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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

MEZZI PUBBLICI

La mobilità delle persone con handicap è favorita anche da diverse normative che riguardano l’uso dei mezzi pubblici, nonché da disposizioni della Legge-quadro.

1. ACCESSIBILITA’ E FACILITAZIONI

Per quanto riguarda l’uso dei mezzi di trasporto pubblico sono previsti:

accessibilità dei servizi di trasporto quali tram, metropolitane, ecc. (D.P.R. 384/78);

riserva di posti su tram, bus, treni, traghetti, ecc. (D.P.R. 384/78);

adeguamenti e modifiche di autobus adibiti al trasporto disabili (Legge 151/81);

disposizioni regionali (1) per favorire e facilitare l’uso dei mezzi di trasporto;

possibilità, a livello locale, di usufruire del servizio taxi gratuitamente o a tariffa ridotta;

condizioni particolari per alcune categorie di disabili (2).

1.1 Autobus e altri mezzi pubblici accessibili

Al fine di favorire l’accessibilità sui mezzi di trasporto sono state emanate da parte del Ministero dei Trasporti specifiche disposizioni:

D.M. Trasporti 2.10.1987

<<Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria>>;

- D.M. Trasporti 18 luglio 1991

<<caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché deambulanti>>.

In allegato a quest’ultimo sono riportate prescrizioni tecniche che riguardano l’installazione di pedane elevatrici, l’accesso all’uscita di emergenza da parte dei passeggeri in carrozzella, i sedili e gli spazi disponibili per persone con ridotta capacità motoria, lo stanziamento della carrozzella e i simboli di accessibilità da apporre internamente ed esternamente ai veicoli (3).

Regioni e trasporti

Le regioni per agevolare l’uso dei mezzi di trasporto da parte dei disabili hanno operato sul piano legislativo con l’emanazione di due tipologie di normative:

provvedimenti relativi a riduzioni tariffarie,

provvedimenti per favorire l’accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico.

Le prime disposizioni relative alle agevolazioni tariffarie risalgono agli inizi degli anni ottanta e sono ormai vigenti in tutte le regioni. Sono normative che, pur subendo modifiche nel corso degli anni, sono rimaste sostanzialmente invariate nell’impostazione e nei contenuti. Prevedono o la gratuità dell’uso dei mezzi di trasporto o la riduzione dei titoli di viaggio (biglietti, abbonamenti). I destinatari sono individuati tramite una scrupolosa divisione in categorie e la dettagliata indicazione di determinati requisiti (percentuale di invalidità, limiti di reddito….).

Le norme sull’accessibilità dei mezzi di trasporto e sull’eliminazione di ostacoli per la mobilità interna sono state emanate prevalentemente nel corso degli ultimi anni. Si tratta, in larga maggioranza, di disposizioni contenute in normative sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono norme che comunque si presentano con caratteri innovativi sia per la presenza di disposizioni di dettaglio e sia perché dispongono precisi interventi finalizzati ad un graduale ma effettivo superamento delle barriere presenti nei mezzi di trasporto.

Di particolare interesse sono le norme presenti in alcune regioni che prevedono anche iniziative per facilitare l’uso dei mezzi privati. Alcune di queste, superando i limiti della normativa statale, oltre a prevedere incentivi economici per l’adattabilità dei mezzi di trasporto dei disabili provvisti di patente, estendono tali benefici anche alle famiglie con disabili privi di patente.

(2)L’aliquota fissata dalla Legge 97/86 nella misura del 2% è stata elevata al 4% con l’art. 34 del decreto – legge n. 69 del 2/3/1989, convertito nella legge 27/4/1989 n. 154. Quest’ultima disposizione fissa la stessa aliquota per tutti gli ausili, strumenti e apparecchiature che facilitano la deambulazione e l’autonomia dei disabili.

(3) Il D.M. 18 luglio 1991 è stato sospeso nella sua efficacia con il D.M. 8 gennaio 1994

 

1.2 Mobilità e trasporti collettivi (L. 104/92, art.26)

Per favorire la mobilità delle persone handicappate con i mezzi pubblici, non sono mancate specifiche normative. Diverse di queste disposizioni, purtroppo, non sono state applicate pienamente. La Legge-quadro sull’handicap non poteva ignorare questo problema. Nell’art. 26, pertanto, detta precise disposizioni alle regioni e agli enti locali affinché intervengano adeguatamente in proposito. In particolare dispone che le regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge-quadro, elaborino piani di mobilità delle persone disabili, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani delle infrastrutture urbane. Precisa, altresì, che nelle elaborazioni di questi paini specifici, da coordinare con quelli di trasporto predisposti dai comuni, debbano essere previsti servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.

Nello stesso articolo si prevede, inoltre, che, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei Trasporti provveda all’omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario. Si stabilisce infine che, sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati, il Ministro dei Trasporti predisponga i capitolati d’appalto contenenti prescrizioni per adeguare i mezzi di trasporto su gomma, in corrispondenza con la loro sostituzione.

 

2. COME FARE

Uso dei mezzi di trasporto

In attesa che le norme della L. 104/92 trovino sollecita e completa applicazione a livello regionale, i disabili possono rivolgersi agli assessorati ai trasporti degli enti locali (comune, provincia, regione) per conoscere quali e quanti servizi sono disponibili sul territorio.


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