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Confermati in organico di diritto per l’a.s. 2006/2007 il numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità.

La circolare n.10 del 28/01/06, nel trasmettere lo schema di decreto ministeriale sull’organico di diritto per i docenti, conferma tutta la normativa preesistente in materia di integrazione scolastica, ed in particolare l’art.40 della legge 449/97, l’art.26 della legge 448/98 e l’art. 41 del decreto 331/98 sulle deroghe in organico di fatto per il sostegno, nonché il decreto ministeriale 141/99 sul numero massimo di 25 alunni per la costituzione delle prime classi in presenza di un compagno con disabilità, e su un numero massimo di 20 alunni per la costituzione delle prime classi in presenza di più di un alunno.

Dal momento che lo stesso decreto prevede però che negli anni successivi al primo le classi che si siano di molto ridotte di numero possano essere accorpate, occorre ribadire il principio fissato per le prime classi e cioè che, anche in caso di accorpamento non possano essere superati quei limiti massimi di alunni per classe.

Non impressioni il numero scarso di posti in organico di diritto indicato nella Tabella E, allegata al decreto, giacchè esso è legato al rapporto 1 posto ogni 138 alunni comunque frequentanti, mentre in organico di fatto il numero dei posti di sostegno annualmente quasi raddoppia. Ciò garantisce il diritto alle deroghe, ma purtroppo non la continuità didattica.

28 marzo 2006

Salvatore Nocera

 


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