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CIIS (Comitato Italiano Insegnati di Sostegno)

Si invia il testo definitivo della INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA che martedì 29 gennaio 2002 alla Camera dei Deputati di Roma l'On.le FRANCESCO PAOLO LUCCHESE (CCD- CAMERA, COLLEGIO DI ALCAMO (TP) presenterà all'esame del Governo.

    L'obiettivo da raggiungere, e proposto dai docenti specializzati per il sostegno del CIIS e della FADIS, rimane in primis sempre quello della ABILITAZIONE, che risulta un requisito fondamentale per la STABILIZZAZIONE DEL POSTO DI LAVORO!!!

    E' fondamentale, pertanto, dare ampio risalto alla presente iniziativa, che merita certamente seguito e "sostegno" da parte di tutti gli Onorevoli e Senatori che risultano in atto come fattivi sostenitori della "battaglia" che ci attende!


INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

LUCCHESE - Al Ministro dell’Istruzione e della Università e Ricerca Scientifica.

- Per sapere – premesso che:

da notizie pervenuteci dal CIIS (Comitato Italiano Insegnati di Sostegno) e dalla FADIS (Federazione delle Associazioni dei Docenti per la Integrazione Scolastica), in quasi tutte le Regioni italiane risultano concluse le attività formative di numerosi corsi di specializzazione polivalente per insegnante di sostegno agli studenti portatori di handicap, istituiti presso alcune Facoltà di Scienze della Formazione delle Università degli Studi ai sensi del D.I. n.460 del 24/11/1998 e del D.P.R. n.970 del 31/10/1975;

tali corsi di specializzazione polivalente hanno avuto come finalità principale l’effettiva realizzazione del diritto all’istruzione ed alla integrazione scolastica garantito dalla Carta costituzionale a tutti i cittadini, compresi quelli più svantaggiati e più deboli come tutti quegli studenti portatori di handicap che vedono così assegnato alle proprie classi scolastiche frequentate, i docenti specializzati per la integrazione scolastica fondamentali per la integrazione scolastica di ogni portatore di handicap;

le suddette norme costituzionali a garanzia del diritto all’istruzione ed integrazione scolastica delle persone disabili sono state recepite nella Legge-quadro n°104/1992, ed in particolare all’art. 14 che, in combinato disposto con l’art. 6 del Decreto Interministeriale n.460 del 24/11/1998, ha generato, di fatto, una ampia classe di docenti precari della scuola;

il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del D.I. n.460 del 24/11/1998 e del D.P.R. n.970 del 31/10/1975 è riconosciuto come abilitante per l’accesso alla docenza su posti di sostegno, ma non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché tale diploma di specializzazione non assume anche un valore di "abilitazione" necessaria, come è risaputo, per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso l’amministrazione scolastica, di tale categoria di docenti;

in virtù della legge n.104/1999 sono stati altresì attivati in quasi tutte le Università italiane le Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario denominate SISS (per la sezione secondaria) e le nuove Lauree in Scienze della Formazione Primaria (per la sezione primaria), alle quali si accede con accesso limitato e per le quali, in virtù della legge n. 306 del 27 ottobre 2000;

tali Università vengono autorizzate a rilasciare dei diplomi di specializzazione per le prime, e di laurea per le seconde, riconosciuti come abilitanti per l’insegnamento del sostegno ai soggetti portatori di handicap, oltre che ad assumere il valore di "abilitazione", come detto, fondamentale per la stabilizzazione su posti di handicap di tale ultima categoria di docenti laureati e specializzati per il sostegno;

in conseguenza appare palese l’evidente discriminazione operata su tutti quei docenti che, nel frattempo, si sono specializzati ed a breve si andranno a specializzare per il sostegno (si veda ad esempio quelli che in atto frequentano ancora i corsi -per la sola sezione primaria- attivi presso l’Università di Trento), mediante i corsi istituiti ex D.I. n.460 del 24/11/1998 e D.P.R. n.970 del 31/10/1975;

la suddetta legge n. 306/2000 non consente anche a quest’ultimi docenti di possedere un titolo "abilitante" per l’insegnamento su posti di sostegno, che presenti contestualmente anche il valore di "abilitazione", come al contrario avviene, come detto, per quei docenti specializzatisi con le SISS e per quei docenti laureatisi con la nuova laurea specialistica in scienze della formazione primaria;

in tal maniera continua a perdurare nell’intero Paese una situazione di contraddittoria discriminazione dei docenti specializzatisi per il sostegno la quale, oltre che nascere da una norma sindacabile anche sotto il profilo della stessa legittimità costituzionale, si pone sicuramente come disagiante e mortificante per le legittime aspettative di tutti gli studenti portatori di handicap che in atto non vedono pienamente garantito il loro diritto costituzionale alla istruzione scolastica ed alla continuità didattica;

in tal maniera continua a perdurare nell’intero Paese una non meno mortificante ed alienante condizione di precariato per tale categoria di docente specializzato per il sostegno mediante i corsi istituiti ex D.I. n.460 del 24/11/1998 e D.P.R. n.970 del 31/10/1975, i quali vengono così "condannati" a tale stato di insicurezza occupazionale, atteso che anche ad essi non viene ancora proposto ed attivato alcun percorso riservato e/o alternativo per il conseguimento della abilitazione all’insegnamento-:

quali iniziative intende il Governo intraprendere, per modificare la suddetta legge n. 306 del 27 ottobre 2000 con l’inserimento del seguente comma 6-ter dopo l’esistente comma 6-bis:

6-ter. Le norme di cui al precedente comma 6-bis si applicano anche a favore di coloro che sono in possesso del titolo di Specializzazione per le Attività di Sostegno conseguito presso le Facoltà di Scienze della Formazione delle Università italiane ai sensi e per gli effetti del D.I. n.460 del 24/11/1998 e del D.P.R. n.970 del 31/10/1975.

Tutti coloro che hanno già conseguito il titolo di Specializzazione per le Attività di Sostegno, presso le Facoltà di Scienze della Formazione delle Università italiane ai sensi e per gli effetti del D.I. n.460 del 24/11/1998 e del D.P.R. n.970 del 31/10/1975, vengono ammessi a sostenere un esame di Stato integrativo post specializzazione, nelle Università organizzatrici.

L’esame di Stato di cui al presente comma si sostiene al termine del corso svolto ed ha valore di prova concorsuale valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124., limitatamente alla classe di concorso e/o alla tipologia di posto comune d’insegnamento relativa al titolo di studio posseduto per l’accesso ai suddetti corsi di specializzazione.

Con decreto del Ministro della Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono stabilite le prove d’esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l’avvenuta acquisizione, nel corso di specializzazione svolto, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento.

Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni dell’esame di Stato suddetto, ed il punteggio da attribuire al risultato dell’esame di Stato suddetto, valido come abilitazione utilizzabile per la classe di concorso del relativo titolo di studio, sia ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell’esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall’art.3 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.131 del 7 giugno 1999.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano i corsi biennali di specializzazione istituiti limitatamente alle sezioni di scuola primaria, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.460 del 24/11/1998 e del D.P.R. n.970 del 31/10/1975, presso le Facoltà di Scienze della Formazione delle Università italiane, e che si concluderanno improrogabilmente entro il 31 dicembre 2002.


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