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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Sosta dei veicoli dei disabili

I veicoli per disabili che sostano nei posti delimitati da segnaletica orizzontale blu sono tenuti al pagamento della tariffa vigente (sentenza n. 21271/2009). Le strisce blu non perdonano nessuno: tutti devono pagare.

Anche il disabile che non ha pagato il parcheggio è soggetto alla multa; ciò avviene anche se tale circostanza era collegata al fatto che non avesse trovato nessun altro posto negli spazi appositamente riservati.

Nonostante le disabilità, quindi, e nonostante una nota ministeriale dicesse il contrario, il disabile deve, in ogni caso, pagare l’ente che gestisce la segnaletica.

Nessuna rilevanza può avere il fatto che gli spazi riservati appositamente agli invalidi fossero tutti occupati; i giudici della Suprema Corte hanno, infatti, con la sentenza n. 21271/2009, bocciato il ricorso di un uomo che, nonostante avesse esposto un valido contrassegno, era stato multato per non aver pagato il ticket.

Si legge nella sentenza “…… gli artt. 188, comma 3, c.d.s. e 11, comma 1, d.P.R. n. 503/1996., prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art. 4, comma 4, lett. d), c.d.s. (per il quale l’ente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli’) che li considera alternativi”.


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