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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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La cassazione riafferma il diritto all'integrazione scolastica, nell'ambito della competenza esclusiva del TAR

Le sezioni unite civili della Cassazione con ordinanza n. 1144 dell'11 gennaio 2007 hanno accolto il ricorso per regolamento di giurisdizione relativo alle ordinanze dei Tribunali civili che aumentavano in via di urgenza le ore di sostegno didattico per l'integrazione delgi alunni con disabilità. Ciò significa che per la Cassazione tali richiesta non vanno più proposte avanti ai Tribunali civili, ma avanti ai Tribunali amministrtivi regionali. Ciò in forza degli artt. 33 e 35 del Decreto Legislativi n.80 del 1998, come modificati dall'art.7 della Legge n.205 del 2000, che attribuiscono ai TAR la competenza esclusiva (cioè della tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi) riguardante "le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi conprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità".  

Quindi la Cassazione non ha negato l'esistenza del diritto soggettivo al sostegno; ha precisato che l'eventuale richiesta in via d'urgenza di ore in più di sostegno non va rivolta al Tribunale civile, ma al TAR. Ciò non riduce le geranzie circa i mezzi di prova da dedurre in giudizio, come ad esempio le consulenze tecniche; nè riduce gli interventi di urgenza, in attesa della decisione di merito con sentenza; nè preclude la richiesta contestuale di risarcimento dei danni; tutte cose che sino ad oggi erano avvenute avanti ai Tribunali civili. Tutto ciò continua ad essere possibile anche davanti ai TAR, in quanto l'art. 7, al comma 3 stabilisce che il giudice amministrativo "può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonchè della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento". Ed al comma 4 della L.n.205/00 stabilisce che "il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali". Il termine "reintegrazione in forma specifica" significa che il giudice può assegnare all'utente del servizio pubblico la stessa prestazione oggetto del suo obbligo legale, nel nostro caso l'aumento delle ore per le attività di sostegno didattico. 
Nessun rischio quindi sull'indebolimento dell tutela giuridica del diritto all'integrazione scolastica, ma uno strumento tecnico-giuridico, "la giurisdizione esclusiva del TAR", al fine di evitare rimpalli di competenze tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Salvatore Nocera


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