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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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REPUBBLICA ITALIANA

 

 

COMUNE DI POMEZIA

STATUTO

>Pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, il giorno 20 Febbraio 1995<

 

PARTE I

 

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

 

STATUTO DEL COMUNE DI POMEZIA

( Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 20 Ottobre 1994, n° 108)

 

 

TITOLO I

( Principi generali e programmatici)

 

Art.1

 

Il Comune di Pomezia è Ente autonomo entro l’unità della Repubblica titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità dal presente Statuto.

 

Esercita, altresì, secondo le leggi statali Regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

 

Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.

 

Il Comune di Pomezia rappresenta la comunità di coloro che vivono sul territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, armonizzando le proprie finalità con quelle dei comuni limitrofi, ai quali è legato da affinità storico-culturali.

 

Il Comune favorisce la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative degli Enti Locali, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.

Nell’esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri Enti Locali per la realizzazione di interesse comune ed aderisce alle Associazioni Nazionali e Internazionali ritenute idonee a garantire, la tutela e la programmazione dei comuni interessi delle collettività locali.

Concorre, anche in rapporto con le istituzioni europee ed internazionali e attraverso i rapporti di gemellaggio con il Comune di Singen, alla promozione della politica di pace, cooperazione ed integrazione della popolazione nello spirito dell’unità politica europea.

 

Il Comune favorisce ogni iniziativa per la rapida ed effettiva realizzazione della città metropolitana, secondo i principi stabiliti dalla Legge 8 Giugno 1990, n°142. In particolare, promuove ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta e di accesso ai servizi in ambito metropolitano.

 

Il Comune riconosce l’informazione quale diritto primario del cittadino e leva essenziale per garantire la partecipazione responsabile alla vita sociale e politica ed il pieno controllo sull’Amministrazione. Il regolamento determina gli strumenti idonei a consentire e promuoverne l’effettivo esercizio.

 

Il Comune si impegna a garantire un corretto rapporto tra istituzioni, società civile e politica attraverso:

a) l’autonomia degli organi istituzionali nella gestione e nell’attuazione dei programmi del Comune;

b) la valorizzazione delle specifiche professionalità unita alla riconosciuta probità, disinteresse

personale e spirito di servizio quale criterio nelle nomine presso enti ed organismi di compe-

tenza comunale.

 

Obiettivo del Comune è la promozione di uno sviluppo umano, sociale ed economico che sia socialmente ed ecologicamente compatibile e che valorizza le peculiarità territoriali e socio-culturali della zona sud della provincia di Roma.

A tal fine, ispirando la propria azione alla tutela della integrità territoriale, del paesaggio e del

patrimonio socio-artistico, della qualità dell’ambiente fisico, nelle sue complessità di aria, acqua

e suolo, persegue politiche in favore del risparmio energetico, della riduzione dei consumi, del risanamento e salvaguardia delle risorse idriche, del patrimonio faunistico e boschivo e della tutela dell’impresa diretto-coltivatrice, con interventi idonei a promuovere per la popolazione delle campagne, migliori condizioni di vita e di reddito.

 

L’attività del Comune è improntata a criteri di apertura verso il mondo produttivo, e nella sua articolazione pubblica, privata e cooperativistica, promuovendone la relativa modernizzazione e, a tal fine, istituisce la consulta permanente dell’economia, nella quale dovranno essere rappresentate le particolari istanze dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria, del commercio del turismo e del lavoro.

 

Il Comune, richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dalle Nazioni Unite, riconosce il valore assoluto della vita e la dignità di ogni persona umana come fondamento di libertà, di giustizia e pace universale. A tal fine considera, anche, proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale, ed opera per promuovere la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi.

 

Il Comune riconosce la differenza di genere come valore e risorsa, promuove ed attua azioni positive a beneficio delle donne al fine di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità e favorisce la piena e paritaria espressione di tutti i tempi di vita, adeguando a questo scopo anche i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione.

 

Il Comune considera come obiettivo primario l’elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente. A tal fine promuove le attività culturali ed educative come momenti essenziali per la crescita e lo sviluppo della comunità locale, assicura l valorizzazione del patrimonio culturale e ne favorisce la piena fruizione, promuove, sentita, l’Università di Roma e la Sovraintendenza ai monumenti del Lazio, la valorizzazione dell’area archeologica dell’Antica Lavinium, persegue la costituzione del Museo Virgiliano. Per realizzare tutto ciò sollecita le iniziative parlamentari tendenti alla formazione e costituzione del parco Virgiliano del Lazio. Il Comune promuove il diritto allo studio, sviluppa occasioni di integrazioni tra la realtà scolastica territoriale e fornisce orientamenti nel campo della formazione professionale al fine di offrire a tutti adeguate opportunità formative e di lavoro.

 

Il Comune promuove il reciproco rispetto, la valorizzazione e l’integrazione delle diverse culture presenti nella realtà locale, offrendo pari opportunità ai cittadini stranieri anche mediante l’attivazione di iniziative educative e culturali.

 

Il Comune garantisce la libera espressione e la tutela degli interessi dei giovani e, a tale scopo istituisce e promuove la formazione del forum giovanile.

 

Il Comune nell’ambito delle proprie competenze, d’intesa con le associazioni degli emigrati, promuove:

l’integrazione sociale, culturale e civile dei lavoratori e delle loro famiglie con le comunità di provenienza,

la conservazione del patrimonio linguistico di origine;

la formazione e diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettività degli emigrati;

la diffusione, in tutto il mondo, delle associazioni degli emigrati e lo sviluppo delle relative attività, in collegamento con le società di accoglimento.

 

Il Comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione dei popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

 

 

 

 

Art.2

 

( Uso dello stemma e del gonfalone e delimitazioni territoriali.)

 

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Città di Pomezia".

 

La sede del Comune è in Pomezia, Piazza Indipendenza.

 

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’uso e la riproduzione de tali simboli per fini non istituzionale sono vietati. Un apposito regolamento disciplina l’uso dello stemma e del gonfalone del Comune.

 

L’emblema del Comune è costituito dallo stemma rosso-blu la cui blasonatura ufficiale recita "d’azzurro alla bordura d’oro, al busto di giovanetta rurale di carnagione, vestita di verde, con fazzoletto rosso sul capo annotato alla nuca, ed una cesta d’oro, sistemata sulla testa ricolma di spighe e di frutta al naturale".

 

Il Comune promuove ogni iniziativa diretta a tutelare l’integrità del territorio nel rispetto delle competenze trasferite alle Regioni.

 

Con deliberazione della Giunta Municipale, previo parere della Commissione Consiliare Urbanistica, provvede a denominare le frazioni, le borgate, le vie e le piazze.

 

 

 

 

TITOLO II

 

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

 

 

Art.3

(Disposizioni Comunali)

 

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi residenti o domiciliati nel Comune.

Le stesse disposizioni si applicano a tutti i soggetti sopraindicati che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

 

 

 

 

Art.4

(Servizi Sociali)

 

Il Comune, nel quadro della sicurezza Sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.

 

Assicura, in particolare, servizi Sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

 

Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all’abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all’impiego del tempo libero ed al turismo sociale.

 

Concorre ad assicurare, con l’unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.

 

Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.

 

Attua, secondo le modalità previste nelle Leggi Regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

 

Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

 

Organizza, secondo le leggi nazionali e Regionali, la Protezione Civile.

 

 

 

 

ART.5

(Pubblicità degli atti e trasparenza dei procedimenti)

 

 

Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi o delle imprese.

 

Il regolamento di cui al precedente comma deve essere approvato con la procedura di cui all’art.4 comma 3° della legge 8 Giugno 1990 n°142 e deve prevedere le categorie degli atti di cui può essere vietata temporaneamente l’esibizione.

 

Il Regolamento assicura ai cittadini singoli e associati, il diritto di accesso agli atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull’ordine di esame di domande, che di norma deve essere quello cronologico, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione.

 

Il Comune promuoverà tutte le più idonee iniziative affinché gli Enti e le Istituzioni di cui fa parte, riconoscano il diritto del cittadino all’informazione, alla visione ed al rilascio degli atti con le stesse modalità con le quali può essere esercitato nei confronti del Comune.

 

I cittadini che rivolgono ad un ufficio comunale una richiesta o l’istanza relativa all’ottenimento di concessione, licenze o altre autorizzazioni di competenza del Comune, hanno diritto a sostenere le proprie ragioni, in contraddittorio con l’ufficio comunale o con le commissioni preposte all’esame della richiesta o della istanza, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

Alle istanze dei cittadini dovrà essere data una risposta scritta, entro il termine di trenta giorni, salvo che la legge o il regolamento non stabilisca termini diversi nell’ambito della normativa relativa al procedimento amministrativo.

 

Il regolamento determina le forme di pubblicità e di diretta comunicazione agli interessati degli atti e dei procedimenti loro riguardanti, favorendo anche il controllo e l’eventuale opposizione e tutela dei loro diritti.

 

Il comune assicura, altresì l’informazione ai singoli cittadini, la loro partecipazione all’attività dell’Ente, l’autotutela dei loro diritti, mediante l’istituzione di un apposito ufficio informazioni, segnalazioni, proposte e reclami. Le modalità del funzionamento dell’ufficio sono stabilite dal regolamento.

 

Ogni cittadino, Ente o figura giuridica, nel richiedere al Comune concessioni, autorizzazioni, licenze Comunali o rinnovi delle stesse, dovrà appositamente dichiarare e sottoscrivere di aver presentato la dichiarazione dei redditi e di aver soddisfatto il pagamento di ogni tributo o tassa imposta dal Comune, nonché di essere disposto a pagare eventuali ulteriori conguagli dovuti per tasse comunali, indicandone gli estremi.

 

 

 

 

ART.6

( informazione e comunicazione sociale )

Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione l’informazione completa e pluralistica sulle proprie funzioni ed attività, sui servizi pubblici e sui problemi della città mediante l’utilizzazione di spazi sulle testate giornalistiche curate dal servizio stampa ed informazione secondo le modalità stabilite dal regolamento. In particolare sarà prevista la pubblicazione delle deliberazioni della giunta e del consiglio Comunale e delle Ordinanze del Sindaco.

 

 

ART.7

( iniziative, consultazione e referendum popolari)

 

I cittadini esercitano l’iniziativa di proposte di atti di competenza del Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

I cittadini esercitano, altresì, l’iniziativa di interrogazioni o interpellanze al Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Lo stesso regolamento determina la garanzia perché alle interrogazioni e alle interpellanze popolari sia data risposta entro due mesi dal deposito.

 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnata, promuove referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza. Lo svolgimento del referendum sarà disciplinato da apposito.

 

Non sono ammessi i referendum consultivi sugli atti relativi a:

Lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circoscrizione, il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo, all’Istituzione ed all’ordinamento dei tributi, alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Agli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubblòiche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Alla contrattazione dei mutui e alle emissioni dei prestiti obbligazionari;

Alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;

Agli acquisti ed alle alienazioni immobiliari, alle relative permute, agli appalti ed alle concessioni;

Alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.

 

Il Consiglio Comunale può deliberare che, in relazione all’oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione determinata dal territorio comunale.

 

Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità ed i tempi previsti dal regolamento. Nel caso in cui, nel medesimo periodo, si verifichi la concomitanza del referendum comunale con altre consultazioni elettorali, il Sindaco provvede all’indizione del referendum in altra data, entro sei mesi successivi.

 

Il regolamento determina le modalità per l’adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti, alla campagna referendaria.

 

Quando il referendum consultivo sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza, ovvero che siano modificati i presupposti di fatto del referendum.

 

Il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare sull’oggetto del referendum entro sei mesi dal suo esito se ha partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto.

Nel caso in cui il Consiglio Comunale adotti una deliberazione che non accolga, in tutto o in parte, le indicazioni derivanti dall’esito del referendum, dovrà esplicitare, nello stesso atto, le motivazioni della propria decisione ovvero dell’esito del referendum.

 

Il referendum consultivo è indetto altresì dal Consiglio di partecipazione con le modalità stabilite dal regolamento, su questioni di interesse locale, mediante consultazione dei cittadini elettori, residenti nel territorio di competenza dello stesso Consiglio.

 

Il Sindaco indice il referendum propositivo quando lo richiedano almeno il 5% degli elettori con le modalità di raccolta di firme stabilite dal regolamento, che non dovranno essere più limitative di quelle stabilite per il referendum nazionale o regionale. La richiesta di referendum deve essere accompagnata da una relazione illustrativa.

 

La richiesta di referendum di cui al precedente comma, deve essere accompagnata, altresì, da non meno di 75 sottoscrizioni relative ai cittadini che hanno promosso il referendum. Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità è rimesso ad un Comitato dei Garanti, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il Comitato può riformulare il testo del quesito per renderlo chiaro ed inquivoco.

 

Il quesito di tutti i referendum deve essere relativo al compimento di atti di competenza comunale, ivi compresa l’abrogazione o modificazione di atti già adottati, con eccezione degli atti di cui al quarto comma del presente articolo, nonché degli atti relativi a :

a) provvedimenti concernenti i compimenti di atti dovuti per legge;

b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

c) provvedimenti concernenti il personale comunale, le istituzioni e le aziende speciali;

d) atti e provvedimenti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.

 

Si applicano al referendum propositivo le disposizioni di cui al sesto, settimo e nono comma del presente articolo.

 

Le richieste di referendum devono essere proposte entro il 31 Dicembre e lo stesso si deve tenere entro il 30 giugno.

 

Se, prima dello svolgimento di ogni referendum propositivo, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il Comitato dei Garanti decide se il referendum non deve avere più corso o se debba svolgersi solamente su una parte del quesito o dei quesiti non interessati dal dispositivo della deliberazione sopravvenuta.

 

Il referendum propositivo è indetto, altresì dal Presidente del Consiglio di partecipazione, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento, su questioni di interesse locale, mediante consultazioni dei cittadini-elettori residenti nel territorio di competenza dello stesso Consiglio, quando lo richiedono un numero di cittadini-elettori, almeno pari al 5% della popolazione residente nello stesso territorio, al 31 Dicembre dell’anno precedente e lo promuovono almeno 40 elettori.

 

Per l’ammissibilità del referendum, di cui al presente comma, valgono le stesse disposizioni previste per il referendum propositivo riguardante l’intero territorio comunale.

 

ART. 8

( Diritti delle Associazioni)

 

Il Comune valorizza le libere forme associative assicurandone la partecipazione attiva all’esercizio delle proprie funzioni e garantendone l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. A tal fine è istituito l’Albo delle Associazioni la cui modalità di formazione è regolata dal medesimo regolamento.

 

Il Consiglio Comunale, al fine di assicurare alla comunità locale una forma di autogoverno adeguata ai problemi di una società complessa, istituisce le consulte di settore, il forum giovanile ed altri organismi di partecipazione, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Lo stesso regolamento prevederà le materie sulle quali le consulte potranno esprimere pareri obbligatori e non vincolanti e le modalità della richiesta di parere da parte del Comune, sin dalla fase della programmazione dell’attività dell’ente.

 

Il Consiglio Comunale, con regolamento approvato con la procedura di cui all’art.4 comma 3° della legge 8 Giugno 1990, n° 142 determina le modalità attraverso cui associazioni ed enti, nonché movimenti o comitati cittadini, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.

 

 

ART. 9

(Commissione permanente per lo statuto)

 

E’ istituita la commissione permanente per lo statuto che avrà’ il compito di raccogliere le istanze propositive provenienti dagli organismi di partecipazione e dai singoli cittadini.

La commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio, è inoltre composta dal Sindaco, o suo delegato, dai vice-presidenti e dai Capigruppo consiliari o loro delegati.

 

 

ART.10

( Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche)

 

La Commissione Comunale per il Commercio su aree pubbliche, e’ disciplinata oltre che dall’art.4 della legge 28/08/1991 n° 112 e dal Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato 04/06/1993, n°248 anche dal presente articolo.

 

ai fini della composizione della Commissione, di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni previste dall’art.11 del citato Decreto Ministeriale n°248.

 

Il rappresentante del comune, componente e Presidente della Commissione, ai sensi dei precedenti commi, è individuato dal Sindaco pro-tempore o nell’Assessore da lui delegato per le attività commerciali.

 

La Commissione è nominata dal Sindaco, sulla base delle designazioni di cui al precedente 2° comma.

 

Le modalità di convocazioni e di funzionamento della commissione come delle altre commissioni attività produttive saranno regolate da apposito regolamento.

 

 

 

ART.11

( Difensore civico )

 

 

Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione dell’Amministrazione del Comune e delle Aziende ed Enti da esso controllati.

 

In particolare il difensore civico tutela i diritti e gli interessi dei cittadini in attuazione della legge 8 giugno 1990 n°142, della legge 7 Agosto1990, n° 241, dello statuto e dei regolamenti delle Aziende ed Enti da esso controllati.

 

Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto per la durata di quattro anni, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, scegliendo tra una rosa di nominativi proposta dai gruppi consiliari, se alla prima votazione nessun candidato ottiene i 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati, in una seconda votazione, in seduta consecutiva, viene eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

 

Non possono essere eletti all’ufficio del Difensore Civico:

I membri del Parlamento;

I Consiglieri Regionali;

I Consiglieri Provinciali;

I Consiglieri Comunali;

I membri degli organismi dirigenti dei partiti ad ogni livello;

I componenti degli organi direttivi dei consorzi;

I membri del Comitato Regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;

Gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

I dipendenti del Comune e degli enti da questo controllati.

 

Il difensore civico deve essere scelto fra i cittadini forniti di comprovata esperienza giuridico-amministrativa, preferibilmente collocati a riposo e che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.

Qualora nel corso del suo mandato si verificassero alcune delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopra stabilite, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza.

 

Il difensore civico ha sede presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale e dispone di un segretario scelto dal Sindaco fra il personale dell’Amministrazione Comunale.

Il difensore civico gode dell’80% del trattamento indennitario stabilito per il Sindaco (non soggetto ad aumento alcuno) .

 

5. Il difensore civico cessa dalla carica:

alla scadenza del mandato;

per dimissioni, morte o impedimento grave;

quando il Consiglio Comunale, con le procedure di cui al precedente comma 3° deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali.

 

Al difensore civico non può essere opposto il segreto di ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.

 

Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su sollecitazione, comunque proposta, dei cittadini singoli o associati.

 

Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ovvero in violazione delle disposizioni richiamate al precedente secondo comma:

trasmette al responsabile del procedimento ovvero all’ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l’indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata;

può relazionare al Consiglio Comunale sull’operato del responsabile del procedimento al fine di un eventuale procedimento disciplinare;

può agire in giudizio ai sensi dell’art.7, primo comma della legge 8Giugno1990, n°142;

sollecita, tramite il Presidente, il Consiglio Comunale, il Sindaco e, per il suo tramite, la Giunta Municipale ad assumere i provvedimenti di propria competenza;

entro il 31 Gennaio di ogni anno, il Difensore Civico invia, al Sindaco e al Presidente del Consiglio, una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente, segnalando tutti i casi di ritardo o le irregolarità nella trattazione delle pratiche da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Il Comune consente, con procedimento del Sindaco, al Difensore Civico di operare, per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, anche nei confronti di pubbliche amministrazioni statali e regionali o di enti ed aziende pubbliche che hanno uffici nel territorio comunale, nonché di altri enti locali, quando le stesse amministrazioni ne facciano richiesta.

 

L’ufficio di Difensore Civico non può essere ricoperto dalla stessa persona per oltre due mandati quadriennali.

 

Il Difensore Civico viene eletto ogni quattro anni, a metà di ogni legislatura.

 

La prima elezione avviene dopo le elezioni comunali. L’eventuale ritardo nella nomina non modifica la scadenza. In caso di elezioni anticipate il mandato del Difensore Civico termina comunque alla sua scadenza naturale.

 

 

 

 

TITOLO III

 

ORGANI DEL COMUNE

 

 

ART.12

( Il Consiglio Comunale: attribuzioni )

 

Il Consiglio Comunale determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione da parte del Sindaco e della Giunta, ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

 

All’atto dell’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale dovrà verificare lo stato di attuazione del programma in apposito punto posto all’ordine del giorno.

 

Il Consiglio Comunale determina le garanzie di trasparenza e correttezza amministrativa.

 

La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Sindaco ed essa deve tenersi entro dieci giorni successivi alla convocazione.

 

Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell’Assemblea prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida a scrutinio palese dei Consiglieri eletti, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla elezione dell’Ufficio di Presidenza.

 

I Consiglieri Comunali rappresentano, senza vincolo di mandato, l’intera comunità alla quale rispondono.

 

I Consiglieri si sostituiscono ai gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

 

 

ART.13

( Nomina del Presidente del Consiglio )

 

 

E’ istituito il Presidente del Consiglio Comunale e due Vice Presidenti.

 

Esso viene eletto tra i Consiglieri Comunali nella prima seduta del Consiglio dopo la convalida degli eletti, con votazione a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:

 

alla prima votazione viene letto Presidente chi ottiene i 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati al Consiglio;

alla seconda votazione, in proseguimento di seduta, chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati;

alla terza votazione , nella stessa seduta, chi risulta vincitore tramite ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno riportato più voti nella seconda votazione;

I Vice Presidenti sono eletti subito dopo la elezione del Presidente e nella stessa seduta. Ogni Consigliere Comunale esprime una sola preferenza. Risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Vice Presidente eletto con maggior numero di voti assume le funzioni di Vice Presidente vicario.

 

Il Presidente del Consiglio è il garante del corretto andamento dei rapporti fra il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

 

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall’apposito regolamento e tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni. Il Presidente presiede la Commissione permanente per lo Statuto.

 

Il Presidente stabilisce, sentita la conferenza dei capigruppo e d’intesa con il Sindaco, gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi del Regolamento. Egli stabilisce, altresì, d’intesa con il Sindaco e l’Ufficio di Presidenza, il calendario dei lavori, i modi e i tempi della discussione.

 

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono almeno un quinto dei Consiglieri (6), o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, ove la richiesta del Sindaco contenga motivi di straordinarietà ed urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio entro 5 giorni, ove la convocazione è richiesta da 1/5 dei Consiglieri, il termine entro il quale deve essere tenuto il Consiglio è ridotto a 10 giorni.

 

Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari, di cui il Sindaco è parte integrante, secondo la disciplina regolamentare.

 

Il Presidente esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge.

 

Il Presidente riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

 

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio è composto da:

Presidente

2- Vice Presidenti

All’Ufficio di Presidenza per l’espletamento delle sue funzioni, vengono assegnati un ufficio e il personale necessario.

 

Il Presidente cessa dalla carica o per dimissioni volontarie o per decesso o per una motivata mozione presentata dai 2/5 (12) dei Consiglieri assegnati, e votata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

 

In caso di assenza, di impedimento o di vacanza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario ed in caso di assenza di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente.

 

 

ART.14

( Convocazione Consiglio Comunale)

 

Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti nell’ordine indicato dall’art.13 o dal Consigliere anziano.

 

Il Consiglio Comunale deve tenere la prima seduta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

 

La convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale, viene fatta dal Sindaco eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio, che assume la Presidenza subito dopo la proclamata elezione. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza di numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente e alla approvazione degli indirizzi generali di Governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo, per discutere l’ordine del giorno non trattato, con l’osservanza delle norme contenute nel comma 2-ter dell’art.1 della legge 25 marzo1993, n°81.

 

Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 Maggio 1960 n°570 e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo eventuali surroghe.

 

Dopo la convalida degli eletti nella stessa seduta, il Consiglio procede alle elezioni nel proprio seno di un Presidente e di due Vice Presidenti con le modalità di cui all’art.13.

 

Agli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Consiglio procede in seduta pubblica ed a voto palese.

 

Gli Assessori hanno diritto, e se richiesto dal Presidente, l’obbligo di essere presenti alle sedute del Consiglio Comunale. Il Sindaco e gli Assessori devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

 

ART. 15

( Attribuzioni del Consiglio)

 

 

Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

 

deliberare gli Statuti dell’Ente e delle aziende speciali e le loro revisione;

 

approvare i regolamenti Comunali,

 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

le piante organiche e le relative variazioni;

 

formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;

 

approvare i programmi annuali allegati al bilancio di previsione concernenti le opere pubbliche, determinandone contenuti e priorità ed i relativi stanziamenti finanziari. L’attuazione di provvedimenti previsti da tali programmi spetta alla Giunta Municipale, che in particolare assegnerà gli incarichi, approverà i progetti e le relative varianti;

 

Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

 

Approvare il conto consuntivo;

 

Approvare i piani Territoriali ed Urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere su dette materie;

 

Formulare i pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 9);

 

Approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazionedi forme associative,

 

Deliberare l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

 

Determinare l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;

 

Deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;

 

Affidare attività o servizi, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;

 

Istituire e disciplinare l’ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;

 

Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

 

Approvare le delibere relative alla contrazione di mutui ed all’emissione di prestiti obbligazionari;

 

Deliberare le spese che impegnano bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

 

Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri Funzionari dirigenti;

 

La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

 

decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;

 

deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere Amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;

 

istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze, la Commissione d’indagine sull’attività dell’Amministrazione ai sensi dell’art.19 comma 2 legge 81/93, nel rispetto dell’art.27 della legge 81/93, nel rispetto dell’art.27 della legge 81/93.

 

Discutere ed approvare in apposito documento gli indirizzi generali di governo;

 

Esercita ogni altra forma di controllo sull’Amministrazione Comunale eventualmente delegandone l’esercizio ad una Commissione costituita nel proprio seno;

 

Nomina il collegio dei revisori dei Conti;

 

Le deliberazioni in ordine agli argomenti, di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro 60 gg. successivi, a pena di decadenza;

 

 

ART. 16

(Regolamento Consiliare)

( Convocazione del Consiglio Comunale )

 

Il Consiglio approva il proprio regolamento interno a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune nelle prime due votazioni. Nelle sedute successive occorre la maggioranza assoluta.

 

Il Presidente del consiglio presiede la commissione per il regolamento, composta dall’Uff. di Presidenza, dal Sindaco o Vice Sindaco e dai Capigruppo, a cui sono devolute le questioni ad esso attinenti, che siano state sollevate dal Sindaco, dalla Giunta, da un quinto dei Consiglieri o da un gruppo consiliare.

 

Il Sindaco ha diritto di partecipare a pieno titolo alle sedute della Commissione al pari degli altri componenti. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

 

Nel caso in cui la seduta consiliare, di cui al comma precedente, convocata ai sensi dell’art.14 della legge 25/03/1993 n° 81, non abbia luogo per mancanza di numero legale dei consiglieri presenti, le questioni inserite all’ordine del giorno della stessa seduta dovranno essere previste per prime all’ordine del giorno del Consiglio successivo convocato in seconda convocazione da tenersi entro 8 giorni dalla seduta dichiarata deserta e valido con la presenza di almeno 4 Consiglieri.

 

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la metà dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.

 

 

 

ART.17

( Commissioni Consiliari )

 

Il regolamento determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti, nonché le modalità per l’istituzione di commissioni speciali.

 

Le commissioni sono elette a scrutinio palese su proposta anche a maggioranza della conferenza dei capigruppo e sono composte in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale dei gruppi consiliari. Nella conferenza dei capigruppo, la maggioranza si computa secondo i consiglieri rappresentati dai singoli capigruppo. ( modificato l’8Luglio1997)

 

Il regolamento determina i casi in cui l’approvazione di una proposta di deliberazione, di competenza del Consiglio comunale, può essere attribuita ad una commissione permanente, salva la votazione finale da parte del Consiglio Comunale, con dibattito limitato ad una dichiarazione di voto per ciascun gruppo consiliare.

 

Le Commissioni Consiliari si rinnovano integralmente quando siano dimissionari la metà dei componenti. Nel computo escluso il Sindaco quale membro di diritto.

 

Il Consigliere che ne surroga un altro comunque decaduto lo sostituisce di diritto nelle commissioni Consiliari.

 

 

ART.18

( Diritti dei consiglieri comunali )

 

Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

Ciascun Consigliere partecipa all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio. Ogni Consigliere Comunale ha la facoltà di assistere alle sedute delle Commissioni Consiliari di cui egli non è membro effettivo, senza diritto di intervento e di voto.

 

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dai dirigenti degli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da questo dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

 

 

 

Il regolamento stabilisce i modi e i tempi per rendere ordinato e rapido l’esercizio di tale diritto. Stabilisce, altresì, i modi e i tempi per il rilascio di copie di atti amministrativi ai Consiglieri comunali.

 

Il regolamento stabilisce le modalità e criteri per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei Consiglieri comunali.

 

 

 

ART.19

( Pubblicità della situazione patrimoniale )

 

Il regolamento stabilisce le modalità e criteri per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale del Sindaco, degli assessori, dei Consiglieri comunali e dei rappresentanti del Comune, presso Enti, aziende e istituzioni.

 

 

ART.20

( Albo delle presenze dei consiglieri)

 

Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l’Albo delle presenze dei Consiglieri comunali alle sedute del Consiglio.

 

La decadenza opera ex legge per i consiglieri, che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale prende atto della decadenza, comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale e provvede alla surroga.

 

 

ART.21

( Autorganizzazione delle elette )

 

Il Consiglio Comunale fa propri i valori ed i principi della differenza sessuale e dell’emancipazione delle donne, e favorisce forme di autorganizzazione delle elette nonché le pari opportunità.

 

Ai sensi dell’art.27 della legge 81/93 potrà essere assicurata la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli Organi Collegiali del Comune, nonché degli Enti, aziende e Istituzioni da essi dipendenti.

 

 

ART.22

( Competenze della Giunta Comunale)

 

La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune per l’attuazione degli indirizzi generali di Governo, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

 

Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari dirigenti.

 

Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull’attività svolta.

 

4. La Giunta :

svolge la propria attività attraverso il metodo dei programmi e dei progetti obiettivi, da sottoporre al Consiglio Comunale;

assicura il rapporto con i consigli di partecipazione e con gli altri organismi partecipativi;

assicura l’imparzialità ed il buon andamento degli uffici e dei servizi dipendenti dal Comune.

 

5. Spetta, in generale, alla Giunta:

compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano specificamente riservati alla legge e dallo Statuto al Consiglio ed agli organi di decentramento;

riferire al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali, nella prima sessione ordinaria dell’anno successivo a quello di riferimento;

svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

 

Spetta, in particolare, alla Giunta:

dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;

adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;

adottare i provvedimenti di assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale in applicazione della disciplina giuridica e degli accordi di lavoro approvati con decreto del Presidente della Repubblica e con riferimento alle qualifiche formali rivestite e previste nella pianta organica e, per quanto concerne le assunzioni temporanee e straordinarie, nel rispetto degli eventuali limiti di legge;

deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento;

provvedere all’approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche nei limiti di cui al precedentemente articolo 15, punto 6, semprechè esistano concreti mezzi di finanziamento;

affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera f, gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

deliberare l’erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l’osservanza ed i limiti stabiliti dalla legge;

attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l’osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

deliberare in materia di liti attive e passive, sentito il parere della competente commissione, in materia di rinunzie e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esaercizi successivi;

approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo rtegolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.23

( Comunicazione dei componenti la Giunta Comunale ed Indirizzi Generali di Governo. Indirizzi per le nomine )

 

Immediatamente dopo l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, nella medesima seduta, comunica al Consiglio Comunale i nominativi dei membri della Giunta Comunale.

 

Unitamente alla comunicazione di cui al comma precedente, il Sindaco propone gli indirizzi generali di Governo, che sono discussi e approvati dal Consiglio Comunale in apposito documento con votazione a scrutinio palese e per appello nominale ai sensi dell’art.34 comma2 della legge 8 giugno 1990, n.142 come sostituito dall’art.16 della legge 15.10.1993 n°415.

 

Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di Governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei ><consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca motivata dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni.

 

Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

 

 

ART.24

( Composizione della Giunta)

 

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, da n.6 Assessori tra cui il Vice Sindaco.

 

Gli atti di delega, qual’ ora di essi non sia stata fatta dichiarazione contestuale nel documento degli indirizzi generale di Governo, vengono dal Sindaco comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva alla data della loro assunzione. Analoga partecipazione del Sindaco va fatta al Prefetto di Roma, al Presidente del CO.RE.CO., al Segretario Generale, il quale ultimo provvederà ad informarne i dirigenti delle Ripartizioni.

 

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale.

 

Il Vice Sindaco e gli Assessori vengono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale purchè siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previste dalle norme vigenti.

 

Gli Assessori ed il Vice Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale legge 81/93 art.25 comma 4:

- non essere coniuge e , fino al 3° grado, discendente, parente o affine del Sindaco. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

 

L’accettazione della nomina a Vice Sindaco ed Assessore comporta la cessazione automatica della carica di Consigliere eventualmente ricoperta.

 

La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità.

 

Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

 

 

ART.25

( Revoca degli Assessori)

 

L’Atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere motivato.

 

Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

 

 

ART.26

( Disciplina degli orari )

 

Per l’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 36, terzo comma, della legge 8 Giugno 1990, n° 142, il Sindaco sentito il parere della conferenza di cui al successivo art.37, della conferenza dei capigruppo e della Giunta Municipale, approva il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.

 

Il Comune, al fine di determinare un piano generale degli orari alle necessità della popolazione, promuove iniziative ed intese con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, affinchè lo stesso piano comprenda anche gli orari dei luoghi di lavoro non aperti al pubblico.

 

Il piano degli orari ha la finalità di agevolare l’accesso e la fruizione da parte degli utenti agli esercizi commerciali, ai servizi ed agli uffici pubblici.

 

 

ART.27

( Il Sindaco. Distintivo, giuramento, attribuzioni )

 

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all’art.11 secondo comma del D.P.R. 10/01/1957 n.3.

Il Sindaco entra nelle proprie funzioni dopo la prestazione del Giuramento, di cui al comma precedente.

Il Sindaco, fermo restando ogni ulteriore competenza prevista dalle norme vigenti:

 

È l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza,

 

convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

 

nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori, nel rispetto dell’art. 27 legge 81/93;

 

convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine del giorno;

 

nomina, designa, sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, nel rispetto dell’art.27 della legge 81/93;

 

emana i regolamenti comunali ed adotta le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonché quelle contingibili ed urgenti nei casi e nei modi previsti dalla legge;

 

stipula gli accordi di programma;

 

coordina, nell’ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;

 

rappresenta in giudizio il Comune, salva la competenza attribuita al Segretario comunale, ai dirigenti per le azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi;

 

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri di competenza specifica e di capacità direzionale. Dispone, sentito il Segretario Generale, i trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici fra settori diversi dell’Ente, applicando le modalità e gli atti stabiliti dall’art.51 della legge 8 Giugno 1990, n° 142, da questo statuto e dai regolamenti comunali;

 

sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici e all’esecuzione degli atti;

 

adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei modi previsti dalla legge 142 n°142 dell’08/06/19990, art.38;

 

assegna ad avvenuta approvazione definitiva del bilancio preventivo, con deliberazione di Giunta, su proposta del Segretario Generale, una quota parte del bilancio stesso a ciascun soggetto avente responsabilità dirigenziale in correlazione ai servizi ed all’attività attribuite all’Ufficio e comunque nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali vigenti;

 

firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;

 

esercita le attribuzioni per i servizi di competenza statale conferitegli della legge;

 

ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario comunale o ai dirigenti, l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge e lo Statuto non abbia già loro attribuito;

 

assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base delle graduatorie formulate dalla Commissione comunale casa, secondo le procedure previste dalla legge.

 

 

 

 

 

 

 

ART.28

( Vice Sindaco)

 

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della sua funzione ai sensi dell'’rt.15, comma 4 bis della legge 19 Marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco salvo diversa determinazione dello stesso, provvede l’Assessore più anziano di età reperibile.

 

Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte, dal Vice Sindaco.

 

 

Art.29

( Dimissioni del Sindaco )

 

Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio comunale il quale dovrà convocare lo stesso Consiglio che dovrà essere riunito entro il decimo giorno feriale successivo.

 

Le dimissioni, presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio Comunale.

 

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

 

 

ART.30

( Mozione di sfiducia )

 

La mozione di sfiducia, nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 12 ( dodici) Consiglieri Comunali, è diretta al Presidente del Consiglio e presentata al protocollo generale del Comune.

 

Il consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivo alla data del protocollo Comunale.

 

La mozione è approvata quando riceve l’assenso della maggioranza ( sedici ) dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

Non si procede alla votazione se il Sindaco, prima che la votazione sia indetta, presenti anche verbalmente al Consiglio le proprie dimissioni. In caso il Consiglio viene sospeso e scattano le procedure del precedente art.30.

 

Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e per la nomina del Commissario.

 

L’atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al comitato di controllo entro cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

 

 

ART.31

( Responsabilità rimozione e sospensione di amministratori )

 

Per gli Amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati dello Stato.

 

Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, il sindaco, nonché i componenti del consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

 

Il Prefetto può sospendere gli Amministratori, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità, e ciò in attesa del Decreto.

 

Sono fatte salve le disposizioni dettate dall’art.15 della legge del 19.03.1990, n°55 e comunque nel rispetto delle leggi vigenti.

 

 

TITOLO IV

 

I CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE

 

ART.32

( Principi e finalità )

 

Al fine di realizzare un compiuto sistema di democrazia locale che ponga al centro il cittadino, il Comune promuove e valorizza la partecipazione all’esercizio delle funzioni comunali, alle scelte programmatiche e alla gestione dei servizi pubblici, oltre che con le consulte di settore, anche attraverso i consigli di partecipazione.

 

I Consigli di Partecipazione rappresentano, altresì, le esigenze delle popolazioni residenti nella Circoscrizione territoriale di competenza nell’ambito del dell’unità del Comune e sono eletti a suffragio diretto con il sistema proporzionale e promuovono iniziative e strumenti che, favorendo il più ampio coinvolgimento dei cittadini anche attraverso forme di autogoverno, realizzano una concreta partecipazione responsabilizzante.

 

 

ART.33

( Numero e ripartizione Territoriale dei consigli di partecipazione )

 

La composizione, il numero e gli ambiti territoriali di competenza di ciascun Consiglio di Partecipazione sono stabiliti dal Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione Permanente alla Statuto, a scrutinio palese e con le modalità di cui all’art.4 comma 3 della legge 142/90.

 

 

ART.34

( ordinamento dei Consigli di partecipazione )

 

I Consigli di partecipazione sono nominati dal Sindaco, sulla base di consultazioni popolari che si svolgono con le modalità indicate dal regolamento.

 

Le liste dei candidati per ogni Consiglio di partecipazione sono formate sulla base di designazioni primarie da parte dei cittadini-elettori, residenti nel Territorio relativo a ciascun Consiglio di partecipazione. Le procedure e le modalità di consultazione dei cittadini-elettori per la formazione delle liste dei candidati sono stabilite dal regolamento.

 

Ciascun Consiglio di partecipazione elegge a maggioranza dei voti un Presidente, scelto tra i suoi membri. Con le stesse modalità elegge un Vice-Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e le assemblee popolari, predispone l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, di propria iniziativa o sulla base delle indicazioni del Consiglio stesso, dei singoli Consiglieri o su richiesta di almeno il 10% dei cittadini residenti nel territorio del Consiglio di partecipazione, alla data del 31Dicembre dell’anno precedente.

 

La durata, il funzionamento dei Consigli di partecipazione, la determinazione delle loro competenze e le modalità del loro esercizio sono stabiliti dal regolamento. Lo stesso regolamento potrà prevedere e disciplinare le funzioni da attribuire ai Consigli di partecipazione.

 

 

ART.35

( rapporti con il Consiglio Comunale )

 

Il Consiglio di partecipazione esercita, con la maggioranza assoluta di Consiglieri assegnati l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio di partecipazione, o un Consigliere da questi designato, partecipa senza diritto di voto ai lavori della Commissione del consiglio Comunale a cui è attribuito l’esame dell’atto di iniziativa dello stesso Consiglio di partecipazione.

 

Il Consiglio di partecipazione può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco. Il regolamento del Consiglio comunale determina le garanzie per la tempestiva risposta, in forma orale o scritta.

 

 

ART.36

( Rapporti con la popolazione )

 

I Consigli di partecipazione debbono assicurare la più ampia consultazione dei cittadini, sulle più rilevanti questioni di loro competenza, attraverso:

 

Assemblee popolari;

Le indagini demoscopiche;

I referendum consultivi e propositivi.

 

L’utilizzo degli strumenti de democrazia diretta, di cui il precedente comma, è disciplinato dal regolamento.

 

 

ART.37

( Conferenza dei Presidenti dei consigli di partecipazione )

 

La conferenza dei Presidenti dei Consigli di partecipazione è un organo consultivo sulle questioni relative alla partecipazione popolare, sulle materie di competenza degli stessi Consigli nonché sul funzionamento dei servizi di interesse circoscrizionale.

 

La conferenza è composta dai Presidenti e dai vice presidenti dei Consigli di partecipazione ed esprime pareri su richiesta del Sindaco della Giunta o del Consiglio comunale.

 

Può attivarsi anche per iniziativa autonoma, su richiesta di almeno un terzo del numero complessivo dei Presidenti dei consigli di partecipazione per discutere su questioni di competenza degli stessi Consigli, rimettendo agli organi dell’Amministrazione comunale competenti le proprie deliberazioni.

Il funzionamento della conferenza è disciplinato dal regolamento.

TITOLO V

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

E DEI SERVIZI

 

Art.38

( Principi Generali )

 

Gli Uffici e i servizi del comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza, tenendo conto anche delle necessità del loro decentramento nel Territorio.

 

 

ART.39

( Articolazione degli Uffici e dei servizi )

 

Gli uffici ed i servizi del Comune si articolano in settori. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell’Ente, finalizzata a garantire l’efficacia dell’intervento del Comune, nell’ambito di una materia o più materie appartenenti ad un’area omogenea.

 

Possono essere individuate, altresì, aree intersettoriali ricomprendenti più settori di cui al precedente comma, al fine di realizzare una più efficace direzione e coordinamento dell’azione amministrativa.

 

Il settore può articolarsi in servizi ed anche in unità operative.

 

La pianta organica del Comune può, anche, prevedere servizi ed unità operative autonomi.

 

 

ART.40

( ordinamento del personale )

 

L’ordinamento del personale del Comune è informato ai principi di professionalità e responsabilità in relazione al perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione.

 

Il regolamento del personale, oltre agli oggetti stabiliti dalla legge nel rispetto delle norme e principi contrattuali del pubblico impiego, disciplina tra l’altro:

la dotazione organica complessiva e la sua suddivisione interna;

l’individuazione dell’appropriata dotazione della pianta organica in relazione all’organizzazione ed alle esigenze degli uffici e dei servizi;

le modalità di esercizio dell’attività di coordinamento delle attività dei dirigenti da parte del Segretario Generale;

le modalità ed i criteri per l’esercizio da parte del Sindaco dei poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l’attuazione degli incarichi dirigenziali e quelle di collaborazione esterna;

l’attribuzione ai dirigenti (ovvero: ai responsabili degli uffici e servizi) della direzione degli uffici e dei servizi, della responsabilità gestionale e di quanto richiesto dall’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell’Ente pertinenti alle competenze dell’Ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;

l’attribuzione dei poteri di spesa corrente ai dirigenti nell’ambito degli stanziamenti contenuti nel bilancio preventivo approvato, con il riscontro contabile della ragioneria;

la previsione di una commissione per la valutazione annuale dei risultati, globalmente considerati, dell’attività di ciascun dirigente;

l’attribuzione della responsabilità della procedura di concorso al responsabile dell’ufficio personale o altro funzionario da lui di volta in volta designato per ciascuna procedura;

il conferimento a tempo determinato degli incarichi di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione in misura non superiore al 50% dei posti previsti in organico.

 

 

ART.41

( competenze dei dirigenti )

 

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi del Comune sotto il profilo della gestione amministrativa e tecnica e secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi.

 

Con riferimento agli uffici e servizi cui sono preposti, i dirigenti esercitano tutti i compiti di gestione, amministrativa e tecnica, compresa l’istruttoria degli atti e la loro esecuzione, nonché l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo del Comune.

 

In particolare i dirigenti presiedono le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, e stipulano i contratti dell’Ente inerenti il proprio settore di appartenenza. Nel caso in cui agli atti relativi alle procedure e/o alle attività sopra indicate abbiano una rilevanza intersettoriale o quando vi siano incertezze sull’attribuzione della competenza, il Segretario Generale provvede alla designazione del dirigente.

L’affidamento della presidenza della commissione di concorso al dirigente nella cui struttura sono ricompresi i posti messi a concorso; nel caso di concorso che interessi più uffici e servizi compete al Segretario l’indicazione del dirigente presidente a seconda della prevalenza dell’appartenenza dei posti messi a concorso. Nei concorsi per il posto di Vice Segretario o di dirigente apicale, la presidenza della commissione è attribuita al Segretario, salvo i casi di incompatibilità che saranno appositamente regolamentati.

 

Con atto del Sindaco, ai dirigenti possono essere affidate funzioni di studio, di ricerca, di direzione ed esecuzione di specifici programmi ovvero l’espletamento di incarichi speciali, nell’ambito dell’ordinamento vigente.

 

Le funzioni di cui ai commi 1,2,3,4, sono affidate con il criterio della rotazione nell’ambito delle stesse aree di competenza dirigenziale.

 

I dirigenti sono direttamente responsabili, nei confronti degli organi di governo dell’ente, del perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione sotto il profilo della correttezza tecnica ed amministrativa e dell’efficienza della gestione, con riferimento ai compiti ad essi affidati.

 

Il rapporto di lavoro dei dirigenti con il Comune è regolato dal decreto legislativo 29/93 e sue modifiche e dai contratti nazionali.

 

La responsabilità gestionale è valutata sulla base dei risultati raggiunti in relazione ai mezzi disponibili ed allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall’Amministrazione Comunale. In base a tali valutazioni sono assegnate le indennità dirigenziali di premio e di produzione. E’ vietato assegnare tali indennità in modo forfettario. I modi, i tempi e la misura dell’indennità sono stabilite previa deliberazione della Giunta Municipale su proposta del Sindaco sentito il Segretario Generale, sulla base di criteri preventivamente stabiliti da apposito Regolamento.

 

 

ART.42

( Organizzazione del Lavoro e determinazione dei ruoli professionali )

 

L’organizzazione del lavoro, i criteri che presiedono alla determinazione dei ruoli professionali hanno a fondamento e come finalità la piena valorizzazione professionale, la responsabilità ed il coinvolgimento attivo del personale dipendente, anche ai fini di una consapevole partecipazione ai processi di autoriforma dell’Ente locale.

 

 

ART.43

( Criteri di autonomia, professionalità e per la rotazione dei dirigenti )

 

Il regolamento disciplina i criteri che garantiscono l’autonomia e la professionalità di dirigenti e la funzionalità degli uffici e stabilisce i modi di rotazione, con criteri oggettivi, per le funzioni che comportino una peculiare discrezionalità amministrativa o che si riferiscano alla stipulazione di contratti o procedure d’appalto e di concorso, ivi compresa la presidenza delle relative commissioni, sempre tenuto conto delle specifiche competenze e professionalità.

 

 

ART.44

( Aggiornamento culturale e professionale del personale )

 

Per il perseguimento dell’obiettivo della efficienza e della puntuale organizzazione dei servizi l’Ente locale, d’intesa con le organizzazioni sindacali, promuove iniziative per l’aggiornamento culturale e professionale a favore del personale dipendente.

 

 

ART.45

( Incarichi di dirigenza )

 

Il Sindaco può attribuire a tempo determinato la responsabilità degli uffici e servizi, a personale dipendente. Il conferimento di qualifiche dirigenziali, ad esperti esterni di provata competenza, è attribuzione del Consiglio Comunale. Tali incarichi sono conferiti mediante contratti di diritto privato o pubblico, rinnovabili o revocabili, sulla base di criteri stabiliti preventivamente dall’apposito regolamento.

 

I contratti di cui al comma 1 hanno la durata annuale rinnovabile per un triennio e cessano comunque con lo scioglimento naturale del Consiglio Comunale.

 

I contratti medesimi debbono contenere, altresì, l’espressa previsione della non trasportabilità dell’incarico in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Il compenso per gli incarichi di cui al precedente articolo è determinato dal Consiglio Comunale, in relazione alla natura della prestazione, all’impegno orario ed alla responsabilità proprie della funzione e comunque non superiore allo stipendio dei dirigenti del Comune, o del corrispondente livello del funzionario comunale.

 

I dirigenti esterni sono soggetti, salvo che per il profilo retributivo, alle stesse norme stabilite per i dirigenti comunali dall’ordinamento e dal presente Statuto.

 

 

 

ART.46

( Collaborazioni esterne )

 

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

 

 

ART.47

( Il Segretario Generale)

 

Lo stato giuridico ed il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale, funzionario statale al servizio dell’ordinamento comunale, sono stabiliti dalla legge.

 

2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività al fine della unitarietà dell’azione amministrativa;

Cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

nei casi di inerzia, inefficienza o inefficacia dei dirigenti o dei dipendenti preposti all’attuazione dei provvedimenti dell’Ente, al Segretario è attribuita la specifica competenza di intervento diretto;

nel caso in cui sorgano conflitti od incertezze circa l’attribuzione delle competenze tra i dirigenti anche in relazione ad atti o provvedimenti con competenze intersettoriali, il Segretario stabilisce le modalità delle procedure e decide in merito all’assegnazione delle stesse competenze;

partecipa, senza diritto di voto alle riunioni della Giunta e del Consiglio, esprimendo parere preventivo in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso delle sedute dei suddetti organi;

roga i contratti dell’Ente di cui all’art.89 del testo unico legge 03/03/1934 n° 383 richiamato in vigore dall’art.64, primo comma lettera C della Legge 8.06.1990, n°142 e nel rispetto della legge notarile;

 

Esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale e della Giunta, dopo l’espressione dei pareri di regolarità tecnica contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. Può richiedere l’invio al CO.RE.CO. delle deliberazioni di Giunta, sulle quali abbia espresso parere di legittimità negativo. Le proposte di deliberazione sono predisposte dalle ripartizioni competenti per materia nel rispetto degli indirizzi e scelte dei delegati del Sindaco o del Sindaco stesso. Il Sindaco, d’intesa con il Segretario, stabilisce i tempi entro i quali i pareri di cui al presente comma devono essere resi.

 

Nell’organico del comune è previsto il posto di vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

Il Vice Segretario dovrà, in ogni caso, possedere il titolo di studio previsto per copertura del posto nella pianta organica.

 

 

ART.48

( Impiego degli obiettori di coscienza)

( Tutela dei portatori di Handicap )

 

Il Comune riconosce l’alto valore sociale dell’obiezione di coscienza, la valorizza e garantisce l’impiego dei giovani di leva in servizio civile quali obiettori, stipulando apposite convenzioni con il Ministro della Difesa, secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

Al fine dell’integrazione sociale e della tutela dei diritti dei portatori di handicap, il Sindaco promuove accordi di programma per il coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nel Territorio comunale.

 

 

ART.49

( Servizio di Protezione Civile )

 

Il Comune, d’intesa con i competenti organi statali e regionali, organizza un servizio per la protezione civile, promuovendo anche la formazione di gruppi di volontari, in attuazione delle Leggi in materia.

A tal fine sarà istituita una consulta per l’ambiente, il volontariato e la Protezione Civile, con normative e compiti fissati dal Consiglio comunale.

 

 

ART.50

( La Commissione di disciplina )

 

E’ istituita una Commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario, dal rappresentante del personale del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

La Commissione di cui al 1°comma cesserà le proprie funzioni, salvo diverse disposizioni di legge, dalla data di effettiva operatività dell’art.74, 3° comma, del Decreto Legislativo n° 29/1933, come modificato dall’art.38 del Decreto Legislativo n° 546/1933.

 

 

ART.51

( Gestione e controllo dei servizi pubblici )

 

Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

 

Il Consiglio comunale, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo, determina le forme di controllo degli utenti sulla gestione dei servizi.

 

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

in concessione a terzi, ivi comprese le cooperative e le organizzazioni di volontariato, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditorialità;

a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

a mezzo di società a prevalente a capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative;

a mezzo di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati.

 

 

ART.52

( Strumenti di gestione dei servizi pubblici )

 

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale. Gli statuti delle aziende speciali sono deliberati da Consiglio comunale. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale stessa e approvati dal Consiglio Comunale.

 

Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotate di autonomia gestionale. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale.

 

Per la nomina da parte del sindaco degli Amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti è previsto per i soggetti interessati a candidarsi e/o gli eventuali presentatori delle candidature producano appositi curriculum dai quali risultino la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall’accettazione sottoscritta della candidatura.

 

Sono organismi dell’Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

 

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi delle istituzioni, ne approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della gestione.

 

I Revisori di conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

 

 

ART.53

( Attività Amministrativa )

 

Nello svolgimento dell’attività amministrativa e nella gestione dei servizi vanno osservate le norme legislative volte a garantire l’informazione, la trasparenza, la parità di trattamento degli interessati e la tutela dei loro diritti.

 

I regolamenti del Comune e degli organismi di gestione dei servizi possono contenere disposizioni di ulteriore specificazione delle norme stesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

CONTABILITA’ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 

ART.54

( Ordinamento della contabilità comunale )

 

L’ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

 

Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

 

Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato dagli atti descritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario, nonché della compatibilità ambientale e sociale.

 

Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti al momento della votazione, semprechè detta maggioranza non sia inferiore ad un terzo dei Consiglieri.

 

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

 

Nell’organico dell’ente è previsto il posto di Ragioniere capo al quale sono attribuite le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.

 

 

ART.55

( Il Collegio dei Revisori dei Conti)

 

Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l’art.57 della legge 8 Giugno 1990, n°142.

 

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili salvo che non adempiano secondo le norme di legge e di Statuto al loro incarico.

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nell’esercizio della sua funzione di controllo della gestione economico-finanziaria. Esercita, altresì, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

 

Per l’esercizio delle loro funzioni i Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

 

I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandato e rispondono della veridicità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve rendere il suo parere entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione degli atti. Se nella trasmissione sono contenuti motivi di straordinarietà ed urgenza, il parere va reso entro 5 giorni. L’ottenimento di detti pareri nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti è cura del dirigente del settore finanziario.

 

 

ART.56

( Il controllo della gestione )

 

Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell’attività di controllo interno della gestione.

 

Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazione sistematica, in corso di esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

 

Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.

 

 

ART.57

( Disposizioni finali )

 

Il presente Statuto, dopo il controllo del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e affisso all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

 

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

Le modifiche e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all’art.4, comma terzo, della legge 8 Giugno 1990, n°142.

 

Fino all’entrata in vigore dei regolamenti, previsti dalla legge 8 Giugno 1990, n°142 e dello Statuto dell’ente, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione.

 

In caso di difformità o diversa interpretazione, le norme statutarie prevalgono su quelle dei vari regolamenti comunali.

 

 

 

Deliberazione del Consiglio comunale 8 Luglio 1997, n°66.

 

ATTO N.66

 

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE ART.17.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visti gli articoli 4,9,17,57 dello Statuto;

Vista la legge 142/90;

Visti i pareri di regolaritàtecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati;

 

 

DELIBERA:

 

Di modificare l’art.17 comma 2 dello Statuto comunale come segue:

 

" Le Commissioni sono elette a scrutinio palese su proposta anche a maggioranza della conferenza dei Capigruppo e sono composte in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale complessiva dei gruppi consiliari sul totale dei membri delle Commissioni stesse. Nella conferenza dei Capigruppo la maggioranza ci computa secondo i Consiglieri rappresentati dai singoli Capigruppo"

 

" I Gruppi che non saranno rappresentati all’interno delle Commissioni consiliari dovranno essere invitati e parteciperanno alle stesse mediante i capigruppo o loro delegati".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presiede il Sig. Celori Luigi- Presidente

Assiste il Segretario Generale- Dr. Giovanni Murano

Con i voti unanimi, resi per alzata di mano e con l’assistenza degli scrutatori prima nominati, approva la proposta su riportata.

Vistata dalla sezione di controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti Locali della Provincia di Roma nella seduta del 17 Luglio 1997, verbale n°81.


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