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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

MINORI - Riforma della giustizia, appello degli assistenti sociali: ''il minore rischia di perdere una posizione centrale''

Riforma della giustizia minorile: dettata da un allarme sociale che non trova conferma nei numeri: negli ultimi dieci anni diminuite le denunce a carico dei minorenni italiani da 45000 a circa 39000, i minori stranieri denunciati da circa 12000 nel 1995 a poco meno di 8000 nel 2001. La riforma non aiuterebbe più l'inclusione dei ragazzi ma aumenta le misure restrittive: l'appello del Coordinamento Assistenti Sociali della Giustizia. Sono al vaglio delle Camere due disegni di legge approvati dal Consiglio dei Ministri sulle competenze del Tribunale per i Minorenni in materia civile e penale.

Il disegno di legge prevede la soppressione dei Tribunale per i Minorenni e l’istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia presso i tribunali ordinari, che dovrebbero occuparsi di tutte le controversie in materia civile. "Nel porre maggiore attenzione a separazioni, divorzi, adozioni, affidamenti e tutele, il minore, nel nuovo disegno di legge, rischia di perdere quella posizione centrale che oggi ricopre nei Tribunali per i Minorenni e di essere considerato solo una delle parti del soggetto famiglia, quindi non più riconosciuto come titolare di diritti prioritari, così come previsto dalla Convenzione ONU e Convenzione dell’Aja" spiega Anna Muschietiello, segretaria nazionale del Coordinamento Assistenti Sociali della Giustizia. "La figura del Giudice Onorario non compare più nelle Sezioni Specializzate -continua la Muschitiello-. Scelta che determinerà la perdita di un importante patrimonio culturale e professionale in quanto il Giudice Onorario, per la sua specifica professionalità nel campo minorile, garantisce una possibilità di giudizio multidisciplinare". Nel disegno di legge in discussione si torna ad attribuire competenze nell’ambito civile ad un organo dello Stato, quale l’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni della Giustizia, "tornando indietro di 25 anni" afferma la Muschitiello. Il DPR 616/77 aveva trasferito la materia agli uffici di servizio sociale degli Enti Locali, in quanto, proprio per la loro dislocazione sul territorio, ritenuti più vicini ai bisogni della famiglia e dei minori e in grado di individuare e intervenire tempestivamente a tutela dei minori. Ma d’altro canto la proposta di legge non sembra prendere in considerazione i servizi sociali come servizi in grado di fornire aiuto nelle situazioni di bisogno, mentre appare evidente l’intenzione di volerli relegare ad un ruolo di controllo, più vicino ad un compito ausiliario di forza pubblica, riducendoli alla sola esecuzione dei provvedimenti civili. Particolare preoccupazione suscita anche la proposta di riforma relativa alla materia penale minorile. Bisogna, però, distinguere l’allarme sociale, che si è creato a seguito di fatti eclatanti e ha condotto a tale proposta legislativa, dal reale fenomeno della delinquenza minorile (denunce a carico dei minorenni italiani negli ultimi dieci anni diminuite da 45.000 a circa 39.000, i minori stranieri denunciati da circa 12.000 nel 1995 a poco meno di 8.000 nel 2001). Il nuovo disegno di legge sembra non tutelare più il percorso individuale di inclusione sociale del minore orientandosi maggiormente sulla tipologia del reato e sull'incremento delle misure restrittive. Se l’intenzione è quella di escludere i minori che hanno commesso i cosiddetti reati gravi da alcuni benefici, va evidenziato al legislatore che non sempre ad un reato grave corrisponde una effettiva pericolosità sociale e che, invece, dietro a reati lievi ci possono essere gravi problemi. Le situazioni vanno valutate per le loro specificità e il contributo dei servizi sociali della Giustizia può aiutare il Giudice, che se ne avvale, a coniugare l’esigenza di aiuto e sostegno alla crescita del minore con quella di giustizia e di sicurezza sociale. Magistrati, Giudici Onorari, Assistenti Sociali, organismi del privato e volontari, pur convinti dell’importanza e necessità di una riforma del settore, si interrogano sui nuovi orientamenti. Il Coordinamento Assistenti Sociali della Giustizia (CASG), ha evidenziato in un documento, inviato ai parlamentari, ai componenti della commissione giustizia, agli Uffici Centrali del settore minorile, i rischi dell’applicazione di tale riforma. "E' necessario un intervento, una presa di posizione da parte della società civile affinché non vengano sottratti diritti sanciti dalla costituzione" concludono dal coordinamento.

 

 

 

Minori e giustizia: flussi di utenza dei Centri 
di prima accoglienza (CPA) - I semestre 2002

Movimenti
e presenze

ITALIANI

STRANIERI

TOTALE

M

F

M+F

M

F

M+F

M

F

M+F

INGRESSI

accompagnato

9

1

10

18

3

21

27

4

31

arrestato

718

43

761

623

258

881

1.341

301

1.642

fermato

47

0

47

38

4

42

85

4

89

Totale

774

44

818

679

265

944

1.453

309

1.762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITE

Con applicazioni di misura cautelare

prescrizioni

157

9

166

42

8

50

199

17

216

permanenza in casa

214

7

221

48

34

82

262

41

303

collocamento in comunità

151

5

156

116

11

127

267

16

283

custodia cautelare

104

6

110

248

57

305

352

63

415

Uscite per altri motivi

minore di 14 anni

1

0

1

18

82

100

19

82

101

decorrenza termini

0

0

0

1

0

1

1

0

1

remissione in libertà

102

12

114

128

47

175

230

59

289

maggiorenne

0

0

0

8

1

9

8

1

9

minore in stato di gravidanza

0

0

0

0

6

6

0

6

6

mancanza di altri presupposti

34

3

37

61

10

71

95

13

108

non specificato

0

0

0

0

1

1

0

1

1

altro

7

1

8

6

4

10

13

5

18

Totale

770

43

813

676

261

937

1.446

304

1.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenti al 30/06/2002

11

1

12

5

5

10

16

6

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza media nel periodo

15,6

0,8

16,4

11,8

4,5

16,3

27,4

5,3

32,7

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile  - Servizio Statistico

 

Minori e giustizia: composizione percentuale degli ingressi nei Centri di prima accoglienza - I semestre 2002
Secondo: nazionalità; sesso; provvedimento; età; motivo 

 

 

 

 

 

Composizione percentuale degli ingressi nei CPA 
Secondo la nazionalità

Stranieri

54%

 

 

 

Italiani

46%

 

 

 

Composizione percentuale degli ingressi nei CPA 
Secondo il sesso

Maschi

82%

 

 

 

Femmine

18%

 

 

 

Composizione percentuale degli ingressi nei CPA 
Secondo il provvedimento

Arrestato

93,19%

 

 

 

Fermato

5,05%

 

 

 

Accompagnato

1,76%

 

 

 

Composizione percentuale degli ingressi nei CPA 
Secondo le classi di età

16-17

63%

 

 

 

14-15

26%

 

 

 

<14 anni

9%

 

 

 

18 e oltre

2%

 

 

 

Composizione percentuale delle uscite dai CPA 
Secondo il motivo

Applicazione della custodia cautelare

 

24%

Applicazione della misura cautelare della permanenza in casa

17%

Remissione in libertà

 

17%

Applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità 

16%

Altre uscite

 

14%

Applicazione della misura cautelare delle prescrizioni

12%

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile  - Servizio Statistico


Riforma della giustizia minorile

 

Amici dei Bambini e sette ong (ANFAA, CIAI, CIES, ECPAT Italia, Save the Children Italia, Telefono Azzurro e UNICEF Italia) ad un anno dalla diffusione delle Linee Guida per la Riforma della Giustizia Minorile in Italia hanno scritto una lettera aperta a tutti parlamentari sul tema della riforma della giustizia. Lettera in cui ribadiscono “l’importanza dei principi enunciati nelle Linee Guida” ed esprimono viva preoccupazione “per il perdurare in Italia di un situazione di NON RIFORMA della giustizia minorile”.

“Esiste inoltre il pericolo che il riordinamento della giustizia minorile non venga attuato costruendo un sistema migliore, ma limitandosi a degli emendamenti ai disegni di Legge 2517 e 2501. – si legge nel testo - e Linee Guida per la riforma della giustizia minorile in Italia, diffuse lo scorso 19 luglio 2002, sono un segno inequivocabile dell’indirizzo delle associazioni e ONG operanti in Italia per la tutela dei diritti dei minori: sottolineano la necessità che il superiore interesse del minore sia il cardine attorno al quale ruoti la riforma della giustizia minorile e che al minore sia garantita una adeguata tutela nel corso dei procedimenti civili e penali che lo riguardano, nel costante riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia”. Secondo LE ONG La riforma della giustizia minorile necessita di adeguate risorse economiche, umane e strutturali che riescano a garantire l’ascolto del minore, la sua assistenza psico-sociale e legale, oltre che il rispetto del principio della specializzazione adeguata degli organi della giustizia minorile e la loro reale capillarità sul territorio nazionale, per consentire ai giudici un rapporto più proficuo con i servizi locali.

“I recenti emendamenti, attualmente in discussione alla Camera, se da un lato mostrano il desiderio di un riordino del sistema della giustizia minorile, dall’altro non tengono conto delle indicazioni delle Linee guida espresse dalle associazioni che da anni lavorano a fianco dei minori, dando così una risposta parziale a quella che è un’esigenza fondamentale del nostro Paese: assicurare ai bambini e ai ragazzi un sistema giudiziario minorile con strutture adeguate sul territorio, equo, efficiente, teso al recupero e non alla loro penalizzazione o al loro annullamento all’interno di un sistema giudiziario a misura di adulto” conclude la lettera. Le ong invitano il Parlamento e il Governo a rivedere nel complesso le proposte di riforma del sistema giudiziario minorile con responsabilità e lungimiranza e tenendo presente il principio dell’interesse superiore del bambino, come espresso negli articoli della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia.

 

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA  RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN ITALIA

 

 

La presentazione  dei recenti Disegni di Legge n.2501 (Atto Camera n. 2501 del 23 aprile 2002) dell’ 8 marzo 2002 e Disegno di legge n. 2517 del 14 marzo 2002 in materia di modifiche della giustizia minorile, le polemiche e i dibattiti da essi scaturiti, hanno determinato nei firmatari del presente documento il desiderio di indicare alcune linee guida che possano aiutare  il nostro Paese a realizzare una giustizia a ”misura di bambino”.

 

Pertanto

 

Riconoscendo lo stato di particolare “debolezza” nel quale versa un minore che viene in contatto, per i motivi più disparati, con procedimenti di giustizia civile o penale e in considerazione della

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989, delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile – Regole di Pechino 1985 – e tenuto conto delle indicazioni contenute nella Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei bambini – Convenzione di Strasburgo 1996 – ancora in via di ratifica in Italia e dell’art. 111 della nostra Costituzione, si evidenzia quanto segue:  

 

 

PREMESSA

 

Oggi nel nostro Paese una reale riforma della giustizia minorile non può essere effettuata se non mettendo a disposizione risorse economiche, umane e strutturali adeguate, che consentano l’attuazione di un processo di cambiamento che migliori, potenzi e assicuri la piena efficienza del sistema giustizia, nel rispetto dei diritti dei bambini, come riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989.

Pertanto i firmatari del presente documento richiamato all’attenzione del Legislatore i seguenti principi:

 

1) Il minore parte di un giudizio civile o penale deve essere sempre riconosciuto quale portatore di diritti e quindi in tutte le decisioni dei Tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi che lo riguardano deve essere tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (art. 3 della Convenzione ONU). Occorre pertanto compiere ogni sforzo per adottare un corpo di leggi e di provvedimenti per i giovani, anche quali autori di reati , che rispondano alle loro esigenze di soggetti in crescita (art. 2 Regole di Pechino) e alle loro prospettive di maturazione.

 

2)In una riforma della giustizia minorile civile e penale, che preveda una nuova definizione delle norme procedurali e della organizzazione attraverso appropriati interventi legislativi, adeguatamente finanziati (non è possibile questa riforma a costo zero), si invita il Legislatore ad operare nel medio termine, ove e per quanto possibile, l’accorpamento di tutte le competenze in materia di minori, mantenendole in capo ad una unica istituzione giudiziaria specializzata. I soggetti preposti alla giustizia minorile devono avere una preparazione di tipo specialistico nel diritto in generale, nel diritto di famiglia e nel campo delle scienze umane e sociali, sulla base di precise regole per la selezione, la nomina e la formazione professionale. Questo principio della specializzazione adeguata degli organi della giustizia minorile deve essere attuato, rendendo anche obbligatoria, in particolare per i giudici e glia  avvocati, la frequenza di appositi corsi professionali.

Tale principio di specializzazione esige inoltre che ai giudici per i minori non siano attribuite competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle che riguardano la materia minorile e familiare .

 

3)Ogni processo che riguardi un minore deve essere svolto dinanzi a un giudice o collegio giudicante, competente, indipendente e imparziale . I Tribunali per i minorenni io per la famiglia o le sezioni specializzate dei tribunali ordinari devono avere una presenza capillare sul territorio nazionale, così da garantire un facile accesso al servizio giustizia e consentire ai giudici un rapporto più proficuo con i servizi locali e una maggiore vicinanza ai contesti sociali territoriali.      

 

4)Tutte le procedure del processo minorile civile e penale devono tendere a proteggere al meglio gli interessi del minore e devono mantenere la sua partecipazione e la sua libera espressione, come indicato dall’art. 14 delle Regole di Pechino, art. 9 e art. 37 della Costituzione ONU. Pertanto il processo minorile si deve basare sull’applicazione della regola del contradditorio, in modo tale da assicurare a tutte le parti interessate di partecipare al processo e di fare conoscere le proprie opinioni (art. 9.2 della Convenzione ONU) di fronte a un giudizio terzo e imparziale (art.111. della Costituzione).

 

5)Il minore nei procedimenti giudiziari penali che lo riguardano, ha diritto a essere ascoltato e a essere assistito da un proprio avvocato che abbia le adeguate competenze per tutelare il suo superiore interesse.

Parimenti nei procedimenti giudiziari civili che lo riguardano, ha diritto ad essere ascoltato, ad essere rappresentato dai propri genitori o da un legale rappresentante, e in caso di conflitti d’interesse con questi ultimi da un curatore speciale, nonché ha diritto di accedere ad una assistenza di natura psico-sociale e legale al fine di tutelare il suo superiore interesse.

 

6)Una riforma della giustizia minorile per essere adeguati non può prescindere dallo stabilire regole che disciplinino e garantiscano l’ascolto del minore soggetto a procedimenti civili o penali, in ottemperanza alla Convenzione ONU (art.12) che sottolinea come “il minore capace di discernimento debba avere il diritto di esprimersi liberamente su ogni questione che lo interessa …. e la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne” (art.12.2). Tali regole, nel disciplinare e garantire l’ascolto, devono anche assicurare al minore un’adeguata protezione psicologica e morale per tutta la durata dei procedimenti civili e penali che lo riguardano. Pertanto le audizioni del minore, il cui contenuto richieda una particolare attenzione e riservatezza, debbono essere svolte in modo protetto, onde evitare che la contemporanea presenza di tutte le parti in causa, possa turbare il minore o possa compromettere la genuinità delle sue dichiarazioni, nel rispetto di tempi celeri e modalità garantiste.

 

7)Nel processo penale le competenze del giudice o del collegio giudicante necessitano in particolar modo di un supporto interdisciplinare, quindi si ritiene importante la presenza della componente privata specializzata, affinché i provvedimenti adottati siano proporzionati alle circostanze e alla gravità del reato, alla situazione del minore e alla sua tutela (art. 17 Regole di Pechino).

Per quanto concerne la presenza della componente privata anche nei collegi giudicanti civili, si invita il Legislatore a valutare con la massima attenzione le diverse indicazioni avanzate a tale proposito dalle ONG e associazioni impegnate da anni nella tutela dei diritti dei minori, dalle categorie professionali operanti all’interno del sistema della giustizia minorile, dalle sedi scientifiche, dal Forum permanente del Terzo Settore e dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia (il quale sta redigendo il III Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2003 – L. 51/1997), perché solo dall’analisi accurata, in tutte le sue angolazioni, dell’attuale sistema della giustizia minorile, si può delineare una sua riforma che non si limiti a cancellare il passato, ma che crei un sistema sempre più tutelante degli interessi e dei diritti del minore.

Nei procedimenti riguardanti un minore, nei casi in cui il giudice o il collegio giudicante ritenga opportuno il contributo interdisciplinare di specialisti, il consulente tecnico di volta in volta nominato, deve avere particolari competenze nelle scienze del comportamento ed in ambito forense.

 

8)Le istituzioni giudiziarie che si occupano di minori devono poter contare sulla collaborazione dei servizi socio-assistenziale e sanitari territoriali: tale collaborazione deve essere continuativa, anche sulla base di precisi protocolli d’intesa ed i servizi devono essere adeguatamente specializzati in materia minorile.

Per quanto riguarda la competenza penale, si invita il legislatore a regolare i rapporti tra i servizi del Ministero della Giustizia e i servizi locali affinché si realizzi un ‘efficace collaborazione sinergica.

 

9)La condanna del minore a pene detentive deve costituire un provvedimento di ultima risorsa (art. 37.b della Convenzione ONU), e deve essere limitata al minimo indispensabile (art. 17.b Regole di Pechino), in quanto la pena deve svolgere la funzione di recupero del minore per il suo reinserimento nella società civile (art. 39 della Convenzione), oltre che la funzione di riparazione per il reato commesso. Il minore sia italiano che straniero, compreso quello che entra negli Istituti penali Minorili, deve pertanto potere usufruire di forme alternative alla detenzione (art. 18 Regole di Pechino), tra le quali la messa alla prova e ove possibile la mediazione penale, senza limitazioni per fattispecie di reato o per durata minima di espiazione della pena in caso di liberazione condizionale.            

In campo penale non sono giustificabili modifiche alle diminuenti e alle attenuanti per i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Come non appare giustificato, nel caso che la pena a carico del minore possa essere completamente espiata entro il 22 anno di età, il passaggio al compimento dei 18 anni, al carcere degli adulti; al contrario si deve privilegiare il trattamento del giovane adulto in appositi istituti fino all’espletamento della pena, al fine di portare a compimento i programmi di recupero per lui previsti (Regole di Pechino art.3.3).

La riforma della giustizia in campo penale deve essere conforme ai principi e alle norme della Convenzione ONU e in particolare all’art. 40 della stessa Convenzione.

 

10)Una riforma della giustizia minorile non può prescindere, come da tempo richiesto dalla Corte Costituzionale, dalla delineazione di uno specifico ordinamento penitenziario per i minorenni condannati a pene detentive. Tali norme sull’ordinamento penitenziario minorile, oltre regolare l’esecuzione delle pene per i minorenni, devono essere l’attuazione di quanto sancito nella Convenzione ONU e in particolare che “ogni minore privato della libertà sia sempre separato dagli  adulti“ (art. 37 c)  

 

 

CONCLUSIONE

 

I firmatari del presente documento invitano il Legislatore a fare  propri  i principi sopra elencati (da p.to 1 al p.to 10), oltre che a tenere presente le specifiche indicazioni, avanzate nel merito della riforma della giustizia attualmente in discussione alle Camere, da tutte le realtà associative e ONG impegnate nel nostro Paese nella tutela dei diritti dei minori.

 

 

 

Associazioni e ONG aderenti alle Linee Guida al 7.9.2002

Amici dei Bambini

AINRAM Associazione Internazionale Noi Ragazzi del Mondo

Alisei

Amnesty Internazional – Sezione Italiana

Anfaa, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

Anpas Associazione Nazionale Pubblica Assistenza

Arciragazzi

Associazione Archè

Associazione Famiglia Dovuta

Ciai Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Caritas Italiana

Centro Alfredo Rampi

Cica Comunità Internazionale di Capodarco

Cies, Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo

Cnca Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza

Coordinamento la Gabbianella

Ecptat – Italia

Esecutivo Coordinamento dalla parte dei bambini

Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche

Fondazione Insieme Onlus

Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS

Save the Children – Italia

Telefono Azzurro

Terra Nuova Centro per il Volontariat

UNICEF – Italia

Vis Volontariato Internazionale per lo Sviluppo


La Commissione Giustizia della Camera ha definito il ddl per l'abolizione dei tribunali minorili

 

Alla Commissione Giustizia della Camera è iniziato il conto alla rovescia dei lavori che porteranno alla chiusura dei tribunali minorili, con una delega al Governo che provvederà a rimpiazzarli con "sezioni specializzate per la famiglia" all'interno dei tribunali ordinari e delle corti di appello.


La Commissione ha infatti approvato il disegno di legge 2517, che riguarda "Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori", un testo che verrà ulteriormente discusso a settembre per la definizione di altri aspetti relativi ai procedimenti in materia di separazione dei coniugi.


Il sottosegretario alla Giustizia Jole Santelli ha reso noto che i tribunali per i minorenni continueranno ad operare come fatto finora, e solo con l'attivazione delle nuove sezioni specializzate si procederà alla chiusura delle attuali strutture. Nella relazione tecnica presentata assieme al testo del ddl in questione, si legge che gli oneri a carico dello Stato per l'attuazione di questa riforma sono pari a 1 milione di euro, mentre il risparmio derivato dalla chiusura dei tribunali minorili è pari a 1.492.560 euro, il che porta ad un risparmio netto di mezzo milione di euro per la finanza pubblica.


Con l'approvazione da parte della Commissione Giustizia, l'iter della legge delega proseguirà con l'esame del testo da parte della Camera dei Deputati e il successivo passaggio al Senato, con tempi tecnici che rendono improbabile l'approvazione definitiva del disegno di legge all'interno dell'anno solare in corso.


Nella relazione che accompagna questo disegno di legge, presentato il 14 marzo dello scorso anno dai ministri Castelli e Tremonti, si legge che l'esigenza di riformare il diritto della famiglia e dei minori nasce dalle "disfunzioni" che traggono origine dalla suddivisione delle competenze tra il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni ed il giudice tutelare. "L'unificazione delle competenze presso le istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori - si legge nel testo della relazione - raggiunge l'obiettivo sia di porre termine ai contrasti ed alla parcellizzazione delle competenze, sia di garantire una specializzazione del giudice in una materia vasta e delicata come quella in esame".


La delega prevista da questo disegno di legge obbliga il Governo ad emanare uno o più decreti entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per individuare i tribunali dove istituire le sezioni specializzate. Si affida inoltre al Ministro della giustizia il compito di determinare l'organico dei magistrati e del personale amministrativo assegnato alle sezioni. Con l'entrata in vigore della riforma i presidenti delle nuove sezioni specializzate avranno il compito di trattare anche le procedure di comparizione relative ai casi di separazione e divorzio.

 

 

XIV Legislatura - Scheda lavori preparatori
Atto parlamentare: C. 2517
(Fase iter Camera: 1^ lettura)

 

Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori

 

Avvertenza:

quando si consultano i testi dei documenti (stampati, resoconti, leggi, ecc...) si apre una nuova sessione di ricerca che occorre chiudere per ritornare alla scheda dei lavori preparatori



Parte I: Documenti

Stampati

Note

Scheda lavori preparatori

C. 2517

iniz. Gov. pres. il 14/3/02

 

C. 2517, C. 308, C. 315, C. 816, C. 2088, C. 2703, C. 2663, C. 2641

progetti concorrenti

C. 2517, C. 308C. 315C. 816C. 2088C. 2703C. 2663C. 2641



Parte II: Lavori in Commissione

Sede

Commissione

Bollettino del

Referente

II Giustizia

18.4.2002

 

II Giustizia

23.4.2002

 

II Giustizia

2.7.2002

 

II Giustizia

4.7.2002

 

II Giustizia

25.7.2002

 

II Giustizia

15.10.2002

 

II Giustizia (testi)

15.10.2002

 

Comitato ristretto II Giustizia

30.1.2003

 

Comitato ristretto II Giustizia

26.3.2003

 

Comitato ristretto II Giustizia

2.4.2003

 

Comitato ristretto II Giustizia

9.4.2003

 

II Giustizia

16.4.2003

 

II Giustizia (testi)

16.4.2003

 

II Giustizia

19.6.2003

 

II Giustizia (testi)

19.6.2003

 

II Giustizia (rinvio)

24.6.2003

 

II Giustizia

26.6.2003

 

II Giustizia

26.6.2003

 

II Giustizia

2.7.2003

 

II Giustizia (testi)

2.7.2003

 

II Giustizia

3.7.2003

 

II Giustizia

9.7.2003

 

II Giustizia (testi)

9.7.2003

 

II Giustizia

16.7.2003

 

II Giustizia

22.7.2003

 

II Giustizia

23.7.2003

 

II Giustizia

24.7.2003

 

II Giustizia

24.7.2003

 

II Giustizia (testi)

24.7.2003

 

II Giustizia

29.7.2003

 

II Giustizia (testi)

29.7.2003

 

II Giustizia

30.7.2003

 

II Giustizia

30.7.2003

 

II Giustizia (testi)

30.7.2003

 

II Giustizia

31.7.2003

 

II Giustizia

31.7.2003

 

II Giustizia (testi)

31.7.2003

Consultiva

II Giustizia

8.5.2002

 

II Giustizia

15.5.2002

 

II Giustizia

29.5.2002

 

II Giustizia

2.7.2002

 

II Giustizia

3.7.2002

 

II Giustizia (parere)

9.7.2002

 

II Giustizia

17.7.2002


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