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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

LE FAMIGLIE DEBBONO ESSERE AIUTATE A RIVENDICARE I DIRITTI SCOLASTICI DEI PROPRI FIGLI CON DISABILITA’

 

            Sempre più frequentemente, le famiglie si trovano di fronte al rifiuto di Comuni e Provincie a fornire loro il supporto organizzativo per l’integrazione scolastica dei figlioli, consistente, fra l’altro, nel trasporto gratuito a scuola, nell’assegnazione di un assistente per l’autonomia e la comunicazione, nei casi individuati nella diagnosi funzionale e nel Piano educativo individualizzato.

            Ciò anche a causa dei drastici tagli ai trasferimenti finanziari agli Enti locali da parte del governo, che però  sono problemi interni fra enti pubblici che non possono assolutamente ridurre i diritti dei cittadini, costituzionalmente riconosciuti.

            Si ritiene pertanto di fare cosa gradita alle famiglie,offrendo loro alcune tracce facsimili di lettere da inviare , a seconda dei casi, ai Comuni o alle province, per chiedere quanto spetta per legge.

            Ovviamente, trattandosi di “tracce”, i singoli interessati possono modificare , a seconda dei casi, il contenuto concreto delle lettere da inviare.


Al Sindaco del Comune di

OGGETTO: richiesta di assistente gratuito per l’autonomia del proprio figlio, certificato con handicap grave, frequentante la scuola dell’obbligo ……………

            I sottoscritti genitori del minore……, di cui all’oggetto, insistono nella richiesta di ottenere gratuitamente un assistente educativo a scuola, ai sensi dell’art 13 comma 3 Ln. 104/92..n.

Sino all’a.s. 2003/04, ciò era avvenuto normalmente. L’anno scorso il Comune, senza pavviso, aveva chiesto a fine anno una compartecipazione economica ai costi del servizio, poi rientrata.

            All’inizio del corrente anno scolastico, il Comune ha rinnovato la richiesta di compartecipazione al costo del servizio.

In proposito si fa presente che il proprio figliolo per poter frequentare utilmente la scuola dell’obbligo, come tutti i compagni, necessita sia di un insegnante di sostegno, sia di un assistente per l’autonomia.Senza tali persone, il figliolo, il cui diritto allo studio è stato garantito dalla sentenza della corte costituzionale n. 215/87 e dall’art 12 e 13 della L.n. 104/92, non è  in grado di frequentare la scuola, rimanendo così inadempiente all’obbligo scolastico.

Proprio per garantire le pari opportunità coi compagni, la normativa ha assicurato il diritto alla presenza di queste persone, in attuazione dell’art 3 della Costituzione.

Se egli dovesse pagare, sia pure in parte tali persone, verrebbe mmeno la pari opportunità e ll’eguaglianza coi compagni non disabili.

A riprova di quanto detto, l’art 14 della L.n. 328/00 stabilisce che il Comune di residenza della persona con disabilità è responsabile del progetto di vita della stessa dall’asilo-nido in poi.

Pertanto i sottoscritti chiedono che il Comune voglia assicurare l’assistenza gratuita a scuola al proprio figliolo, come avviene per l’insegnante di sostegno, poiché, diversamente, il diritto allo studio del proprio figlio non sarebbe più tale, ma verrebbe subordinato alla discrezionalità dei singoli Comuni circa la richiesta o meno di contribuzione economica con palese discriminazione rispetto ai compagni non disabili, che tali costi non debbono subire per fruire dello stesso identico diritto.

Né si dica che il figliolo gode dell’indennità di frequenza, perché tale piccola somma serve a numerosi altri costi , relativi al trasporto, all’assistenza pomeridiana nello studio, per lò svolgimento di attività parascolastiche necessarie a non fargli perdere i livelli di autonomia personale e sociale faticosamente raggiunti.

I Si rimane in attesa dell’immediata assegnazione dell’assistente gratuito richiesto e si fa presente  che in mancanza dell’assegnazione di quanto spettante per legge, ci si vedrà costretti a rivolgersi alla Magistratura.                                                                                                                              Si porgono distinti saluti.

            Data e firma

 


                        AL PRESIDENTE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

OGGETTO: sostegno organizzativo gratuito all’integrazione  di alunni con disabilità nelle scuole superiori.

            L’art 139 del decreto legislativo n. 112/98 stabilisce che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica è a carico dei comuni per la scuola materna , elementare  e media, mentre è a carico delle province per la scuola superiore.                                                           

Alcune Province ritengono la parte della norma concernente le Province, meramente ripetitiva delle competenze già  loro  attribuite cioè esclusivamente l’assistenza educativa per gli alunni con disabilità sensoriali, di cui alla L.n. 67/93, negando così di fornire supporto organizzativo e cioè trasporto gratuito ed  assistenza educativa agli alunni con altre tipologie di minorazioni.A sostegno di questa loro tesi invocano la Circolare del ministero dell’interno n. 18/99, che avallerebbe questa interpretazione restrittiva.

Se così fosse, non si comprende che senso avrebbe un’apposita disposizione, l’art 139 confermativa di una precedente, mentre invece , con tale norma,  si ridisegna il quadro generale delle competenze socio assistenziali ed educative fra Comuni e province.

Comunque, la C NM n. 18/99 è un'interpretazione del Ministero e non tiene conto  né della Legge costituzionale n. 3/01 che ha totalmente spogliato il Ministero dell’interno della materia dei servizi sociali ,attribuendola pienamente alle Regioni, né      della sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale sul diritto pieno ed incondizionato degli alunni con handicap a frequentare le scuole superiori, senza alcuna discriminazione, neppure economica, coi compagni non disabili, che non hanno bisogno ( e quindi non debbono pagarseli) dei servizi necessari per l’integrazione scolastica.

Alla luce di tale sentenza, è da ritenere che vada riveduta l'interpretazione restrittiva fornita dal ministero all'art 139 del dlgs 112/98, dal momento che tale disposizione effettua una divisione netta dei compiti fra Comuni e province con riguardo all'integrazione scolastica.

            Inoltre a proposito della sentenza, essa ha dichiarato incostituzionale il comma 3 dell’art 28 della L.n. 118/71, perché non garantiva agli alunni con disabilità gli stessi diritti dei compagni degli altri ordini di scuola, precisando che tutti i soggetti pubblici, tenuti per legge a prestare servizi e supporto per l’attuazione del diritto allo studio, sono tenuti ad intervenire , ciascuno secondo le rispettive competenze.

            Pertanto , così come a tale sentenza si è immediatamente adeguata l’Amministrazione scolastica, fornendo gli insegnanti per il sostegno didattico, come prestazione obbligatoriamente dovuta, non si vede, perché le Province non debbano anch’esse adeguarsi al dispositivo della Corte costituzionale.

            Quanto alla lagnanza di alcune Province , secondo la quale, esse per adempiere al nuovo disposto normativo, occorrerebbe un adeguato trasferimento alle province dei mezzi finanziari per svolgere questi nuovi compiti, prima svolti dai comuni, essa è  eventualmente, questione interna  fra Provincie e regioni, che non può in nessun modo condizionare la immediata realizzazione di diritti costituzionalmente garantiti.    

E’ inoltre da ritenere di  nessun rilievo  il riferimento  effettuato da alcune Province all'art 9 della L.n. 104/92, che impone ai Comuni il servizio di aiuto personale, perché  tale norma non riguarda i normali servizi scolastici ed extra scolastici, ma un aiuto straordinario.                      Altrettanto inesatto è da ritenere il rinvio fatto da alcune province  all’art 14 della L.n. 328/00, che impone ai Comuni la responsabilità del progetto globale di vita delle persone con disabiluità dagli asili-nido poi. E’ da ritenere che tale norma vada interpretata ,  in senso logico e non letterale, dal momento che il progetto globale di vita delle persone con disabilità non può realizzarsi solo con i servizi di competenza dei Comuni, ma debbono necessariamente intervenire anche servizi di competenza delle AASSLL e dell'Amministrazione scolastica, che l’art 14 non potrebbe in nessun modo  aver posto a carico dei comuni, sottraendoli ai rispettivi titolari.

    Comunque una decisione del TAR Sicilia di qualche anno fà ha condannato la provincia di Milano a fornire assistenti per l'autonomia ad un alunno con minorazioni diverse dalle sensoriali ed il trasporto gratuito a scuola. Una recensione breve della decisione si rinviene sul sito www.aipd.it e la sentenza sul sito di Edscuola: https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ortarct_221202.pdf

            Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, si insiste per la richiesta della fornitura gratuita  da parte della provincia dei servizi di trasporto, di assistenza per l’autonomia e la comunicazione e di tutti quelli che assicurino il supporto organizzativo all’integrazione nelle scuole superiori, precisando che, ove l’Amministrazione provinciale non si ritenga convinta della bontà delle  argomentazioni qui esposte, ci si vedrà costretti a rivolgersi alla Magistratura per la salvaguardia dei diritti violati.

            In attesa di un’immediata risposta, si porgono distinti saluti.

                                               Data e firma

 


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