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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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La normativa a sostegno dell’integrazione scolastica

di Salvatore Nocera

 

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Un diritto esteso ad ogni tipo di scuola

            La normativa sino alla sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale era riuscita ad evidenziare i tratti essenziali del diritto all’integrazione, che però non era unanimemente riconosciuto, neppure dalla stessa Magistratura, che ancora nel 1981 dubitava dell’esistenza di un tale diritto in una sentenza della Cassazione. Ma la sentenza della Corte Costituzionale non solo ha affermato tale diritto pieno e incondizionato per la scuola dell’obbligo, bensì lo esteso anche alle scuole superiori, con l’affermazione di principi validi per le scuole di ogni ordine e grado e per l’università, per le quali la legge n. 17/99 esplicita una serie di opportunità ulteriori.

            Questa sentenza è importante perché, nell’affermare il diritto pieno e incondizionato all’integrazione scolastica, sovverte un orientamento giurisprudenziale consolidato in senso contrario, affermato precedentemente sia dalla Corte di Cassazione che dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

            Alla luce di tale sentenza si comprende l’effettivo senso della legge n. 104/92, legge quadro sui diritti delle persone handicappate, e tutta la successiva normativa legislativa ordinaria, amministrativa e la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito.

 

Le leggi rilevanti

                        Così la legge n. 425/97 esplicita il diritto a partecipare agli esami finali si stato; la legge n. 449/97 all’art. 40 esplicita il principio a ottenere insegnanti per le attività di sostegno, anche in deroga alle nomine in organico di diritto; la legge n. 59/97 e il conseguente decreto legislativo n. 112/98 ripartiscono le competenze amministrative e finanziarie fra comuni e province per il <<supporto organizzativo>> all’integrazione scolastica; la legge n. 9/99 estende anche agli alunni con disabilità il diritto all’innalzamento dell’obbligo scolastico e l’art. 68 della legge n. 144/99 vi aggiunge il diritto all’obbligo formativo; la legge n. 62/00 assicura l’integrazione scolastica anche nelle scuole paritarie non statali e la legge n. 69/00 garantisce fondi appositi per l’integrazione, nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa; la legge n. 328/00 espressamente all’art. 14 esplicita l’obbligo del comune alla presa in carico del progetto globale di vita delle persone con disabilità a partire dall’ambito prescolare e scolastico; la legge costituzionale n. 3/01, nel devolvere alle regioni ulteriori competenze in campo scolastico e socio assistenziale, fissa il principio del mantenimento allo stato di formulazione dei <<livelli essenziali delle prestazioni>>, in modo da evitare che l’accentuarsi delle diversificazioni normative conseguenti al crescente decentramento potesse ridurre per le fasce deboli, tra le quali ad esempio gli alunni con disabilità, la tutela in concreto dei diritti fondamentali, tra i quali quello allo studio.

            E infatti le due finanziarie approvate con legge n. 488/01 (art. 23) e legge n. 289/02 (art. 35) hanno riconfermato tutte le tutele sancite nelle leggi precedenti.

            Conseguentemente, tutte le norme amministrative hanno evidenziato sempre più i principi sanciti nelle norme primarie. Così il Regolamento per gli esami di stato, approvato con D.P.R. n. 323/98, che consente la partecipazione agli esami anche di alunni con handicap intellettivo al solo fine del conseguimento di un attestato che certifichi il conseguimento di crediti formativi; così le varie ordinanze sulla valutazione e gli scrutini ribadiscono il diritto allo svolgimento di programmi anche differenziati e l’ordinanza ministeriale n. 90/01 consente nell’art. 11, comma 12, e art. 14, comma 15, il diritto all’iscrizione alle scuole superiori anche di alunni con disabilità intellettiva al fine di non perdere il rapporto col gruppo-classe e di ottenere la certificazione dei crediti formativi maturati.

 

Nuovi interventi della suprema Corte

            In tutto ciò non può non cogliersi la vis espansiva della espansiva della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale. Ma la stessa Corte è tornata più volte nel 2001 e nel 2002 a riaffermare il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Così la sentenza n. 226/01 (commento), nel vietare la frequenza dei corsi mattutini della scuola dell’obbligo agli alunni con e senza handicap ultra 18enni, riafferma il loro diritto alla frequenza dei corsi serali per adulti, con tutte le garanzia  riconosciute agli alunni con disabilità (diagnosi funzionale dell’Unità multidisciplinare dell’azienda ASL e collaborazione degli operatori sociosanitari alla stesura del Profilo dinamico funzionale e del Progetto educativo personalizzato ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge n. 104/92; numero massimo di alunni per classe ai sensi del D.M. 141/99; deroghe nelle nomine di docenti per il sostegno ai sensi dell’art. 41 del D.M. n. 331/98, trasporto gratuito a scuola ai sensi dell’art. 28, comma 1, legge n. 118/71; nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione ai sensi dell’art. 13, comma3, legge 104/92).

            Da osservare che la Corte, al fine di dichiarare la rilevanza della propria decisione sul processo, in cui era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, fa un’affermazione mai evidenziata con tanta chiarezza in altre sentenze. La Corte afferma che per gli alunni con disabilità l’obbligo scolastico si adempie solo nelle classi comuni e non è sufficiente la cosiddetta <<scuola domestica>>, cioè la scolarizzazione a casa, dal momento che questa priva l’alunno delle opportunità relazionali che l’art. 12, comma 3, della legge n. 104/92 pone come finalità dell’integrazione scolastica.

            Ma pure il Consiglio di stato con la sentenza n. 245/01 ha esplicitato il principio della qualità e dell’efficacia degli interventi per l’integrazione scolastica, avendo stabilito che qualora un insegnante nominato per il sostegno all’integrazione non sia in concreto in grado di rispondere ai bisogni educativi specifici dell’alunno, l’amministrazione scolastica deve nominare altro docente più idoneo, anche non tenendo conto delle graduatorie, che sono previste per favorire i non per impedire il diritto allo studio.

            E anche la Magistratura di merito ha ulteriormente chiarito i contorni e il contenuto della tutela giuridica degli alunni con disabilità. Così il Tribunale di Roma con sentenza interlocutoria n. 2779/02 ha stabilito che l’azienda ASL debba nominare un infermiere per tutta la durata dell’orario scolastico, nel caso di un alunno con crisi epilettiche, onde intervenire immediatamente a tutela della salute.

 

Un solo modo per secolarizzare gli alunni disabili

            Da notare che l’azienda ASL che offriva di far frequentare all’alunno una scuola speciale ad essa annessa, il Tribunale ha fatto osservare che per la legge Italiana l’unico modo di scolarizzazione per gli alunni con disabilità è quello dell’integrazione nelle scuole comuni.

            E ancora il Tar Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza  sospensiva del dicembre 2002 ha stabilito che la provincia è tenuta al trasporto a scuola degli alunni con handicap frequentanti le scuole superiori, in forza del disposto dell’art. 139 del decreto legislativo n. 112/98, e l’istituzione scolastica autonoma è tenuta a garantire l’assistenza materiale e igienica per gli alunni con handicap, in forza del contratto collettivo nazionale del 2001 e della Nota ministeriale prot. N. 3390/01.

            E da ultimo il Tribunale di Roma nel procedimento ex art. 700 cpc (codice di procedura civile) n. 79789/02 con ordinanza del 19 dicembre 2002 ha stabilito che un alunno con disabilità intellettiva grave ha diritto a ottenere un docente per il sostegno per tutte le ore del lavoro scolastico.

 

Da Studi Zancan – Politiche e servizi alle persone maggio-giugno 2003 n. 3
Rivista bimestrale della Fondazione Zancan


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