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Provvidenze economiche e limiti reddituali

L’INPS ha diramato tre messaggi che riassumono gli iter che l’istituto intende adottare relativamente alle situazioni in cui gli invalidi civili superino i limiti di reddito previsti per la concessione delle relative provvidenze economiche (pensioni, indennità e assegni). I messaggi sono il n. 18703 del 14 giugno 2004, oltre al n. 20901 e 20902 del 2 luglio 2004. Si fa notare che il primo e l’ultimo messaggio sono perfettamente identici: se ne ignora il motivo.

Gli iter sono riassumibili in tre fattispecie, anche se il messaggio 20901 di fatto sembra rendere inapplicabili, momentaneamente, queste indicazioni rispetto all’obbligo delle visite di accertamento sanitario.

Non concessione delle provvidenze

La prima fattispecie è riconducibile ai casi in cui, per la prima volta una persona richieda l’accertamento delle minorazioni civili e queste vengano riconosciute in misura tale da consentire la possibile concessione delle relative provvidenze economiche. Se il limite reddituale previsto dalla normativa vigente viene superato, tuttavia, le provvidenze economiche non verranno concesse.

Nell’ipotesi in cui il reddito personale rientri successivamente nei limiti previsti, l’interessato dovrà presentare una nuova istanza a seguito della quale verrà sottoposto a nuova visita e a nuovo accertamento reddituale. L’obbligo della nuova visita, come diciamo più avanti, sarebbe - per il momento - inapplicabile.
Nel caso entrambi gli accertamenti siano positivi, la provvidenza decorre dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.

Revoca delle provvidenze

Se successivamente alla concessione delle provvidenze economiche, l’interessato supera i limiti con introiti destinati ad incidere stabilmente sul proprio reddito personale (redditi da lavoro, nuove pensioni ecc.), le provvidenze economiche vengono revocate.

Nel caso in cui il reddito rientri nei limiti previsti, l’interessato deve presentare nuova istanza di accertamento e verrà sottoposto a nuova visita e ad accertamento reddituale. L’obbligo della nuova visita, come diciamo più avanti, sarebbe - per il momento - inapplicabile.

Nel caso entrambi gli accertamenti siano positivi, la provvidenza decorre dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.

Sospensione delle provvidenze

Se successivamente alla concessione delle provvidenze economiche, l’interessato supera i limiti con introiti destinati a non incidere stabilmente sul proprio reddito personale (liquidazione TFR, arretrati a vario titolo ecc.), le provvidenze economiche vengono sospese.

Nel caso in cui si supponga che il reddito rientri nei limiti previsti, l’interessato deve presentare istanza per la concessione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a cui ritiene di rientrare nel limiti reddituali.
Non verrà sottoposto, in questo caso, a nuova visita di accertamento sanitario.

La provvidenza decorre dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda, cioè dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti reddituali.

Iter di concessione pluriennale

Nelle ipotesi in cui l’iter di concessione si sia protratto per più anni e qualora il limite reddituale annuo riferito alla data della domanda risultasse superato, la provvidenza stessa sarà concessa dall’inizio dell’anno in cui il requisito reddituale risulta soddisfatto.

In questo caso non è necessario, per l’interessato, presentare nuovamente domanda né venire sottoposto nuovamente a visita.

Disabilità gravi e permanenti

L’INPS ricorda che il comma 7 dell’articolo 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede che “I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità”.

In tal senso questi soggetti non dovrebbero nemmeno essere sottoposti alle visite di accertamento previste nelle ipotesi di superamento dei limiti reddituali.

Si ricorda però che le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo dovranno essere individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, che indicherà anche la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali “qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l’invalidità”.
Il messaggio 20901 precisa (in modo non chiaro, all’ultimo periodo, ma non sembra possibile dedurre diversamente) che l’INPS, nei casi in cui il precedente superamento dei limiti di reddito abbia prodotto non concessione o revoca, procede alla successiva concessione delle provvidenze economiche sulla scorta di una nuova domanda dell’interessato. L’INPS tuttavia, mancando il Decreto che definisce i criteri per l’individuazione delle patologie gravi e permanenti, si limita alla verifica che la posizione reddituale rientri, per l’anno di competenza, nei limiti fissati dalla normativa, senza richiedere un nuovo accertamento sanitario.
Nella sostanza “al fine di evitare che soggetti affetti da tali patologie, sopportino ulteriori e gravosi disagi per una nuova visita medico-legale sottesa ad accertare la persistenza dei requisiti sanitari”, l’INPS non richiede la ripetizione degli accertamenti sanitari per nessun invalido a cui sia sta precedentemente revocata o non concessa la relativa provvidenza economica.

Gli eventuali controlli sanitari sono demandati alle ASL che riceveranno dalla stessa INPS gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche.

È facile supporre che le ASL, non disponendo al pari dell’INPS di alcuna indicazione di legge per individuare le patologie gravi e permanenti, ignoreranno, per ora almeno, gli elenchi inviati dall’INPS per non rendersi protagoniste di disparità e contenziosi che l’Istituto ha giustamente evitato.

Ripetibilità delle provvidenze

A completare il quadro relativo ai limiti reddituali, il messaggio INPS 25277 del 9 agosto 2004, riprende le disposizioni dell’articolo 42, comma 5, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

Questo prevede che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.

Si tratta di una sorta di “sanatoria” per cui non verranno recuperati i ratei delle provvidenze percepite dai minorati civili pur in presenza di superamento dei limiti reddituali. Le provvidenze attualmente erogate in presenza di superamento dei limiti reddituali saranno ovviamente sospese.

19 agosto 2004

Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale


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