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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 
"Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n°297"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 22 marzo 2000, n.69;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
SENTITE in data 27 febbraio 2001 le organizzazioni sindacali. maggiormente rappresentative;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso in data 1 marzo 2001;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del ………….;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del ………….;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………….;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e della funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente Regolamento

Art. 1
(Enti nazionali per il supporto all'integrazione dei minorati dell'udito e della vista)

1. Le scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II,capo III del testo unico approvato con decreto legislativo - 16 aprile 1994, n.297 - con esclusione della scuola nazionale professionale di massofisioterapia di Firenze, di cui all'articolo 68 del medesimo testo umico e già ricompresa nell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica - 1 giugno 1970, n.1400 - sono riordinati, a norma dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, secondo quanto previsto dal presente regolamento, come Enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati dell'udito e della vista.
2. Gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo confluiscono in un unico ente denominato "Ente nazionale di. supporto per l'integrazione dei sordomuti", fatto salvo - per l'Istituto statale di sordomuti di Palermo - quanto
previsto dall'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. L'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è trasformato in "Ente nazionale di supporto per 1'integrazione dei minorati della vista Augusto Romagnoli"..
4. Gli enti di cui ai commi 2 e 3, di seguito denominati Enti, sono dotati di personalità giuridica e di autonomi, e sono sottoposti alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione.
5. Il regolamento interno di cui all'articolo 13 può precedere l'articolazione degli Enti in centri regionali, interregionali o territoriali in relazione alle concrete esigenze dell'attività di supporto a all'autonomia delle itituzioni solastiche,
6. Sono soppressi i convitti e le scuole speciali annessi agli Istituti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 2
(Compiti degli Enti)


l. Ai fini di cui all'articolo 1, e nel quadro dell'attuazione dei principi sull'integrazione di cui alla legge - 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni gli Enti svolgono, in relazione ai rispettivi settori di attività, i seguenti compiti:
a) studio, ricerca e documentazione sui metodi di insegnamento é sugli strumenti didattici che possono favorire l'educazione e l'integrazione dei minorati sensoriali, anche in collaborazione con le istituzioni di altri Paesi, in particolare di quelli dell'Unione europea;
b) informazione, assistenza e consulenza a scuole, famiglie, operatori delle istituzioni socio-sanitarie, enti ed organismi interessati all'istruzione ed alla formazione dei minorati sensoriali;
c) monitoraggio delle esperienze delle scuole che accolgono alunni minorati sensoriali e raccolta della relativa documentazione;
d) collaborazione e partecipazione alla formazione e aggiornamento del personale della scuola e, per quanto riguarda l'Ente "Augusto Romagnoli", formazione di docenti specializzati nella produzione dei libri in caratteri Braille;
e) collaborazione, anche in convenzione, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le università ed ogni altro centro o ente di ricerca italiano e straniero in materia di metodologie didattiche,.linguaggi e nuove tecnologie di comunicazione per i minorati della vista e , dell'udito, nonché. con le associazioni nazionali dei minorati della vista e dell'udito che presentano i requisiti di cui alla legge 19 novembre 1987, n.476;
f) gestione di un archivio didattico e legislativo di settore, in collegamento con l'Istituto Nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258; gestione di una banca dati di scuole,.di centri specializzati, di associazioni e di ogni altra risorsa del territorio in materia di educazione, formazione ed assistenza a favore dei minorati sensoriali; gestione di un archivio delle modalità linguistico-espressive, fra cui la lingua dei segni, la lingua orale parlata ed ogni modalità utile allo sviluppo globale della persona sorda;
g) collaborazione con l'Istituto Nazionale per la valutazione .del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo1 del predetto decreto legislativo n.258 del 1999, per la predisposizione di procedure e metodi per l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche nel raggiungimento degli obiettivi formativi dei minorati sensoriali, nel quadro dell'integrazione di cui alla legge n.104 del 1992;
h) assistenza e realizzazione di progetti di cooperazione comunitaria nell'ambito dell'Unione europea;
i)fornitura alle scuole di materiali e programmi da utilizzare nell':insegnamento o nella formazione e aggiornamento del personale, ed assistenza per l'uso dei predetti materiali e programmi.
2Gli enti sviluppano 1e seguenti aree comuni. di ricerca: .
- studio delle abilità cognitive, motorie,. comunicative, linguistiche e relazionali di bambini minorati dell'udito e della vista nelle prime fasi evolutive, allo scopo di individuare strategie educative da attuare nel corso della sviluppo;
- studio dei processi di insegnamento e apprendimento con particolare riferimento. alle. difficoltà che gli alunni possono incontrare in ambiti specifici, e di metodologie didattiche di supporto; . . . .
- elaborazione di metodologie e protocolli di valutazione delle competenze cognitive, comunicative, linguistiche, relazionali di alunni minorati dell'udito e - della vista;
- creazione e utilizzo di nuove tecnologie multimediali per persone con . minorazione sensoriale;
- studio degli atteggiamenti e dei comportamenti dei singoli e dei gruppi nelle interrelazioni in cui sono coinvolti;
- indagine sulle modalità di integrazione degli alunni con minorazione
sensoriale nei vari gradi e ordini scolastici;
- individuazione di nuovi ambiti di formazione professionale e di lavoro specifici per minorati sensoriali.

Art. 3
(Convenzioni, accordi di rete e collaborazione tra gli enti)


1. Gli Enti collaborano con le scuole, attraverso apposite convenzioni per la realizzazione di iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, previste dall'articolo 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 e partecipano. agli accordi di rete di cui all'articolo 7 del medesimo decreto. Essi collaborano altresì all'attuazione dei progetti di inserimento o di integrazione scolastica per il successo formativo dei minorati sensoriali.
2. Gli Enti, nello svolgimento della loro attività, si coordinano con gli Istituti regionali di ricerca educativa mediante intese. .
3. Ciascun Ente designa un proprio rappresentante nell'Osservatorio nazionale per l'integrazione dell'handicap istituito presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4
(Organi)


1. Gli Enti sono dotati dei seguenti organi:
a) presidente
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.
2. Il presidente ed il consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta.

Art. 5
(Presidente)


l . Il presidente, scelto tra persone dotate di esperienza pluriennale nel campo
dell'educazione e dell'integrazione scolastica dei minorati della vista e/o dell'udito, rappresenta l'istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e coordina il comitato tecnico-scientifico.
2. Il presidente formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale e della determinazione degli indirizzi generali della gestione:
3. Il presidente formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore.


Art. 6
(Consiglio di amministrazione)


1. Il consiglio di amministrazione di ognuno degli Enti è così composto:
- il presidente; . . .
- un esperto appartenente ad istituzioni universitarie o ad enti di ricerca designato dal M.U.R.S.T.;
- un esperto, docente, dirigente scolastico o appartenente ad un ente di ricerca, scelto dal. Ministero della pubblica istruzione;
- un esperto designato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
-un esperto designato dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
-due rappresentanti designati dalle associazioni o istituzioni maggiormente rappresentative, con eventuale priorità, a pari condizioni di rappresentatività, delle associazioni o istituzioni. che. svolgono compiti o funzioni attribuiti dalla legge;
- un esperto designato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni;
- un esperto designato dalla Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) approva annualmente il programma delle attività;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'ente nonché le eventuali variazioni:
d) conferisce l'incarico di direttore sulla base di criteri preventivamente deliberati;
e) valuta l'attività amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico;
g) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con università ed enti, istituzioni ed. esperti;
h) adotta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento
interno.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma I, lettera d) e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio.1999, n.286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio: . . .
a) individua le cause dell'eventuale mancata corrispondenza dei risultati agli obiettivi; .
b) delibera i necessari interventi correttivi; .
c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.
4. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente ed ogni volta. che ne sia richiesto da tre componenti.


Art. 7
(Direttore)


1. L'incarico di direttore è conferito, con delibera del consiglio di amministrazione su proposta. del Presidente, mediante contratto di durata quadriennale; rinnovabile; a persona in possesso di. specifiche competenze amministrative e di organizzazione del lavoro, scelta tra i dipendenti delle amministrazioni di cui. all'articolo 1, comma. 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il.conferimento dell'incarico a personale in servizio comporta il
collocamento fuori ruolo.
2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, sovrintende a tutta l'attività di gestione; è responsabile del funzionamento complessivo dell' Ente, dell'attuazione del programma annuale, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno. II direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi campiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Ente, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetto e delle attività previste nel programma;
e) adotta, gli atti di organizzazione degli uffici previsti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione
dei progetti _previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;
e) emana l'applicazione del regolamento interno;
3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione in funzione consultiva e verbalizzante. La sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.
4. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di .risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.


Art. 8
(Comitato tecnico-scientifico)


1. Il comitato tecnico-scientifico, nominato dal consiglio di amministrazione é presieduto dal presidente dell'Ente.ed è composto da non meno di tre esperti altamente qualificati, anche stranieri, con specifiche competenze nel campo dell'integrazione-scolastica dei minorati sensoriali, e dal direttore dell'Ente. Del comitato tecnico-scientifico dell'Ente "Augusto Romagnoli fa parte obbligatoriamente un esperto designato dalla Biblioteca italiana per ciechi "ReginaMargherita" di Monza.
2.Il comitato tecnico-scientifico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Esso definisce i programmi di ricerca, di informazione e documentazione di consulenza, assistenza e collaborazione negli ambiti di intervento indicati nell'articolo 2. Dà inoltre parere sotto il profilo scientifico e tecnico, sulle proposte attinenti a convenzioni e contratti e sui relativi schemi, prima che siano sottoposti all'esame dei consiglio di amministrazione, che ne autorizza la stipula.

Art.9
(Collegio dei revisori)


1. Per le verifiche di regolarità amministrativa econtabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione euno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente.. Le predette amministrazioni designano, altresì, ciascuna un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti- effettivi del collegio, .da esse designati. Il collegio dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
Art. 10
(Personale)
1.Per Io svolgimento delle proprie attività gli Enti si avvalgono di personale, scelto mediante procedure di selezione riservate al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle. istituzioni scolastiche.
2. La selezione si svolge nell'ambito del personale dipendente. con contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e ha luogo secondo
modalità stabilite dagli Enti con apposito regolamento.
3. L'assegnazione dei personale così selezionato è disposta mediante collocamento fuori ruolo per cinque anni rinnovabili con la retribuzione a carico dell'Amministrazione di. appartenenza. Nelle dotazioni organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo di cui al presente comma.
4. La cessazione può essere disposta, di norma e salve le diverse ipotesi previste dal regolamento interno, non. prima della scadenza di due anni, a seguito di motivata deliberazione del consiglio di. amministrazione su richiesta dell'interessato o su proposta del direttore dell'Ente. .
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della finzione pubblica, sono stabiliti i contingenti delle diverse categorie di personale da assegnare ad. ogni ente, comunque in numero adeguato al fabbisogno funzionale.
6. Per la realizzazione di specifici progetti e per i relativi servizi di supporto nonché per l'assistenza e la consulenza da svolgere presso le scuole, gli Enti possono, mediante contratti di prestazione d'opera, conferire incarichi temporanei ad esperti di provata capacità

Art. 11
(Beni e risorse finanziarie)


1. I diritti sui beni in dotazione dei soppressi Istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e dell'Istituto "Augusto Romagnoli" sono trasferiti, rispettivamente, all'Ente per il supporto all'integrazione dei minorati dell'udito ed all'Ente nazionale di supporto. per l'integrazione dei minorai della vista "Augusto Romagnoli"' che ha sede nei locali attualmente assegnati in uso perpetuo all'Istituto statale presso il "Centro Regionale S. Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi", in Via Casale s. Pio V, 60 Roma. Le modalità di utilizzo dei predetti ambienti, analiticamente specificati, verranno stabilite mediante apposita convenzione, stipulata fra l'Ente ed il Centro Regionale. Tale convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione delle rispettive Amministrazioni vigilanti.
2. Gli Enti provvedono al finanziamento delle proprie attività:
a) con i contributi di finanziamento assegnati dal Ministero della pubblica istruzione;
b) con quote di risorse determinate nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento;
c) con erogazioni e donazioni di enti pubblici e privati o di singole persone;
d) con proventi e contributi derivanti da prestazioni e servizi resi ad
amministrazioni pubbliche, ad enti ed istituzioni anche comunitarie ed internazionali.

Art. 12
(Regolamento interno)


1. Il consiglio di amministrazione, entro due mesi dalla data del suo insediamento, adotta, su proposta del presidente, il regolamento interno, che deve essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento si intende approvato ove i predetti Ministeri non formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
2. Il regolamento interno. definisce tra l'altro:
a) l'organizzazione dell'attività dell'ente, le competenze degli uffici e dei servizi e i criteri per l'assegnazione del relativo personale;
b) l'eventuale articolazione in centri regionali, interregionali o territoriali;
c) i criteri della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie in modo da assicurare la rapidità, l'efficienza e la regolarità nell'erogazione della spesa. e l'equilibrio finanziario del bilancio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.696.

Art. 13
(Vigilanza e controllo)


1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dagli Enti, sono trasmessi al Ministero della pubblica istituzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a noma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419. 2. La gestione finanziaria degli enti è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 14
(Norme transitorie e finali)


1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli speciali del personale appartenente agli istituti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il quale transita nei corrispondenti ruoli del personale della scuola e degli istituti educativi. Il personale in servizio presso i predetti istituti resta a disposizione degli Enti fino all'espletamento della prima selezione da indire, a norma dell'articolo 10, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento interno.
2. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi dell'Ente, nonché al direttore, è determinato con decreto dei Ministero della pubblica istruzione, di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

Art. 15.
(Abrogazione di norme)


1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n.59, gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

MARTEDI' 3 LUGLIO 2001


2a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, l'università e la ricerca scientifica Aprea.
La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento concernente: "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo
III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" (n. 1)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59. Esame. Parere favorevole con osservazioni).
Il presidente ASCIUTTI, premesso un indirizzo di saluto al sottosegretario Aprea che partecipa per la prima volta ai lavori del Senato,
ricorda che l'atto su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi è stato presentato dal precedente Governo e che il termine per
l'espressione del parere scade in data odierna. Ricorda altresì che l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha già avuto modo di esprimersi per quanto di sua competenza prima della consultazione elettorale dello scorso 13 maggio.
Riferisce quindi alla Commissione il senatore BRIGNONE, il quale ricorda che lo schema di regolamento in esame dà attuazione
all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'atto in titolo dà seguito al disposto normativo che prevede la trasformazione di alcuni istituti atipici, che si configuravano come istituti di specializzazione per docenti ed educatori per minorati della vista o dell'udito ed insieme come scuole speciali e convitti per sordomuti o per cechi ipovedenti, in enti finalizzati al supporto della autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. In effetti, i cinque istituti atipici oggetto della riforma avevano progressivamente esaurito la loro funzione scolastica o educativa e si era invece prospettata l'esigenza di prevedere l'integrazione dei soggetti portatori di handicap sensoriali all'interno del nuovo sistema scolastico caratterizzato dall'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Il relatore sottolinea peraltro che la 7^ Commissione del Senato si era già occupata, nel corso del 1999, di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap a seguito dell'approvazione di un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa
parlamentare (A.S. n. 4052) e di un altro proposto dal Governo (A.S. n.4164); testo che assicurava una priorità agli interventi finanziari in favore degli alunni con handicap sensoriale e si indirizzava prevalentemente alla realizzazione della riforma delle scuole e istituti a carattere atipico. Tale priorità a favore degli alunni con handicap sensoriali veniva meno nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dal momento che l'altro ramo del Parlamento preferiva rivolgersi al mondo dell'handicap in generale, nonché fissare al 55 per cento delle risorse complessive la quota destinata alla riforma degli istituti atipici riservando all'integrazione scolastica il restante 45 per cento. Per ragioni di opportunità il Senato approvò poi il provvedimento - che divenne la legge n. 69 del 2000- senza ulteriori modifiche, ma in quella occasione il Governo accolse un ordine del giorno che lo impegnava ad assicurare la presenza, negli organi di gestione degli istituti atipici riformati, di rappresentanti delle associazioni nazionali di settore riconosciute a norma del codice civile.
Il relatore passa quindi ad illustrare analiticamente il contenuto degli articoli del provvedimento. L'articolo 1 disciplina il riordino delle
scuole e istituti a carattere atipico (con l'esclusione della scuola di massofisioterapia di Firenze) in due soli enti nazionali corrispondenti alle due minorazioni fisiche da tutelare (udito e vista) e conferisce loro la possibilità di stabilire la propria dislocazione sul territorio a seconda delle esigenze delle attività di supporto all'autonomia. Egli peraltro esprime l'auspicio che il Governo possa in futuro procedere alla istituzione di un solo ente che abbia le medesime finalità. Per quanto riguarda la soppressione dei convitti e delle scuole speciali esistenti presso i medesimi istituti atipici, prevista dallo stesso articolo 1, evidenzia come i problemi relativi al periodo transitorio connesso alla trasformazione degli istituti stessi si debbano oramai considerare superati e pertanto non ritiene più utile recarne menzione nel parere da rendere al Governo, come invece aveva fatto la VII Commissione della Camera dei deputati.
L'articolo 2 definisce i compiti di ciascun ente, che sono essenzialmente di studio, ricerca, informazione, collaborazione, assistenza
progettuale e fornitura di materiale specifico all'insegnamento, mentre l'articolo 3 indica alcune forme di svolgimento di queste attività.
L'articolo 4 individua gli organi degli enti: presidente, consiglio di amministrazione, comitato tecnico-scientifico, collegio dei revisori, i
primi due dei quali sono nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta. Gli articoli 5, 6, 8 e 9 individuano le procedure di nomina dei titolari degli organi di cui all'articolo 4 e le rispettive composizioni e competenze, nonché la durata in carica.
L'articolo 7 detta le norme concernenti la figura del direttore, incarico conferito dal consiglio di amministrazione con contratto di durata quadriennale, rinnovabile, in applicazione del principio di separazione fra compiti di indirizzo e compiti di gestione, questi ultimi demandati al direttore.
L'articolo 10 riguarda il personale dei due enti, scelto mediante apposite procedure di selezione fra il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni scolastiche e assegnato mediante collocamento fuori ruolo per cinque anni rinnovabili. Il Consiglio di Stato ha peraltro espresso alcune perplessità circa la previsione della retribuzione di detto personale a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il relatore sottolinea inoltre l'esigenza di verificare che i contingenti delle diverse categorie di personale da assegnare a ogni ente corrispondano al loro effettivo fabbisogno funzionale e ricorda comunque che il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione suggerisce di dotare ciascun ente di un proprio contingente stabile di personale.
L'articolo 11 detta le norme concernenti i beni e le risorse finanziarie dei due enti ed appare pertanto singolare la mancanza di un puntuale riferimento alla sopra citata legge n. 69 del 2000.
L'articolo 12 prevede l'adozione di un regolamento interno e le finalità del medesimo, mentre l'articolo 13 determina gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza e stabilisce che la gestione finanziaria degli enti è sottoposta alla Corte dei conti.
L'articolo 14 reca le norme transitorie e finali, fra cui la soppressione dei ruoli speciali del personale già appartenente agli istituti di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3; personale che rimane a disposizione degli enti fino all'espletamento della prima selezione.
L'articolo 15, infine, individua le norme preesistenti da ritenere abrogate.
Il relatore riferisce quindi che il parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati recepisce ampiamente le osservazioni che corredano i pareri espressi dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dal Consiglio di Stato.
Pur nella consapevolezza della irritualità della procedura, il relatore illustra infine la seguente bozza di parere, sulla quale invita i
Commissari ad esprimersi fin d'ora, in considerazione della ristrettrezza dei tempi a disposizione della Commissione per rendere il proprio parere al Governo:
"La 7a Commissione permanente del Senato, premesso che l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome", nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati dell'udito e della vista e in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, con gli Istituti regionali di ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie educative;
esaminato lo schema di regolamento in oggetto, che intende dare attuazione alla predetta riforma;
tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione e dal Consiglio di Stato, nonché del parere favorevole e delle osservazioni espresse dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta di mercoledì 9 maggio 2001,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, aggiungere le seguenti parole: "e, per quanto concerne la gestione finanziaria, al controllo della Corte dei conti";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole "le Università" inserire le seguenti: ", gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi";
c) all'articolo 2, comma 2, aggiungere il seguente punto: " - collaborazione all'attività di orientamento svolta dalle istituzioni scolastiche verso i soggetti minorati della vista e dell'udito";
d) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "le scuole" inserire le seguenti "e gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi";
e) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità - come suggerisce il Consiglio di Stato - di inserire tra gli organi degli enti la figura del
Direttore, poiché tale figura adotta atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
f) all'articolo 5, tra i requisiti alla carica di Presidente è necessario fare riferimento non solo alle esperienze, ma anche alla competenza e al curriculum professionale;
g) all'articolo 6, comma 1, lì dove si prevede la rappresentanza delle associazioni o istituzioni, sostituire alle parole "con eventuale priorità" fino alle parole "attribuiti dalla legge" con le seguenti "e dalle associazioni o istituzioni che operano nel campo della disabilità e della integrazione scolastica";
h) all'articolo 7, occorre prevedere, per l'incarico di Direttore, requisiti di professionalità più specifici e pertinenti con le finalità degli enti;
i) all'articolo 8, appare opportuno fissare anche il numero massimo dei componenti del comitato tecnico-scientifico;
j) all'articolo 10, comma 2, al termine aggiungere le seguenti parole: "rispettando i principi fondamentali sui procedimenti di accesso ai pubblici impieghi";
l) all'articolo 10, comma 5, si rileva la necessità di meglio determinare - e successivamente verificare - l'adeguatezza del contingente al fabbisogno funzionale, anche in vista della successiva costituzione di un'apposita pianta organica;
m) all'articolo 10, il Governo valuti l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine alla legittimità di porre a carico del Ministero della pubblica istruzione la retribuzione del personale assegnato agli enti interessati dallo schema di regolamento".
Il presidente ASCIUTTI sospende brevemente la seduta per consentire ai Commissari di prendere visione della bozza di parere proposta dal relatore.
La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,15.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, ha la parola il sottosegretario Valentina APREA, che esprime l'orientamento favorevole del nuovo Governo nei confronti dello schema di regolamento in esame che - ricorda - era stato adottato dal Governo precedente. Ciò, anche in considerazione del lungo processo di riforma avviato nel corso della precedente legislatura che ha interessato il Ministero della pubblica istruzione insieme ad altre istituzioni e alle associazioni di categoria. Ritiene pertanto necessario procedere urgentemente alla trasformazione degli istituti contemplati dal provvedimento, al fine di garantire adeguato sostegno all'integrazione dei minorati sensoriali nelle istituzioni scolastiche autonome.
Il Sottosegretario avanza tuttavia alcune riserve in merito a quanto previsto dallo schema di regolamento ed apprezza la proposta di parere del relatore che lascia all'attuale Esecutivo la possibilità di alcuni interventi correttivi. In particolare, pur ritenendo opportuno il rispetto di una tradizione che privilegiava gli handicap sensoriali, osserva che occorre superare l'ambito di quelle due sole tipologie di minorazione, cogliendo l'occasione della nuova configurazione giuridica degli istituti interessati - e del relativo finanziamento pubblico - per ampliare il sostegno agli alunni affetti da handicap in generale.
In riferimento alla riflessione del relatore circa la scelta tra collocamento fuori ruolo del personale appartenente all'Amministrazione
scolastica e pianta organica propria dei due nuovi enti previsti dal regolamento, il Sottosegretario ritiene preferibile la seconda soluzione, in quanto eviterebbe di sottrarre risorse valide alle istituzioni scolastiche autonome. Del resto, l'esistenza di un organico proprio meglio si attaglia alle finalità prevalentemente di ricerca degli enti in questione e in ogni caso ci si potrebbe intanto avvalere del personale statale già appartenente agli istituti atipici in trasformazione. Si associa inoltre alle considerazioni negative, già espresse dal Consiglio di Stato nel proprio parere, riguardo alla previsione che la retribuzione del personale dei due enti debba essere a carico dell'amministrazione cedente.
Valuta invece positivamente la proposta del relatore di inserire, fra i soggetti che collaborano con i due enti previsti dal provvedimento, anche gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi, che rappresentano gli unici istituti speciali ancora esistenti e che in caso contrario rimarrebbero esclusi dal processo di trasformazione introdotto dallo schema di regolamento. Tali istituti, infatti, non possono essere ricondotti a una tipologia che preveda la mera distinzione fra scuola statale e scuola paritaria, giacchè non si occupano soltanto di istruzione, bensì anche di rieducazione.
Il PRESIDENTE invita quindi i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.
La senatrice SOLIANI esprime l'orientamento favorevole del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo, manifestando alcune riserve. Ritiene infatti che debba essere inequivoca la finalità del provvedimento di assicurare l'integrazione di tutti gli alunni nelle istituzioni scolastiche autonome, rispondendo in egual misura alla domanda di tutta l'utenza, nel reciproco interesse ad una crescita morale ed umana. In tale prospettiva ritiene inopportuno il riferimento, contenuto nelle lettere b) e d) dello schema di parere, agli istituti parificati per l'istruzione dei sordi. L'obiettivo finale di superare la logica degli istituti speciali rende infatti del tutto improprio un riferimento puntuale ad istituzioni specifiche, peraltro ampiamente comprese nella generica dizione di "scuole". Pur comprendendo il diverso approccio e la diversa valutazione politica che la nuova maggioranza intende imprimere alla questione, esprime infatti il timore che il richiamo a tali istituzioni possa comportare il rischio di un ritorno al passato e ad una conseguente rilegittimazione delle scuole speciali.
Conferma conclusivamente il proprio orientamento favorevole sullo schema di parere proposto con l'eccezione delle lettere b) e d), per le quali chiede una votazione separata.
Conviene la senatrice PAGANO, la quale - ricordando che l'asse portante del provvedimento è rappresentata dalla comune intenzione di porre termine alla "ghettizzazione" degli alunni portatori di handicap - ritiene che le lettere b) e d) dello schema di parere avanzato dal relatore contraddicano tale impostazione, con riferimento sia all'utilizzazione del personale che al rafforzamento dell'integrazione nelle istituzioni scolastiche autonome.
In particolare, giudica ultronea la lettera b), che equiparerebbe gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi ai maggiori centri di ricerca
universitaria con cui gli Enti riformati potrebbero collaborare; ritiene poi che la lettera d) testimoni il diverso approccio della nuova
maggioranza al problema, peraltro incoerente con la logica del superamento delle scuole speciali. Ciò, ben al di fuori della disputa
ideologica fra istituzioni statali ed istituzioni non statali.
Nell'esprimere infine perplessità anche in riferimento alla lettera i) dello schema di parere, laddove si richiede di fissare (oltre ad un
numero minimo) anche un numero massimo dei componenti del comitato tecnico-scientifico, si associa conclusivamente alla richiesta di votazione per parti separate della proposta di parere del relatore, del quale dichiara di condividere invece le restanti parti.
Il senatore DELOGU esprime il convinto assenso del Gruppo Alleanza Nazionale allo schema di parere presentato dal relatore.
Si associa il senatore GABURRO a nome del Gruppo Centro Cristiano Democratico-Cristiani Democratici Uniti: Biancofiore.
Anche il senatore FAVARO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, sottolineando la delicatezza della transizione in atto negli istituti a carattere atipico.
Il senatore CORTIANA richiama invece le osservazioni delle senatrici Soliani e Pagano, paventando a sua volta che il già difficile
cammino verso la piena integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap possa essere messo in discussione dal riconoscimento sotteso alle lettere b) e d) dello schema di parere del relatore. Manifestando fin d'ora un orientamento favorevole sulle restanti parti della proposta, chiede pertanto che le suddette lettere siano votate separatamente.
Si associa il senatore BETTA, il quale ricorda peraltro la felice esperienza della trasformazione dell'istituto parificato per sordi della sua
regione in centro di ricerca.
Concluse le dichiarazioni di voto, il relatore BRIGNONE - pur riconoscendo la fondatezza di alcune argomentazioni espresse - tiene a
ricordare la necessità di una fase transitoria che preceda la piena integrazione degli alunni handicappati nelle scuole autonome e consenta la definitiva soppressione anche degli istituti parificati.
Informa poi che sono pervenute ora le osservazioni della Commissione bilancio sullo schema di regolamento in titolo: in particolare, la Commissione bilancio chiede che all'articolo 10, comma 3, venga eliminato l'inciso "ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo
indeterminato" e che, all'articolo 8, si escluda che il comitato tecnico-scientifico comporti maggiori oneri a carico dello Stato. Al riguardo, egli ritiene di non recepire alcuna delle suddette osservazioni, atteso che la prima è incoerente rispetto alla normativa di carattere generale che prevede il distacco delle unità di personale per cinque anni (con mantenimento del posto), trascorsi i quali si procede al collocamento fuori ruolo e quindi alla assegnazione con priorità sulle cattedre disponibili, mentre la seconda è ultronea rispetto alla previsione anch'essa di carattere generale per cui il provvedimento non reca ulteriori aggravi di bilancio.
Ha infine nuovamente la parola il sottosegretario Valentina APREA, la quale conviene con l'opportunità sottolineata dal relatore Brignone di una fase transitoria nel corso della quale le ultime scuole speciali ancora esistenti (che hanno ancora una loro utenza) esauriscano progressivamente la loro funzione e orientino conseguentemente la propria attività nel settore della ricerca. In tale prospettiva appare essenziale che gli istituti parificati operino in collaborazione con i centri di ricerca.
Si passa quindi alla votazione per parti separate dello schema di parere del relatore.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, viene posta ai voti ed accolta all'unanimità la parte introduttiva, fino alla lettera a) compresa.
Con separate votazioni, la Commissione approva indi la lettera b) a maggioranza, la lettera c) all'unanimità, la lettera d) a maggioranza e le lettere e), f), g) ed h) all'unanimità.
Quanto alla lettera i), il relatore BRIGNONE avanza un'ipotesi di modifica, che tenga conto delle osservazioni della senatrice Pagano.
Su tale ipotesi esprimono perplessità il senatore BEVILACQUA e il presidente ASCIUTTI.
La Commissione approva infine all'unanimità le lettere i), nel testo originario, j), l) ed m) dello schema di parere.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute tutte le designazioni dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione. Comunica pertanto che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani mercoledì 4 luglio alle ore 16,30 per programmare i lavori della Commissioe.
Prende atto la Commissione.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI
Il PRESIDENTE propone alla Commissione - secondo la consueta prassi - di deliberare la costituzione della Sottocommissione pareri.
La Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE, il quale invita i Gruppi ad indicare i loro rappresentanti in seno a tale organo e ne designa quale Presidente il senatore Bevilacqua.
La seduta termina alle ore 18.

7° Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
(Estensore: Sen.BRIGNONE)
Roma, 3 luglio 2001


Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di regolamento concernente: "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" (n.1)
La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, lo schema di regolamento in titolo,
premesso che l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome", nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati dell'udito e della vista e in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, con gli Istituti regionali di ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie educative;
esaminato lo schema di regolamento in oggetto, che intende dare attuazione alla predetta riforma;
tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione e dal Consiglio di Stato, nonché del parere favorevole e delle osservazioni espresse dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta di mercoledì 9 maggio 2001,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, aggiungere le seguenti parole: "e, per quanto concerne la gestione finanziaria, al controllo della Corte dei conti";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole "le Università" inserire le seguenti: ", gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi";
c) all'articolo 2, comma 2, aggiungere il seguente punto: " - collaborazione all'attività di orientamento svolta dalle istituzioni scolastiche verso i soggetti minorati della vista e dell'udito";
d) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "le scuole" inserire le seguenti "e gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi";
e) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità - come suggerisce il Consiglio di Stato - di inserire tra gli organi degli enti la figura del Direttore, poiché tale figura adotta atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
f) all'articolo 5, tra i requisiti alla carica di Presidente è necessario fare riferimento non solo alle esperienze, ma anche alla competenza e al curriculum professionale;
g) all'articolo 6, comma 1, lì dove si prevede la rappresentanza delle associazioni o istituzioni, sostituire alle parole "con eventuale priorità" fino alle parole "attribuiti dalla legge" con le seguenti "e dalle associazioni o istituzioni che operano nel campo della disabilita e della integrazione scolastica";
h) all'articolo 7, occorre prevedere, per l'incarico di Direttore, requisiti di professionalità più specifici e pertinenti con le finalità degli enti;
i) all'articolo 8, appare opportuno fissare anche il numero massimo dei componenti del comitato tecnico-scientifico;
j) all'articolo 10, comma 2, al termine aggiungere le seguenti parole: "rispettando i principi fondamentali sui procedimenti di accesso ai pubblici impieghi";
1) all'articolo 10, comma 5, si rileva la necessità di meglio determinare - e successivamente verificare - l'adeguatezza del contingente al fabbisogno funzionale, anche in vista della successiva costituzione di un'apposita pianta organica;
m) all'articolo 10, il Governo valuti l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine alla legittimità di porre a carico del Ministero della pubblica istruzione la retribuzione del personale assegnato agli enti interessati dallo schema di regolamento.


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