a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Accesso ai documenti

E' prevista la possibilità di vedere i documenti custoditi presso le amministrazioni pubbliche. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo’ chiedere, ai sensi della Legge 241/90, di accedere ai documenti amministrativi ed anche di averne copia. Utili le circolari del M.P.I. (278/92, 163/93, e 94/94); il prezzo delle fotocopie e’ fissato in € … per pagina. Un docente che voglia prendere visione di documenti che riguardano concorsi, nomine o altro può farne richiesta scritta citando la legge e motivando il proprio interesse. Per gli atti che riguardano l’Istituto si può fare riferimento al proprio status di membro del Collegio Docenti (vedi COLLEGIO DOCENTI per le competenze). Anche i membri del Consiglio di Istituto hanno diritto ad avere, con congruo anticipo, copia degli atti riguardanti l'O.d.G. delle sedute (gratuitamente: sentenza TAR Sicilia del 12/4/97).

L’Amministrazione (dirigente scolastico, Provveditore, Ministro) può opporre differimento (se l’atto è in fase di preparazione), diniego (se le informazioni contenute nell’atto sono tutelate da segreto); in ogni caso deve motivare questo comportamento tramite una comunicazione scritta . Il diniego non può riguardare gli atti di organi collegiali (parere del 31/12/95 della Commissione per l'Accesso, costituita presso la dirigente scolastico del Consiglio dei Ministri). La risposta deve essere data entro 30 giorni (art. 25, comma 4, L.241/90).

Richiamandosi alla stessa legge, famiglie e studenti possono visionare e/o ottenere copia di atti che li riguardino (compiti, parti di registro, verbali dei consigli di classe: insomma, ogni atto relativo alla valutazione degli studenti).

NORMATIVA

Legge 7 agosto 1990, n. 241. Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi

Modifiche al regolamento sull'accesso agli atti

Sta per essere pubblicato il Dpr recante modifiche al regolamento sull'accesso agli atti, previsto dalla recente novella alla legge 241 del 1990, approvata con legge 15 del 2005 (poi parzialmente modificata con il "decreto competitività", DL n. 35 del 2005 convertito con modifiche dalla legge 80 del 2005)

C.M.  13  novembre  1990,   n. 57342/7.463, (Funz. Pubbl.)

C.M.  5  dicembre  1990,  n.   58307.7.463, (Funz. Pubbl.)

C.M. n. 2 del 4 gennaio 1991 - Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 60328/7

463 del 7 gennaio 1991 - Procedimento amministrativo. Accesso ai documenti amministrativi

Articolo 24  legge 7 agosto 1990 n. 241

C.M.  8 gennaio 1991, n. 60397/7-463, (Funz. Pubbl.)

C.M.  14  febbraio  1991, n. 30, prot. n. 402 

O.M.   14  febbraio  1991,  n.  29

C.M. n. 57 del 7 marzo 1991 - Regolamenti previsti dagli artt. 19, 20 e 24

D.M.  11 luglio 1991, n. 212

D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992  Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241

C.M. n. 278 del 30 settembre 1992 prot. n. 725 -  Accesso ai documenti amministrativi

C.M. n. 163 del 25 maggio 1993 prot. n. 94 -  Rilascio copia documenti amministrativi e rimborso spese di riproduzione

C.M. n. 94 del 17 marzo 1994 prot. n. 46 - Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della legge 241/90

C.M. n. 164 del 6 maggio 1994 - Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Parere su art. 22 della legge n. 241/90

D.M.  6  aprile  1995, n. 190

D.L.  12  maggio 1995, n. 163

D.M.   10  gennaio   1996,  n.  60

Sentenza  8 luglio 1994

Sentenza   23  dicembre  1994

Legge  15  maggio  1997, n. 127

GIURISPRUDENZA

Sentenza  23  dicembre  1994.-  Accesso  all'atto   amministrativo - Comportamento omissivo dell'amministrazione - Silenzio-rifiuto.
“ Qualora  l'amministrazione  mantenga  un  comportamento   omissivo a fronte  dell'istanza  dell'interessato  di accesso alla documentazione amministrativa,  ai  sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 25 comma   4,   si  configura  l'ipotesi  di   silenzio-rifiuto  (rectius: rigetto),   contro  il  quale  è  proponibile  il   ricorso  di  cui  è previsione  nella stessa norma, ancorchè‚ l'amministrazione in pendenza del   termine  di  trenta  giorni  ad  essa   concesso  per  provvedere
sull'istanza,   siasi   limitata   a   rendere    noto   lo  stato  del procedimento,  riservandosi di comunicare ulteriormente le modalità di accesso”.

Sentenza  8 luglio 1994 (TAR Lazio). - Atto amministrativo – Accesso agli elaborati scritti
”Ai  sensi dell'art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241, chiunque abbia interesse   ha   il  diritto  di  esercitare  l'accesso  ai  documenti amministrativi  mediante esame ed estrazione di copia degli stessi; n‚ può  dubitarsi  che  i compiti degli alunni con giudizi espressi dagli insegnanti   e le   eventuali  correzioni  apportate,  costituiscano documenti  amministrativi;  ciò  posto,  deve  affermarsi  il  diritto dell'alunno  o  del  genitore  esercente  la potestà di ottenere copia degli  elaborati scritti al fine di consentire la tutela della propria posizione   soggettiva   allorchè‚  la  valutazione  degli  stessi  sia ritenuta errata. L'art.  22, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel prevedere l'accesso ai documenti,  non  distingue  tra  atti  amministrativi  finali  e  atti intermedi;  contempla,  anzi,  anche gli atti interni e qualunque atto che,  pur  se non formato dalla pubblica amministrazione, sia tuttavia utilizzato  ai  fini  dell'attività  amministrativa;  ci•  consente di affermare  che  il  diritto  di  accesso,  per  essere esercitato, non richiede  la  conclusione  del  procedimento, essendo del resto logico che  la  trasparenza  e  l'imparzialità  di un'attività amministrativa vengano  favorite quando sia possibile controllarla mentre è in corso, piuttosto che quando è già conclusa”.

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