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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

MEZZI PRIVATI

Le persone disabili, fatte salvo le limitazioni previste per il conseguimento della patente, possono condurre un'autoveicolo idoneamente modificato tramite apporto di adattamenti manuali e installazione di appositi dispositivi; tutto ciò può essere realizzato da officine autorizzate e questi interventi possono essere parzialmente rimborsati (Legge-quadro art. 27, comma 1). I veicoli modificati devono essere poi controllati e verificati, seguendo la procedura specificata nella circolare del Ministero dei Trasporti 21/08/84.

Per il controllo del veicolo modificato e la trascrizione sul libretto di circolazione occorre:
- rivolgersi agli uffici della Motorizzazione Civile per richiedere l’apposito modulo di domanda e i bollettini di versamento previsti;

-         presentare la domanda allegando, oltre alle ricevute di versamento, i seguenti documenti:
dichiarazione di origine del dispositivo (rilasciata dalla ditta costruttrice), dichiarazione del montaggio rilasciata dall’officina che ha effettuato le modifiche.

-         La L. 41/93 prevede all’art. 13, prevede delle agevolazioni fiscali e contributi economici fino ad un massimo del 50% della spesa, sia per l’adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali, sia per l’adattamento ai fini del trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria sprovvisti di patente.
Le domande vanno dirette al Sindaco del comune di residenza entro il 31 marzo di ogni anno.

Per quanto riguarda invece il noleggio di un automezzo nel nostro paese operano sei ditte: Avis, Budget, Eurodollar, Eurocar, Hertz e Maggiore:

L’unica che offre ai disabili l’opportunità di noleggiare un’auto modificata è la Eurodollar, ma la disponibilità è limitata a due vetture multiadattate per le minorazioni degli arti inferiori, cioè con i comandi trasferiti sul volante; esse possono essere noleggiate solo a Roma.

Per le prenotazioni bisogna rivolgersi alla società Guidosimplex, che le ha allestite, al seguente numero telefonico: 06/6140531.

Per i disabili che necessitano solo del cambio automatico e/o del servosterzo non vi sono particolari difficoltà: tutte le ditte hanno a disposizione auto idonee, nella maggior parte dei casi, però, si tratta di vetture di cilindrata non inferiore ai 1.600 cc., spesso di cilindrata ancora più elevata.

La Hertz conferma lo studio di un progetto finalizzato a potenziare il servizio di noleggio per i disabili.

Nelle aree di servizio delle Autostrade italiane si è inoltre intervenuti per favorire l’accessibilità ai servizi dei disabili, dalle tabelle disponibili sul sito della società è possibile avere informazioni dettagliate.

Per maggiori informazioni: Ministero delle Finanze - Documenti e commenti riguardanti la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia automobilistica per i portatori di handicap

L’AUTOMOBILE

Agevolazioni fiscali

La Patente, per ottenere il Rilascio e rinnovo

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida, il titolare deve, entro 48 ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano un’attestazione di resa denuncia che, unita ad una dichiarazione di responsabilità dell’utente, è valida per far rilasciare dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile un permesso di guida con validità di un mese, che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato. Lo stesso Ufficio rilascia un duplicato anche in caso di deterioramento della patente.

La Revoca e sospensione

La Circolazione e sosta

I requisiti

Viaggiare da soli

La possibilità da parte di un disabile di utilizzare l’auto privata comporta diversi vantaggi perché la guida personale promuove l’autonomia, aumenta le possibilità di attività lavorative e del tempo libero, valorizza il lavoro terapeutico e di recupero con ripercussioni positive su tutta la vita del disabile.

Il ricorso a veicoli adattati, inoltre, è socialmente meno costoso.

La prima Circolare Ministeriale che ha affrontato specificatamente il tema della guida dei disabili consentiva l’utilizzazione di una tecnologia essenzialmente meccanica; nel 1988 è entrata in vigore la L.111 sulla patente europea che stabilisce il diritto dei disabili alla guida, rimandando il come a una successiva circolare, la n 148, arrivata nell’ottobre 1991, che di fatto è un catalogo degli adattamenti esistenti, prevalentemente elettromeccanici, mentre la ricerca tecnologica ha compiuto numerosi e significativi passi avanti.

Il nuovo Codice della strada presenta disposizioni molto problematiche per i disabili, perché l’art.117, affermando che i neopatentati possono guidare solo veicoli che non possono superare i 150 chilometri all’ora, limita la potenza delle auto da essi utilizzabili e nel caso in cui il disabile abbia bisogno insieme del servosterzo e del cambio automatico si troverebbe nell’impossibilità di reperire sul mercato un’auto adatta, perché questa combinazione di strumenti non si trova nelle basse cilindrate. L’art.335 del regolamento del Codice (DPR 495) prescrive poi i doppi comandi per tutte le macchine delle scuole guida, chiudendo le porte ai privatisti, cioè ai disabili.


Secondo la Motorizzazione Civile il numero degli invalidi che si sono presentati agli esami per conseguire la patente speciale di guida nell'ultimo decennio è progressivamente aumentato, toccando l'apice nel 1990 (quota 20.000) e stabilizzandosi poi intorno alle 12-13.000 unità.

In Italia, anche se con il D.P.R. n.393 del 15/6/1959 nacque la patente F, i patentati speciali sono entrati a pieno diritto nel mondo dell'automobile soltanto con la legge n. 111 del 1988, che ha abrogato i limiti del rapporto potenza/peso e della velocità massima della vettura (circolare ministeriale n. 178 del 16/11/1988). Se certe discriminazioni oramai fanno parte del passato, è opportuno chiarire che il merito va allo sviluppo della tecnologia, proprio perché diverse menomazioni fisiche hanno beneficiato di alcuni sofisticati aiuti che, fino a poco tempo fa, per lo meno nel nostro Paese, erano quasi impensabili.

Ritornando brevemente allo stato attuale, molte situazioni critiche per i minorati fisici sono ancora nascoste dietro una certa ottusità burocratica, camuffata come scrupolo per la sicurezza degli utenti della strada. Il che contraddice, per esempio, il fatto che i medici raramente consiglino ai patentati speciali di guidare un veicolo con un sedile comodo e adatto al tipo e al grado di infermità; che nessun articolo del Codice della strada faccia esplicito riferimento al comfort di guida, considerando che la postura, importante per tutti, maggiormente lo e' in presenza di certe patologie; che il Codice della strada italiano non preveda il rilascio della patente a coloro che sono infermi ai due arti superiori, come invece avviene in altri Paesi della Comunità Europea.

Anche se tutto ciò rappresenta qualche esempio d'incongruenza legislativa, il primo posto nella scala delle difficoltà per un allievo invalido è occupato dalla vettura e dai relativi adattamenti. C'è infatti da osservare che, secondo la circolare n. 148 del 30/10/1991 del Ministero dei Trasporti, le minorazioni invalidanti compatibili con la guida di un autoveicolo sono oltre 40 e pertanto anche le prescrizioni raggiungono o superano la suddetta cifra. Da qui la conseguenza che un patentato speciale non potrà recarsi presso il concessionario se non per un esame superficiale dell'auto (il colore, la linea, l'abitacolo), non certo per valutarne il piacere di guida o la generosità del motore, effettuando la classica prova su strada. Se poi non e' ancora in possesso del regolare documento di guida, il disabile dovrà prima esercitarsi con una vettura modificata secondo le prescrizioni e ciò comporta un logico e lungo allenamento prima di acquisire la necessaria padronanza del mezzo, poiché le auto multiadattate, peraltro in dotazione a pochissime scuole guida, presentano una serie di congegni ai quali non è facile abituarsi e molti dei quali inutili e ingombranti per la specifica minorazione dell'allievo.
Si ritorna quindi ai tempi della vecchia patente F, quando la vettura era stata preventivamente adattata per quel tipo e grado di invalidità e solamente per quella.

Purtroppo, in Italia sono rari i centri specializzati per questa problematica e da qui nascono i maggiori ostacoli al conseguimento della patente speciale di guida. Anche se la legislazione e le attrezzature tecniche fossero idonee a stimolare il desiderio di guidare una vettura, per il disabile esistono sempre alcuni disagi economici, oltre ai timori, legittimi sia nel diretto interessato sia nella sua famiglia, per le situazioni imprevedibili che a volte accompagnano l'uso dell'auto.

Le norme

La L. 11/88, all’art 2, comma 3 stabilisce che le patenti speciali C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all’esito degli accertamenti. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. I mutilati ed i minorati fisici non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente. Con l’entrata in vigore della L.11/88 e le conseguenti disposizioni, per ottenere l’idoneità alla guida è sufficiente che la persona disabile riesca a dimostrare di essere in grado di guidare, infatti è ora determinante la capacità motoria residua e la possibilità di guidare con l’ausilio di particolari dispositivi che sostituiscano la funzionalità di uno o più arti con idonee protesi, la cui funzionalità e/o individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla Commissione medica provinciale.

L’efficienza degli adattamenti dovrà essere poi verificata al momento del previsto collaudo del veicolo presso un Ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione. Tale collaudo verrà eseguito seguendo la procedura prevista dalla circolare del Ministero dei Trasporti 21/08/84.

L’accertamento delle condizioni psicofisiche e psicotecniche è effettuato da Commissioni mediche locali, costituite in ogni provincia presso le Aziende USL. La visita medica per accedere alle patenti speciali A, B, C, D, è regolata dall’art. 119 del nuovo codice della strada

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La L. 97/86 prevede che le persone disabili possono acquistare o cedere un veicolo, anche di importazione, di cilindrata fino a 2000 cc. se a benzina o fino a 2500 cc. se diesel con riduzione dell’aliquota IVA del 4% estendendo la riduzione dell’aliquota anche ai possessori di solo foglio rosa e anche a coloro che necessitano esclusivamente del cambio automatico; tale agevolazione non è ancora prevista per coloro che non potranno mai ottenere l’idoneità alla guida, ma necessitano di trasporto privato (non vedenti, portatori di gravissimi handicap); l’art. 27 della legge-quadro stabilisce che il beneficio della riduzione decade qualora la persona con handicap non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali entro un anno dalla data di acquisto del veicolo. In via generale si può godere dell’agevolazione sul pagamento dell’aliquota IVA ogni 4 anni, salvo che risulti dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) che l’auto acquistata, o importata, con aliquota ridotta entro i 4 anni, sia stata cancellata dallo stesso a norma del DPR 393/59 (nel caso di demolizione, distruzione.dietro riconsegna del libretto e delle targhe).


E’ possibile dedurre dal modello 740 l’acquisto della vettura effettuato da portatori di menomazione funzionale permanente. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle autovetture e per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione, con esclusione dei costi d’esercizio: tassa di possesso, premio assicurativo, carburante ed il lubrificante.
La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte od impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida.

Ai sensi della L.202/91 i soggetti che abbiano subito la perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa governativa di £ 30.000 annue sul possesso del telefono radio-mobile. Per godere dell’esenzione è necessario produrre all’ufficio Telecom una attestazione della menomazione rilasciata dal medico legale della USSL di appartenenza.

La circolare del Ministero dei trasporti 73/89 ribadisce che le patenti A, B e C speciali, che abbiano gli stessi requisiti della ex-F, vale a dire che contengono l’indicazione del tipo di adattamento, sono esenti dal bollo sulla patente.

L’ANGLAT, Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti, è impegnata nelle problematiche dei trasporti pubblici e oltre ad avere un ruolo attivo nel promuovere miglioramenti legislativi nel settore, fornisce tutta una serie di agevolazioni per quanto riguarda l’acquisto dell’auto, dei pneumatici, dell’abbonamento ACI, dei radiotelefoni, per soggiorni termali, assicurazioni, finanziamenti e mutui agevolati.

Per informazioni rivolgersi a: Agenzia generale Palumbo, Via Omata, 36 Nettuno (Roma), Tel 06/9881888.


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