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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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PER IL TAR E’ ILLEGITTIMA LA PRESENZA DI DUE ALUNNI DISABILI  NELLA STESSA CLASSE

            La Terza Sezione del TAR  del Lazio  con sentenza dell'11 Aprile 2007 ha dichiarato illegittima la presenza di due alunni disabili, di cui uno grave, nella stessa classe composta da più di 20 alunni, applicando il d m n. 141/99.

            La decisione, provocata da un ricorso patrocinato dagli avv. Amoroso e Cardona,  si segnala perché  viene dato rilievo  al dm n. 141/99, sulla composizione delle classi  frequentate anche da alunni con disabilità, che non debbono superare i 20 alunni , fra i quali   uno solo , in situazione di gravit eccezionalmente possono aversi due alunni  “ non gravi” .

La sentenza ha anche affrontato e risolto l’obbligo dei Comuni di fornire assistenti per l’autonomia e la comunicazione, non generici, ma specificamente formati ed ha ribadito l’obbligo delle singole istituzioni scolastiche di garantire la presenza di collaboratori e collaboratrici scolastiche , formate per l’assistenza igienica degli alunni con disabilità.

Ma analizziamo i tre diversi ,importanti aspetti:

1-                           Il d m n. 141/99 era stato emanato per correggere il d m n. 331/98, col fine esplicito di consentire  a tutto il Consiglio di classe ( docente di sostegno e docenti curricolari) di potersi meglio occupare dell’integrazione dell’alunno con disabilità, avendo un minor numero di alunni in classe.

Nella prassi l’Amministrazione scolastica, per motivi di tagli alla spesa pubblica, aveva consentito l’abbattimento dei paletti di 20 alunni , di cui al massimo di due alunni “non gravi. Poi, incoraggiata dalle mancate reazioni a questa prassi illegittima, con la C M n.19/07 aveva addirittura legittimata questa illegalità, portando a 22 il numero massimo di alunni di tali classi, e portando a 27 il numero massimo degli alunni nelle classi frequentate da un solo alunno con disabilità.

Questa sentenza viene a mettere ordine, condannando anche l’Amministrazione scolastica al  pagamento delle spese di causa. E l’Amministrazione non ha neppure dedotto a sua difesa la recente circolare n. 19/07, perché anche questa sarebbe stata dichiarata illegittima, come la FISH ha subito sostenuto, sia perché non si può  modificare un decreto con una semplice circolare, sia perché essa è in contrasto con l’affermazione contenuta nell’art 1 comma 605 lettera “b” della legge finanziaria n. 296/06 circa l’obbligo  di garantire agli alunni con disabilità il rispetto “ delle loro  effettive esigenze”

2- La sentenza ribadisce l’obbligo per i Comuni di assegnare  alle scuole    dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado,assistenti per l’autonomia e la comunicazione,  specificamente formati,     in forza dell’art 13 comma 3 L.n. 104/92.E  ciò , disattendendo la richiesta del Comune di Roma di estromissione dal processo,poiché egli deve, ove necessario, garantire servizi sociali ed educativi ai sensi dell’art 40 della legge-quadro n. 104/92.

3- Infine la sentenza riafferma l’obbligo    poco rispettato nella prassi,  delle scuole di assegnare “bidelli e  bidelle “ formati per assicurare, ove necessario, l’assistenza igienica agli alunni con disabilità. Ciò in base al Contratto collettivo  di lavoro della scuola del  2003 art 47,48,allegato “A”.Per questo personale c’è l’obbligo di frequentare un breve corso di aggiornamento e scatta il  diritto ad un aumento di stipendio, che diviene pensionabile.

4- La sentenza non fa alcun cenno all’obbligo della presa in carico dell’integrazione da parte dei docenti curricolari. Essa punta solo sugli insegnanti di sostegno e sugli assistenti.

Evidentemente , sino a  quando l’Amministrazione non sarà in grado di dimostrare che anche questi docenti , specie nelle scuole secondarie, sono preparati ed intervengono attivamente,  vedremo sentenze che aumenteranno sempre di più il numero delle ore di sostegno, a garanzia del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

            Roma 20 Ottobre 2007 – Salvatore Nocera


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