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Scheda n. 116 - Tratto dal Sito www.aipd.it

Organici di sostegno per l’a.s. 2002/2003 - Consigli per i genitori

 

Il Ministero dell’Istruzione, in attuazione dell’art. 22 della Legge Finanziaria n. 448/2001 ha emanato la C.M. n. 16 del 19 febbraio 2002 con la quale trasmette ai Direttori scolastici regionali lo schema di decreto sugli organici, ivi compresi quelli per le attività di sostegno (Tabella E) per il prossimo anno scolastico 2002/2003.

I posti indicati in Organico di Diritto pari a 56.954 è inferiore a quello auspicabile per consolidare un rapporto medio di un posto ogni due alunni con handicap.

Infatti gli alunni con handicap iscritti per al prossimo anno scolastico è pari a 136.508.

Pertanto per aver garantito un rapporto medio di 1:2 occorrerebbero altri 11.300 posti.

La circolare e la bozza di decreto, però, prevedono espressamente le deroghe in aggiunta ai posti in organico di diritto che debbono essere effettuate dai Direttori scolastici regionali entro il 31 luglio 2002, tenendo conto delle richieste documentate avanzate dai singoli capi d’Istituto, sentiti i rispettivi Consigli di classe e Collegi dei docenti, e sulla base anche della "serie storica dell’andamento della popolazione scolastica".

Ora la "serie storica dell’andamento della popolazione scolastica" ci dice che di anno in anno, mentre il numero degli alunni si riduce a causa del calo della natalità, quello degli alunni con handicap aumenta sia per l’aumento di iscrizioni alle scuole materne, sia per la frequenza obbligatoria nella scuola superiore a causa dell’anno in più dell’obbligo scolastico (L. n. 9/99) e del triennio di obbligo formativo (L. n. 144/99 art. 68).

Siccome dalla data della Legge Finanziaria n. 449/97, i posti di sostegno in organico di diritto sono calcolati in proporzione al numero di tutti gli alunni frequentanti, il calo di tale numero determina di anno in anno il calo dei posti di sostegno in organico di diritto.

Il ricorso alle deroghe, quindi, non è una eventualità, ma è ormai divenuto una necessità.

Bene fanno quindi la C.M. n. 16/2002 e l’allegata bozza di decreto (artt. 1, 2, 6, 9 e 10) ad insistere ripetutamente sulla effettuazione delle deroghe da parte dei direttori scolastici regionali entro il 31 luglio 2002, e dei singoli dirigenti scolastici, dopo tale data " …a seguito di inderogabili esigenze, determinatesi successivamente alla data del 31 luglio".

Queste indicazioni amministrative, del resto sono correttamente applicative del disposto dell’art. 40 c. 1 della L. n. 449/97 che prevede la stipula di contratti di rapporto di lavoro a tempo determinato per le deroghe nell’aumento dei posti di sostegno per assicurare "…la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica" (L. n. 448/98 art.26 c. 16).

Come si vede è importante che le richieste di deroghe dei dirigenti scolastici vengano presentate ai direttori scolastici regionali al più presto e documentate in modo molto preciso e puntuale, secondo quanto previsto dagli artt. 41 e 44 del D.I. n. 331/98 e del D.I. n. 141/99, espressamente richiamati nel preambolo della bozza di decreto sugli organici.

Dal momento, però, che l’art. 2 c. 4 della bozza di decreto trasmesso con la C.M. n. 16/2002 prevede la possibilità di accorpamento di classi intermedie e finali dei singoli corsi, è da tener presente che il D.I. n. 141/99 vieta espressamente la costituzione di prime classi, frequentate da alunni con handicap con più di 25 alunni.

Ovviamente tale divieto deve riguardare anche le classi intermedie e finali derivanti da quelle prime classi.

Per facilitare la tempestività delle richieste di deroga si suggerisce a tutti i genitori, ed alle Associazioni, degli alunni con e senza handicap di segnalare con lettera quest’adempimento, dal momento che le deroghe necessarie per le ore di sostegno e la riduzione del numero degli alunni nelle classi frequentate dagli alunni con handicap, contribuiscono certamente a migliorare la qualità del servizio scolastico non solo per gli alunni con handicap, ma per tutti.

 

Roma, 23 febbraio 2002

Avv.to Salvatore Nocera
Responsabile dell’Osservatorio scolastico dell’A.I.P.D.


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