a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 37
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono la mamma di una bambina che frequenta la prima media e vorrei chiedere se potete fornirmi una informazione: la bambina è "certificata" e la dirigente scolastica mi ha detto che all'uscita l'alunna deve essere obbligatoriamente consegnata dall'insegnante ad un incaricato che la accompagni a casa. Io volevo sapere dove è scritto questo obbligo e in che termini.

Nota 30 novembre 2001, Prot. n. 3390 Oggetto: Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
Competenze dell’istituzione scolastica
Premesso che la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l’accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell’accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.
CCNL 1998/2001. Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: "l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
Protocollo d’Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS del 13 Settembre 2000; (art.2 punto B: "L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31 tab. A Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica.").
CCNL del 24 Luglio 2003 art 47 all.A
I bidelli sono obbligati a venire sulla strada e prendere l'alunno e portarlo in classe e lo stesso debbono fare all'uscita da scuola. Ciò in base al CCNL del 24 Luglio 2003 art 47 all.A
Legge 104/92
art. 3, comma 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici
Significa che il ragazzo in stato di disabilità, certificato, abbisogna di particolari attenzioni, come quella di essere accompagnato all'uscita della scuola e consegnato alla persona adulta conosciuta , che lo prende a sua volta in carico.


Sono un'insegnante e pongo questo quesito: si afferma che "la normativa relativa all'handicap parla di prevalenza delle ore di sostegno nell'area tecnica per gli istituti tecnici e professionali", a quale normativa ci si riferisce? Inoltre vorrei sapere se le ore assegnate dal CSA su una determinata area, possono essere impiegate, in parte, su iniziativa del Dirigente Scolastico, previa verifica iniziale dell'alunno da parte dei docenti di classe, anche su un'area diversa, considerate le difficoltà e le lacune del soggetto in apprendimento, impegnando lo stesso docente. Ringrazio anticipatamente

La normativa di riferimento è l'art 13 comma 5 L.n. 104/92 secondo il quale l'insegnante specializzato è nominato nell'area di prevalente interesse per l'alunno indicata nel PEI. Quanto all'impiego del docente in altra area, è possibile in quanto l'autonomia scolastica consente di utilizzare il personale nel modo più utile per l'alunno.

Sono al mio primo incarico come insegnante di sostegno.
Sto seguendo 2 casi: C., sindrome di Down con ritardo lieve, F. con ritardo grave.
C. in realtà in alcune materie segue la stessa programmazione sebbene semplificata nei contenuti .Venerdi' ha sostenuto la verifica in scienze. La verifica l'ho preparata io con modalità mista (v/f,risposta multipla e completamento di frasi).Il giorno prima l'ho fatta visionare all'insegnante curricolare che ha approvato aggiungendo che la verifica che avrebbero sostenuto gli altri allievi sarebbe stata strutturalmente simile. C. ha svolto la verifica senza alcun errore (e non era semplicissima!):l'unico "errore" e' stato quello di aver indicato, alla richiesta di scrivere 3 esemplari di mammiferi , l'uomo come "persona". Ma era chiaro cosa volesse indicare....
Ora la domanda e' questa: secondo me la valutazione dovrebbe essere ottima. L'ins. curr. , sia pure d'accordo sull'ottimo risultato, ha suggerito di non valutarla con ottimo perche' lo scorso anno la collega che coordinava il sostegno sosteneva che dare valutazioni alte ai ragazzi con bisogni educativi speciali potrebbe essere controprudecente:secondo lei , rischierebbe una riduzione delle ore di sostegno! Fantascienza o verità? E poi, mi chiedo, la valutazione "ottima" non è riferita agli obiettivi individualizzati???E se ci sono gli obiettivi individualizzati, non significa forse che ci sono anche dei bisogni educativi speciali e, quindi, necessità di sostegno?Io non voglio entrare in polemica con i miei colleghi, che tra l'altro non hanno voluto neanche modificare sui verbali del cons . di classe la parola handicap, ma non voglio neanche togliere nulla a C. (ne' nella valutazione ne' tanto meno nella possibiltà di una riduzione del sostegno).Con lei sono già abbastanza severa.La collega di scienze mi ha suggerito di parlarne con le altre colleghe di sostegno per trovare un criterio di valutazione comune . Ma non sono convinta che sia giusto...e poi non ho ben capito chi deve fare la valutazione:l'insegnante di sostegno ( non credo) o l'ins. curricolare aiutata magari nella pianificazione delle verifiche dall'ins. di sostegno?C'e' poi l'ins. di inglese che mi ha detto:"devo essere sincero, lo scorso anno C. faceva tutto da sola (cioe' TUTTO con l'ins. di sostegno)". Cosi' mi sono improvvisata insegnante di inglese...ma mi diverto e la cosa sembra funzionare.Ovviamente anche in questo caso ci sara' il problema della verifica che, da quanto pare, lui preferisce che sia io a farla (no problem!).Inoltre, e' gia' un mese che e' iniziata la scuola, l'ins. di lettere non ha mai verificato alcun apprendimento ...Devo sollecitare o ... E quando , cioe' a breve, si dovrà stendere il PEI che succedera'?Visto che da quanto ho capito saro' io ad occuparmene, quanto meno avro' bisogno delle loro programmazioni e insieme si fisseranno gli obiettivi per C., o no?

Non mi intendo di didattica. Posso però dirLe che , secondo la normativa, l'alunno con disabilità è alunno di tutti i docenti curricolari ed il compito di quello per il sostegno è proprio di sostenere lui ed i colleghi nell'integrazione scolastica. Quindi , a mio avviso, fà bene a sostenere che la valutazione spetti ai docenti delle singole discipline, aiutati da Lei.
Così, già prima della valutazione, la formulazione del progetto didattico d'integrazione è compito di tutti i docenti curricolari sostenuti da Lei , come pure lo svolgimento di tale progetto.
Molti pedagogisti sono dalla Sua parte; lo faccia presente ai Suoi colleghi con semplicità, ma in modo chiaro. Altrimenti invece di integrazione facilitiamo la separazione, secondo cui gli alunni "normali " sono dei curricolati ed il "diverso" è del sostegno.

Le sarei grata, in qualità di docente specializzata, se volesse indicare i riferimenti, anche normativi, che giustificano l'autonomia degli insegnanti di sostegno nel gestire in modo elastico, anche se sempre documentato e comunicato, il proprio orario.
Ritengo opportuno, infatti, che si possa suddividere, giorno per giorno, le proprie attività, nelle ore e nelle classi dove è più necessario il contributo (per esempio, in caso di interrogazioni o compiti in classe), e poi recarsi nelle classi delle quali si è contitolari successivamente o il giorno dopo, per compensare le ore dedicate in precedenza ad altra classe/alunno con h.
Questa necessità di modificare il proprio lavoro, anche in termini di orario, è dettata da ragioni fondamentalmente didattiche, per consentire un intervento più efficace e calibrato sugli allievi.
Desidererei inoltre che indicasse quale debba essere la destinazione della cosiddetta diciannovesima ora, che è di recupero rispetto alle ore scolastiche, che sono spesso di 50 minuti. A mio avviso andrebbe destinata alle attività di sostegno, soprattutto in considerazione dell'esiguità con cui sono concessi i rapporti in deroga.

L'organizzazione del tempo-spazio scuola , dopo il dpr n. 275/99 sull'autonomia scolastica è ancor più rimesso alle decisioni degli organi collegiali. E' nell'ambito dei consigli di classe che si progetta il progetto didattico di integrazione ; è lì che deve trovar luogo ogni decisione circa la compresenza in una o altra classe e la collocazione della diciannovesima ora.

Sono un'insegnante di sostegno di scuola materna; mi è stato affidato per l'anno scolastico 2004/2005 un bambino molto grave (tetraparesi spastica distonica).....mi chiedo quale è la norma a cui posso far riferimento per trattenere il bambino nella scuola materna oltre i 6 anni.
La mamma insiste molto per farlo rimanere in quest'ordine di scuola fino a 9 anni...ciò è possibile?? attualmente il bambino ha 6 anni! ... che tipo di documento si dovrebbe produrre e da chi.... per trattenerlo fino a quell'età (ove sia possibile)?

La normativa non consente una permanenza nella scuola dell'infanzia oltre i sei anni di età, pena il rischio di denuncia per inadempienza all'obbligo scolastico.
Da moltissimi anni, in Italia, si pratica l'integrazione scolastica nelle scuole comuni dei bambini e dei ragazzi con handicap anche gravi. Occorre quindi che i genitori prendano contatto con la scuola elementare e, ove necessario con l'aiuto del referente presso il CSA ( ex Provveditorato agli studi ) concordino da subito il progetto di integrazione scolastica a partire dal prossimo anno scolastico.

In base a quali norme un insegnante di sostegno a tempo determinato il cui alunno H si ritiri fino al termine delle lezioni (magari per motivi di salute) viene licenziato?

La legge finanziaria per il 2002 stabiliva in un articolo che non ho presente che il sostegno viene assegnato agli alunni con disabilità "effettivamente frequentanti". L'art 35 comma 7 della finanziaria per il 2003 stabilisce che il sostegno viene assegnato solo agli alunni certificati in situazione di handicap. Se pertanto un docente precario è nominato per un alunno che poi effettivamente non frequenta, a mio avviso, legittimamente l'amministrazione può revocare la nomina per sopravvenuta carenza del presupposto per la nomina. La stessa cosa accadrebbe per un docente nominato o utilizzato a tempo indeterminato. In caso di mancata frequenza egli verrebbe utilizzato altrove.

Sono un'insegnante di sostegno in un istituto professionale. La mia alunna attualmente frequenta il quinto anno ed ha sempre seguito una programmazione differenziata, ma, contemporaneamente, ha conseguito l'ammissione al terzo anno di studi, sostenendo gli esami a settembre da privatista. Quest'anno deve provare a conseguire il diploma di qualifica (sempre da privatista a settembre). Domando se è possibile far seguire all'alunna un programmazione che preveda la frequenza del quinto anno per alcune discipline o stages, ma anche la frequenza del terzo anno in vista dell'esame di qualifica. Un percorso per "classi aperte". Se questo è fattibile, vorrei ricevere i riferimenti normativi, in quanto la responsabile handicap del MIUR ha negato decisamente questa possibilità.

La normativa sulle classi aperta è espressamente contenuta nell'art 14 comma 1 L.n. 104/92. Ovviamente la programmazione deve essere deliberata dai due consigli di classe; in mancanza, dubito che si possa attuare.

Sono un'insegnante di sostegno di Scuola dell'infanzia, e nel mio Istituto frequentano 9 alunni diversamente abili in tutti e tre gli ordini. Vorrei sapere con chiarezza la composizione del GIO (gruppo interno operativo). E' assurdo ma nella scuola dove insegno, il Dirigente dell'anno scorso invitava un solo rappresentante dei genitori, il nuovo Dirigente tutti i genitori degli alunni diversamente abili e poi chiedo un docente rappresentante di ogni consiglio di classe con alunni DA o tutti i docenti di ogni consiglio di classe?

Il suo Dirigente non fa nulla di scandaloso. Anzi..
Per quanto riguarda il docente rappresentante il Consiglio di classe, che chiamato Coordinatore, va bene, come pure va bene la convocazione di tutti i docenti del Consiglio di Classe. La questione importante è di ciò che si discute per l'integrazione scolastica. Ricordo alcuni compiti importanti:
a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);
b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;
c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi << tecnici>>;
d) verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto;
e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di aggiornamento <<comuni>> per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti Locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. In definitiva, competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo e consultivo.
Schematicamente, l'azione del Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, e consultivo.

E' indispensabile che ci sia il consenso dei genitori per adottare la programmazione differenziata?

Per quegli allievi con handicap intellettivo prima di passare alla valutazione differenziata è bene che la famiglia pretenda un'attenta valutazione da parte della scuola e non accetti il ricorso alla valutazione differenziata senza prima aver sperimentato le reali capacità del ragazzo o della ragazza.
L'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap. Tale orientamento è stato determinato dalla necessità di evitare azioni legali dei genitori che al termine degli studi del figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio corrispondente alle valutazioni positive riportate negli anni precedenti.

Cosa si intende per "valutazione differenziata"?

Differenziata se lo studente in situazione di handicap non riesce a seguire neppure gli obiettivi minimi del programma scolastico e quindi segue una programmazione particolare su cui verrà alla fine valutato. In questo caso potrà proseguire fino alla fine del suo percorso scolastico senza mai essere fermato e ottenendo alla fine un attestato dei crediti formativi conseguiti.

La D.S. mi vorrebbe impegnare nelle sostituzioni in classi diverse dalle mie, nel caso in cui uno degli alunni diversamente abili affidatimi, sia assente. Sabato, gli alunni in difficoltà (dichiarati) erano tutti presenti, e mi ha chiesto, di fare una sostituzione con un cambio d'ora, per cui, ho dovuto sottrarre un'ora di lezione frontale all'alunno della classe in cui sono andata a sostituire e sono capitata nell'altra classe in un'ora con una materia diversa da quella prevista nel mio orario!
Dopo che mi ha fatto l'ordine di servizio per questa sostituzione-cambio d'ora (così l'ha chiamata) le ho suggerito di andarsi a rivedere l'art. 315 comma 5 D.L. 297/94; l'avevo già suggerito, ma inutilmente, al collaboratore che predispone le sostituzioni, che è pure RSU (sic!). Qui i colleghi di sostegno non rivendicano né i propri diritti nè quelli degli alunni diversamente abili. Sostituiscono i colleghi assenti addirittura in classi diverse dalle loro ed anche nel caso in cui gli alunni diversabili sono presenti e senza "cambio d'ora"!!!
Cosa succede se mi rifiuto di fare queste sostituzioni?
Per quanto riguarda i tagli alle ore di sostegno, qui di ore ce ne sono in abbondanza! O almeno così pare; infatti, ne sono avanzate ben 9. Io avevo suggerito di distribuirle agli alunni più gravi, ma la D.S. le ha riservate, indovinate un po', alle sostituzioni, che, a quanto pare, è il problema dominante. Lo può fare?

E' illegittimo e illegale, togliere le ore di sostegno per assegnarle alle supplenze. Se Lei avalla ciò che dice il suo dirigente, commette una irregolarità.La invito a leggere l'art. 45 del decreto ministeriale 331/98, che riporto integralmente:
Art. 45 - Organizzazione didattica - Competenze degli organi di istituto
45.1 E’ rimessa alla competenza degli organi collegiali la progettazione di nuove forme di flessibilità dell'organizzazione didattico-educativa, che, in rapporto alle risorse di organico assegnate alla scuola, consentano di rendere meno determinanti i raggruppamenti di alunni per classe e le loro dimensioni, prendendo in, considerazione la possibilità di programmare attività didattiche per gruppi ristretti di alunni oppure per gruppi più ampi di alunni iscritti a classi diverse, allo scopo di assicurare la maggiore efficacia possibile dell'insegnamento, in rapporto alle potenzialità di apprendimento individuale.
Le sentenze e le ordinanze dei tribunali civili, sul diritto allo studio "compresso" da parte del ministero dell'istruzione, stanno a dimostrare che non si possono redistribuire le ore assegnate dalla Direzione scolastica regionale.
Voglio ricordare che l'insegnante di sostegno è ASSEGNATA dal CSA per l'alunna disabile e alla sua classe, non per fare supplenze. Le leggi parlano chiaro. Eventuale utilizzo per altri compiti, per il codice penale, è "abuso e omissione in atti di ufficio". Se l'insegnante per il sostegno supplisce nella classe ove è titolare occasionali assenze dei colleghi, è legittimo. Ma se è la regola per tutte le assenze dei colleghi, è illegittimo, essendo tale docente stato nominato per realizzare, in compresenza l'integrazione dell'alunno, che viene fortemente condizionata dall'impossibilità dell'insegnante di dedicarsi espressamente all'integrazione. L'art 35 comma 7 della finanziaria L.n. 289/02 vieta a chiunque di utilizzare insegnanti per il sostegno se non è presente l'alunno con disabilità.


Le sottopongo la domanda di una mamma. La signora ha il bambino iscritto ad una prima elementare a tempo pieno, affetto da epilessia farmacoresistente, per cui sono state richieste 20 ore di assistenza e 9 di sostegno. Valutando il bisogno di aumentare queste ultime di 5, qual è il percorso da intraprendere?;oppure che strategia si potrebbe utilizzare per coprire adeguatamente le esigenze riscontrate?.

In un caso come questo, in cui è prevalente l'aspetto sanitario-assistenziale, sarà difficile che vengano aumentate le ore di sostegno, e a meno che la certificazione dell'ASL non evidenzi espressamente tale necessità; ma anche in tal caso, se , dopo la richiesta della scuola, la risposta dell'Ufficio scolastico regionale fosse negativa, occorrerebbe rivolgersi al tribunale civile, come stanno facendo molti genitori, ottenendo decisioni favorevoli.

Insegno sostegno nella scuola secondaria di secondo grado nell'area AD02; è il primo anno in cui ricevo questo incarico, ma è il mio ottavo anno di insegnamento. Vorrei ricevere chiarimenti su alcune mie incertezze:
- mi devo affiancare solo ai docenti di Italino, Inglese e Francese o posso operare anche in altre ore di lezione? Infatti l'alunno che seguo ha un ritardo mentale grave e svolge esercizi molto semplici di scrittura e lettura sillabica; non è in grado, dunque, di cogliere la differenza tra i contenuti delle diverse discipline.
- Ha senso insegnargli parole in inglese o francese dal momento che utilizza un lessico italiano limitato? In tal caso, però, come formulerei una valutazione per queste discipline, dal momento che le valutazioni vanno tenute distinte?
- Se l'alunno è assente, sono tenuta a rimanere in classe o a mettermi a disposizione del dirigente per eventuali sostituzioni?
- Se l'alunno è assente, devo firmare il registro di classe?
- Per un alunno ipovedente che segue la programmazione ministeriale devo usare il registro speciale?

Qualunque sia l'area di nomina, l'insegnante deve sostenere l'alunno nell'integrazione , secondo quanto concordato con i docenti del consiglio di classe. può quindi seguire l'alunno anche in altre aree. La valutazione nelle singole discipline, è invece compito dei rispettivi docenti curricolari. In caso di assenza dell'alunno, il docente specializzato, in quanto docente della scuola, può svolgere supplenze in altre classi, come per tutti i docenti a disposizione. In caso di assenza dell'alunno, il docente specializzato deve firmare il registro nella classe in quell'ora è presente. Il registro "speciale" per gli alunni con disabilità non è contemplato nella normativa. Il docente specializzato ha un suo registro personale come tutti i docenti, per le annotazioni circa il diario, le assenze e le proprie valutazioni concernenti tutti gli alunni che però hanno ad oggetto non singole discipline , ma i quattro aspetti contenuti nell'art 12 comma 3 ( crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, negli scambi relazionali).

Vi prego di aiutarmi a capire in che modo vanno suddivise le ore del sostegno.
Nella scuola di mio nipote, oltre a lui, vi sono altri due ragazzi certificati, di cui uno nella stessa classe di mio nipote. Mio nipote è un ragazzo tranquillo che con l'insegnante di sostegno alle medie è riuscito a fare tante cose, invece so che l'altro ragazzo ha comportamenti problema che richiedono una presenza costante affianco a lui. La cosa che ci pare strana è che non abbiamo ancora saputo quante ore di sostegno gli sono state date. La Preside è evasiva e l'ultima volta ci ha detto che tanto in classe l'insegnante sta per 18 ore quindi non ci dobbiamo preoccupare. Invece noi sappiamo che l'altro ragazzo assorbe molto l'insegnante il quale ha grossi problemi nel riuscirsi a dividere tra i due. Non sappiamo come fare, anche perchè sia mio nipote che il compagno di classe si sono molto attaccati a questo docente e quindi non vorremmo avanzare richieste che poi alla fine potrebbero danneggiare uno dei ragazzi. Tra l'altro i due ragazzi si litigano per gelosia dell'insegnante di sostegno. Io mi chiedo, in considerazione del fatto che nella scuola c'è un'altro ragazzo in un'altra classe seguito per nove ore, se non sarebbe stato meglio decidere sin dall'inizio di fare in modo che in una classe ci fossero due insegnanti di cui uno "diviso" con l'alunno dell'altra classe.
Chi prende decisioni in merito a queste cose? Cosa ci consigliate di fare?

L'ammontare delle ore di sostegno può essere richiesto anche al Gruppo di lavoro del CSA ( ex provveditorato agli studi ), oltre che essere comunicato dal Dirigente scolastico. L'utilizzo delle ore dovrebbe essere oggetto di una decisione del Gruppo di lavoro operativo, cioè da tutti gli insegnanti di classe , dagli operatori sociosanitari e dalle famiglie. E' il Consiglio di classe, che, ascoltati tutti, decide secondo le sue scelte di programmazione didattica, in cui gli insegnanti di classe debbono pure assumersi la responsabilità di lavorare coi due alunni.

Sono un’insegnante di sostegno nella scuola materna. Quest’anno, cambiando sede di servizio, mi sono trovata di fronte ad una nuova realtà: nel circolo vi è una consolidata abitudine a pensare che l’orario di servizio dell’insegnante di sostegno nella materna, debba essere rigorosamente dalle 8.00 alle 13.00. Così hanno fatto le insegnanti che mi hanno preceduta, non so sulla base di quale diritto o privilegio riconosciuto agli insegnanti di sostegno di scuola materna.
Anche se, a causa dell’orario della terapia, che presso la nostra A.U.S.L., avviene sempre in orario antimeridiano, il bambino diversamente abile arriva a scuola più tardi, l’insegnante di sostegno è stata sempre lì in servizio dalle 8.00, magari utilizzata per sostituire le colleghe assenti.
Negli altri circoli abbiamo sempre articolato l’orario di servizio dell’insegnante di sostegno in funzione del tempo scuola del bambino o dei bambini affidati. Mi sembra ovvio !
Il bambino che dovrò seguire svolge terapia tutti i giorni arrivando a scuola dopo le ore 10. Mi sono proposta di svolgere il mio servizio dalle ore 10 alle ore 15, suggerendo al genitore di lasciare il bambino a scuola durante la mensa e nel pomeriggio. Il genitore mostra qualche perplessità adducendo la motivazione che il piccolo mangia poco e che quindi preferisce seguirlo personalmente a casa; magari lo riaccompagnerebbe a scuola dopo il pasto. L’ ho tranquillizzato assicurandogli che, con la mia presenza sarebbe stato fatto tutto il possibile affinché il bambino mangi, ritenendo anche che il momento della mensa sia una opportunità ricca di occasioni e di spunti, per un bambino audioleso che va ancora demutizzato.
Credo nel lavoro che svolgo e mi prodigo affinché anche la famiglia creda nella validità dell’offerta formativa della scuola.
Comunicando le mie intenzioni al dirigente scolastico, prima che cominci il servizio mensa, mi sono sentita dire che in precedenza ci sono stati contrasti tra insegnanti che volevano svolgere il servizio dalle 8.00 alle 13.00 ed altri che volevano articolarlo sulla base della effettiva presenza del bambino a scuola. Egli mi ha detto di svolgere l’orario dalle 8.00 alle 13.00 anche con l’inizio del servizio mensa e di aspettare una quindicina di giorni per vedere se effettivamente il genitore manda il figlio a scuola fino al pomeriggio.
Mi sembra che io e il mio dirigente stiamo lavorando in due direzioni opposte: io da un lato cerco di sollecitare il genitore a consentire che il bambino frequenti la scuola per più tempo, tranquillizzandolo ed assicurando la mia presenza, e lui che cerca di mantenere le vecchie abitudini, per non avere altre rogne con le insegnanti che hanno lavorato in passato e che potrebbero ritornare, ed anche per avere un’insegnante per 2 ore al giorno “senza far praticamente nulla” (come dice lui) da utilizzare per sostituire le colleghe assenti.
Non vorrei assolutamente trovarmi a trascorrere due ore al giorno come tappabuchi, né come nullafacente.
Nell’eventualità il genitore scegliesse di far frequentare la scuola al bambino solo dalle 10 alle 12.30, come potrei essere impiegata io che sono in rapporto 1:1 ?
Sarebbe opportuno proporsi per l’insegnamento dell’informatica o della lingua inglese all’interno del plesso, avendone le competenze ed i titoli necessari ?
Quali altri compiti potrei svolgere ? Sarebbe giusta una presa di posizione affinché la mia professionalità venga valorizzata al meglio e non decada il ruolo del docente di sostegno a tappabuchi o a nullafacente ?
Mi piacerebbe inoltre sapere sulla base di cosa le colleghe che mi hanno preceduto hanno rivendicato il “diritto” a svolgere tassativamente l’orario di servizio dalle 8.00 alle 13.00.
Questa nuova sede di servizio è la mia sede di titolarità, nel mio paese: ci tengo sia ad impostare relazioni positive, sia a svolgere il lavoro con professionalità. Vorrei non ascoltare il dirigente e prendere servizio dalle ore 10.00 in poi, sin dal primo giorno di mensa.

In un momento in cui vengono lesinate le ore di sostegno, sprecarne due al giorno, è una palese ingiustizia.
Chieda un incontro con il referente per l'integrazione scolastica del CSA ed, in mancanza, con quello regionale. E' bene che queste persone facciano presente al Dirigente scolastico che le ore di sostegno sono una risorsa assai scarsa che non può assolutamente essere buttata via con supplenze, ma debbono essere impegate al meglio. Il genitore dovrebbe accettare di provare almeno qualche giorno di mensa, tanto più che la sordità non è una minorazione in conflitto con la mensa, come può accadere con alunni che hanno allergie alimentari etc.


Sono insegnante di sostegno in un IPIA settore elettrico. Seguo un alunno con programmazione differenziata per 18 ore, inserito in una 5° classe. Quest'anno, tutta la classe sarà impegnata, per un giorno la settimana e per 6 ore, a svolgere attività di stage (FSE), con la presenza del solo esperto esterno. La mia domanda è: la partecipazione dell'alunno H a questa attività (essendo normale attività curriculare), è legata alla presenza dell'ins. di sostegno ?
E nel caso di stage aziendali ?

Cosa ha deciso il Consiglio di classe? Se è necessaria la presenza di una persona accanto all'alunno, per evitare rischi alla sua incolumità, occorre che o l'insegnante per il sostegno o un assistente per l'autonomia, accompagnino l'alunno durante lo stage.

Ho un parente il cui bambino è stato bocciato in prima elementare....Ho parlato con i docenti durante l'anno, si "vociferava" di sostegno, ed il ritardo del bimbo è evidente anche per un profano come me ( non legge , non scrive, si isola etc....)
Non ritengo che vi siano responsabilità della scuola, bensì dei genitori, dato che ho avuto modo di conoscere bene il contesto nel quale è maturata tale (giusta) bocciatura.
La domanda che Le pongo pertanto è : in assenza di progressi dell'alunno, e di relativi provvedimenti , che succede? Inevitabili reiterate bocciature?

SI

L'assegnazione del sostegno passa inevitabilmente per i genitori ?

SI

O meglio, se rifiutano il sostegno la scuola può imporlo, nell'interesse del minore ? Grazie per l'attenzione.

Qualora i genitori omettano all'atto dell'iscrizione di produrre la documentazione riguardante l'handicap, i docenti dopo il primo o i primi incontri con la classe, la C.M. n. 363/94 all'art. 3 stabilisce che il Capo d'Istituto invita formalmente per iscritto i genitori a sottoporre a visita medica il figlio per accertare se egli versi o meno in situazione di handicap, al fine di attivare e richiedere i servizi specifici necessari per l'attuazione del diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap. Qualora i genitori non rispondano entro dieci giorni dall'invio della comunicazione, il capo d'Istituto può direttamente chiedere alla ASL, di sottoporre a visita medica l'allievo. Qualora i genitori si oppongano per iscritto alla visita del figlio, la CM stabilisce che l'alunno non può considerarsi in situazione di handicap " a meno che nel suo interesse non intervenga il Tribunale dei minori".
La disposizione della CM , trova il suo fondamento nel DPR del 24/01/1994, art. 2, che autorizza il capo d'Istituto a provvedere all'individuazione dell'handicap.


Ho un bambino che frequenta la scuola materna portatore di Handicap Grave, tale situazione è stata ampiamente certificata alla scuola dove è iscritto, è il terzo anno che frequenta la scuola materna, ogni anno ho dovuto fare lunghe battaglie per il sostegno le ore massime che gli sono state assegnate sono statre 12.50. Prima dell'inizio di questo anno scolastico sono stata due volte a parlare al' ex Provveditorato prospettando la possibilità che facessi ricorso. Mi è stato spiegato che il provveditorato ha assegnato a fronte di 5 bambini portatori di handicap n . 3 insegnanti per cui ha rispettato notevolmente le necessità della Direzione Didattica e che ora è la stessa Direzione che deve suddividere le ore fra i bambini sentendo la commissione H ed eventualmente pagando con dei fondi particolari delle ore di straordinario alle insegnanti di sostegno.
Nell' Istituto Comprensivo ci sono 5 bambini iscritti di cui uno in una scuola e 4 in un altra, la Direttrice ha assegnato un insegnante alla prima scuola e due alla seconda; ora le insegnati della seconda scuola (4 bambini, 2 insegnanti) intendono assolutamente ripartire le ore alla stessa maniera senza tener conto dei certificati e della gravità dei casi.
Ho richiesto per iscritto la convocazione della Commissione H e la stessa è stata convocata ma solo con i rappresentanti degli insegnanti e dei genitori, non devono forse essere invitati anche il rappresentante della ASl, chi può altrimenti valutare la gravità dei casi? Vi sarei molto grata se poteste fornirmi informazioni in merito in quanto la Commissione H è stata convocata per il 6 ottobre.

Il Gruppo di lavoro presso le istituzioni scolastiche (la cui costituzione è compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il Capo d'istituto) che presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola, ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato» (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. Dal non confondere con quelli operativi, sempre di circolo e di Istituto.
La Normativa:
La legge 104 del 5 febbraio 1992, il successivo Decreto ministeriale 26 giugno 1992, dalla C.M. 258/83 ed infine dalla C.M. 262 del 22 settembre 1988.
Lo scopo primario di questi gruppi, che nascono dall'intesa fra i rappresentanti dell'Amministrazione scolastica degli Enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe mirare alla finalità di perseguire unitariamente in favore di tutti gli alunni e, in particolare, di quelli in stato di disabilità, l'attuazione dei precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione; e la piena realizzazione del diritto allo studio.
Ma in particolare per quanto attiene il compito più specifico : l'integrazione scolastica nella scuola, interviene per:
a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);
b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;
c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi << tecnici>>;
d) verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto;
e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di aggiornamento <<comuni>> per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti Locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
In definitiva, competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo e consultivo.
Competenze di tipo organizzativo
* Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.).
* Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.).
* Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.).
Competenze di tipo progettuale e valutativo
* Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola.
* Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie.
* Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni disabili).
* Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale.
Competenze di tipo consultivo
* Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni); di confronto interistituzionale nel corso dell'anno; di documentazione e costituzione di banche dati.
Si tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la disponibilità della scuola, predisponendo in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, concepita quale fenomeno complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa.
Questo per quanto riguarda la normativa.
Però...alla luce delle ultime ordinanze e sentenze dei tribunali civili relative all'aumento delle ore di sostegno, le decisioni dei tribunali, poggiano proprio sulle certificazioni delle ASL e sulle assegnazioni personali del CSA. Questo di fatto sembra escludere che i Gruppi di lavoro, possano redistribuire il monte ore complessivo.

Nostro figlio (che ha una Trisomia 21) ha ricevuto dal C.S.A un'assegnazione nominativa di 24 ore di sostegno settimanali (in deroga) per l'anno scolastico 2004/2005.
La scuola ci ha convocati per comunicarci, invece, che nostro figlio avrà circa 16 ore settimanali di sostegno. Il capo d'istituto, da noi interpellato a proposito di questa riduzione di orario, si è appellato all'autonomia scolastica che gli permette di derogare sulle decisioni del C.S.A provinciale.
Tale comportamento del capo d'istituto è conforme alle normative?
Possiamo fare qualcosa affinchè nostro figlio benefici delle 24 ore assegnategli?

L'art 44 del decreto ministeriale n. 331/98 assegna agli organi collegiali della scuola l'organizzazione interna del monteore assegnato dal CSA. Però le sentenze ottenute sino ad oggi relative all'aumento delle ore di sostegno, poggiano proprio sulle certificazioni delle ASL e sulle assegnazioni personali del CSA. Sarebbe quindi da far causa , se non si riesce a negoziare con gli organi collegiali una più equa redistribuzione del monteore, che tenga conto di tutti gli elementi indicati nel citato art 44, che potrebbe prevedere anche l'eventuale riduzione di qualche ore a Vostro danno, purchè vi siano altre garanzie, come ad es. un magigior coinvolgimento degli insegnanti di classe, un corso di aggiornamento nei loro confronti etc.

Sono una insegnante di ed. fisica della scuole medie sup., e devo accompagnare gli studenti dalla scuola ad un campo esterno attrezzato che dista circa 15/20 minuti a piedi. Le classi numerose hanno uno o due alunni con gravi problemi motori e psichici. L'insegnante che mi ha preceduto è stata tutto l'anno in classe, perchè non ha ricevuto alcuna assistenza.
Io che ho avuto il trasferimento sulla sua cattedra ho constatato la stessa situazione, anzi il vicepreside mi ha detto che ci vogliono insegnanti severi.

Occorre applicare per analogia la c m n. 291/92 sulle gite scolastiche. E' la comunità scolastica che deve trovare una soluzione, eventualmente ricorrendo ad accordi col comune per quei soli giorni degli spostamenti, se non riesce a trovare al suo interno un dipendente , docente o ATA, che possa assistere durante il viaggio.
Se non si trova soluzione i genitori possono far causa alla scuola, perchè il diritto allo studio non può essere limitato per cause di minorazioni ai sensi dell'art 12 comma 4 L.n. 104/92.


Un docente che usufruisce della 104/92 per assistenza alla moglie risiede con quest'ultima in provincia diversa da quella in cui presta servizio, per coprire la distanza fra le due sedi che distano più di 120 ci vuole minimo un'ora e mezzo, è possibile in questo caso riconoscere che sussista un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell'assistenza, il quale insieme a quello dell'esclusività da diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92? E' giusto che questo insegnante venga escluso dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto considerato che l'art 7 par. V CCNI prevede che questi abbia diritto a precedenza limitatamente ai trasferimenti nell'ambito e per la provincia che comprende il comune ove lo stesso risulti domiciliato con il soggetto handicappato e visto che l'art 23. prevede che ai fini dell'esclusione della graduatoria d'istituto ci si debba riferire ai soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I) III) V) VII) dell'art. 7 CCNI?.

La lontananza da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza, il quale insieme a quello dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza.
In proposito si rammenta che sono applicabili anche alla fattispecie in esame i criteri indicati nella circ. n. 138/01, secondo cui, alle condizioni indicate nella circolare stessa, al soggetto di cui sopra possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione
, cioè, non è altrimenti assicurabile.
(circolare INPS n. 128 del 17 luglio 2003)

Le scrivo per avere un consiglio da un esperto: nella classe di mio nipote, che frequenta la scuola dell'infanzia, c'è un bambino con sindrome di Down, che ha 6 anni compiuti. Questo bambino è fisicamente un "gigante" rispetto ai piccolini e qualche volta è capitato che facesse loro dei piccoli graffi o gesti un po' bruschi.
Ci tengo a sottolineare che il bambino è bene integrato e che le insegnanti stanno facendo un ottimo lavoro.
Il problema è il seguente: mio nipote fa spesso domande sul suo compagno, lasciando la famiglia nell'imbarazzo di non sapergli rispondere. Ad esempio, ieri all'uscita da scuola mi ha raccontato esterrefatto "sai, zia, oggi P. rideva...anche lui sa ridere!"
Forse lei potrebbe aiutarci a spiegare a un bambino di 4 anni che cosa sia l'handicap, perchè il suo compagno non riesce a fare determinate attività, perchè alcune volte "non capisce"...
Avevamo intenzione di chiedere consiglio alla sua insegnante di riferimento, ma purtroppo il sostegno gli è stato concesso per la metà delle ore richieste (18 invece di 36) e non riusciamo a conciliare i nostri orari.

La Costituzione, fissa alcuni principi importanti. L'articolo 2 e 3, riconosce pari opportunità a tutti, in quanto cittadini della Repubblica e quindi allo stesso modo titolari di diritti; l’articolo 30, 31, 33 e 34, sancisce il diritto allo studio e quindi lo stato, la famiglia devono garantire a tutti gli alunni, nessuno escluso, questo diritto.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un suo manuale per una classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi esistenziali, individua opportunamente tre momenti separati, ma coordinati, che intervengono in un processo invalidante:
la menomazione (o minorazione),
la disabilità,
l'handicap (o svantaggio).
La menomazione è un danno organico, una patologia che comporta una non esistenza, o cattivo funzionamento, di un arto o di una parte del corpo, una qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.
La disabilità è la perdita di funzioni, di una capacità operativa, conseguente alla menomazione, ovvero qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere una attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano.
L'handicap è la difficoltà che il menomato, o il disabile, subisce nel confronto esistenziale con gli altri, il disagio sociale che deriva da una perdita di funzioni o di capacità, la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che in un certo soggetto limita od impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, sesso e fattori socioculturali.
Altri studiosi, nel definire l'handicap, hanno proposto due parametri di interpretazione:
medico-biologico: la persona portatrice di handicap presenta, come esito di un processo morboso, una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche e/o psichiche.
Sociale: viene considerato portatore di handicap l'individuo emarginato, o in via di emarginazione, per motivi non organici, bensì sociali.
Possono essere così definiti i soggetti disadattati, nei quali si rivela l'esistenza di traumi familiari o ambientali, i cosiddetti svantaggiati, colpiti da un complesso di sintomi irreversibili derivanti da cause socio-ambientali e culturali.
Altri ancora ritengono utile definire distintamente i termini deficit ed handicap in quanto l'uso di portatore di handicap genererebbe delle confusioni tra causa ed effetto, in quanto i due termini esprimono concetti diversi, quindi suggeriscono:
deficit per definire la condizione soggettiva e personale di chi, a causa di un evento traumatico o morboso, abbia subito una menomazione della propria sfera biologica o psichica con conseguente minorazione organica che comporta difficoltà di apprendimento e di relazioni interpersonali.
Handicap viene usato per esprimere la situazione oggettiva di difficoltà in cui viene a trovarsi il portatore di deficit nel processo di integrazione nella comunità, che è organizzata secondo standard di potenzialità o di prestazioni considerate normali, ed è evidentemente dipendente da un rapporto spazio temporale.
In altre parole un deficit è difficilmente annullabile, in quanto situazione soggettiva, non è una malattia dalla quale si può guarire, ma è uno scompenso o una imperfezione stabile, mentre l'handicap, in quanto oggettivo e dipendente dalla situazione, può essere aumentato, ridotto o anche annullato.
La legge italiana definisce:
Soggetti portatori di handicap i soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comportanti sensibili difficoltà di sviluppo, apprendimento, inserimento nella vita lavorativa e sociale e perciò anche nella scuola che della vita sociale, entro l'arco tre-diciotto anni, rappresenta, accanto alla famiglia, la più importante istituzione. (Sentenza della Corte Costituzionale n° 215 del 3 giugno 1987)
Soggetti handicappati i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, ... che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà permanenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età. (Art. 2 Legge n° 118 del 30 marzo 1971)
Persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. (art. 3 Legge n° 104 del 5 febbraio 1992).
Integrazione scolastica alunni disabili.
Alcuni riferimenti normativi.
C.M. 22.09.1983 N. 258, C.M. 3.9.1985 N. 250, C.M. 4.1.1988 N. 1, C.M. 22.9.1988 N. 262, L. 5.2.1992 N. 104, D.M. 9.7.1992, D.P.R. 24.2.1994, O.M. 9.3.1995 N. 80, O.M. 21.4.1997 N. 266, L. 20.1.1999 N. 9, D.M. 6.6.1999 N. 141, L. 22.3.2000 N. 69, O.M. 24.4.2000 N. 126,C.M. 11.7.2000 prot. N.577/D C.M. 20.10.2000 N. 235, C.M. 30.10.2000 N. 245, L. 8.11.2000 n. 328,O.M. 21.5.2001 N. 90, Sentenza Corte Costituzionale n. 226 del 4.7.2001, C.M. 20.7.2001 N. 125, L. 20.8.2001 N. 333, C.M. 13.9.2001 N. 139, C.M. 4.10.2001 N. 146, CIRC. AIPA 6.9.2001 N. 32, Intesa 8.11.2001, C.M. 9.11.2001 N.prot. 1370, Lettera CIRC. 12.11.2001 N.prot. 704, Nota Min.30.11.2001 n. prot. 3390, C.M. 30.4.2002 n. prot. 186 C.M. 17.7.2002 n. 81, Legge 27.12.2002 n. 289 art. 35 comma 7.
La sentenza n° 215 del 1987 della Corte Costituzionale opera una reinterpretazione della Costituzione per quanto attiene all'esercizio del diritto allo studio: l'articolo 34 della Costituzione viene reinterpretato affermando che l'istruzione debba essere garantita a tutti e non solo a coloro che possano anticipatamente essere definiti "capaci e meritevoli".
Questi ragazzi hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale, così come recita l'art. 38 della Costituzione Italiana.
L'integrazione non può mai essere indifferenziata né generica, giacché le condizioni di disabilità non so­no indifferenziate. Ci sono disabilità fisiche, disabilità psichiche e disabilità fisico-psichiche. Ci sono disabili­tà leggere, gravi e gravissime. Ci sono anche persone pluriminorate. Ogni persona disabile ha una sua storia, ha cause e condizionamenti specifici.
Anche nel disabile gravissimo, che non parla, non vede, non comprende, c'è qualcosa che lo può rendere felice o infelice o abbandonato, importante o marginale. E che per questo la qualità della vita non può essere garantita per alcuni e disattesa per altri. Ogni tipologia di disabilità reclama una specificità di intervento. Ogni persona ha titolo per accedere a un piano personalizzato di recupero e di in­serimento e per essere accompagnata in tutti i passaggi della vita.

 


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