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Precedenze nei trasferimenti del personale scolastico per assistenza a familiari con handicap

Il Contratto Integrativo Nazionale sulla mobilità per l’’a.s. 2001/2002, del 27/1/2000 recentemente integrato con il C.C.D.N. del 18/1/2001, all’art. 10 comma 2 regola come segue la precedenza nei trasferimenti a causa di assistenza a familiari con handicap "ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, non è più destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare in situazione di handicap il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal C.C.N.D. sulla mobilità annuale".

Le persone interessate a far valere la precedenza debbono documentare:

1. il rapporto di parentela con autocertificazione ai sensi della L. 15/68 o certificazione anagrafica;

2. che la persona assistita sia con handicap in situazione di gravità; ciò può avvenire solo con l’apposita certificazione medico-legale rilasciata dalla Commissione della ASL ai sensi dell’art. 3 comma 3 e art. 4 della L. 104/92; da tale certificazione deve risultare anche "la necessità di un’assistenza continuativa, globale e permanente";

3. che la persona assistita non sia ricoverata stabilmente in un istituto, tramite autocertificazione.

"L’assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 dovrà essere effettivamente svolta all’atto della presentazione della domanda di mobilità o al momento dell’individuazione della situazione di soprannumerarietà."
Qualora il trasferimento sia stato "condizionato al permanere dell’assistenza per un quinquennio" deve rinnovare entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di trasferimento, un’autocertificazione circa la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla precedenza.

Le precedenze dovute all’assistenza a familiari con handicap in situazione di gravità non valgono, per i trasferimenti a domanda o per quelli d’ufficio a seguito di soprannumerarietà, per i movimenti nell’ambito dello stesso comune.

Non occorre che la persona assistita sia convivente con chi la assiste. Ciò in forza della modifica all’art.33 L. 104/92 introdotta con l’art. 20 L. 53/2000.

 

Roma, 9 gennaio 2001

Salvatore Nocera
Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica


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