a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 23
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un'insegnante di sostegno di scuola media. Vorrei saper se esiste un modello per presentare i progetti di richiesta di deroga al rapporto 1:4. Il C.S.A. di Bologna fa riferimento all'art. 41 del D.I. n° 330 del 24/07/1998, che io non ho trovato nel mio personale archivio.

E' il D.M. 331/98
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm331_98.html

Sono un'insegnante di sostegno precaria, alla sua prima esperienza. Sono stata nominata da poco (per tutto l'anno) su un allievo che segue la programmazione di classe nell'ultimo anno di un Istituto tecnico. Vorrei sapere se quanto lei ha scritto a proposito delle scuole medie nella faq 22 ( Per gli alunni con handicap vi può essere u un PEI normale, un PEI semplificato ed un PEI "differenziato".L'attuale normativa prende espressamente in considerazione quello differenziato, perchè da esso derivano effetti diversi dagli altri due che invece dànno diritto al titolo legale di studio.Attualmente Lei non è obbligato a stendere un PEI semplificato, anche se sarebbe opportuno che lo rediggesse.Comunque, è indispensabile che da un verbale del Consiglio di classe risulti che avete deliberato di adottare un PEI semplificato.), sia valido anche nelle superiori.

Confermo

Inoltre, non capisco perchè, come mi hanno detto più colleghi di sostegno, sul mio registro io debba sempre segnare anche ciò che fa il collega curriculare, anche quando gli argomenti trattati non fanno parte della programmazione individualizzata e quando, quindi, noi facciamo altro.

E' opportuno che l'insegnante per il sostegno debba mettere solo quello che fa lui stesso, precisando gli aspetti coordinati coi singoli colleghi curriculari.

Sono un'educatrice professionale. Avrei bisogno di saperne di piu sull'argomento: metodologie riabilitative e didattiche, con particolare riferimento a quelle riferite a portatori di handicap psico-fisico.

C'è difficoltà nel rispondere a richieste di questo tipo. Mi chiedo, infatti, quale possa essere la motivazione di base. Se questa è legata agli aspetti generali e conoscitivi del problema allora può essere utile dare un'occhiata a quanto si è fatto o si sta facendo nel settore. Come negli esempi seguenti:
http://www.educare.it/Handicap/articoli/deficit_psicofisico.htm
http://web.tiscali.it/portovenerehandicap/premessaccogliersi.htm
http://www.conversano.com/falcone/identita/integrazione.htm
Diversamente, se si cercano tali informazioni per un reale bisogno pratico, le cose cambiano completamente.

Sono il padre di un bambino handicappato. Ho iscritto mio figlio alla scuola media ma non è ancora stato nominato un insegnante di sostegno. Sospetto qualche omissione da parte del dirigente scolastico. Cosa posso fare?

E' molto strano che Lei si stia muovendo solo adesso. Occorre verificare presso la scuola se, all'atto dell'iscrizione, è stato richiesto l'insegnante per il sostegno. Se non lo è stato, occorre chiederne le ragioni. Per legge, almeno qualche ora di sostegno deve essere assicurata agli alunni certificati in situazione di handicap ( art 13 comma 3 e 5 L.n. 104/92).

I miei colleghi sostengono che i rapporti con l'Asl per giungere alla definizione del PEI vanno considerati attività aggiuntive e chiedono pertanto di essere pagati per tale attività.
Hanno ragione o comportandosi in questo modo si realizza una discriminazione di fatto nei confronti dell'alunno portatore di handicap rispetto agli altri alunni?

L'attività di GLH operativo per l'integrazione scolastica è indubbiamente attività " funzionale all'insegnamento" ai sensi dell'art 42 comma3 CCNL del 4/8/95.Pertanto esse rientrano nelle quaranta Ore di servizio " non di insegnamento".
Per considerare "Attività funzionali aggiuntive all'insegnamento", occorre una delibera del Consiglio di istituto che deve decidere se considerare le attività di contatto con le ASL, attività aggiuntive e quindi deliberare eventualmente l'importo da pagare, sempre che vi siano i fondi.
Però è alquanto strano che attività sostanzialmente "funzionali all'insegnamento" possano considerarsi "aggiuntive", perchè creerebbero una discriminazione, anche se esse comportano un maggior impegno di lavoro.

Il D.M. 331, 24 luglio 1998, all'art.41 si legge che "L'assegnazione definitiva...dei posti di sostegno...è effettuata...tenendo conto:
a) del progetto educativo individuale...
b) della diagnosi funzionale...
c) dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola...
e) delle necessità d'interventi precoci o di prevenzione..."
Il progetto educativo individuale è il P.E.P.(piano educativo personalizzato)?
Se non è il P.E.P. esistono dei modelli già fatti per poter creare dei progetti educativi individualizzati ?
E ancora all'art. 40 che cosa si intende per progetti educativi individualizzati a lungo termine?
Il su citato D.M. 331 è valido anche per questo anno scolastico 2002/2003 per poter richiedere i posti per attività di sostegno per l'anno scolastico 2003/2004?

Il Progetto di cui all'art 41 del d m n.331/98 non è il PEI, di cui all'art 12 comma 5 L.n. 104/92, ma una sua specificazione. Infatti il PEI è il progetto globale di vita scolastica ed extrascolastica dell'alunno ed è predisposto dai docenti col concorso anche della famiglia e degli operatori dei servizi territoriali. Il progetto di cui all'art 41 è invece il solo progetto didattico , di cui all'art 13 comma 1 lett. "a" ed è predisposto dai soli docenti, sulla base degli orientamenti concordati nel PEI.
Il progetto di lunga durata di cui all'art 40 del d m n. 331/98 è un progetto che si deve svolgere in più di un anno scolastico.
Non vi sono norme che precisino i contenuti di un PEI ( ad eccezoione della C m n. 258/83, che ripèorta alcune indicazioni in allegato, ma ormai sostanzialmente superata) e di un progetto didattico personalizzato ( ad eccezione del già citato art 41 e del d m n. 141/99).

Sono genitore di un bambino con ritardo mentale e gravi difficoltà svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, che frequenta la seconda media presso la scuola di Almese con . Attualmente mio figlio ha un sostegno in classe per sole quattrodici ore settimanali contro le trentasei di frequenza. Inoltre non fruisce di accompagnatore per il tragitto da casa a scuola e viceversa. Abitando in una borgata di detto comune non possiamo utilizzare il servizio di scuolabus in quanto non vi è la possibilità di avere a disposizione una persona che possa prelevarlo dal bus accompagnarlo in classe e viceversa.
Volevo chiedere se è previsto dalla normativa vigente se è possibile avere un sostegno alternativo (per esempio un obiettore del comune) per quanto attiene le ore non coperte dall'insegnante di sostegno e un accompagnatore che curi i tragitti di mio figlio dal bus alla scuola e viceversa.
Voglio precisare che più volte, per cause di forza maggiore, mia moglie non è riuscita ad arrivare in orario alla fine della giornata scolastica ed abbiamo trovato il bambino abbandonato fuori dalla scuola da solo.
Se possibile, oltre al riferimento legislativo, vorrei sapere quali possono essere le modalità per avere un concreto sostegno per mio figlio.

L'accompagnamento dell'alunno con handicap dal pulmino a dentro i locali della scuola è di competenza dei Collaboratori scolastici, come normale mansione di servizio. Ove ciò non avvenga Lei può far presente al Dirigente scolastico che deve essere rispettata la Nota ministeriale prot n. 3390 del 30/11/01.Il fatto che l'alunno non abbia accanto l'insegnante per il sostegno per tutte le ore di scuola non è sempre un male. Infatti egli deve crescere in autonomia (art 12 comma 3 L.n. 104/92) e, a meno che non lo richieda il PEI sulla base della diagnosi funzionale, di solito si evita di dare un numero di ore di sostegno pari a quello delle lezioni, anche perchè all'integrazione debbono provvedere sostanzialmente i docenti curriculari (cfr Nota ministeriale prot. n. 4088 del 2 Ottobre 2002.
Qualora nel PEI si concordi che occorre anche un assistente educativo per l'autonomia e la comunicazione (di cui all'art 13 comma 3 L.n. 104/92), questa figura aggiuntiva deve essere fornita dal Comune per la scuola materna , elementare e media, e dalla Provincia per la scuola superiore ( cfr art 139 del decreto legislativo n. 112/98).
Quanto alla sorveglianza degli alunni al termine delle lezioni, attualmente non c'è una norma precisa su chi debba effettuarla. Infatti l'attuale Disegno di legge finanziaria per il 2003 all'art 23 prevede un apposito comma che la attribuisce ai Collaboratori scolastici (ex bidelli). Occorre vedere se verrà definitivamente approvata. Comunque la responsabilità della sorveglianza per i minori a scuola , con e senza handicap, è del Dirigente scolastico che non può abbandonare dei minori, affidati alla sua organizzazione, privi di assistenza sulla strada, esponendoli così a gravi rischi.

Può un'insegnante di classe comune, in assenza dell' i nsegnante di sostegno, perchè in giornata libera, occuparsi di un bambino con handicap grave (down)e con problemi di comportamento che disturbano l' intera classe, (tutto ciò è attestato nella diagnosi funzionale) occuparsi contemporaneamente di lui e della classe?

E' da tener presente che gli alunni con handicap non sono corpi estranei aggiunti accidentalmente alla classe, ma fanno parte della classe come tutti i compagni.Pertanto gli insegnanti curriculari debbono svolgere aittività didattiche con loro, avvalendosi "anche" del sostegno degli insegnanti specializzati e, nei casi di necessità di assistenza per l'autonomia ( art 13 comma 3 L:n. 104/92) anche di assistenti nominati dagli Enti locali, secondo le previsioni del PEI.

Sono la mamma di un bambino portatore di handicap psicomotorio congenito grave, che frequenta la classe 3a elementare. Mio figlio è seguito per l'intero orario scolastico, dall'insegnante di sostegno e da un educatore comunale. Da un anno ho una relazione con un uomo che vive in un altro comune e il nostro desiderio è quello di convivere. L'eventuale futura convivenza impone che io e mio figlio ci spostiamo nel comune del mio fidanzato, e quindi che io iscriva mio figlio in un'altra scuola. Desidero sapere che tipo di trauma può subire mio figlio da questo cambiamento complesso( i compagni, gli insegnanti e tutti gli operatori che attualmente lo seguono)? Un progetto pilota potrebbe limitare i danni, in quale misura? Esistono trattati che parlano di questi problemi?

E' probabile che l'abbandono di una classe in corso d'anno per passare in altro Comune, potrebbe creare a Suo figlio qualche problema, a seconda del grado di integrazione realizzata nella classe. Sarebbe bene concordare con un'operatore psicologico dell'ASL o di Sua fiducia il passaggio, in modo che il figliolo sis senta contenuto e riesca a superare eventuali disagi.E' importante che i nuovi insegnanti sappiano bene preparare i nuovi compagni ad accogliere Suo figlio.Maggiore sarà il livello di accoglienza , minore sarà il disagio di Suo figlio.
Se il cambiamento avverrà ad anno scolastico concluso, il disagio sarà certo minore.Comunque, sotto il profilo legale, occorre preparare il cambio di classe, prendendo accordi con la scuola per la nomina del sostegno, col Comune per la nomina dell'assistente educativo e con l'ASL per la nuova presa in carico, ove l'ASL cambi.Penso si possa impostare un normale PEI, come se si trattasse di un progetto di "continuità educativa fra due istituti.
Non mi risulta che ci siano appositi trattati per gli aspetti giuridici; per quelli psicorelazionali, dovrebbe chiedere ad uno psicologo o ad un psicopedagogista.

Vorrei sapere quali sono le norme e leggi che regolamentano la richiesta per avere il sostegno per un alunno affetto da deficit di attenzione , la cui famiglia accetta con molta difficoltà la richiesta da parte del Consiglio di Classe, il quale richiede il sostegno o il supporto di una figura che lo aiuti negli interventi dell’alunno bisognoso di aiuto. 

Se non si ha la diagnosi funzionale della ASL non si può avere il sostegno.Se si ottiene ora la diagnosi, è il Dirigente scolastico che provvede alla nomina in base alla C M n. 16/02.

Per giustificare una opposizione ad una circolare della preside che chiedeva agli insegnanti di sostegno di segnalare l'eventuale assenza del loro studente H per poterli impiegare in possibili sostituzioni, il gruppo di insegnanti di sostegno - 7/8 docenti - ha ricordato (senza produrlo in cartaceo) una circolare del Provveditore di Roma: la nr. 153 del 13/10/97 in cui, secondo quanto da loro asserito, il Provveditore avrebbe affermato che i docenti di sostegno non devono sostituire i colleghi neppure quando lo studente H risulti assente. 
So bene cosa voi pensiate a riguardo perche' Vi leggo molto volentieri. Mi chiedo, invece, se sia davvero possibile (se esiste) una circolare del genere. Quando una classe e' fuori in viaggio d'istruzione o in visita didattica i docenti non accompagnatori (quelli che rimangono a scuola senza la propria classe) vengono regolarmente impiegati in sostituzioni e mai 
nessuna voce di protesta si e' levata da questi docenti essendo, infatti, orario di servizio. Cosa puo' far pensare a questi docenti di sostegno di essere diversi dagli altri? Poi, esiste davvero questa circolare del Provv. di Roma?

Ignoro se esista una tale circolare. Comunque, quando l'alunno con handicap è assente, il docente per il sostegno è " a disposizione" della scuola come tutti i suoi colleghi e non può rifiutarsi di prestare supplenze.

Desidero sapere se,nell'ottica dell'autonomia, un istituto scolastico può realizzare un accordo di programma con la ASL e con il comune senza che vi sia un accordo di programma generale fra queste istituzioni. Scrivo da Reggio Cal e sono NPI responsabile di una UMD referente di una scuola con circa 53 disabili.

Le scuole autonome ai sensi dell'art 21 della L.n. 59/98 possono stipulare accordi di programma purchè questi siano promossi da enti locali ai sensi dell'art 27 L n. 142/90

Un alunno diversamente abile che frequenta il 4° anno di un I.P.C avendo conseguito al terzo anno l'attestato di competenze ai sensi dell'O.M.90/01 art.15 può riscriversi su richiesta della famiglia al 3°anno di corso e conseguire la qualifica, abbandonando la programmazione differenziata?

Non essendo stata conseguita precedentemente la qualifica, l'ammissione alla classe successiva non è frutto di promozione, ma solo di possibilità di frequenza per ottenere un semplice attestato. Pertanto , è possibile la ripetenza con percorso normale semplificato, per ottenere, se la preparazione risulterà idonea, la qualifica.

Sono il papà di un ragazzo di 14 anni, con lieve lesione celebrale e lievi disturbi del comportamento. Frequenta la 3^ media. Avrei bisogno di aiuto per capire come sostenerlo nelle scelte future e come poter proseguire soprattutto nell'assistenza di cui ha bisogno.

Le Sue richieste sono talmente vaste che non consentono una seria risposta per e mail. Sostanzialmente Lei chiede di essere aiutato a gestire il progetto d'integrazione scolastica e sociale del figlio, problema che angustia tutti i genitori e massimamente quelli di figli con handicap. Secondo me è importante che Lei abbia un buon rapporto con gli operatori scolastici e sociosanitari di territorio, non importa se pubblici o privati, purchè professionalmente seri. Dovete assieme impostare un PEI, che è il progetto globale di vita, anche prospettica del figlio, di cui sono parti integranti il progetto didattico, di riabilitazione ed socializzazione ( art 12 comma 5 e art 13 comma 1 lett. "a" L.n. 104/92). Cerchi di "pensare il figlio per quando sarà adulto", come diceva il compianto Mario Tortello. Allora eviterà di sottovalutare le sue possibilità, ma pure di ignorare le difficoltà che effettivamente egli ha come persona con handicap.Lo incoraggi , senza però gasarlo, a tendere sempre avanti, consapevole che ciò comporterà maggiore sforzo degli altri. Lo rassicuri nei momenti di scoramento e di sconfitta, aiutandolo a comprendere che le sconfitte, se ben comprese, sono un consolidamento delle conquiste raggiunte ed un punto di partenza per nuove conquiste. Suo figlio dovrà essere educato ad accettarsi " dinamicamente" per quello che è, come tutti, anche i più intelligenti o i più belli. Se saprà maturare l'accettazione responsabile di quello che è , riuscirà a vivere una vita serena, non pacioccona, ma neppure paranoica.
Quanto agli apprendimenti scolastici, dovrà lavorare a stretto contatto coi docenti, facendo in modo che divengano amici di Suo figlio e riescano a fargli fare amicizia, anche fuori scuola, coi compagni.
Ci scusiamo per il ritardo e per la scarsità della risposta. Dovremmo conoscere meglio Suo figlio; ma Le saranno certamente più utili i consigli di pedagogisti e psicologi. Vedrà che la vita vi offrirà tante occasioni positive e negative. Aiuti Suo figlio ad "incassare" senza traumi queste ultime ed a sfruttare quelle.

Sono un'insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia e nel Circolo didattico in cui presto servizio, si sta riorganizzando il piano d'intervento in caso di calamità naturali (visto il recente pericolo paventato in occasione delle scosse telluriche).
Mi è stato detto, che in caso di incendio, terremoto ecc,, sono direttamente responsabile dell'incolumità dell'alunno diversamente abile, che è affetto da encefalopatie epilettica grave.
Devo premettere che l'alunno in questione ha undici anni ed è ipotonico, il che significa che non potrei mai avere la forza di prenderlo e recarmi fuori dell'istituto, come si pretende che faccia.
Ho sottoposto il problema al referente per la sicurezza e mi ha risposto che probabilmente non voglio prendermi questa responsabilità, ma che tuttavia, sono obbligata a farlo.
Mi chiedo se davvero l'incolumità dell'alunno disabile dipende solo da me, insegnante di sostegno, oppure devo investire del problema gli altri colleghi, che alle mie proteste hanno fatto "spallucce". Come posso fare?

La responsabilità del docente per le attività di sostegno è esclusivamente didattica e per di più non esclusiva, giacchè del progetto educativo deve farsi carico tutto il gruppo docente della Sezione, come espressamente precisato con la Nota ministeriale prot n. 4088 del 2 Ottobre 2002.
In caso di incendio e terremoto la responsabilità per l'incolumità rimane assegnata al responsabile per la sicurezza che deve predisporre misure idonee a garantire la rapida evacuazione dell'alunno con disabilità motoria, affidando tale compito a persone che fisicamente sia in grado di portarlo a compimento.

Vi sarei grato se voleste confermare ciò che ho letto su qualche rivista o sito a proposito di una supplenza su posto di sostegno. Un DS era stato assolto da un ricorso in cui un docente contestava la mancata attribuzione della supplenza pur occupando lo stesso una posizione di graduatoria migliore del docente nominato precentemente. Il Ds, se non sbaglio, aveva mantenuto il supplente nominato prima (quando le graduatorie non erano definitive) per salvaguardare il diritto dell'alunno H alla continuità in corso d'anno e il TAR o il Consiglio di Stato gli aveva dato ragione, essendo "prevalente" il diritto dell'alunno.
Mi trovo nella stessa condizione e intendo affrontare, se è il caso, anche il Tribunale del lavoro per salvaguardare la continuità in corso d'anno.

E' da tener presente che il principio della continuità didattica è tutelato nell'interesse dell'alunno e non in quello del docente. Pertanto solo l'alunno può avere riconosciuto dal Giudice la legittimazione ad agire per mantenere un docente per il sostegno avuto nell'anno precedente, anche se in graduatoria ha una posizione più bassa di un aspirante a quel posto.

Un ragazzo certificato, frequentante la classe prima di un Istituto d'Arte, presenta un disturbo specifico evolutivo d'apprendimento e un quoziente intellettivo al limite inferiore della norma. Le difficoltà più gravi dell'alunno si presentano nella matematica, il livello di apprendimento in questa materia è quello della scuola elementare. Nelle altre materie si può ipotizzare che, nel corso del biennio, l'allievo possa raggiungere gli obiettivi minimi o, quantomeno, riconducibili a quelli della classe.
A Suo parere è possibile, dal punto di vista normativo, che il consiglio di classe, in considerazione delle finalità peculiari dell'istituto d'arte, approvi un piano educativo individualizzato, ma non differenziato, finalizzato al conseguimento del diploma di stato, che preveda il raggiungimento di obiettivi minimi o comunque riconducibili a quelli della classe in tutte le materie tranne la matematica, ipotizzando per questa disciplina obiettivi diversi, ma con lo stesso valore formativo? (Ad esempio il PEI potrebbe prevedere degli obiettivi di matematica realisticamente raggiungibili dall'alunno e la sostituzione del programma ministeriale di matematica previsto per l'istituto d'arte con uno, ad esempio, di storia del pensiero scientifico. Mi sembra di poter cogliere questa possibilità dalla lettura del Suo testo e mi viene suggerita dal progetto Cigno 5 dove leggo l'esempio di una ragazza dislessica che, pur non sapendo né leggere né scrivere, seguendo un percorso equipollente, utilizzando l'abilità di parlare ed ascoltare, raggiunge e ottiene con successo il diploma di stato).

Tutte le scelte concernenti il percorso didattico, semplificato o differenziato, degli alunni con handicap sono adottate dal Consiglio di classe, che può deliberare anche a maggioranza. Mi sembra foriero di confusioni adottare percorsi misti , cioè semplificati e differenziati. Una volta adottato ad es. il percorso semplificato, si daranno le valutazioni come per tutti gli altri alunni;nel caso in cui, ad es. in matematica l'alunno non riesca ad ottenere risultati positivi, sarà valutato negativamente.Se globalmente la maggioranza degli insegnanti è per la promozione, secondo una norma generale, tutti i voti inferiori a sei debbono essere innalzati per raggiungere il sei. Se si volesse sostituire la matematica con la storia del pensiero matematico, arbitro della decisione, a mio avviso, è il docente della disciplina. L'art 16 comma 1 L.n. 104/92 consente la riduzione dei contenuti di alcune discipline. Questa formula non mi pare però consentire la sostituzione dei contenuti legali con altri contenuti, totalmente diversi, sempre che si voglia assicurare, in caso di esito positivo del programma, la valutazione che consente il rilascio di un titolo di stdio avente valore legale.Torno a dire, il Consiglio di classe può decidere a maggioranza.

E' possibile cumulare il servizio in due diversi ordini e gradi di scuola ad esempio facendo delle ore come educatore e delle ore come insegnante di scuola superiore.

Al cumulo fra l'attività di educatore ( dipendente dagli enti locali? ) e quella di docente nelle scuole superiori , dipendente dallo Stato, mi pare sia vietato il contemporaneo rapporto di lavoro con due enti pubblici.

L'art.32 del CCNI del 31/8/99,riserva al <personale di educazione fisica> le attività conplementari. 
Il DPR n.970 del 31/10/75 art.9 afferma che il personale specializzato non è assegnato per gli alunni h.,ma a <scuola normali per interventi individualizzati ....> 
La C.M. n.53 del 15/6/88 afferma <l'illegittimità dell'uscita dalla classe degli alunni con h.,salvo ....casi espressamente previsti dalla stesura del PEI ...> 
In presenza di tali disposizioni,in una scuola media con ben 22 alunni in situazione di handicap,tre insegnanti di sostegno,in possesso di diploma ISEF,accompagnano un giorno alla settimana (previsto per l'intero anno),durante l'orario di servizio,alcuni alunni,tra cui anche portatori di h.,ad un corso di nuoto in piscina,e,in orario extra-scolastico,conducono attuività di basket,non previste da alcun progetto,riportato nel POF,e,per quanto riguarda i disabili,da nessuna programmazione del PEI. 
Tutte queste attività sportive,a norma delle citate disposizioni,dovrebbero essere svolte dal<personale insegnante di educazione fisica>,mentre gli insegnanti di sostegno dovrebbero svolgere la loro attività in aula,coadiuvando i docenti curricolari. 
Esistono norme diverse da quelle citate,che consentano quanto sopra esposto,o,la vigente autonomia deve essere interpretata nel senso che il Dirigente può organizzare l'attività scolastica a proprio piacimento?
La situazione esposta,assume,a mio avviso,rilevanza anche sotto il profilo della sicurezza.Quali saranno le conseguenze e le responsabilità,in caso di danni subiti dagli alunni disabili,che vengono avviati a tale attività senza un nulla-osta degli specialisti preposti a seguirli,se non vi è nessuna indicazione nei P.E.I.? 
Mi pare,quindi,che oltre agli aspetti di carattere contrattuali,si ponga anche un problema di responsabilità dell'Istituto. 

Quanto all'accompagnare alunni con handicap in attività sportive parascolastiche, ciò può avvenire correttamente ad opera di docenti per le attività di sostegno che siano in possesso di diploma ISEF. In orario di servizio il docente per il sostegno può seguire l'alunno con handicap nel campo in cui è professionalmente preparato.Certo sarebbe conforme all'art 12 comma 5 L.n. 104/92 che queste attività mattutine, come quelle extrascolastiche pomeridiane siano previste e concordate fra tutti i docenti nel PEI.
Quanto alla preventiva visita medica, debbo supporre che gli alunni con handicap, siano stati sottoposti, come tutti gli alunni, a queste visite ,prima di svolgere attività sportive.
Quanto al rischio di danni subiti dagli alunni con handicap, debbo supporre che esistano le normali assicurazioni concernenti tutti gli alunni.
La C M n. 53/88 deve essere intesa come il divieto ad uscire dalla classe solo per allontanare l'alunno , ma non nel senso invece che, purchè sia concordato nel PEI l'alunno non possa per nulla uscire.
Occorre tener sempre presente che l'organo di programmazione didattica per i singoli alunni è il Consiglio di classe.

Sono una studentessa al quinto anno di Psicologia che sta cercando del materiale o indicazioni bibliografiche di titoli di testi che trattino la patologia descritta come X-fragile.
Per questo motivo le chiedo,se le è possibile,di aiutarmi in questa ricerca.

Risponde la Lista Sociale-Edscuola:
Esiste l'associazione con rivista e sito web, vedi Il Notiziario A.I.S.X-Fra Quadrimestrale a cura dell’Associazione Italiana Sindrome X fragile C.P. 111 21013 Gallarate (VA) tel. 011841447 Sito web www.xfragile.it  e-mail info@xfragile.it 
Per documenti e notizie qui: http://web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/infocolussi/paginanews.htm 
Conosco personalmente i genitori che rispondono a questo indirizzo e che ti potranno dare molte più indicazioni: <<Associazione Italiana X-fragile Lazio>> Indirizzo/i di posta elettronica: xfragile-lazio@libero.it
Può contattare l'Associazione italiana Sindrome x-fragile 
c/o Centro apprendimento e recupero
via Abano 8
20131 Milano
02-2861261 cell. 335.2936631
oppure Federazione italiana malattie rare COMETA
via Borsellino 1
Arcinazzo Romano (RM)
368.3021398
cometa@insnet.it 
http://www.comete.isnet.it 
su internet può consultare i seguenti siti italiani dedicati alla malattie rare:
http://www.sanita.it/malattie_rare 
http://www.fastnet.it/enti/bambi 
http://www.irfmn.mnegri.it/ 
http://www.serviziosanitarioweb.net/indirizzi/elenco_malattie_rare.htm 
http://www.utenti.tripodi.it/fmfpc/index.htm 
per ricerche di bibliografia scientifica:
http://medlineplus.gov 
http://omni.ac.uk 
articolo divulgativi:
- Neri ed altri, Sindrome del cromosoma x-fragile, Phoenix, n.1/94
- Tarter, Pandini, Intervento logopedico nella sindrome dell'x-fragile, I Care, n.2/95
- Moderato, Cromosoma fragile, Professioine genitore, n.3/95
- De Biasi, Non più fragili per una x, Linea, n.2/95
- La sindrome x-fragile, DM Distrofia muscolare, n.125/1997

LA ASL ROMA "C" HA RITENUTA LA MIA MINORAZIONE HANDICAP AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 3 LEGGE 104 DEL 5/2/92
NEL VERBALE E' STATO PERALTRO EVIDENZIATO "AFFETTA DA IDROCEFALO TETRAVENTRICOLARE TRATTATO CON CATETERE VENTRICOLO-PERITONEALE A PERMANENZA" ED ANNOTATO N.B. INVALIDITA' 75%.
NEL PREMETTERE CHE SONO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO IN UNA SCUOLA DI ROMA VORREI CORTESEMENTE SAPERE SE CORRISPONDE A VERITA' QUANTO MI HANNO DETTO E CIOE' CHE CON IL MIO GRADO DI HANDICAP UNITO AD UNA INVALIDITA' DEL 75% DI FATTO E' COME SE AVESSI UN HANDICAP GRAVE E QUINDI POSSO UTILIZZARE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL.ART. 33 DELLA PREDETTA LEGGE PER I LAVORATORI
SE CIO' CORRISPONDE AL VERO VI PREGO DI FARMI CONOSCERE I RELATIVI RIFERIFERIMENTI (LEGGI, CIRCOLARI, ECC.)

Ai sensi dell'art 33 L.n. 104/92 solo chi è in possesso della dichiarazione di handicap di cui all'art 3 comma 3 L.n. 104/92, accertata dalla Commissione di cui all'art 4 della stessa legge può fruire dei benefici previsti dallo stesso art 33, indipendentemente dal grado di invaldità accertato dalla commissione medicolegale dell'ASL.

Premesso che sono insegnante di sostegno e sono finalmente riuscita a chiarire che non posso essere adibita a supplenze in altre classi, in presenza dell'alunno portatore di handicap, vorrei che fosse chiarito un ulteriore punto, in quanto la scuola dove presto servizio- visto il mio rifiuto di prestarmi alle supplenze- fa spostare l'insegnante titolare, sulla classe dove manca l'insegnante e lascia me sull'intera classe, nella quale - ovviamente -non riesco a dedicare le necessarie attenzioni all'allievo che mi è stato affidato. 
E' legittimo tutto questo?
Tra l'altro, sul punto ho visto anche una risposta del "consulente on line" della CGIL che afferma esplicitamente che l'insegnante di sostegno è inserito in organico per l'insegnamento all'alunno portatore di handicap, per cui la sua non può essere considerata assolutamente una "compresenza" in senso tecnico e come tale utilizzabile ai fini della sostituzione per le c.d. "assenze brevi".

Ai sensi dell'art 13 ultimo comma L.n. 104/92 l'insegnante per le attività di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti. Egli quindi non può essere spostato dalla classe , quando sia presente l'alunno con handicap, come non potrebbe essere spostato ad es. l'insegnante di lettere quando sono a scuola i propri alunni. Per la stessa ragione quindi, anche in presenza dell'insegnante per il sostegno, l'insegnante curriculare non può essere spostato in altre classi, avendo egli l'obbligo di docenza nella classe coi propri alunni. Che poi, una volta ogni tanto, ad es. al massimo un paio di volte l'anno, per esigenze organizzative straordinarie ed eccezionali, possa essere chiesto lo spostamento dell'insegnante curriculare su altre classi, lasciando la classe al solo insegnante per il sostegno, può considerarsi un modo di collaborazione fra tutti i docenti nell'ambito della comunità scolastica.
Quello che invece preoccupa è la previsione dell'art 23 della finanziaria per il 2003 che prevede l'obbligo di tutti i docenti di scuola secondaria di prestare 18 ore d'insegnamento settimanale. In caso di assenza di un collega, attualmente la normativa prevede l'obbligo per i colleghi di supplirli sino ad un massimo di 14 giorni. Non essendovi più ore a disposizione, che succederà? 
Se prevalesse la prassi, da Lei denunciata, che venisse utilizzato per supplenze il docente per il sostegno o quello curriculare, lasciando così la classe ad uno solo di loro, questa non sarebbe più un'eccezione, ma diverrebbe la regola.
L'Amministrazione dell'Istruzione ha ben considerato questo problema in sede di predisposizione della norma dell'art 23?
Come pensa di risolverlo?

Sono un laureando in psicologia il titolo della mia tesi è neurobiologia dell'ecstasy per me sarebbe di fondamentale aiuto poter riceve informazioni sulla farmacologia e farmacocinetica dell'ecstasy.Vi ringarzio sin d'ora.

Vedi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/droga03.html

Sono un'insegnante di sostegno della scuola media; quest'anno seguo un alunno con gravi problemi psicofisici, ha un forte ritardo mentale, non ha acquisito il controllo sfinterico ed è soggetto a crisi epilettiche almeno una volta a settimana durante le quali deve assolutamente essergli somministrato il valium per via rettale altrimenti rischia la vita.
Il mio dirigente ha imposto che i collaboratori scolastici debbano essere i primi a prestare soccorso in queste evenienze e, se impossibilitati, il compito spetta, secondo lui, all'insegnante di sostegno. Io ho obiettato che nel biennio di specializzazione e nessuno ci ha mai insegnato ad intervenire in situazioni di emergenza e che dunque non è mia competenza, anzi proprio la mia incompetenza potrebbe rivelarsi pericolosa per l'alunno. Purtroppo non vuole sentire ragioni quindi a questo punto vi chiedo: chi dei due è nel giusto? C'è una precisa normativa a cui si può far riferimento?
Inoltre i collaboratori pretendono che quando portano il ragazzo ai servizi sia presente anch'io perchè l'alunno è sotto la mia responsabilità anche in quel frangente; ma siamo insegnanti o infermieri-assistenti-baby sitter e altro?

La somministrazione di farmaci non rientra nelle mansioni nè dei Collaboratori scolastici, nè dei docenti. Dovrebbe rientrare nelle competenze del responsabile per la sicurezza nella scuola, che fosse però minimamente preparato dalla ASL a svolgere questo compito. Una volta in possesso di un attestato della ASl circa un sia pur breve corso di informazione, a richiesta dei genitori e su prescrizione medica, il responsabile della sicurezza sarebbe tenuto a somministrare certi farmaci.
In mancanza la competenza è dell'ASL

Avrei bisogno di alcune risposte:
1) l'assistente per l'autonomia (handicap psichico grave)di che cosa si occupa? la sua azione si esplica all'interno della classe per tutta la durata delle lezioni oppure interviene nelle attività programmata fuori dell'aula. in che modo collabora con i docenti e soprattutto con l'ins. di sostegno
2) l'art. 13 comma 3 della 144 recita:l' obbligo per gli enti locali fornire l'assistenza per l'autonomia.
domanda: Con l'autonomia scolastica esiste sempre questo obbligo?può il comune rifiutarsi, con la scusa di non avere personale con la qualifica? (pur avendo degli articolisti che si occupano di handicap)
Può il dirigente scolastico nominare gli altri 2 docenti (disposti ad accettare)di sostegno di ruolo nella stessa scuola per coprire la classe per almeno altre 6 ore?

L'insegnante di sostegno non è intercambiabile con l'assistente educativo, che ha compiti diversi. Nel caso di necessità di un assistente per l'autonomia e la comunicazione, durante tutto o quasi il tempo scuola, il comune è tenuto a fornirlo, anche tramite obiettore di coscienza o convenzione con cooperative etc.; anzi questo obbligo è rafforzato dall'art 139 del decreto legislativo n. 112/98 e dall'art 14 della L,.n. 328/00.

Sono un'insegnante di sostegno alle superiori e devo decidere a proposito della visita d'istruzione: l'alunna disabile necessita di assistenza all'autonomia e non è mai rimasta a dormire fuori senza i genitori, sembra che non voglia partecipare ad una gita per più di un giorno per paura di non farcela. I miei colleghi di sostegno ritengono che la classe debba adeguarsi all'allieva in situazione di handicap e rinunciare alla gita di 5 giorni. Personalmente non ritengo giusto che un disabile sia percepito dai coetanei come un "intralcio" alla gita ed ho proposto DUE uscite: una di un giorno ed una di più giorni ma ogni proposta mi lascia perplessa. Qual è la normativa specifica sulle visite di istruzione in presenza dei disabili? (Ben inteso la scuola fornirebbe sia l'assistente all'autonomia che un insegnante accompagnatore se la ragazza decidesse di partecipare all'uscita di più giorni). Hanno ragione i miei colleghi, da un punto di vista legislativo, ad essere inamovibili nei confronti del Consiglio di Classe? Sono io troppo mediatrice?

La c m n. 181/91 nulla precisa circa le gite superiori ad un giorno, limitandosi a fissare il principio del diritto per l'alunno disabile di parteciparvi.
Dal momento che la scuola è disposta a pagare, cercate di porre in essere tutte le condizioni perchè l'alunna possa partecipare. Se la gita non si svolgesse troppo lontano da casa, si potrebbe prevedere anche l'emergenza che, durante la gita, l'alunna desiderasse di rientrare a casa, ovviamente senza far interrompere la gita agli altri.
Comunque mi sembra assurdo che la classe debba rinunciare se l'alunna non volesse partecipare. Cosa diversa sarebbe se la scuola si opponesse alla sua partecipazione; allora i compagni potrebbero fare un gesto di solidarietà con lei; ma in questo caso, trattandosi della volontà dell'interessata di non voler partecipare, sarebbe un'inutile rinuncia degli altri.

Ho un alunno di prima media con una malattia certificata dell'apparato motorio di origine genetica, che è in cura fin da piccolo e sotto costante osservazione di neurologi. Non presenta problemi rilevanti di apprendimento, tranne alcune diseducazioni comportamentali, conseguenze delle comprensibili fatiche cui la famiglia è sottoposta, anche perché il fratello maggiore è nelle stesse condizioni. Purtroppo gli interventi ideati dal consiglio di classe non possono essere realizzati per gli ostacoli che la malattia oppone, e presagiamo il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi comuni alla classe, nonché un percorso didattico inadeguato ad affrontare l'esame di licenza media. 
Il ragazzino non ha la dichirazione di handicap, e io vorrei sapere, anche per affrontare eventuali obiezioni della scuola 
1) se è possibile una dichiarazione "lieve", peraltro sufficiente visto il caso che ha conseguenze importanti nella didattica solo per la manualità fine: scrittura, disegno, dimodoché si possa ricorrere a qualche "forma di sostegno"; 
2) se è inderogabile la norma dei 20 alunni per classe in presenza di handicappato, perché il mio alunno non è realmente impegnativo. 
3) a quali agevolazioni e benefici si andrebbe incontro con una dichiarazione di handicap.

Per avvalersi della normativa della L.n. 104/92, occorre la certificazione di handicap, che, come ha visto dall'art 25 della prossima finanziaria, verrà resa più rigida.
I benefici sono quelli che Lei ha già in parte indicati: nomina di insegnante specializzato; riduzione del numero di alunni per classe;eventuale percorso differenziato ; Ripeto, occorre però la certificazione, se ne esistono i presupposti sanitari.

L'insegnante di sostegno può essere utilizzato per sostituire colleghi assenti in classi diverse dalla propria,quando è presente l'alunno, in situazione di handicap,nell'orario di servizio dell'insegnante?

NO!! 
L'insegnante di sostegno viene assegnata alla classe dov'è il bambino con handicap, non viene assegnata per supplenze. In assenza del bambino H può essere impiegata anche in altre classi dello stesso Circolo

Si prega gentilmente inviare informazioni , riguardante la sorveglianza e la vigilanza deli alunni handicappati all'interno della scuola media, a chi spetta.

La vigilanza e l'assistenza per tutti gli alunni e quindi anche per quelli handicappati spetta ai bidelli, in forza del CCNL.

Sono un'insegnante di sostegno che segue, in una quinta classe elementare, una bambina affetta da tetraparesi spastica, cerebropatia fissa, autistica, epilettica. L'alunna non è autonoma negli spostamenti e non ha il controllo sfinterico. Chi deve provvedere alla sua autonomia come accompagnarla ai servizi igienici e negli spostamenti fuori e dentro la scuola. E' necessaria un'assistente all'autonomia ma chi deve provvedere per assicurare tale figura? E in base a quale legge?

Nel caso di mancanza di assenza di autonomia motoria e sfinterica, l'assistenza spetta, nella scuola dell'obbligo, ai Comuni, il cui assistente educativo si occuperà anche dell'assistenza igienica, specie in questa fase di contestazione dei bidelli.

 


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