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Riconosciuto il diritto all’integrazione oltre il 18mo anno di età



L’INPS con la Circolare n. 157/02 ha applicato la Sentenza della Corte costituzionale n. 329/02 con la quale si riconosce alla persona con disabilità ultradiciottenne che studia il diritto all’assegno d’invalidità riconosciuto solo alle persone con invalidità superiore ai due terzi "non collocati al lavoro".

Il problema era nato perché un alunno con disabilità frequentante le scuole superiori aveva rivendicato il diritto all’assegno di invalidità che l’art. 13 comma 1 della L. n. 118/71 riconosce esclusivamente alle persone ultradiciottenni "non collocate al lavoro". Sino ad oggi la disoccupazione di tali persone si provava esclusivamente con l’iscrizione alle liste di collocamento speciale, che però era incompatibile con l’attività di studio. Il Tribunale di Lucca aveva sollevato la questione di costituzionalità rispetto a tale norma. La Corte ha però negato la censura di incostituzionalità, interpretando però in modo nuovo il termine "incollocamento al lavoro".
La Corte ha sostenuto che ritenere unico mezzo di prova l’iscrizione nelle liste speciali è contrario al valore meramente dichiarativo e non costitutivo di tali liste ed allo spirito della L. n. 68/99 sul collocamento mirato, che punta non tanto all’iscrizione nelle liste, quando al progetto mirato all’inserimento lavorativo.


Alla luce di questi ragionamenti la Corte ha ritenuto che il termine "non collocati al lavoro" comprenda anche l’ipotesi di mancato collocamento a causa dell’esercizio del diritto allo studio.

Qui interessa non solo l’aspetto principale per cui la Corte ha riconosciuto agli studenti ultradiciottenni il diritto all’assegno d’invalidità, ma anche il non meno rilevante principio che le persone con handicap hanno diritto allo studio oltre il diciottesimo anno di età, considerando l’esercizio di tale diritto come causa legittima di disoccupazione lavorativa.
Questa è la riaffermazione forte del diritto all’integrazione scolastica, che taluni vorrebbe limitare al diciottesimo anno di età e che la Corte costituzionale aveva già affermato con la sentenza n. 226/01.

L’INPS con la Circolare n. 157/02 prende atto di ciò riconoscendo l’assegno di invalidità per mancato collocamento, prima sempre negato, anche agli studenti disabili ultradiciottenni.


Roma, 21 novembre 2002

Salvatore Nocera

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