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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

LA LEGGE SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  VALORIZZATA FORTEMENTE DAL TRIBUNALE DI VENEZIA

            La L.n. 6/04 che ha introdotto in Italia la nuova figura dell’amministratore di sostegno ha avuto sorte assai diversa presso le sedi giudiziarie. Infatti molti tribunali continuano a ritenere fondamentale mezzo di tutela delle persone non autonome nella cura dei propri interessi  solo l’interdizione e l’inabilitazione, di tradizione romanistica, relegando il nuovo istituto dell’amministratore di sostegno solo ad ipotesi meno gravi e residuali.

            Alcuni tribunali invece, in numero crescente, ritengono il nuovo istituto il punto di forza di assistenza giuridica delle persone impossibilitate in tutto o in parte a provvedere temporaneamente o per sempre alla cura dei propri interessi e relegano l’interdizione e l’inabilitazione a figure residuali quando sono l’unico modo per tutelarle

            Il tribunale di Venezia con la sentenza del 12 Settembre 2005 non solo si aggiunge a questa crescente schiera innovativa, ma va ben oltre, ritenendo l’amministrazione di sostegno l’istituto che molto meglio dell’interdizione può garantire la tutela  di queste persone.

            La sentenza rigetta una richiesta di interdizione di una persona ,psicologicamente disturbata, che si sentiva perseguitata dai vicini di casa e viveva isolata con problemi psichici per i quali era assistita dal Centro di salute mentale dell’ASL..

            La sentenza è interessantissima, perché argomenta sulla necessità giuridica di fondare la scelta dell’amministratore di sostegno sugli art 2 ,3e 32 della Costituzione, in quanto  la L.n. 6/04 garantisce , molto di più dell’interdizione, i diritti delle persone una volta qualificate dal Codice civile “incapaci di intendere e volere”. Tra i diritti umani infatti la sentenza ritiene debba annoverarsi anche quello riconosciuto dall’art 1 della nuova legge che vuole la tutela di queste persone “ con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire” giuridicamente.Inoltre l’art 3 comma 2 Così fa obbligo alla repubblica  di rimuovere gli ostacoli che impediscono l’eguaglianza di fatto dei cittadini. Il tribunale di Venezia ritiene  correttamente che l’obbligo della repubblica sia rivolto anche ai magistrati, i quali debbono adottare provvedimenti “solidaristici” ai sensi dell’art 2 della costituzione , consistenti proprio nel garantire servizi e sostegni che migliorino la qualità della vita delle persone più svantaggiate.

            Inoltre il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, puntando ad una migliore qualità della vita degli amministrati, ne garantisce una migliore salute.

            E, sotto questi profili, il tribunale cita pure le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.Questo per quanto riguarda l’impianto formalmente normativo.

            Ma il tribunale dimostra che il progetto giuridico personalizzato che viene predisposto dal Giudice tutelare su misura dei bisogni di ciascun beneficiario dell’ amministrazione di sostegno sia decisamente più giovevole a lui che la nomina di un tutore, che lo priva totalmente della capacità di agire e che  si preoccupa fondamentalmente della conservazione del suo patrimonio e molto meno della sua situazione di vita quotidiana, dei suoi bisogni, interessi esistenziali, delle sue aspettative ed aspirazioni.Infatti , con l’interdizione, non si può modellare un progetto di vita personale, come invece è previsto dall’amministrazione di sostegno.

            Un progetto giuridico personalizzato, dice il tribunale, può pure prevedere la predisposizione di un progetto riabilitativo, gestito dall’ASL e di uno sociale,gestito dal servizio sociale di territorio, unitamente con l’apporto del volontariato , dei familiari e delle reti informali di solidarietà.

            Il ruolo quindi dell’amministratore di sostegno non è solo quello di un legale rappresentante o assistente , ma quello di un consigliere  che segue da presso la persona che comunque può svolgere gli atti necessari della vita quotidiana.

            E quanto alla possibilità di compiere atti giuridici della vita quotidiana, senza  la necessità di togliere la capacità di agire giuridicamente al beneficiario, il tribunale si pone due importanti problemi, che risolve in modo molto rasserenante.

Il primo problema riguarda eventuali atti che eccedono i poteri attribuiti al beneficiario dal Giudice tutelare col provvedimento personalizzato. In tali casi, si ricorrerà all’annullamento di tali atti e quindi il beneficiario è tutelato ai sensi dell’art 428 Cod. Civ.

            Quanto al secondo problema, esso riguarda l’eventuale responsabilità  civile dell’amministratore per  eventuali danni arrecati dal beneficiario a terzi. Siccome l’art 2047 C.C. impone a chi ha la custodia di una persona incapace di risarcire il danno da essa provocato, il tribunale ha precisato che nel provvedimento personalizzato il Giudice tutelare può espressamente escludere    la responsabilità dell’amministratore per tali fatti.

            Infine il tribunale ha applicato  all’amministratore di sostegno le norme dettate pèer il tutore provvisorio, nominando un amministratore di sostegno provvisorio,  in modo che la persona, prima ancora che il Giudice tutelare, al quale la pratica è stata rinviata, provveda a nominare l’amministratore definitivo, la persona non rimanga temporaneamente priva di assistenza giuridica.

            Questa sentenza è esemplare per la lucidità di argomentazioni, per l’attenzione umana alla dignità ed alla qualità della vita delle  persone svantaggiate, per il coraggio col quale ha rotto un tabù, quale quello della necessità di interdizione nei casi di soggetti con turbe psichiche gravi.

            Si colgono in molti passaggi del testo gli echi di penetranti scritti di paolo cendon , considerato il padre della legge per il suo impegno professionale e culturale su questi problemi.

Ci si augura che altri Giudici abbiano la stessa capacità di penetrazione dello spirito e della lettera della nuova legge.

            Ma ci si augura ancor di più che sentenze come questa creino una nuova cultura giuridica che spinga il parlamento ad abrogare definitivamente, come ha già fatto ad es. la Germania, il vetusto ed anacronistico istituto dell’interdizione, dal momento che l’amministratore di sostegno risponde molto meglio alla tutela della sfera giuridica ed esistenziale delle persone svantaggiate.

                        Salvatore Nocera


Sentenza Tribunale Venezia 2086/05


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