Con l'OM 90/01, alle scuole superiori senza licenza media

La possibilità di iscrizione è stata decisa con un'ordinanza per consentire di adempiere all'innalzamento dell'obbligo scolastico

 

Esami di licenza media

L'articolo 11 comma 12 dell'ordinanza introduce una aggiunta a quanto disposto nelle precedenti ordinanze. Si precisa cioè che per gli alunni per i quali "si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato", il Consiglio di Classe può decidere la ripetenza o l'ammissione agli esami di licenza media al solo fine di rilascio di un attestato di credito formativo. La novità sta in particolare laddove è scritto che:

"Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati"

Questa possibilità di iscrizione alle scuole superiori, in precedenza negata, è stata introdotta per consentire agli alunni con handicap, come scritto nel comma 12, di poter adempiere all'innalzamento dell'obbligo scolastico che va realizzato nel primo anno della scuola superiore ai sensi della legge 9/99 e di adempiere ai tre anni di obbligo formativo ai sensi dell'art. 68 ( Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;c) nell'esercizio dell'apprendistato) della legge 144/99.

Esami di qualifica e di Maestro d'Arte

L'art. 15 comma 4 consente agli alunni che svolgano un piano educativo individualizzato differenziato e che siano in possesso di un attestato di credito formativo conseguito durante gli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte, di "inscriversi e frequentare […] le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto di studio costituzionalmente garantito".

Si supera così la complicazione costituita dalla precedente normativa secondo la quale tali alunni non potevano inscriversi alle classi successive alla terza dell'istituto professionale o artistico ma dovevano formalmente ripetere la terza e frequentare le classi successive. Ciò creava complicazioni ai fini delle valutazioni che dovevano essere formalmente espresse dal consiglio della classe terza, mentre gli alunni effettivamente svolgevano le attività e le lezioni nelle classi successive.

Il comma 4 si chiude ribadendo il diritto di tali alunni ad essere ammessi agli esami finali di stato al solo fine del conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 17 comma 4 dell'OM 29/2001 (I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe) .