a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 38
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un'insegnante di scuola elementare. Vorrei sapere, se possibile, quale procedura la scuola deve seguire per riuscire ad ottenere fondi per l'integrazione di un bambino con grave handicap fisico - impossibilitato a stare seduto, se non con l'ausilio di sedia speciale molto costosa. Ho fatto una piccola ricerca personale per aiutare questa famiglia e mi sono imbattuta in continuazione, oltre che nella legge 104, anche nella legge 440/97. Voglio precisare che non sono un'insegnante di sostegno e per questo non so come muovermi. La Asl di zona potrebbe venirci in aiuto? Se la scuola volesse acquistare la sedia speciale ( o altro materiale), quale iter dovrebbe seguire?

Legge 11 gennaio 1996, n. 23: Norme per l'edilizia scolastica: https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html
Art. 3.- Competenze degli enti locali
I comuni devono provvedere alle spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'acquisto degli arredi scolastici compresi banchi speciali, sistemi posturali etc. attingendo agli appositi fondi regionali per il diritto allo studio. Le stesse competenze spettano invece alla provincia per quanto riguarda le sole scuole superiori.
Nel caso in cui non sia possibile accedere ai fondi per l'integrazione scolastica è comunque possibile fare riferimento ad altri finanziamenti come ad esempio quelli per la sperimentazione didattica e l'autonomia scolastica.
Ad esempio, la legge n. 440 del 18/11/97 “per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi” mette a disposizione dei fondi,stanziati annualmente, destinati all'attuazione dell'autonomia scolastica attraverso interventi di tipo didattico e formativo che possono essere utilizzati anche per progetti di integrazione scolastica come specificato dalla successiva circolare ministeriale 446 del 10/11/1998.
E' inoltre da ricordare che se lo studente deve affrontare delle prove d'esame, specifiche disposizioni legislative prevedono che oltre a poter disporre di tempi più lunghi, possa usufruire di specifici sistemi d'ausilio: “Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.” (Decreto legislativo 16.04.1994 , n. 297)

Desidererei conoscere la normativa di riferimento in base alla quale, nel grado di istruzione di 2° grado, viene stabilito di svolgere un piano didattico individualizzato diversificato, con il conseguente esito finale di "attestato" e non di diploma.

Trattasi dell'O M n. 90/01 all'art 14

Sono un'insegnante precaria di sostegno. Quest'anno ho avuto l'incarico a tempo determ. su una cattedra di sostegno
per l'area umanistica. La scuola nella quale insegno è un liceo scientifico dove, a conti fatti, c'è una netta prevalenza di ore che ricadono nell'area umanistica. il mio quesito é questo. Come mai se le ore relative all'area umanistica sono in prevalenza, su sette cattedre disponibili, solo due sono state previste per l'area umanistica? E come mai tre cattedre, dico tre, sono state assegnate all'area TECNICA? tengo a precisare che il nostro liceo segue ancora il corso tradizionale e quindi l'unica materia che potrebbe rientrare nell'area tecnica è il disegno. Ovviamente i tre colleghi dell'area tecnica per poter completare il loro orario coprono materie umanistiche. E' legale tutto ciò?
Vi sarei molto grata se poteste darmi riferimenti normativi relativi ai criteri per l'assegnazione delle aree nelle scuole superiori.

La materia delle aree è un campo assai confuso. La normativa parla all'art 13 comma 5 della L.n. 104/92 di " area di prevalente interesse dell'alunno, individuata dal PEI". Ciò significa che si sarebbe dovuto nominare un solo docente che ha il compito di raccordarsi a tutti i colleghi curricolari. Invece spesso si trova più di un docente che, creando così una classetta speciale attorno all'alunno. Normalmente quindi non si individua il prevalente interesse dell'alunno e le nomine sono ampiamente discrezionali e talora arbitrarie.

Sono una docente di lettere e sono impegnata su una cattedra di sostegno per l'area ADO2. Ho i seguenti dubbi, per i quali desidererei ricevere chiarimenti.
- Ho sempre studiato inglese e non rieco a seguire l'alunno anche nelle ore di francese dal momento che le competenze richieste sono elevate. D'altra parte, l'organizzazione dell'orario scolastico dell'Istituto mi obbliga a seguire anche le ore di francese. Come posso fare per essere d'aiuto al ragazzo che segue una programmazione di classe con obiettivi minimi?
- Quali norme di legge bisogna citare nella programmazione per indicare che l'alunno segue la programmazione differenziata?
- Quali, invece, per affermare che segue quella della classe, ma con obiettivi minimi?
- In tal caso l'alunno ha diritto a prove equipollenti o deve essere valutato attraverso gli stessi compiti in classe dei suoi compagni?

Il miglior modo per aiutare l'alunno è quello di collegarsi strettamente al collega di inglese, come a quelli delle altre discipline, facendo comprendere che è loro dovere occuparsi della didattica dell'alunno. lei dovrebbe essere mediatrice dei colleghi, per far comprendere loro come debbono comportarsi a livello programmatorio e valutativo con l'alunno. Lei potrebbe fornire i criteri per la formulazione delle prove equipollenti.
Comunque la valutazione finale deve seguire una preventiva delibera del consiglio di classe che decide se adottare la valutazione normale, sia pur per obiettvi minimi o quella diffenrenziata. Una volta adottata questa scelta la valutazione delle singole discipline, anche se fatta con prove equipollenti o differenziate, è unica, nel senso che, se si sceglie quella differenziata, nella pagella va scritto in calce che è effetuata ai sensi dell'art 14 della O M n. 90/01. Se viene scelta gliobalmente quella per obiettivi minimi, la valutazione finale sarà di promozione, anche a maggioranza o di bocciatura , anche se a maggioranza.


Sono un docente di ed.fisica e coordinatore della classe 3° di un liceo psico-socio-pedagogico brocca. Vi scrivo per chiedere un consiglio : nella classe c'è un'alunna affetta da acondroplasia che ha da poco subito un intervento chirurgico che la terrà lontana dalle lezioni per almeno 20 gg e le causerà frequenti dolori anche in futuro limitando sicuramente le sue potenzialità di successo scolastico. oltretutto la ragazza ha tre debiti formativi non saldati e due promozioni in 1° e 2° non " a pieni voti " . la mia richiesta è la seguente : potete suggerirmi la normativa di riferimento da conoscere per affrontare il caso al meglio, in termini di aiuti che la scuola può mettere a disposizione della ragazza e della famiglia? pensavo ad un PEI e alla richiesta di un docente di sostegno. Faccio presente che non esiste una segnalazione di limiti cognitivi ma solo motori.

Per avere l'assegnazione del Docente di sostegno, la bambina dovrà essere certificata, altrimenti il CSA, non l'assegna.

Sono impiegata in un Istituto Superiore e vorrei cortesemente sapere se quando un docente o ATA che usufruisce della L. 104/92 per assistere il parente, possono richiedere (entro il mese) di giorni sempre coincidenti tra loro oppure no, al fine di non gravare sulle esigenze dell'Istituto, visto che purtroppo molti che ne fruiscono ci marciano sopra ... e se il Dirigente Scolastico può negare il giorno richiesto a meno che non venga variato .

Possibilmente, per esigenze organizzative, si può concordare con l'amministrazione scolastica stessa, a meno che non ci siano esigenze improvvise. Che, vista la concessione per gravità (art.3 comma 3 della legge 104/92), è possibile che avvenga.

Sono un'assistente sociale e ho presentato domanda per poter far parte di una graduatoria e per l'assegnazione di un posto come assistente all'autonomia e alla comunicazione (assistente ad personam) per un bambini diversamente abile.Vorrei un'informazione mi trovo a concorrere con una laureata in scienze della formazione primaria che si sta prendendo il titolo di insegnante di sostegno, chi fra i due avrebbe la precedenza?io comunque sto svolgendo già questo lavoro presso un altro istituto da otto mesi.Vi prego di rispondermi saluti.

Chi può sapere, il criterio di scelta dell'Istituto che dovrà assumere, se non l'Istituto stesso??

Sono una pedagogista specializzata in disturbi dell’apprendimento. Non riesco a trovare dei centri o cooperative che si occupano di tali disturbi sul territorio di roma e provincia, io vivo a pomezia,a cui poter inviare il mio curriculum potreste darmi delle indicazioni?

ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78 IN CONVENZIONE:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/italia/sslazio.html


Sono un'insegnante al secondo anno di esperienza sul sostegno e lavoro in una scuola media; sto seguendo un ragazzo per 9 h settimanali. Poiché nella classe c'è un altro ragazzo con il sostegno, seguito da un secondo insegnante e poiché sono sorti non pochi problemi con questa persona, (di ruolo e da 15 anni presente in quella scuola) vorrei sapere se può indicarmi i riferimenti normativi, che regolano la distribuzione delle ore e la gestione delle attività didattiche per il sostegno nei casi in cui in una stessa classe ci siano due insegnanti diversi.
Secondo questa persona infatti nelle 9 ore in cui io lavoro con il ragazzo che mi è stato assegnato, dovrei lavorare anche con il "suo" caso. Non altrettanto però farebbe lui con il ragazzo a me assegnato. La motivazione che apporta è quella della maggiore gravità del caso da lui seguito. E' possibile una cosa del genere? esistono dei regolamenti che contemplano situazioni simili?

E' il Gruppo di lavoro all'interno dell'Istituto che decide quale insegnante assegnare al bambino.Per le ore è il CSA. E' impensabile che le 9 ore siano distribuite su due bambini, perché altrimenti, sarebbero 4, 5. Se ciò avvenisse, informi subito la famiglia, in modo che proceda a denunciare il fatto alla Magistratura ordinaria.

Sono la mamma di un bambino con un handicap molto grave (è cerebroleso al 100%: non è autonomo nel camminare, non parla, comunica con gesti…).
Da 4 anni è inserito nella scuola elementare ed è seguito da un insegnante di sostegno per 20 ore settimanali e da un obiettore, messo a disposizione del Comune, che si cura di lui durante il pasto (deve essere imboccato).
Il primo anno mio figlio frequentava solo al mattino e quindi era sufficiente l’intervento dell’insegnante di sostegno. L’anno successivo è stato presentato un progetto all’ASL per ottenere la collaborazione di un assistente domiciliare che supportava il bambino un pomeriggio alla settimana. L’anno scorso il progetto ha previsto 2 rientri pomeridiani, sempre con la stessa formula. Per il corrente anno scolastico è stato richiesto un terzo pomeriggio, ma la risposta è stata negativa.
Ora chiedo:
- a chi devo rivolgermi per ottenere che mio figlio possa frequentare per 40 ore settimanali, come ritengo sia suo diritto?

A questo punto, credo solo il tribunale civile. Nella mia rubrica (Norme) ci sono diverse sentenze:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html


- l’Istituzione Scuola esaurisce il suo obbligo mettendo a disposizione un insegnante di sostegno per 20-22 ore settimanali?

Solitamente, dà 18 ore, che sono poi le ore di cattedra.

- l’Ente Locale (Comune-CISS-ASL) non può stanziare fondi per garantire il sostegno pomeridiano per 5 pomeriggi?

Certamente, con un progetto ad ok, fatto dalla scuola e con l'aiuto da parte di una Associazione locale (Regionale)

- cosa posso fare per garantire a mio figlio una completa permanenza a scuola, considerato che l’inserimento tra i coetanei è per lui stimolante e proficuo dal punto di vista relazionale e comunicativo?

A questo punto, credo solo il tribunale civile

- esistono associazioni di genitori con figli gravemente disabili?

ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI
abcsp@libero.it


Sono un’insegnante di sostegno ,chiedo una risposta chiara e definitiva ad un problema che da anni mi tormenta e non mi fa lavorare serenamente,poiché, destinata a fare la “TAPPA BUCHI” dei colleghi assenti e,quindi, costretta per esigenze di servizio, a lasciare l’alunno a me affidato in classe o peggio a portarlo con me avanti e indietro a seconda della classe da “tappare” con le seguenti conseguenze:
1) l’alunno si disorienta e non riconosce più la classe di appartenenza;
2) l’alunno non segue serenamente il suo percorso formativo;
3) la sottoscritta è impedita nello svolgere il suo ruolo di insegnante di sostegno ma diventa una SUPPLENTE a tutti gli effetti.
Vorrei sapere cosa dice la legge in proposito cioè se l’insegnante di sostegno in assenza di altri colleghi è tenuta a sostituire solo nella classe di appartenenza dell’alunno , o se invece deve sostituire anche in altre classi lasciando l’alunno al suo destino…...

Quanto alle supplenze dei docenti di sostegno, quando l'alunno è presente in classe, a mio avviso, esse sono illegittime ed illegali . Infatti se l'insegnante lascia la classe per supplire altrove, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe.

Sono un'insegnante di sostegno nella scuola media inferiore. Il POF prevede l'organizzazione didattica in moduli di 55 minuti. Vorrei sapere se in ragione dell'autonomia scolastica il Collegio docenti può stabilire che anche gli insegnanti di sostegno devono recuperare la diciannovesima unità oraria in attività funzionali all'organizzazione generale della scuola e non necessariamente finalizzate all'integrazione. Ad esempio nella mia scuola ci sono insegnanti di sostegno che effettuano la 19 unità oraria per la mensa non in compresenza con altri docenti e su gruppi in cui l'handicap o non è presente o non necessita di supporto, o effettuano la 19 unità oraria nella classe dell'allievo con handicap quando questi non è presente perchè entra più tradi..
Mi chiedo inoltre nel caso in cui l'insegnante curricolare è assente e in quell'ora è previsto il sostegno, l'insegnante curricolare deve essere sostituito?
Le chiedo ancora se è legittima la richiesta di consulenza esterna da parte del gruppo H d'istituto rispetto a queste problematiche oppure se la richiesta di consulenza deve essere autorizzata dal Collegio Docenti.

La modalità di recupero è rimessa al Collegio dei docenti. quanto alla consulenza esterna, ritengo che debba essere autorizzata dal consiglio di istituto, poichè comporta spesa.

Le scrivo per avere chiarimenti a proposito dell'esistenza o meno dell'obbligo di impartire determinati insegnamenti ad un alunno portatore di handicap.
Sono l'insegnante di sostegno di un alunno che quest'anno frequenta la prima media, quindi la sua classe dovrà seguire l'insegnamento di due lingue straniere, inglese e spagnolo.
Visto che un alunno con certificazione di handicap ha diritto ad una programmazione personalizzata in base alla legge 104, ho proposto, in sede di consiglio di classe, che l'alunno venga esonerato dall'insegnamento dello spagnolo e di sfruttare quelle due ore per un recupero in altre materie.
La dirigente mi ha risposto che se facessimo ciò l'alunno dovrebbe essere bocciato ed è rimasta ferma sulle sue posizioni nonostante io abbia ricordato che in presenza di un alunno portatore di handicap tali esoneri sono possibili.
Chi è nel torto, io o la dirigente?

L'art 16 comma 1 in tema di valutazione stabilisce che sia legittima la sostituzione parziale dei contenuti di talune discipline e la loro sostituzione con altre. Per i ciechi però è consentita la sostituzione non parziale, ma totale di talune discipline, ad es. disegno nella scuola media, stenografia nelle scuole superiori; per gli alunni con disabilità motoria è consentito l'esonero dallì'educazione fisica o la sostituzione dell'attività ginnica con apprendimenti orali sulla stessa. Alla luce di queste osservazioni, potete sollevare un quesito al Ministero o all'Ufficio scolastico regionale.

Sono un'insegnante di un istituto professionale. Ultimamente nella mia scuola ci siamo trovati su posizioni diverse relativamente ad una questione: l'assegnazione delle ore di sostegno devono obbligatoriamente attenersi alle aree nel caso di un allievo che segue il programma della classe o le aree sono importanti ma non vincolanti? C'è chi sostiene che siano vincolanti per cui ,ad esempio, se a seguire un allievo in italiano non è un insegnante dell'area letteraria si rischia una denuncia in caso di bocciatura? Il DS sostiene questa tesi e ritiene che al limite l'insegnante debba fare un'autocertificazione in cui dichiara la sua competenza ad insegnare quella materia non rientrante nella sua area.
Io ed altri sosteniamo che non è vero.

La singola disciplina deve essere insegnata dal docente della stessa. L'insegnante per il sostegno nominato per una certa area deve collaborare col collega curricolare della disciplina, come con tutti gli altri. Rintengo quindi che l'area non sia indispensabile ai fini della valutazione perchè è sempre rimessa fondamentalmente al docente curricolare della disciplina. Il docente per il sostregno, qualunque sia l'area di nomina, vota sulla valutazione globale dell'alunno e di tutti i suoi compagni.

Sono un Ins. E.H. a T.I. . Il mio alunno esce due volte la settimana anticipatamente due ore prima. La vicaria del plesso dove insegno,la referente per il sostegno e l'Ins. che sostituisce la vicaria in sua assenza, mi dicono che al fine del completamento dell'orario scolastico,queste ore devono essere recuperate,per cui,nonostante l'alunno che seguo è presente in classe, mi fanno fare sostituzioni in altre classi per sopperire le colleghe assenti,dicendo di non lamentarmi in quanto anche le altre Ins. di sostegno vanno a supplire. Quest'anno mi è successo già due volte. La Preside non è ancora al corrente della situazione. Pertanto, chiedo come mi devo comportare in merito a ciò. Vorrei inoltre sapere se esiste una Legge che chiarisce questa situazione,se posso chiedere la disponibilità quando il mio alunno esce anticipatamente e se,nel caso mi tocca recuperare le ore dell'uscita anticipata dell'alunno,posso farlo in altre attività.

Se l'alunno esce anticipatamente, le ore non svolte dal docente per il sostegno debbono essere recuperate. Altra cosa è l'ordine di supplenza quando l'alunno con disabilità è presente in classe. E' severamente vietata tale illegale prassi, che potrebbe essere oggetto di denuncia del Dirigente scolastico in sede penale e presso la Corte dei conti per uso improoprio dell'insegnante che è stato nominato proprio perchè deve seguire quell'alunno per l'integrazione, come espressamente detto nell'art 35 comma 7 L.n. 289/02.

Sono un'insegnante di sostegno specializzata e sto seguendo due allievi (uno in seconda e l'altro in terza) con un rapporto di 1:2. Ho preso servizio il 18 settembre (su incarico dal csa) ma non ho ancora tutta la documentazione concernente i due allievi perché il dirigente scolastico sostiene che non possa darmi una fotocopia della Certificazione e della Diagnosi Funzionale perché contravverrebbe alla legge sulla privacy.
Ho cercato di spiegare al mio dirigente che come professionista sono legata al segreto professionale e che ho bisogno della documentazione per ragioni didattiche. Il Dirigente non ha voluto sentire le mie ragioni così ho fatto protocollare una domanda formale in cui richiedo una copia fotostatica della documentazione in possesso della scuola (Certificazione medica, Diagnosi Funzionale, PDF e PEI) ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che recita nell’articolo 13 : “il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o giudiziaria; [...] nel caso che l’interessato sia l’alunno, i docenti strettamente interessati (esclusivamente i dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali”.
Di fronte a questa richiesta formale il Dirigente mi ha aggredito verbalmente dicendomi di conoscere molto bene la normativa e che non ha nessuna intenzione di fornirmi la documentazione che ho richiesto.
Pensavo di attendere 30 giorni per la risposta formale del dirigente ma cosa posso fare successivamente?

La normativa da Lei citata dimostra il suo diritto-dovere di avere la diagnosi. Potrebbe chiedere al Dirigente che le dia la copia della diagnosi, sbianchettando il nome e cognome dell'alunno. In tal modo egli sarebbe liberato da ogni responsabilità per eventuale diffusione di dati personali sensibili. Comunque Lei può, in caso di ulteriore diniego, rivolgersi al TAR per ottenere copia della diagnosi, ai sensi della L.n. 241/90, che contempla espressamente il rifiuto di rilasciare copia di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sono il genitore di un bimbo di 9 anni inserito in 4 elementare. Il bimbo ha un ritardo di linguaggio (ha iniziato a parlare intorno ai 5 anni) ed un deficit dell'attenzione in progressivo miglioramento. E' seguito da diversi anni da uno specialista di un'altra regione con buoni risultati e piena fiducia da parte della famiglia e dell'insegnante.Per aiutarlo si è deciso di richiedere la certificazione per un percorso individualizzato e per ottenere l'insegnante di sostegno. Il problema è nato con la richiesta di certificazione per la quale siamo stati costretti a rivolgerci all'ASL territoriale, che ha redatto tale certificato senza tenere assolutamente conto del lavoro svolto dallo specialista extraregionale e con
una diagnosi e un ritratto del bimbo che nè noi nè l'insegnante approviamo e riteniamo anzi pregiudizievole per il suo futuro. Può il csa accettare una certificazione extraregionale? C'è una legge che lo vieta? Come dobbiamo comportarci? Non è un diritto essere liberi di scegliersi un medico di fiducia anche se di altra regione?

Se la certificazione proviene da un ente al di fuori del territorio dell'ASL di residenza, questa deve essere accettata se proviene da un ente pubblico o privato convenzionato con un'ASL. Così stabilisce il dpr del 24/2/94 art 2.Diversamente si può chiedere che l'ASL di residenza convalidi la diagnosi rilasciata da un ente privato non convenzionato; se però l'ASL rifuta la convalida, perchè non condivide la certificazione, allora non resta che fare ricorso alla commissione superiore per gli accertamenti ai sensi del regolamento approvato con dpr 21/9/94 n. 698, che all'art 1 comma 1 prevede che le richieste per l'accertamento dell'handicap si propongono all'ASL e contro tali decisioni l'art 3 comma 2 prevede il ricorso alla commissione superiore. . In ogni caso è ammessa la tutela giurisdizionale avanti il tribunale.

Lavoro presso l’Intendenza scolastica a ........ presso il servizio educazione alla salute, integrazione e consulenza scolastica.
Con la nuova legge sulla privacy ci troviamo in grande difficoltà e così La chiedo un consiglio.
Da parte delle scuole ci vengono (almeno finora) spedite le Diagnosi Funzionali o i POF.(Piani dell'Offerta Formativa)
Da qualche anno abbiamo una data banchi in forma di un file exel e in ottobre le scuole ci fanno le segnalazioni (scuola, classe, nome e cognome dell’alunno, data di nascita, diagnosi, ore di sostegno, ore dell’assistente scolastico).
Con questi dati riusciamo a preparare la base per il gruppo di lavoro sull’integrazione, che propone l’organico (noi non abbiamo le deroghe, abbiamo un organico 1: 108, come anche l’organico degli assistenti è fisso), riusciamo a vedere la continuità degli assistenti (loro sono sottoposti ad una continuità di tre anni salvo cambiamento del loro incarico (aumento o diminuzione delle ore)), riusciamo a definire i posti a rischio (per la sicurezza al lavoro – anche previsto dalla legge)ecc. Chiaramente possiamo anche avere delle visioni sullo sviluppo di diverse diagnosi (abbiamo un forte incremento sulla dislessia).
Ora però ci viene detto, che non possiamo più avere le Diagnosi Funzionali, solamente anominizzate. Anche la data banchi non può più contenere nomi. Per noi del servizio deve diventare impossibile, di sapere il nome dell’alunno.
Un file clipeato tecnicamente per il momento non è possibile averlo.
Per il momento ho cercato di provvedere a diverse norme di sicurezza per quanto riguarda le Diagnosi Funzionali, i raccoglitori sono numerati, con sono più visibile le scuole ecc. , l’armadio chiuso a chiave, con chiave nascosta. Chiudere l’ufficio non è possibile, l’edificio, pur ristrutturato da due anni non ha una chiave universale per la donna di pulizie.
Chiaramente il file excel ha la protezione di lettura.
Finora l’ufficio d’organizzazione della Provincia non ha tenuto conto di nessuna legge, ne di un accordo di programma e in primo luogo stanno i dati ipersensibile della salute.
Mi sono messa in contatto con ......., ci sono alcune diversità con noi, ma tutto nella illegalità.
Noi vorremmo una cosa legale, funzionale, sempre a favore dell’alunno in situazione di handicap e per questo la chiedo gentilmente se per caso ha un suggerimento da darci, da indicarci una strada.

A mio avviso, le scuole dovrebbero mandarVi i le sole iniziali degli alunni, avendo loro gli originali per esteso. Inoltre potrebbero indicare dei codici, accanto ad ogni iniziale per individuare il tipo di minorazione. Mi pare che in altri uffici scolastici facciano così. La circolazione di tanti dati particolarmente sensibili è rischiosa per tutti. Mentre con gli accorgimenti che Vi suggerisco e che ho visto utilizzati altrove, dovrebbe ridurre il rischio, anche se la trasmissione di dati sensibili per dovere di ufficio è legale ed è prevista dal T U n. 1196/03:
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo196_03.pdf


Nella mia classe succede che un’alunna, per gravi problemi di salute, ha chiesto la domiciliazione didattica e gli insegnanti si recheranno a turno di pomeriggio a casa della stessa per la “normale” didattica (spiegazioni, interrogazioni, verifiche, ecc). Primo problema i docenti sono obbligati per legge ad andare a casa in orario extracurricolare? Se si, come avverrà la remunerazione oraria con lo stipendio tabellare, fondo d’istituto-progetti, fondo d’istituto-ex Idei, o altro?

Per gli aspetti amministrativi: Circolare Ministeriale n. 56 del 4 luglio 2003 https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm056_03.htm
Vademecum sul Servizio di Istruzione Domiciliare:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/istruzione_domiciliare.pdf


Sono una insegnante di sostegno con legge 104 superiore ai due terzi e utilizzato per contratto per 5 anni come bibliotecaria . mi vengono negati i 3 giorni di permessi . perchè?

Solo i lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) hanno diritto a richiedere mensilmente i tre giorni di permesso previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.
Inoltre, il lavoratore handicappato in situazione di gravità può usufruire solo dei permessi concessi a titolo personale, ma non di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave.

Sono la mamma di un ragazzo audioleso dalla nascita che frequenta la seconda superiore di un istituto professionale di grafica pubblicitaria.
Le chiedo,dal punto di vista legale sono corrette le affermazioni che l'insegnante di sostegno fa: .............quale insegnante della Classe seconda B,è mio compito valutare la riuscita scolastica dell'alunno, seguirne il percorso formativo e consigliarlo sulle modalità con le quali affrontare il suo lavoro pomeridiano.
Pur nello spirito di collaborazione con tutti coloro che hanno a cuore la buona riuscita scolastica dell'alunno, le preciso la ferma convinzione nelle mie scelte didattiche, a lungo sperimentate e in cui credo profondamente..........
Posso chiedere all'insegnante che mi siano esplicate quali siano queste sue " scelte didattiche", i metodi e le tipologie di intervento?
Delle tipologie di intervento, dettagliatamente riportate nel P.D.F. di mio figlio, non si dovrebbe terne conto?

Come tutti i genitori Lei ha diritto di conoscere gli orientamenti didattici del docente. Comunque questi orientamenti debbono risultare in sede di programmazione concordata fra tutti, anche se resta salva la libertà di insegnamento, le cui modalità non possono restare ignote ai genitori, anche alla luce della "pedagogia dei genitori", nuova corrente di pensiero che rende più stretti i rapporti fra scuola e famiglia.

Insegno sostegno da molti anni, area AD03 scuole Superiori, quest'anno il preside un dirigente che stimo molto, mi chiede di chiarire una volta per tutte la posizione di alcuni alunni disabili:
Gli alunni disabili certificati con diagnosi, in questione svolgono i programmi ministeriale con l'aiuto in alcune aree del sostegno. I genitori si sono sempre rifiutati di accettare il PEI. Come mi devo comportare?

Dato il legittimo rifiuto di rifiutare il PEI differenziato, lei deve verificare con i Suoi Colleghi curricolari se è effettivamente possibile svolgere un programma semplificato per obiettivi minimi. Svolgete questo programma, chiedendo ad ogni docente di comunicare quali sono per la sua disciplina gli obiettivi minimi da raggiungere. La valutazione collegiale seguirà questo programma e sarà positiva o negativa come per tutti gli altri allievi e deciderete a maggioranza, se necessario, come per tutti gli altri alunni.

Vorrei sapere se, quando si assenta un docente curriculare e la classe risulta scoperta, l'insegnante di sostegno, è responsabile della classe o solo dell'alunno in situazione di handicap!
Succede spessissimo che un docente curriculare si assenta per malattia, il preside non avendo a disposizione supplenti, da ordine ai bidelli di dividere gli alunni in altre classi, ma ciò non viene fatto!!!! sapreste indicarmi eventuali riferimenti normativi?

Il docente per il sostegno è docente della classe, oltre che dell'alunno con disabilità, in forza dell'art 14 penultimo comma l n . 104/92. Però la sua supplenza di colleghi della classe assenti deve essere occasionale e non normale, perchè verrebbe altrimenti meno il senso della nomina proprio per quell'alunno.
Quanto alla divisione delle classi trattasi di una prassi, non confortata dal alcuna norma, anzi di dubbia legittimità, poichè gli alunni perdono ore nornmali di scuola e l'unicità della classe, che può essere divisa secondo il principio delle classi aperte (L.n. 517/77 ed art 14 L.n. 104/92), purchè ciò sia però programmato dagli organi collegiali secondo certi criteri didattici e non avvenga invece per motivi emergenziali.

Sono attualmente(sino ad avente diritto)l'insegnante di sostegno di un ragazzo ipovedente.Il ragazzo segue senza alcun problema d'apprendimento il programma curriculare,nn avendo alcun altro tipo di minorazione se nn quella visiva,il quesito è: il PEI deve essere presentato?

Diagnosi Funzionale, innanzitutto, come punto fermo per la stesura del profilo dinamico funzionale e del Piano Educativo Iindividualizzato. Il PEI è l'espressione sinergica di più competenze. In esso, gli aspetti di qualità e di quantità, di relazione e di durata si intersecano per offrire tono e motivazione alla scansione dell'intervento sul bambino.
Piano Educativo Individualizzato che deve essere elaborato, tenendo presente gli obiettivi scolastici che si vogliono perseguire e gli strumenti che verranno impiegati.


Nella mia scuola media ci sono 2 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato dei quali io sono la seconda in graduatoria e seguo due alunni per 9 ore ciascuno.
L'alunno seguito dal mio collega non frequenta più, pur continuando ad essere iscritto, perciò si pone il problema di come utilizzare l'insegnante.
Il Dirigente ha proposto di affidargli uno degli alunni seguiti da me, mentre io seguirei per 18 ore solo l'altro.
Chiedo:
-il cambiamento dell'attribuzione degli alunni agli insegnanti di sostegno, in corso di anno scolastico, chi deve deciderla, il GLO, il Consiglio di Classe o anche solo il Dirigente?
- Il Consiglio di Classe può appellarsi alla continuità educativa e didattica e chiedere di non variare la situazione e di utilizzare diversamente l'altro insegnante di sostegno?
- L'altro insegnante di sostegno può appellarsi al diritto di precedenza in graduatoria e scegliere quale alunno seguire?
-Formalmente cosa posso personalmente chiedere?

Se si tiene in prioritario conto l'interesse dell'alunno, la continuità educativa dovrebbe essere il valore principale. Se però l'amministrazione deve risparmiare, non può pagare un insegnante in più. Si potrebbe quindi porre il problema della graduatoria interna. La decisione in tali circostanze dovrebbe essere assunta dal collegio dei docenti, dal momento che riguarda la comunità scolastica. Trovate una soluzione che sia la meno dannosa per gli alunni.

Sono un insegnante di un istituto professionale che segue un allievo disabile che ha seguito una programmazione differenziata fino al quarto anno. Quest'anno ,in quinta , i genitori , contro il parere dell'intero Consiglio di Classe, non vogliono la differenziata.
Vorrei saper se il ragazzo può fare gli esami di stato, con la programmazione semplificata, senza avere il diploma di qualifica del terzo anno (in terza ha preso solo un attestato di frequenza).

Per l'art 14 della O M n. 90/01, se si passa dalla valutazione differenziata a quella semplificata, non occorre sostenere prove di idoneità, dal momento che il consiglio di classe ha tutti gli elementi per valutare. Ovviamente, essendo qua una scelta della famiglia e non del consiglio di classe, non è detto che tutti i docenti siano d'accordo e pertanto non è detto che l'alunno possa conseguire il diploma, se presenta lacune gravi.

Sono docente di sostegno in un Istituto Superiore e vorrei porre due quesiti:
1) è possibile che nei consigli di classe e nel GH d'Istituto in rappresentanza dell'unità multidisciplinare ci sia solamente lo psicologo, nonostante la L. 104/92 preveda la presenza di tutti i componenti?
2) i genitori di un alunno diversamente abile frequentante la scuola superiore possono, con una dichiarazione scritta, chiedere il cambio di area o decidere l'area da asegnare al proprio figlio?

Di fatto il GLH operativo può operare anche con un solo membro dell'unità multidisciplinare, secondo il principio valido per gli organi collegiali che le loro riunioni sono valide, anche se manca una delle diverse componenti.
Il genitore non può cambiare l'area disciplinare, perchè questa deve risultare dal PEI, concordato da tutti. Il genitore potrebbe non condividere l'atteggiamento di un docente per il sostegno e chiederne, ove possibile, la sua sostituzione. Le decisioni sono sempre collegiali del consiglio di classe, eventualmente accettate dall'Ufficio scolastico regionale, perchè potrebbe essere necessaria una nuova nomina in sostituzione.


spero di ricevere alcune risposte in merito alla situazione di una ragazza che da qualche mese sto seguendo per i compiti scolastici...La ragazza è ipovedente ed ha un handicap certificato del 100%, ha 15 anni e frequenta la seconda classe superiore nel percorso A (programma regolare), non essendo mai stata bocciata, nonostante le grandi lacune... la situazione, come sempre, è complessa e complicata, però penso che potrebbe essere fatto molto di più! La ragazza ha un sostegno scolastico, peraltro di sole 9 ore settimanali, ma quello che ritengo più grave e preoccupante è la quasi totale non integrazione della ragazza con i coetanei, sia a scuola sia, soprattutto, nell'extrascuola...Mi chiedo se ha diritto o no (dipende dai singoli casi? o dalle regioni...?) ad un'assistenza domiciliare, non è per esempio autonoma nello svolgimento dei compiti (possibile che la famiglia debba ricorrere a lezioni private?), e ancora sottolineo la necessità di trovare momenti di socializzazione e integrazione in cui inserirla!, eppure quando non è a scuola è "abbandonata", lei e la sua famiglia!

Se trattasi solo di una ipovisione, senza minorazioni aggiuntive, la situazione mi sembra assai strana. Infatti gli alunni ipovedenti possono essere aiutati dai colleghi, nel prendere appunti e potrebbero studiare a casa coi compagni. Occorrerebbe un GLH operativo per affrontare tutti questi problemi insieme con la famiglia e verificare se occorre un assistente a scuola o a casa , che dovrebbeessere fornito dalla provincia, trattandosi di minorati visivi.
Fondamentale sarebbe realizzare un rapporto di integrazione coi compagni in classe e fuori. A ciò dovrebbero provvedere tutti i docenti.


Sono un'insegnante di sostegno e scrivo a nome dell'intero consiglio di classe perchè non riusciamo a trovare la soluzione ideale per il problema che sto per illustrare anche perchè tutti noi non ci siamo mai trovati dinanzi ad un caso simile.
Per l'allieva diversabile abbiamo scelto una programmazione differenziata che tenesse conto delle sue potenzialità (ha buona memoria che l'aiuta nelle discipline orali) e che soprattutto le permettesse di rimanere durante tutto il corso di studio nella stessa classe dove è inserita BENISSIMO. La famiglia, però si oppone: vuole la programmazione paritaria.
Il brutto, però è che sulla carta la famiglia ha accettato la differenziata, ma "LAVORA CONTRO"; la conseguenza di tutto ciò è che manca la serenità necessaria per lavorare UNITI.
A questo punto vi chiedo: il consiglio di classe può decidere, in base ad una programmazione paritaria, una promozione solo per motivi legati all'integrazione (oltre ad alcune sufficienze per il raggiungimento degli obiettivi minimi in alcune discipline)?

Personalmente sono dell'opinione che non si possano mischiare i due tipi di valutazione. Se si chiede la semplificata o la normale, si decide a maggioranza in quali discipline dare la sufficienza ed in quali non darla e si segue la procedura normale per tutti gli alunni. Se si decide per la diffnerenziata, purtroppo non si può dare la promozione in una o più discipline e la sufficienza sulla base della valutazione differenziata per le altre. Si potrebbe mettere a verbale che nelle discipline 1 e 2, la valutazione è rispondente agli apprendimenti previsti dai programmi ministeriali; ma la valutazione finale rimane sempre differenziata. Ove all'ultimo anno si decidesse di ammetterla alla valutazione semplificata, si terrà conto dei risultati positivi nelle discipline valutate positivamente in precedenza.

Vorrei avere un parere legale sulla interpretazione della legge sulla parte riguardante :
(Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva la capacità da agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
(Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
Un utente, madre di un ragazzo disabile, mi chiede fino a che punto l'amministratore di sostegno può impedire al ragazzo di fare scelte sbagliate, per esempio in caso della compra/vendita di beni immobili (la casa).

Normalmente, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno non include fra gli atti della vita quotidiana la vendita di un immobile che è invece riservato al solo amministratore di sostegno o a lui insieme con il beneficiario.la vendita di un immobile è atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Atti della vita quotidiana possono intendersi acquisto di semplici beni di consumo, potrebbe anche essere la riscossione della pensione; ma non certo la vendita di immobili.

Sono un'insegnante di sostegno, senza specializzazione, alla mia prima esperienza in un istituto comprensivo privato. Lavoro da più di due settimane, ma non ho ancora firmato un contratto e sono un pò preoccupata per la mia posizione, nonostante l'atteggiamento rassicurante della direttrice. Posso essere regolarmente assunta, per l'anno 2004/5 pur non avendo l'attestato di insegnante di sostegno? Sono un'insegnante di scuola materna con la laurea in sc. dell'educazione.
Il mio orario è compreso nella fascia 8.00/15.00. Seguendo otto bambini (inseriti nelle classi materna ed elementare), dispongo di meno di un'ora per ciascuno. Solo di due bambini ho potuto visionare il PEI dell'anno scorso, degli altri ho solo letto la certificazione (sono nuovi o provenienti da altre scuole). Cosa esattamente è di mia competenza? Devo fare la programmazione educativa individualizzata e compilare la scheda del PEI, dovendo quindi consegnare 16 fascicoli, due per ciascun bambino, entro ottobre?
Avendo poco tempo, temo di non riuscire ad effettuare una completa analisi funzionale ed una esaustiva rilevazione dei prerequisiti. Sto sottoponendo ai bambini una scheda, da me creata, con vari problemi e domande, per capire le abilità già acquisite da ciascuno. Posso continuare ad elaborare questi "test", anche a metà e a fine anno, per il monitoraggio e la verifica o devo servirmi di schede - "standard"?

Faccia presente alla scuola che l'integrazione avviene non solo ad opera dell'insegnante per il sostegno, ma è frutto del lavoro di tutto il gruppo dei docenti della sezione e della classe. Pertanto tutto ciò che dovrà fare è bene sia svolto insieme coi colleghi. Essendo sprovvista del titolo di specializzazione ed al primo anno di insegnamento, dovrebbe appoggiarsi alle associazioni delle singole tipologie di minorazione che potrebbero fornirLe informazioni utili sulla didattica da seguire e sull'impostazione dei PEI, che comunque deve effettuarsi con il concorso anche degli operatori sociosanitari e delle famiglie, ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92. Sulla modulistica e su operazioni specifiche da Lei richieste è bene che intervenga qualche esperto in materia.

Sono un'insegnante di sostegno e vorrei sottoporvi il caso del ragazzo da me seguito:
G. è affetto da Kinesipatia encefalica con ritardo cognitivo lieve. Ha frequentato i primi 2 anni di scuola superiore con un programma differenziato.Potrei fargli fare un programma curricolare con contenuti minimi in tutte le discipline tranne inglese francese e matematica dove deve prima recuperare quello che non ha fatto nei primi due anni?
Può fare prove intercorso equipollenti?
Qual è la normativa di riferimento?

Una volta che il Consiglio di classe delibera lo svolgimento di un programma differenziato può passare a quello per obiettivi minimi; ciò però in tutte le discipline, non essendo consentita una valutazione mista ai sensi dell'O M n. 90/01 art 14. Nelle discipline in cui ha lacune si prevederanno debiti formativi. Qualora alla fine dell'anno o del ciclo questi non siano colmati, il consiglio di classe deciderà se promuovere a maggioranza o se le lacune sono tali da inficiare i risultati positivi nelle altre discipline, come avviene per tutti gli allievi. Le prove equipollenti sono consentite ( L,.n. 104/92 art 16 comma 3 ) e consistono in modalità diverse da quelle usuali, purchè consentano di valutare risultati complessivamente riconducuibili a quelli richiesti per una promozione.

Sono un'insegnante di sostegno di una scuola elementare.
Con l'attuazione della nuova riforma, abbiamo "sostituito" la programmazione con unità di apprendimento trimestrali che verranno programmate e verificate in itinere per i ragazzi disabili, come attuare un PEI (che fin'ora era annuale, steso in collaborazione con la famiglia e con le èquipe già difficilmente raggiungibili una volta all'anno) che ovviamente non può essere "scollegato" dalle suddette unità di apprendimento?
Non troviamo la normativa aggiornata

La normativa generale si rinviene sia nella L.n. 53/03 che nel decreto legislativo n. 59/03 nei quali è fatto espresso riferimento all'integrazione scolastica. Tecnicamente suppongo che le unità didattiche siano un'articolazione del progetto didattico individualizzato. Pertanto concordate con le famiglie gli obiettivi generali e poi , Voi docenti, impostate tutti insieme ( non solo il docente per il sostregno) le singole unità didattiche in modo da coprire gli obettivi generali.
Per gli aspetti specifici di carattere didattico deve rivolgersi a docenti specializzati che spero Le rispondano.


Ho conseguito il titolo di specializzazione per l’attività didattica di sostegno nella scuola secondaria con un corso di 800 ore (marzo2003 aprile 2004), organizzato dalla SSISS dell’Università di Trieste, in base al D.M. 20/02/2002 e rivolto a laureati già in possesso di abilitazione.
Dal momento che le problematiche affrontate durante le lezioni del corso (dalla didattica e pedagogia speciale, alla psicologia clinica, alla pedagogia sperimentale…) non sono state specifiche, o se si preferisce non si sono limitate all’alunno disabile della sola scuola secondaria, ma hanno abbracciato, come era giusto che fosse, un periodo molto più ampio,dalla scuola dell’infanzia a quella superiore di secondo grado e, dal momento che io insegno nella scuola primaria, come docente su posto comune a T.D. , desidero sapere se il titolo di specializzazione è estendibile a tutti gli ordini di scuola e in particolare alla scuola primaria, essendo io in possesso di tutti i requisiti oggi richiesti (abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, laurea in pedagogia).
In caso di risposta positiva, cosa che mi auguro di tutto cuore, desidero gentilmente sapere cosa fare, ossia a chi rivolgermi affinché tale titolo mi sia riconosciuto.
Nel caso contrario, desidero sapere se potrò avvalermi dei corsi speciali che saranno banditi in base alla legge 142/04 art. 2, pur non avendo il requisito dei 360 giorni di servizio su sostegno.

Se il titolo di specializzazione è stato conseguito per la scuola secondaria, non può essere utilizzato per la primaria, se prima la Università non Le consente la riconversione per tale ordine di studi che necessita di un periodo di tirocinio e di una tesi.
Se non ha il requisito dei 160 giorni non può accedere alle abilitazioni riservate. Insista con la facoltà di scienze della formazione primaria per la riconversione del titolo.


Mi sto trovando nella situazione di un possible conflitto per la gestione di un alunno con handicap (età 12 anni):
1. l'insegnante di sostegno richiamndo la norma (Legge 104) richiede l'intervento della USL per la definizione del profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato
2. la famiglia fa seguire il proprio figlio da altri specialisti e teme che l'intervento degli specialisti della USL finisca per danneggiare il figlio personalmente ritengo che la norma proponendosi la garanzia della completezza dell'assistenza rappresenti una opzione offerta a tutti e non un obbligo (che finirebbe per configurare una sorta di trattamento sanitario obbligatorio) e che pertanto sia nella piena facolta' della famiglia indicare i professionisti chiamati a collaborare alla elaborazione del piando educativo.
Al momento sono arrivata ad un accordo con la famiglia per una valutazione da paret di eprsonale della USL che pero' dovrebbe limitarsi ad una valutazione senza interferire successivamente sull'iter proposto dagli specialisti cui la famiglia si affida.
Che indicazioni potreste darmi?

Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994
(Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
[...] 2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata. - 1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html


Con la legge 53/2003 è possibile utilizzare un docente di sostegno che ha casi assegnati nelle classi di scuola elementare per effettuare ore di attività teatrali opzionali aperte a tutte le classi?

Se sono coinvolti i ragazzi in stato di disabilità, si

Nel caso in cui un alunno con handicap, che usufruisce di sostegno didattico, frequentante la scuola dell' infanzia si dovesse gravemente ammalare tanto da non poter più frequentare la scuola, può il D.S. (su richiesta dei genitori) "obbligare" l' insegnante di sostegno a recarsi presso la casa dell' alunno per svolgere attività didattica? E' possibile avere dei riferimenti normativi riguardanti questo argomento?

Veda Istruzione domiciliare

 


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