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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

CAMERA DEI DEPUTATI

Interpellanza





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Per sapere, premesso che:


-          il Tribunale civile di Cagliari, con un provvedimento d'urgenza,  ha disposto che quattro bambini sardi con disabilità abbiano un insegnante  di sostegno con rapporto 1:1 come da documentazione (diagnosi funzionale;  piano educativo individualizzato, L. 104/92 art 12; DPR 24 febbraio 1994)  per l'intero orario scolastico;


-          il provvedimento è intervenuto, a seguito della decisione dei  genitori di rivolgersi, dopo mesi di sterili trattative con la direzione  scolastica regionale sarda ed il sottosegretario alla Pubblica Istruzione  Valentina Aprea, alla Magistratura ordinaria (sentenza della Corte
Costituzionale, n. 204/04) per vedersi riconosciuto il diritto alla completa  educazione e all'integrazione dei propri figli disabili;


-          dal 2002 i Tribunali ordinari riconoscono "il diritto allo studio  pieno e inviolabile, non suscettibile di compressione" e che " la  ingiustificata riduzione delle ore di sostegno assegnate non favorisce l'insegnamento  e l'istruzione [.] e reca al minore ed alla sua famiglia (i cui sforzi
economici e morali sono stati del tutto vanificati) grave e irreparabile  danno" (Ord. Tribunale Roma 7/2/04);

-          l'assegnazione di insegnante specializzato di sostegno al bambino  disabile nelle scuole di ogni ordine e grado costituisce un diritto  riconosciuto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992 ("Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate");

-          si tratta di uno strumento indispensabile per la piena  realizzazione del diritto inviolabile all'educazione, allo sviluppo della  personalità ed all'istruzione riconosciuto dalla stessa legge n. 104/1992  all'art. 12, ribadito dall'art. 3 della Costituzione;


-          la Costituzione prevede e tutela i diritti dei disabili anche  agli articoli 2 (che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle  formazioni sociali qual è, appunto, la scuola), 34 (che garantisce l'effettività  dell'istruzione) e 38 (che tutela con pienezza il diritto dei disabili all'educazione,
disponendo che ai compiti a ciò inerenti provvedano gli "organi ed istituti  predisposti od integrati dallo Stato"); diritto all'educazione e all'istruzione  piena che viene confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.  215/87;


-          il diritto delle persone con disabili all'educazione, all'integrazione  sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità ed il diritto dei  bambini a crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro  personalità e delle loro attitudini sono riconosciuti anche dagli artt. 15 e  17 della Carta Sociale europea;


-          il diritto all'inserimento sociale dei disabili è garantito dall'art.  26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7/12/2000 e  dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo;

-          l'art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 consente alle  autorità scolastiche, al fine di assicurare "l'integrazione scolastica degli  alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap",  di far "ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle
classi prevista dall'art. 21, comma 8 e 9, della legge 15 marzo 1997 n. 59"  e prevede "la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato  insegnanti di sostegno in deroga al rapporto 1:138 docenti-alunni indicato  al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi";


-          in aperto contrasto con i succitati diritti fondamentali dei  minori che si ribadisce sono inviolabili, il Ministero persevera nell'imputare  alla mancanza di fondi le ragioni di un comportamento gravemente manchevole  nei confronti dei soggetti più deboli;


-          l'assegnazione degli insegnanti di sostegno, sulla base della  popolazione scolastica e non sulla base dei casi di handicap, non tiene in  alcun conto delle esigenze individuali dei minori, per cui l'assegnazione  completa del rapporto 1:1 rischia di penalizzare i rapporti di sostegno di
altri alunni ritenuti "meno gravi di altri", spesso arbitrariamente, dall'amministrazione  scolastica, che tenta di "spartire" tra un numero di alunni con disabilità  iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia sempre più in  aumento (sono 160.455 gli alunni iscritti, il 4,6% in più rispetto allo  scorso anno), le esigue risorse dell'organico assegnato (81.262 unità, per  la precisione una media di 1:2)


-          assegnare un numero di ore di sostegno inferiore rispetto alle  reali esigenze valutate ed espresse da un'equipe multidisciplinare in  collaborazione con la famiglia "comporta per il minore e per la scuola gravi  problemi con il rischio che si metta in moto un meccanismo regressivo" (Ord.
Tribunale Roma 7/2/04), compromettendo il consolidamento dei risultati  ottenuti, interrompendo il percorso avviato ed impedendo di fatto l'attuazione  di un'integrazione scolastica di qualità.


-          sono oramai numerose le sentenze dei tribunali civili in tutta  Italia che attraverso ordinanze al Ministero (sempre resistente in giudizio  contro le famiglie) sulle assegnazioni dei rapporti di sostegno adeguati a  ciascun alunno, colmando le lacune nell'azione amministrativa , hanno
provveduto ad integrare il sostegno a favore dei bambini con disabilità,  restituendo la fiducia a tante famiglie e aprendo la strada per una serie di  ulteriori ricorsi -:

 

quali iniziative il Governo intenda prendere per:



-          dare piena attuazione ai principi fissati dalla legge 104/92;

-          assicurare ai bambini disabili il diritto alla scuola, all'integrazione  e alla salute come previsto dalla nostra Costituzione, dalla Carta Sociale  europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;


-          fare in modo che il Ministero riassuma la sua imprescindibile  funzione di garante del diritto allo studio,  assicurando un sostegno pieno  e interventi personalizzati in funzione delle esigenze e potenzialità di  ciascun minore con disabilità, e non "costringendo" le famiglie a rivolgersi
alla Magistratura



Roma, 02/03/2005



Antonello Soro

                                                                            
Pierluigi Castagnetti

                                                                            
Donato Mosella

 


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