a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Gruppo di lavoro presso le  istituzioni scolastiche e i C.S.A.

I Gruppi di lavoro sono organismi di supporto organizzativo-tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di integrazione scolastica. La vigente normativa, prevede che a livello territoriale operino, con varie composizioni, funzioni e competenze, diversi gruppi di lavoro:

·        G.L.I.P. e Gruppi H, a livello provinciale (presso i C.S.A.). A livello locale (presso ogni Circolo didattico e Istituto)

·        Gruppi di Studio e di lavoro, a livello locale (presso ogni Circolo didattico e Istituto)

I G.L.I.P. (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali) “hanno compiti di consulenza e proposta al Dirigente scolastico regionale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma… per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento” (legge 104/92, art. 15).  I Gruppi H, nel rispetto della normativa precedente alla legge quadro, conservano competenze di carattere istituzionale in ambito scolastico, tra le quali in primo luogo l’esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno (anche in deroga): C.M.11.04.1994, n. 123.

I Gruppi di Studio e di lavoro, operanti nelle singole scuole e nominati dal capo d’Istituto, in particolare, hanno il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo: legge 104/92, art. 15, comma 2.

GRUPPI DI LAVORO: COMPONENTI E COMPETENZE

Componenti del GLIP :

1 Ispettore tecnico; 1 docente esperto utilizzato nel C:S.A.; 1 esperto designato dagli enti locali; 2 esperti designati dalla ASL; 3 esperti designati dalle associazioni.

Le competenze:

·        Fornire consulenza e avanzare proposte al Direttore scolastico regionale

·        Offrire consulenze alle scuole

·        Collaborare con gli enti locali e con le ASL per stipula, attuazione e verifica degli accordi di programma

·        Collaborare con gli enti locali per attività extrascolastiche

·        Redigere una relazione annuale da inviare al presidente della regione e al Ministro dell’Istruzione

Componenti del gruppo H:

1 Ispettore tecnico; 1 Preside; 1 Direttore Didattico; 1 docente esperto della scuola dell’infanzia; 1 docente esperto della scuola elementare; 1 docente esperto della scuola media; 3 rappresentanti delle associazioni.

Le competenze:

·        Vagliare le proposte delle scuole per il sostegno didattico

·        Tenere contatti con i servizi sul territorio

·        Raccogliere dati, documenti e aggiornarli

·        Redigere documenti di proposte al Direttore scolastico regionale

·        Esprimere pareri al Direttore scolastico regionale

·        Promuovere e curare attività di aggiornamento

·        Formulare proposte per progetti sperimentali

·        Formulare proposte per progetti sperimentali

·        Formulare proposte per istituire posti in organico

Gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d’Istituto (ambito operativo scolastico)

I gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d’istituto, previsti dall’art. 15, comma 2, della legge n. 104/92, sono costituiti a cura del Capo d’Istituto, sentiti il Consiglio di Circolo o d’Istituto ed il Collegio dei Docenti. Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro, il capo d’Istituto tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l’attività dei predetti Gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazione preesistenti nel circolo o istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate.

Le competenze:

L'azione del Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, e consultivo.

 

Competenze di tipo organizzativo:

·        Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.).

·        Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.).

·        Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.).

 

Competenze di tipo progettuale e valutativo:

·        Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola.

·        Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie.

·        Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni disabili).

·        Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale.

 

Competenze di tipo consultivo:

·        Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni);

·        confronto interistituzionale nel corso dell'anno;

·        di documentazione e costituzione di banche dati. Si tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la disponibilità della scuola, predisponendo in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, concepita quale fenomeno complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa;

·        Collaborazione per la redazione del P.D.F.

·        Collaborare per l’elaborazione e la verifica del P.E.I.

 

Al GLH d’Istituto e di Circolo, partecipano le seguenti componenti:   

Dirigente scolastico; Docenti curricolari; Docenti specializzati; ASL/Specialisti; Personale Ente Locale; Genitori  

 

Alle verifiche  GLH  (operativi) partecipano i soggetti indicati al comma 6 art. 12 legge 104/92: operatori delle ASL e della scuola, famiglie. (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 6)


Se ai  GLH non viene il personale delle ASL, il Dirigente scolastico, può diffidare formalmente il Direttore Generale, quello Sanitario e quello Amministrativo della ASL, facendo riferimento all’Atto di indirizzo D.P.R. 24-2-94 e alla Legge 104/92, nonché alla Legge regionale per il Diritto alla Studio. Fare riferimento inoltre al Provvedimento accompagnatorio della Legge finanziaria n° 549/95, art.1, comma 17. Tale norma  afferma che la ASL può fare richiesta alla Regione e stipulare un accordo per prestazioni di questo tipo. Se la ASL non presenta domanda per l’autorizzazione o se la Regione non risponde, si può fare denuncia, nei confronti della ASL o dell’Assessore regionale alla Sanità, per omissione d’atti di ufficio.

 

N.B. Alla luce delle ultime ordinanze e sentenze dei tribunali civili relative all'aumento delle ore di sostegno, le decisioni dei tribunali, poggiano proprio sulle certificazioni delle ASL e sulle assegnazioni personali del CSA. Questo di fatto sembra escludere che i Gruppi di lavoro, possano redistribuire il monte ore complessivo

 

Modello di verbale GLH Operativo

 

N O R M A T I V A

C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 – Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, EE.LL. e AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 – Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap ( Art. 2, comma 8).

Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2)

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2)

C.M. 26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali – Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992.

“……..I delicati e importanti compiti assegnati ai predetti gruppi di lavoro interistituzionali provinciali dell’art. 15 comma 3, legge 104 – richiamati dall’art. 3 del D.M. allegato – comportano l’esigenza che i Provveditori agli Studi continuino ad avvalersi delle preesistenti strutture di servizio e di consulenza che assicurino il necessario sostegno organizzativo sia all’attività del gruppo provinciale (V. GLH provinciali) che all’espletamento della complessa attività di competenza dei Provveditori agli Studi in materia di integrazione scolastica.  Si ravvisa pertanto l’esigenza di non disperdere, ma anzi rafforzare, l’attività e la collaborazione sinora fornite attraverso tali strutture dai componenti delle stesse. Avendo il gruppo di lavoro un carattere interistituzionale si reputa opportuno che gli stessi programmino per tempo la loro attività attraverso una precisa definizione di tempi e modalità di lavoro.”

D.M. 26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali – Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992.

D.M. 31 luglio 1992 – Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro Interistituzionali Provinciali – Criteri di costituzione. Modifica.

“…….L’art. 1, comma 2 del D.M. in data 26/06/92 risulta così modificato:
Entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente decreto il Provveditore agli Studi richiede al Sindaco del Comune capoluogo della Provincia e al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di designare rispettivamente un esperto tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2.”

C.M. 11 aprile 1994, n. 123 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15 della legge 104/92

D.M. 11 Aprile 1994, n. 122 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15 della legge 104/92.


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