, devo ogni giorno andarmela a cercare, mentre l'insegnante di classe si siede tranquillamente sulla "propria" sedia con braccioli.
L'altro giorno ero in una classe numerosa, mentre l'ins. curricolare era fuori dall'aula.Con me c'era l'assistente del bambino h che chiameremo B.
Quando è tornata l'ins., sentendo che facevo una "paternale" ai bambini per il loro comportamento, ha proseguito dicendo:- "Dovete rispettare l'ins. di sost., perchè è un adulto e un' insegnante, anche B, l'assistente, è un' insegnante. Anche se l'ins. di sost. non vi può mettere i voti sul registro, dovete ugualmente averne rispetto!"
Sempre riferendosi all'assistente, un'altra insegnante mi ha detto : "la tua collega".
Sentendo che leggevo una storiella ai bambini, mentre facevo da "tappabuchi", la titolare sopraggiunta ha detto: beh, ve la leggo meglio io, non vi pare?
Guai, poi, se prendo iniziative per quanto riguarda il bambino senza interpellarle! Va da sè, invece, che a me non sono tenuti a dir nulla di quanto viene deciso per la classe.
Se devo chiedere un giorno di ferie, devo implorare affinchè firmino il foglio per consenso. Loro, invece, non mi danno mai da firmare nulla per le loro ferie.
Ho dovuto litigare, per non pagare il biglietto di ingresso in Musei e Gallerie, dopo che per diverse volte l'avevo fatto su loro precisa richiesta.- Sono previsti solo due accompagnatori, tu e l'assistente dovete pagare.- Era la risposta.
Le insegnanti del mio modulo mi hanno esplicitamente comunicato che non devo rivolgere loro domande durante le lezioni e che se ho qualcosa da dire dovrò farlo solo durante i coordinamenti, in quanto loro non possono sacrificare preziosi minuti di lezione per le mie stupidaggini. Com’è facile immaginare, invece, tra di loro, che si definiscono insegnanti istituzionali, gli scambi di informazioni sono continui e cordiali.
Vengo trattata allo stesso modo dell’accudiente dinanzi a bambini e a genitori, tant’è che questi ultimi alla fine dell’anno hanno fatto lo stesso biglietto di congedo all’accudiente e a me; mentre alle insegnanti modulare tre riconoscimenti uguali tra loro.
Il Dirigente non vuol essere disturbato con simili sciocchezze e, se proprio deve dare ragione a qualcuno, la dà a quelle altre che tengono a bada l’utenza maggiore.
Qui mi fermo. Preciso che insegno in una regione del Nord considerata tra le più evolute.
Qualcuno potrà dire che sono stata sfortunata o permalosa, che non tutte le situazioni sono come quella descritta. Nessuno, vengo trattata allo stesso modo dell’accudiente però potrà negare che questi episodi sono frequenti, sia pur a macchia di leopardo. Che il rispetto verso l'insegnante di sostegno è affidato al senso di civiltà dei singoli insegnanti curricolari e non già stigmatizzato da Ordinamenti e Circolari, se non in una forma alquanto vaga che non sancisca specifici riscontri sull'effettiva scambiabilità dei ruoli fra contitolari di classe.
Quando acquisto, a mie spese, costosissimi testi sull'handicap, in essi la figura dell'ins. di sostegno viene presentata come quella di uno specialista con un ruolo di tutto riguardo.
Invece, per poter essere considerato almeno al pari dei non specializzati, questo insegnante dovrebbe essere costretto a sgomitare, a litigare quasi quotidianamente con i colleghi e a disturbare continuamente il Dirigente scolastico, a tutto detrimento della propria serenità sul lavoro, più che mai necessaria all'assolvimento di compiti così delicati. 
Vi interessa aprire una discussione sull'argomento?

Risponde Salvatore Nocera:
L'insegnante per le attività didattiche di sostegno, ai sensi dell'art 13 comma 6 della L.n. 104/92 ha la stessa dignità dei colleghi curriculari e partecipa a tutte le operazioni del Consiglio di Classe , valutando tutti gli alunni e non solo quello con handicap.Sbaglia quindi chi ritiene che tali docenti non possono emettere giudizi o dare voti. Si confronti inoltre l'O M n. 90/01 agli art 3, 12, 14, concernenti la valutazione degli alunni.

Vorrei chiedere informazioni riguardo una questione che mi trova impreparata poiche' non conosco la normativa scolastica in casi del genere. Sono un'insegnante di sostegno e quest'anno mi e' stato affidato un alunno di terza media che disgraziatamente a meta' maggio e' deceduto .Vorrei che gentilmente mi spiegasse qual e' adesso la mia posizione nei riguardi degli adempimenti e in che misura sono tenuta ad espletare i vari compiti di fine anno non da ultimo quello degli esami di licenza..e' vero che devo parteciparvi tutti i giorni degli scritti e degli orali? e partecipare anche all'incontro preliminare e alla ratifica finale?

Risponde Salvatore Nocera:
Stando all'art 12 dell'O M n. 90/01, applicativo dell'art 13 comma 6 della L.n. 104/92, Lei è membro della Commissione di licenza media, anche se l'alunno con handicap non è presente agli esami, in quanto Lei deve valutare anche tutti gli altri alunni.

Sono una insegnante di sostegno di uno studente sordo profondo di un istituto professionale. Il ragazzo presenta seri problemi poichè non conosce il lessico necessario sia per esprimersi sia per la comprensione di argomenti di qualsiasi disciplina con un vero fallimnto di tutto quello che si cerca di fargli capire. Ovvio che si è ricorso a strategie mirate ad agevolare il suo handicap ma tutti gli insegnanti sono concordi nel sostenere che non può seguire alcuna programmazione della classe, sia pur ridotta o individualizzata o comunque riconducibile ad obiettivi minimi dei programmi ministeriali. La preside dice che essendo sordo non può seguire per legge una programmazione differenziata o comunque adeguata a ciò che è invce necessario per lui, ma deve comunque svolgere il piano educativo individualizzato della classe.
Mi sembra ambiguo e improponibile. Si può ricorrere ad una legge in cui risulta che pur essendo handicappato sensoriale ha comunque come conseguenze seri problemi di apprendimento?

Risponde Salvatore Nocera:
LA LEGGE-QUADRO N.104/92 GARANTISCE L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A TUTTI GLI ALUNNI CON DISABILITA', A SECONDA DEI LORO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. Normalmente un alunno audioleso , se protesizzato precocemente, è in grado di seguire i programmi dei compagni. Se. nel caso di specie, ciò non è possibile, neppure con l'estremo rimedio della lingua italiana dei segni, allora la proposta di fargli seguire un pei differenziato sembra corretta, ovviamente purchè vi sia il consenso scritto dell'interessato, se maggiorenne, e dei genitori

Faccio parte di un'associazione di volontariato fondata da un gruppo di genitori di ragazzi disabili. 
Vorrei sottoporle un quesito per noi assai urgente.
Alcuni dei nostri ragazzi frequentano la 3° classe della scuola media. 
Avendo gravi difficoltà di comunicazione utilizzano la tecnica della Comunicazione Facilitata (all'inizio solo in ambito familiare). 
La nostra Associazione, in collaborazione con tutte le scuole del comune di Porto Torres ha messo in atto un progetto per la formazione degli insegnanti sulla tecnica. Purtroppo però i finanziamenti sono arrivati in ritardo, non permettendo quindi agli insegnanti di acquisire al meglio la tecnica per poi utilizzarla in sede di esame.
I nostri ragazzi si sono già iscritti al Liceo Scientifico e in seguito all'ordinanza ministeriale n 102 del 21 Maggio 2001 potranno passare alle superiori con un attestato di credito formativo, rilasciato in funzione del mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI. 
Visto che il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe derivare dalla mancanza dello strumento di comunicazione (Comunicazione Facilitata), la nostra domanda è:
Dopo essere passati alle superiori con l'attestato di credito formativo, i ragazzi possono conseguire l'esame di licenza media in un secondo momento?

Risponde Salvatore Nocera:
Potranno presentarsi da privatisti per conseguire il diploma di scuola media, dopo di che potranno proseguire gli studi superiori con un PEI normale, anche se semplificato, e presentarsi agli esami finali per conseguire il diploma conclusivo degli esami di Stato.La normativa contenuta nell'art 14 della OM n. 90/01 circa la non necessità, in tali casi, di sostenere prove integrative e di idoneità, riguarda, a mio avviso, persone già in possesso del diploma di scuola media. Per chi non ne è in possesso, essendo questo titolo di studio indispensabile per il normale accesso alle scuole superiori ( art 34 cost.) rimane necessario acquisire tale titolo. A meno che, utilizzando la L.n. 425/97 sui nuovi esami di Stato che per i maggiorenni non richiede più il preventivo possesso del diploma di licenza media, l'alunno, sprovvisto di diploma di licenza, si presenti agli esami e li superi; ma, in tal caso, ritengo debba prima sostenere le prove integrative riguardanti i quattro anni di studio anteriori a quello oggetto dell'esame finale.

Un alunno handicappato psicofisico grave (che compirà quindici anni il 23 dicembre 2002 e con all'attivo 8 anni di istruzione obbligatoria, essendo entrato in ritardo in 1ª elementare), con compromissione dell'apparato locomotore ed anche dell'uso della manualità, al termine della 3ª media ha raggiunto poche abilità di produzione linguistica (solo orale) e di calcolo (addizione e sottrazione entro il 5) e qualche competenza di orientamento spazio-temporale. Per poter essere ammesso a frequentare una Istituto di formazione professionale dove troverà anche un'assistenza specialistica fisiatrica e fisioterapica viene richiesto che sia regolarmente licenziato e iscritto attraverso un istituto superiore convenzionato.
Si pone dunque questo problema :
a) ammetterlo agli esami e fargli sostenere prove corrispondenti (differenziate e parzialmente sostituite), ma effettivamente commisurate agli obiettivi fissati nel PEI, sulla base dei suoi livelli di partenza e quindi lontanissime dagli obiettivi riconducibili alle competenze che normalmente ci sia attendono dai candidati agli esami di licenza;
b) ove si accerti nel consiglio di classe convocato per lo scrutinio finale il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEI ammetterlo comunque agli esami solo al fine del rilascio di un attestato di credito formativo, titolo per l'iscrizione e frequenza delle classi successive ai sensi del comma 12, art. 11 O.M. 90 del 21/05/2001;
c) non ammetterlo agli esami e proporre all'Istituto per la formazione professionale di accoglierlo in regime di convenzione (analogamente a quanto viene fatto con gli Istituti di 2° grado), per fargli completare l'obbligo scolastico (e i successivi studi) in quell'istituzione scolastica e riabilitativa.
Avevo caldeggiato questa terza soluzione, ma l'Istituto per la F.P. coinvolto dichiara difficoltà con la Regione per la legittimazione di questa iscrizione. 
Infine, relativamente al punto b) questo attestato - che vale come credito formativo (rilasciato dal preside?, dal presidente di Commissione d'esame di licenza?), è previsto anche per la scuola media o solo per gli istituti di 2° grado? I modelli allegati alla C.M. 20 luglio 2001, n° 125 mi sembrano tutti riferiti alla scolarità superiore.

Risponde Salvatore Nocera:
Esiste pure un modello relativo all'adempimento o proscioglimento dell'obbligo scolastico, a seguito della L.n. 9/99.Non mi sembra legittima la proposta di iscrizione ad un centro di formazione professionale per adempiere l'obbligo scolastico, giacchè la L.n. 9/99 pretende che l'obbligo vada adempiuto solo a scuola. Per l'adempimento del successivo obbligo formativo invece questo può essere adempiuto anche presso un centro di f.p., ai sensi dell'art 68 L.n. 144/99.

Vorrei cortesemente sapere se il presidente di una commissione può "obbligare" il docente di sostegno, che ha seguito lo studente nel corso dell'anno, ad essere presente al colloquio orale; e, se può farlo, come nomina tale docente?

Risponde Salvatore Nocera:
L'ASSISTENZA ALL'ALUNNO CON HANDICAP, CANDIDATO AGLI ESAMI DI STATO, da parte dell''insegnante specializzato, è una facoltà esercitabile a richiesta dell'alunno con handicap, non un obbligo imponibile da parte del presidente della Commissione.Il presidente nomina l'insegnante per il sostegno o chi ha assistito durante l'anno l'alunno quale membro aggregato, il quale partecipa a tutte le prove dell'alunno ed alla riunione preliminare degli scrutini senza di diritto di voto.

Avremmo bisogno di conoscere i numeri massimi per la formazione di pluriclassi nella scuola elementare sia in presenza di handicap grave con appoggio che no.
Purtroppo i tempi sono ristretti e avremmo bisogno urgentemente di una risposta.

Risponde Salvatore Nocera:
Una pluriclasse segue le stesse regole di una classe per la quale in presenza di un alunno con handicap non si può superare il numero di 25 alunni; se gli alunni con handicap sono due, il numero massimo scende a 20. Ciò in forza del d.m. n. 141/99.

Sono da poco meno di un anno una doc. elementare. Insegno su due terze 5 discipline, per 10 ore frontali + 1 di compresenza per ogni classe.
In una terza c'è una bambina che, pur non avendo handicap, è "svantaggiata" ; abbiamo predisposto per lei una programmaz individualizzata, ma io ho fatto davvero poco per lei! Infatti nelle mie ore non ho tempo per seguirla individualmente, perchè ho 5 materie orali, credo che i bambini debbano esprimere tutte le loro curiosità sui nuovi argomenti incontrati, se do loro schede operative li devo comunque seguire... L'unica ora per la bimba ci è stata spesso sottratta per supplenze...
Ci chiedevamo, oggi, con le colleghe, quali sono le "condizioni" per chiedere l'insegnante di sostegno.Quando, insomma, alzare "bandiera bianca" e chiedere aiuti specializzati.(qual è la legge di riferimento, può indicarmela?)
Ma c'è un dubbio: se non chiediamo l'inseg. di sostegno, pensiamo di non averle dato tutte le possibilità; se lo chiediamo, ci mettiamo in discussione come docenti, pensando che non siamo state capaci di farcela da sole...
Tutte e tre, con tutta la migliore volontà, riusciamo a darle troppo poco e io sento che non abbiamo rispettato le "pari opportunità" anche per lei. I risultati sono modesti, perchè spesso la bambina è "abbandonata" a se stessa, o è seguita, ma in modo molto discontinuo. 
Dobbiamo sostenere, recuperare, consolidare, potenziare tutti i bambini, ma con lei ci vuole una didattica specifica, visto che ancora non capisce nè le stagioni, nè i gg della settimana, nè sa quando è il suo compleanno.
La bambina avrà "S" (!), ma io non potevo fare molto per farle raggiungere competenze più alte.

Risponde Salvatore Nocera:
Se la bimba non è certificata in situazione di handicap, non potete avere insegnanti per il sostegno; ciò ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92.
Potete allora chiedere di formulare un progetto per il contrasto alla dispersione scolastica, formulato ai sensi della L.n. 440/97, che è stata di recente rifinanziata. In base a tale progetto potreste chiedere la stipula di un contratto tra la scuola ed un esperto, docente o meno che possa affrontare i problemi della nuova bimba.
Mi compiaccio per l'attenzione che dedicate ai casi difficili, segno di alta professionalità e sensibilità squisita.
Grazie per quello che fate per le persone più deboli, realizzando così l'art 3 comma 3 della costituzione.

Mio figlio che frequenta la 1a elementare in una scuola a tempo pieno nel prossimo anno scolastico vedrà aumentato il numero dei suoi compagni da 19 a 23.
Leggendo il vostro sito ho appreso che nelle classi con portatore di handicap più o meno grave il numero degli alunni viene ridotto a 20, vorrei quindi sapere se come genitori possiamo chiedere che la classe rimanga entro quel numero oppure nel caso (ufficiosamente fattibile, pare si iscrivano alla 2a almeno altri due/tre bambini provenienti da altro circolo) il numero addirittura aumenti chiederne lo sdoppiamento e con quali criteri?

Le sezioni e le classi con un alunno con handicap non possono avere più di 25 alunni, ai sensi del d m n. 141/99 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/dm141_99.html)
I dirigenti delle singole scuole debbono sdoppiare una classe se il numero degli iscritti, compreso l'alunno con handicap supera i 25 o se in una classe sono presenti 2 alunni con certificazione della ASL che riconosce "l'handicap in situazione di gravità".
In pratica, il D.M. 141/99 vieta la presenza di più di un alunno in situazione di gravità nella stessa classe e, solo in casi lievi, consente la presenza di due alunni con handicap.

Vi sarei grato se poteste farmi pervenire informazioni aggiornate in merito al n. massimo di alunni per classe in presenza di un portatore di handicap.
La mia scuola sta ipotizzando una prima di 35 alunni con presenza di un disabile. Vi risulta che la cosa sia possibile?

Le sezioni e le classi con un alunno con handicap non possono avere più di 25 alunni, ai sensi del d m n. 141/99 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/dm141_99.html)
I dirigenti delle singole scuole debbono sdoppiare una classe se il numero degli iscritti, compreso l'alunno con handicap supera i 25 o se in una classe sono presenti 2 alunni con certificazione della ASL che riconosce "l'handicap in situazione di gravità"

Anche alla luce delle nuove norme collegate all'autonomia, mi potete dettagliare i possibili compiti del consiglio di interclasse con particolare attenzione riguardo alla promozione/bocciatura di un/una alunno/a in situazione di handicap? Vi sarei grato se mi poteste indicare anche i riferimenti normativi relativi.

Risponde Salvatore Nocera:
I Consigli di classe hanno le funzioni fondamentalmente indicate nel Dpr n. 416/74.La normativa successiva, quale il Regolamento sull'autonomia, Dpr n. 275/99, hanno esplicitato alcune funzioni in relazione a nuovi aspetti delle stesse funzioni, che sostanzialmente sono quelle di programmare l'attività didattica, svolgere i progetti didattici per i singoli alunni, nel quadro della programmazione, valutare i risultati degli stessi, verificare l'efficienza e l'efficacia del percorso educativo, avanzare proposte agli altri organi collegiali.In questa logica si collocano le specifiche funzioni in ordine all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, quali la predisposizione dei PEI (art 12 comma 5 L.n. 104/92) e dei progetti didattici personalizzati (art 41 d.i. 331/98, d.i. 141/99), valutazione degli stessi (art 16 L.n. 104/92).

Sono una ragazza che, per volontariato, segue un ragazzo con tetraparesi spastica.
Da voci che ho sentito in giro pare che le persone con questo tipo di invalidità abbiano diritto ad un'assistenza 24 ore su 24. Non sono riuscita a trovare nessuna legge che dica questo (anche se qualcuno mi ha detto che doveva essere la legge 104 o 168 del 1998...ma a me non risulta)
Volevo chiederle se esiste davvero questo diritto per chi ha questa invalidità.

Risponde Salvatore Nocera:
E' la L.n. 162/98. Essa prevede che il Comune, su richiesta dell'interessato, prepari un progetto, che verrà valutato dalla Regione, la quale lo potrà approvare, fornendo i finanziamenti, ricevuti dal Ministero della solidarietà sociale.

Ho letto che per conseguire la specializzazione per il sostegno occorre frequentare la SSIS e superare l'esame di stato.
Vorrei sapere se anche il corso di laurea a numero chiuso in scienze della formazione primaria, per chi possiede già l'abilitazione nella scuola primaria, da l'abilitazione per il sostegno, quindi se tali corsi e titoli sono riconosciuti dagli "ex provveditorati" e dal ministero della pubblica istruzione.

Risponde Salvatore Nocera:
Quello che Lei scrive è esatto. Tenga presente che occorre frequentare, durante il corso di laurea, alcune semestralità che consentono di acquisire il titolo di specializzazione. Chi invece è già in possesso di diploma magistrale o di laurea in scienza della formazione primaria, non può, per il momento, frequentare nulla, poichè si è in attesa che il Ministro decida, probabilmente nei prossimi mesi.

Sono un insegnante di sostegno e vorrei porle una domanda riguardante l'esame di terza media che dovrà affrontare C. portatore di Sindrome di Down, per le prove scritte, italiano, matematica e francese, devo formulare tre possibili scelte da estrarre per il candidato all'esame, oppure ne serve una sola?
Es. Italiano... tema n°1 "scrivi come ti chiami e dove abiti"
n°2 "compila la carta d'identità"
n°3 "formula un annuncio per cercare nuovi amici indicando nome cognome e dove abiti"
ecc.. così per le altre materie scritte

Risponde Salvatore Nocera:
Dal momento che per gli alunni con handicap che frequentano la terza media l'obiettivo è quello del conseguimento della licenz, ritengo che essi debbano, per quanto possibile, essere trattati come tutti gli altri compagni, quindi con la formulazione di tre titoli di prova.Dobbiamo sempre più sforzarci di rendere meno speciali i nostri alunni con handicap, se crediamo nella loro integrazione, pur dovendo tener conto di diverse difficoltà dei contenuti delle prove.

Siamo i genitori di alcuni bambini di una scuola materna statale, attualmente organizzata con 2 sezioni eterogenee per età ( 37 alunni complessivi ), con orario da lun. a ven. 8.00-16.00 e sabato 8.00-12.10 e 4 insegnanti. In una delle due sezioni è inserito un alunno , che rimarrà anche l' anno prossimo, per ritardato ingresso alla scuola elementare. Per il prossimo anno il Dirigente Scolastico ha previsto il funzionamento di una sola sezione di 28 alunni, di età eterogenea e di cui uno h. Si fa presente che usciranno 11 alunni ed i nuovi iscritti sarebbero almeno 9 ( 3 dei quali non residenti nella frazione, ma iscritti per motivi di lavoro dei genitori e 1 con iscrizione presentata in ritardo, ai quali non è stata accolta la richiesta) e probabilmente ci sarebbero altre iscrizioni da altre frazioni del Comune. Sono state prese in considerazione, però, soltanto 5 iscrizioni, ma in realtà solo 2 bambini di 3 anni potranno entrare e 3 staranno in lista d' attesa, rimettendo alla votazione del Consiglio di Circolo i criteri di scelta. Il D. S. rifiuta l' ipotesi di una sezione intera e una mezza sezione ( funzionante fino all' ora dipranzo), anche se fino a due anni fa c' era questo tipo di organizzazione. Inoltre, il D. S. sostiene che se chiudesse la sezione a 20, rimarrebbero fuori 11 bambini invece di 3 ed in virtù dell' autonomia viene prospettata come unica possibile, la soluzione di due mezze sezioni (con il consenso dei genitori) per complessivi 31 alunni, con la seguente organizzazione: lun. -ven. 8.00-13.00 con 2 insegnanti statali e 13.00-16.00 con una operatrice di una cooperativa retribuita dal Comune.
Siamo veramente indignati ed amareggiati per la situazione che si sta creando e vorremmo sapere cosa prevede precisamente la normativa.
Le saremmo infinitamente grati se potesse darci qualche chiarimento.
Alcuni genitori che credono nella scuola come un diritto di tutti.

Le sezioni e le classi con un alunno con handicap non possono avere più di 25 alunni, ai sensi del d m n. 141/99. Vedi https://www.edscuola.it/archivio/norme/dm141_99.html

Sono un'assistente sociale, lavoro per l'Associazione Genitori Bambini Down di Arona (NO), avrei bisogno di alcune informazioni; 
una signora, mamma di un ragazzo affetto da sindrome di down, mi ha telefonato domandandomi:
- se il figlio, che quest'anno finisce la scuola superiore (Istituto Agrario) con rilascio di attestato, può per l'anno prossimo iscriversi eventualmente all'ultimo anno della scuola Alberghiera anche se ha finito già le superiori;
- se il figlio l'anno prossimo può essere iscritto ad una scuola professionale regionale (ENAIP) e, in questo caso, se perde il diritto ad avere l'assistente comunale poichè, in questi anno, il ragazzo a scuola è stato seguito da un insegnante di sostegno+un'assistente comunale in base agli artt. 9, 10, 12 e sucessivi della legge 104 del 1992.

Risponde Salvatore Nocera:
Normalmente al termine di un ciclo della scuola superiore, non ha senso iscriversi ad altro ordine di scuola, poichè ciò significa che la scuola è presa per parcheggio, non avendo sviluppato progettualità in altre direzioni.Sembra quindi più logico iscrivere l'alunno ad un corso di formazione professionale. Dipende dalla legislazione regionale se è previsto in tali corsi la presenza di insegnanti di sostegno, forniti dalla regione o dalla provincia e di eventuali assistenti educativi.

Avrei bisogno di ricevere i seguenti chiarimenti in merito ad obbligo formativo ed handicap:
1) un portatore di handicap grave è obbligato ad assolvere l'obbligo formativo? si/no in base a quale legge ed articolo e come "quant'è" la gravità che eventualmente permette l'esonero?
2) gli inserimenti socio-terapeutici sono attività che possono essere accreditate per l'obbligo formativo?

Risponde Salvatore Nocera:
L'obbligo formativo è previsto dall'art 68 della L.n. 144/99ed al suo adempimento, secondo specifiche modalità, sono tenuti anche gli alunni con handicap grave. Progetti di carattere sanitario non possono costituire adempimento dell'obbligo formativo, che ha aspetti educativi operativi.

Sono un'insegnante di sostegno alla scuola media. Quest'anno uno dei miei alunni farà l'esame di licenza media, sostenendo le stesse prove scritte della classe. Durante gli scritti, io dovrò essere sempre presente o potrò turnarmi come i colleghi? C'è una normativa a riguardo?

L'O.M. n. 90/01, art 10 ed 11, l'insegnante per il sostegno è membro della commissione di esami e vi partecipa, anche in caso di assenza dell'alunno con handicap...perchè assentarsi allora?

Avrei bisogno di sapere quale procedura deve essere attivata quando un bambino disabile con una grave forma di epilessia ha una crisi in classe (chiamare l'ambulanza, i genitori o altro). E' stato segnalato che ad ogni crisi il bambino corre il rischio di arresto cardiaco.
Nel caso in cui si debba far intervenire l'ambulanza, è l'insegnante di classe, l'assistente o entrambe ad accompagnarlo?
Questi chiarimenti si rendono necessari poichè il Dirigente Scolastico e gli operatori del Servizio Materno Infantile hanno indicato modalità d'intervento diverse.

Risponde Salvatore Nocera:
Invito a leggere: https://www.edscuola.it/archivio/norme/senrm2779_02.html
Inoltre: Diritto ad un assistente sanitario a scuola
Il Tribunale del Lavoro di Roma con la Sentenza incidentale n. 2779/2002 ha stabilito che un alunno riconosciuto in situazione di handicap grave a causa
di un'allergia che si manifesta in modo improvviso ed imprevedibile, ha diritto ad avere per tutta la durata delle lezioni, l'assistenza di un infermiere dell'Asl che possa riconoscere i sintomi dell'allergia e prevenire, con la immediata somministrazione di farmaci, gravi rischi alla salute.
Deve precisarsi che trattasi di una decisione "cautelare", cioè adottata dal Tribunale in via di urgenza (e per di più in riforma di una contraria ordinanza del giudice monocratico), in attesa della decisione definitiva del giudizio di merito circa la sussistenza del diritto incondizionato alla prevenzione della salute, in tali casi, tenuto conto anche della situazione economica della famiglia.
La decisione è di estrema importanza. Infatti vi è ormai giurisprudenza consolidata circa il diritto all'assistenza indiretta nei confronti delle Asl (cioè con anticipazione delle spese da parte del privato e, quindi, diritto al rimborso) a favore di persone che non possono rispettare le lunghe liste di attesa delle stesse, quando vi sia rischio per la salute (Corte Cost. Cassazione, Sent. N. 267 del 17 luglio 1998; Cassazione Sezione Lavoro, Sent. N. 8939 del 26 agosto 1999; Cassazione Sent. N. 2444 del 20 febbraio 2001). E', però, la prima volta che un Tribunale si pronuncia in merito alla garanzia del diritto all'integrazione scolastica, anche in caso di malattia.
La Sentenza afferma due principi importanti:
1. La Asl non deve realizzare solo prevenzione sanitaria "collettiva", ma anche "individuale", infatti "in particolare l'art. 2 della L. 833/78 stabilisce che il conseguimento delle finalità di tutela del diritto individuale e dell'interesse collettivo alla salute è assicurato anche mediante la prevenzione delle malattie in ogni ambito e la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla suola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati";
2. gli alunni con handicap hanno diritto, anche se in condizione di salute precaria, alla frequenza delle scuole comuni che non può essere sostituita dal ricovero presso scuole operanti in day hospital.
Afferma infatti il Tribunale: "a fronte dei precisi obblighi di integrazione dei minori portatori di handicap nelle classi comuni delle scuole sanciti dalla legge, la soluzione prospettata dalla Asl resistente in merito al ricovero del bambino in day hospital al fine di consentirgli la frequentazione delle speciali classi istituite presso i centri di ricovero dei minori appare del tutto illegittima"."dalla documentazione prodotta in atti può desumersi, con la necessaria approssimazione che caratterizza la presente fase di giudizio, che il diritto all'istruzione del minore ed inserimento nella scuola ordinaria può essere attuato solo garantendo la presenza di personale sanitario in grado di riconoscere e di intervenire tempestivamente nell'eventualità di reazioni allergiche a carico del minore, la cui insorgenza e gravità è, come comprovato dalla documentazione sanitaria in atti, del tutto improvvisa ed imprevedibile".
Sarà interessante conoscere l'esito della Sentenza di merito e quella eventuale definitiva, qualora la parte soccombente dovesse interporre appello ed ulteriori mezzi di impugnazione.
Resta però certo fin d'ora che, almeno in via di urgenza, si ha diritto anche ad un assistente sanitario a scuola.
La Sentenza definitiva potrà eventualmente anche prospettare altre soluzioni, oltre a quella dell'assegnazione di un assistente sanitario alla scuola.
Potrebbe, ad esempio, ipotizzarsi, secondo la logica della normativa su "il responsabile della sicurezza", di cui alla L. n. 626/94, che una persona docente o non docente possa spontaneamente frequentare un corso di aggiornamento presso la Asl e, conseguito un apposito attestato, svolgere la
"funzione obiettivo" di somministrazione nei casi indicati nell'attestato.
Comunque anche in via definitiva non potrà non essere riconfermato il diritto a non rinunciare all'integrazione scolastica per cause di salute.
La Sentenza rafforza, quindi, il diritto all'integrazione.

Ho seguito durante l'anno, quale insegnante di sostegno in una classe quinta, un portatore di handicap che ha seguito la programmazione della classe e che nel secondo quadrimestre si è ritirato da scuola non ufficialmente. Quasi sicuramente non si presenterà per sostenere l'esame di Stato.
Gradirei sapere, cortesemente, se devo comunque far parte della commissione d'esame anche nell'eventualità in cui non si dovesse presentare per sostenere la prima prova scritta.

Risponde Salvatore Nocera:
L'insegnante per il sostegno fa parte della Commissioni degli esami finali, a differenza di quelli di scuola media, di qualifica professionale e di maestro d'arte, solo se sono stati nominati membri della Commissione. Pertanto solo se l'alunno con handicap si presenta alle prove degli esami finali, a differenza anche qui degli altri esami, l'insegnante per il sostegno è nominato membro aggregato e partecipa esclusivamente allo svolgimento delle prove scritte ed orali ed agli scrutini senza diritto di voto, con solo voto consultivo.

Vorrei sapere se, essendo l'alunno portatore di handicap NON AMMESSO agli esami di licenza media, l'insegnante di sostegno sia tenuto a far parte
della commissione.

Risponde Salvatore Nocera:
In forza dell'O.M. n. 90/01, art 10 ed 11, l'insegnante per il sostegno è membro della commissione di esami e vi partecipa, anche in caso di assenza dell'alunno con handicap, dovendo valutare anche tutti gli altri allievi.

Vorrei aver informazioni circa la programmazione paritaria per i soggetti con handicap. a chi viene attribuita (tipologia dell'handicap) quando e se può essere revocata.

Risponde Salvatore Nocera:
L'O.M.n. 90/01 all'art 14 prevede che gli alunni con handicap frequentanti le scuole superiori possono essere valutati in modo uguale ai compagni, se svolgono un programma simile a loro, anche se eventualmente semplificato ed in modo "differenziato" se svolgono un programma "differenziato" rispetto
ai programmi ministeriali. A decidere su quale dei due tipi di programmazione e valutazione è il Consiglio di classe, che non si basa sulla tipologia di minorazione, ma sulle effettive capacità dei singoli alunni. La stessa norma prevede che è possibile passare da un tipo all'altro di valutazione.

Ho due alunne in situazione di handicap che seguono la programmazione differenziata.
Per queste alunne nel tabellone finale, che viene esposto al pubblico, figura la dicitura "ammesse alla frequenza della classe terza", mentre per cosiddetti normali ci si scrive "promosso".
Ora siccome le leggi per l'handicap sono leggi speciali (e non eccezionali) e quindi passibili di interpretazione analogica, può essere previsto, anche in ottemperanza alla legge sulla privacy, che, come avviene per le altri classi in cui nel tabellone ci sono solo i voti e non c'è scritto come nei verbali interni degli scrutini "la presente votazione è riferita al piano educativo individualizzato......" , anche in questo caso che nel tabellone di superamento dell' esame di qualifica ci sia scritto per "tutti" promosso, e poi in sede di scrutinio ci siano le necessarie differenziazioni?

Risponde Salvatore Nocera:
Io sono dell'idea che l'O.M. n.90/01 che prevede questa discriminazione sui tabelloni sia illegittima. Purtroppo la nuova ordinanza in fase di emanazione ripete quella precedente.

Ho letto che sono aperti dei corsi per il sostegno, e visto che sono laureato in architettura e abilitato all'insegnamento in due materie e non riesco ad insegnare nemmeno un giorno.

Risponde Salvatore Nocera:
Gli attuali corsi sono aperti solo a persone già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola superiore e si svolgono presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario delle Università.

Sono un insegnante di sostegno supplente, non specializzato. Vorrei sapere se un alunno che ha assegnate ore di sostegno deve essere comunque promosso.

L'OM 90/01 all'art. 11, a proposito della valutazione degli alunni in situazione di handicap, al fine del conseguimento del diploma di licenza media, richiede che il giudizio riguardi la valutazione globale della preparazione dell'alunno.
Pertanto, come avviene per tutti gli alunni, il giudizio positivo o negativo dipende dalla valutazione di prevalenza di taluni aspetti ritenuti positivi su tal' altri ritenuti negativi ma non tali da inficiare il giudizio globale positivo. anche se a causa di talune negatività questo dovrà mantenersi nei limiti della sufficienza.

Sono un docente che ha usufruito della legge 5/02/92 n 104 art. 33 comma 3, quindi ho chiesto n. 3 gg. mensili per assistere un familiare con invalidità
Posso tramutare i n. 3 gg. mensili in una riduzione d'orario di n. 6 ore settimanali? So che in alcuni Istituti lo fanno; c'è una legge o circolare in proposito a cui far riferimento. Usufruendo eventualmente di questa norma le attività aggiuntive possono essere retribuite se fatte.

Il comma 3 dell’art. 33 , così come modificato dalla legge 53/2000 – art. 20, concede la possibilità, al lavoratore che assiste un disabile, in situazione di gravità , di usufruire di tre giorni di permesso ogni mese (per lavoratori occupati a tempo pieno).
Dette agevolazioni spettano anche nel caso in cui il disabile assistito non sia convivente. La condizione indispensabile è che l’assistenza sia continua
ed esclusiva).
LEGENDA
- Parere del Consiglio di Stato 1611/92 ( natura retribuzione permessi)
-784/95 ( cumulabilità dei permessi in caso di più disabili all’interno della famiglia)
- Parere del Consiglio di Stato 65/96 (possibilità di estendere le agevolazioni al padre lavoratore dipendente quando la madre non sia lavoratrice dipendente)
· circolare Ministero del Lavoro 28/93 ( fissa criteri generali per riconoscimento stato di gravità)
· 43/94( recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato e della legge 423/93)
· circolare Ministero del Lavoro 165/96 ( fissa i criteri per l’ottenimento dei permessi da parte di lavoratore dipendente nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore non dipendente o non lavoratore)
· circolare INPS 80/95( recepimento della sentenza del Consiglio di Stato 784/95)
· circolare INPS 37/99( elenco casi di diritto ai permessi in presenza di genitore non lavoratore)
· circolare INPS 133/200 ( revisione della normativa sui permessi alla luce della legge 53/2000)
· Deliberazione n° 32 del 7/3/2000 Consiglio direttivo INPS (ulteriore casistica di diritto ai permessi da parte del lavoratore anche in presenza di familiare non lavoratore)
Inoltre:
http://www.edscuola.com/archivio/handicap/agevolazioni_lavoro.html

Per la ripetenza di un alunno portatore di handicap,si prospetta, per il prossimo anno scolastico,la presenza nella stessa classe di ben tre portatori di h,di cui uno certificato come "grave".
Vorrei sapere se esiste una precisa disposizione di legge o ministeriale che limita la frequenza ad un solo handicappato.
A quale Organo scolastico può essere inviata una eventuale protesta, se ciò dovesse verificarsi?

E' sempre valido il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 Formazione Classi con alunni in situazione di handicap http://www.edscuola.com/archivio/norme/dm141_99.html
Al punto 10.3: In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,) previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
I dirigenti delle singole scuole debbono sdoppiare una classe se il numero degli iscritti, compreso l'alunno con handicap supera i 25 o se in una classe sono presenti 2 alunni con certificazione della ASL che riconosce "l'handicap in situazione di gravità"

Abbiamo subito consultato il D.M. n. 141/99 e ci sembra chiaro che per la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap, il limite sia di 25. Ci chiediamo, quindi, se è prevista qualche possibilità di deroga (eventualmente in base a quale normativa) fino a 28 alunni, come sostiene fermamente il Dirigente Scolastico, asserendo che così è ormai prassi consolidata nelle altre scuole. Inoltre, relativamente alla necessità di riduzione numerica a non più di 20 alunni, il progetto di integrazione(elaborato da insegnanti curricolari e di sostegno) entro quanto va presentato dal Capo di Istituto al GLH del Provveditorato?

Risponde Salvatore Nocera:
Il d.m n. 141/99 non consente deroghe circa il numero massimo di alunni nelle sezioni e classi frequentante da alunni con handicap. Se qualche scuola per prassi ha fatto o fa diversamente, questa è una prassi illegittima ed il Dirigente scolastico che la segue potrebbe essere diffidato e poi denunciato per omissione di atti di ufficio.

Un allievo di terza professionale ha iniziato l'anno con gli obbiettivi minimi, ma l'andamento generale è risultato negativo. Dunque, per evitare una possibile bocciatura che sembra essere una tragedia per l'alunno e per la famiglia, siamo passati ad un differenziato per ammetterlo alla classe quarta. Io ritengo però che questa persona abbia buone possibilità di ottenere in futuro la qualifica con obbiettivi minimi, ma rileggendo la norma mi sembra che l'esame sia affrontabile solo se si iscrive di nuovo alla terza (dietro quindi bocciatura). E' cosi'?

Risponde Salvatore Nocera:
No! Essendo attualmente l'alunno con un PEI differenziato, regolarmente iscritto alla quarta classe, egli può ormai essere valutato anche in modo normale, se il Concsiglio di classe alla fine dell'anno ritiene che ha colmato i debiti formativi.Se non li avesse formati, prima di sostenere gli esami finali, l'alunno dovrebbe sostenere le prove integrative riguardanti i debiti formativi degli anni precedenti ed in caso di superamento positivo verrebbe a sostenere gli esami finali per conseguire il diploma.
Data la novità assoluta del caso, sarebbe opportuno sottoporre questo mio parere al Ministero, inviando il quesito e la mia risposta.

Desidero sapere se, per motivi di continuità, è possibile per l'insegnante specializzato della scuola media seguire l'alunno alla scuola superiore.
Desidero sapere se ci sono norme in proposito e quale iter occorre eventualmente seguire.

Risponde Salvatore Nocera:
Normalmente per poter insegnare in un ordine di scuola si richiede l'abilitazione rispettiva. Ai fini della continuità educativa, eccezionalmente si può avviare una speri,mentazione ai sensi dell'art 43 del dm n. 331/98.


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