a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

L'Insegnante di Sostegno

Il quadro di riferimento normativo, in materia di integrazione, è molto vario e vasto, per riguarda in particolare il sostegno, partiamo dal 1975 anno in cui, a seguito del documento conclusivo dei lavori della commissione ministeriale presieduta dalla senatrice Falcucci viene emanata la C.M. 227, applicativa dell'art.28 L118/71, in detta circolare, per quanto riguarda i docenti, si stabilisce di dare la precedenza nel conferimento degli incarichi, nelle scuole in cui siano stati inseriti alunni handicappati, a coloro che abbiano documentato di aver seguito corsi universitari di specializzazione... ecc.", nessun riferimento viene fatto al sostegno. Un primo accenno al sostegno lo troviamo nel DPR 970 dello stesso anno, all'ultimo comma dell'articolo 9 titolo II° laddove recita "Il personale docente di cui al precedente comma (specializzato) può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento". Altro accenno all'utilizzo e all'aggiornamento, in materia di integrazione, rivolto al personale ispettivo - direttivo - docente - si ha nella C.M. 680/76, sempre nel 1976 viene emanata la C.M. 228 che rifacendosi alla precedente 227, nel dare disposizioni per l'istituzione di nuove sezioni nella scuola materna, stabilisce: "Sia data precedenza a quelle interessate all'integrazione assicurando un insegnante aggiunto ogni tre sezioni; stessa precedenza nell'istituzione di classi a tempo pieno art. 1 L 820/71 che abbiano proceduto all'integrazione, e suggerisce di utilizzare in queste sedi docenti specializzati provenienti dalla scuola speciale"; medesimo criterio viene adottato per la scuola media di I° grado nelle istituzioni di classi "a struttura integrata" ed anche in questo caso viene suggerito di dare la precedenza, per l'insegnamento in queste classi, ai docenti di ruolo in servizio l'anno precedente presso le classi sperimentali (ex. differenziali).

Appare evidente che ancora non si parla di sostegno, anzi la stessa circolare suggerisce di utilizzare, se necessario, personale di assistenza o altre figure professionali non presenti nella scuola ricorrendo a stipule di convenzioni con gli enti locali e, nel caso questi "non fossero in grado di assicurare la collaborazione necessaria, sarebbe da considerare l'impossibilità di attuare l'inserimento degli handicappati".

Un primo accenno all'insegnante di sostegno lo troviamo invece nella C.M. 216/del 3/8/77 che confermando i criteri organizzativi delle circolari precedenti, stabilisce che "per interventi individualizzati di natura integrativa, dovrà essere utilizzato il personale già in servizio nelle scuole speciali o classi differenziali che si renda disponibile per la contrazione degli alunni delle medesime e più oltre continua "...per quanto concerne la scuola elementare si ritiene possa essere adottato il criterio di utilizzare un insegnante di "sostegno" per ogni sei alunni handicappati inseriti nelle varie classi, riducendo tale rapporto al limite minimo di quattro solo nel caso in cui il progetto di integrazione richieda particolari forme di intervento da parte dell'insegnante".

In realtà è però solo la L 517/77 che ratifica in maniera cogente ed esplicita il diritto alla piena integrazione degli alunni handicappati nella scuola comune, prevedendo agli articoli 2 e 7 prestazioni di insegnanti specializzati con un rapporto, di regola, di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap, con possibilità di deroghe, secondo accertate particolari necessità stabilendo in 20 il numero massimo di alunni per sezione/classe ove sia inserito un bambino disabile e la programmazione, da parte del collegio dei docenti, di attività scolastiche integrative per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, per la realizzazione di interventi individualizzati in relazioni alle esigenze degli alunni, tenendo conto, per la realizzazione del piano "delle unità di personale docente comunque assegnato alla direzione didattica", questo per quanto concerne la scuola elementare; e di programmazione di 160 ore di attività in sostituzione delle normali attività didattiche per la scuola media di I° grado. Con detta legge vengono poi abolite, nella scuola media, le classi di aggiornamento e le classi differenziali, previste dagli art. 11 e 12 L 1859/62.

Seguono, nel tempo, altre circolari che dettano norme per l'applicazione dei succitati art. 2 e 7 L 517/77, ma sarà solo con la emanazione della C.M. 199/79 riguardante "Forme particolari di sostegno a favore di alunni portatori di handicap" che si comincia a fare un pò più di chiarezza. Detta circolare infatti richiamandosi all'applicazione degli art. 2 e 7 L517/77 precisa che la legge non parla di "insegnanti di sostegno", ma di "forme particolari di sostegno" di vario tipo e di diversa competenza, prosegue poi chiarendo che "la locuzione, insegnanti di sostegno" è ormai così invalsa nell'uso comune che si può accettarla ufficialmente". Raccomanda inoltre che questo insegnante non sia messo in sottordine rispetto agli altri insegnanti di classe, che i suoi compiti non siano interpretati in modo riduttivo e, molto importante, "che sia coinvolto nella programmazione educativa e partecipare a pari titolo alla elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti". Delinea, come si può ben capire, in un certo senso, il ruolo ed i compiti dell'insegnante di sostegno, chiarendo che insegnante di sostegno e di classe, devono procedere congiuntamente, in modo da rispondere ai bisogni educativi degli alunni con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno alunno. Altra legge importante è la L 270/82 che fra le altre cose istituisce il sostegno nella scuola materna art. 12, introduce il ruolo degli insegnanti di sostegno, cosa positiva in quanto imponendo il vincolo di una permanenza di un quinquennio in detto ruolo, favorisce la continuità. Seguono, poi nel tempo leggi, decreti, circolari in cui, anche se non specifiche, l'argomento integrazione viene trattato, per arrivare alla L 148/90 riguardante la riforma della scuola elementare che sancisce la "contitolarità" dell'insegnante di sostegno, concetto che viene poi ripreso e ribadito dall'altra legge cardine cioè la legge quadro "per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", N 104/92 art.12, legge che in un certo senso raccoglie in buona parte il contenuto delle circolari precedenti. Da questo excursus legislativo sembrerebbe non apparire ancora chiaro e delineato il ruolo ed il compito dell'insegnante di sostegno, se però dopo una prima lettura superficiale andiamo ad analizzare i contenuti ci accorgiamo che esso è esplicitato, infatti il comma 6 dell'art.12 in cui si dice che "l'insegnante di sostegno è "contitolare" delle sezioni/classi in cui opera e partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti", non può significare che l'insegnante di sostegno deve occuparsi solo, dell'alunno disabile, in quanto le attività di competenza dei consigli succitati non possono certo riferirsi all'alunno disabile, quindi l'insegnante di sostegno è "uno" degli insegnanti di quella sezione e classe che però per la sua specificità, che non deve essere finalizzata alla realizzazione di attività paramediche, riabilitative e assistenziali, oltre alle competenze proprie della funzione docente, ha la possibilità di approntare, grazie alla specializzazione, risposte più adeguate alle necessità di ogni singolo alunno della classe e in particolare per quanto riguarda l'alunno disabile la messa in atto di stimoli, interventi, strategie ben delineate, definitivi, resi operativi in curricoli integrati; curricoli che non possono e non devono essere lasciati solo all'insegnante di sostegno ma predisposti da tutti gli insegnanti di sezione/classe. Il nocciolo della questione quindi è proprio qui: nella programmazione, il PEI, e ce lo dice chiaramente il DPR 24 febbraio 1994, deve essere il frutto della collaborazione di tutte le figure che operano con l'alunno disabile compresi i genitori, i quali se coinvolti, potranno da una parte fornire indicazione per quanto di loro spettanza dall'altra conoscere quanto la scuola fa per il figlio e quindi essere indotti a collaborare, continuando, ove e se possibile, l'iter educativo proposto.

L'assegnazione dell'insegnante specializzato

L'insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, viene nominato dallUff. Scolastico regionale (ex Provveditorato agli Studi ), su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni in stato di handicap certificati. Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.

La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.

Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41  come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.

L'insegnante di sostegno viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto in stato di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". Viene nominato dall'Ufficio scolastico regionale su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.

La legge 27.12.1997, n. 449 all'art. 40 comma 3 attribuisce, nell'ambito dell'organico provinciale, un insegnante specializzato per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia. I dirigenti scolastici possono procedere, con adeguate motivazioni, alla nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni ( legge 20.8.2001, n. 333, c.m. 4.10.2001, n. 146).

L'attivazione di posti di sostegno in deroga dovrà essere autorizzata dal Dirigente regionale ( legge 27.12.2002, n. 289, art. 35, comma 7).

L'integrazione dei disabili e la Finanziaria 2003 ( Legge n. 289 del 27.12.2002). Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.

L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti – alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui alla legge 449/97 è autorizzato, come indicato in precedenza, dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5.2.1992, n. 104.

Può il direttore scolastico, su richiesta dei genitori, obbligare l' insegnante di sostegno a recarsi presso la casa dell'alunno per svolgere attività didattica?

Ambito di intervento

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.

Patologie
L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare potrà avvenire, successivamente al ricovero ospedaliero, solo in presenza di alcune gravi patologie, quali:

− Patologie onco – ematologiche

− Patologie croniche invalidanti, in quanto possono comportare l’allontanamento periodico
dalla scuola

− Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti

− Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l’aumentato rischio di infezioni.
La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato.

Gestione del servizio

Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare sono gli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, ai quali sono assegnate le risorse finanziarie per gli interventi.

A seguito di apposita motivata richiesta a detti Uffici da parte dell’istituzione scolastica interessata, potranno essere assegnate le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni programmate.
A tal fine, sarà necessario osservare le seguenti procedure:

− La scuola interessata dovrà elaborare un progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza scolastica, con l’indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste.

− Il progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto, in apposite sedute d’urgenza previste dal dirigente scolastico, ed inserito nel POF.

− La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato verranno presentati al competente Ufficio Scolastico Regionale che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse.

− Poiché potrebbero essere più d’una le richieste avanzate e non tutte presentate all’inizio dell’anno scolastico, le Direzioni Generali Regionali procederanno, eventualmente attraverso un’apposita commissione di valutazione, ad elaborare un elenco di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.

Docenti ed ore aggiuntive

L’istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola di provenienza, attraverso le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica, secondo la previsione contenuta nell’art. 28 del CCNL comparto scuola 2002/2005 (che rimanda agli artt. 30 e 31 del CCNI 31/8/99) e le misure del compenso orario lordo di cui alla Tabella 5 allegata al medesimo Contratto.

 


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