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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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SPECIALIZZAZIONI PER IL SOSTEGNO: NO ALLE SANATORIE DI FATTO

 

                Come è noto con il D M n. 460/98 il Ministero della Pubblica Istruzione, autorizzò, in via eccezionale, le Università ad organizzare dei corsi biennali di specializzazione, data la mancanza di personale specializzato di ruolo e supplente ed a causa dei ritardi delle stesse Università nell’avviare i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ed i corsi post lauream per l’abilitazione all’insegnamento secondario.

                Purtroppo alcune Università, sotto la spinta di enti che in precedenza gestivano corsi di specializzazione, hanno avviato un’enormità di corsi, moltissimi dei quali di dubbia serietà, non utilizzando, come richiesto dalla legge, le facoltà di scienze della formazione primaria e le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (L 104/92 art. 14, rispettivamente commi 2 e 3).

Per gli enti gestori di moltissimi di questi corsi vi sono stati guadagni astronomici, se si pensa che le sole  prove di selezione per l’ammissione ai corsi  costavano dalle duecento alle trecentomila lire a persona e che a ciascuna delle prove delle centinaia di corsi hanno partecipato dalle seicento alle mille persone. Oltre a ciò i quaranta ammessi ad ogni corso hanno dovuto pagare ufficialmente dai dieci ai quindici milioni di iscrizione.

                Per porre ordine in tanto caos fu emanato il D M n. 287/99, che fissava in modo rigoroso i requisiti che i titoli di specializzazione dovevano possedere, per essere ritenuti validi ai fini dell’assunzione nelle attività di sostegno dell’amministrazione scolastica.

Il precedente Ministro  Berlinguer non aveva dettato ulteriori norme, rimandando la verifica  della validità dei titoli al momento  in cui i possessori degli stessi si sarebbero presentati all’amministrazione scolastica per utilizzarli onde ottenere immissioni in ruolo o supplenze.

                Il nuovo Ministro Moratti, essendo stato emanato in Luglio il decreto-legge n. 255/01 per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, ha immesso in ruolo tutti i possessori dei titoli. Dovendosi però rispettare il D M n. 287/99, che imponeva una verifica dei titoli sulla cui validità erano state sollevate numerose proteste tramite la stampa, interrogazioni parlamentari e denunce alla magistratura, furono emanate la C M n. 137 del 20 Agosto 2001  e la Nota n. 409 del 31 Agosto. In tali atti si stabiliva l’immissione in ruolo o nelle graduatorie dei possessori dei titoli  “sotto la condizione della verifica della regolarità formale e sostanziale“ dei titoli medesimi,  che doveva essere effettuata dai Provveditori agli studi sino al 31 Agosto e dai Capi d’istituto a partire dal primo Settembre. Non veniva però fissato alcun termine per tali operazioni.

A seguito di numerose proteste della CGIL-Scuola e della FISH sulla mancata chiarezza delle disposizioni, l’Uff. 1° della Dir. Gen. del personale del Ministero dell’Istruzione ha emanato la Nota prot. n. 560 del 23 Ott. 2001 , la cui formulazione lascia assai perplessi. Infatti nel ribadire l’obbligo dei controlli formali da parte dei Capi d’istituto, si lascia intendere che essi non debbano svolgere le verifiche sostanziali; ma non si dice chi debba svolgere le verifiche sostanziali. Anzi si precisa che le nomine non possono rimanere “sotto condizione” per molto tempo.

Ciò significa che si vuole sanare il tutto? Quanti sono stati sino ad oggi i casi verificati con esito sfavorevole ai possessori dei titoli? Se si tiene conto del semplice requisito formale per il quale unici soggetti gestori dei corsi potevano essere  “ le facoltà di scienze della formazione primaria e le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario”, il numero dei titoli illegittimi dovrebbe essere assai elevato, poiché è noto che i corsi sono stati gestiti anche da facoltà di agraria, di ingegneria, di lettere, di psicologia e di medicina e chirurgia, nonché dalla Scuola di Specializzazione in Analisi e Gestione della Comunicazione.

Ora però tutto tace: ci si chiede se i soliti furbi  (Università che hanno organizzato corsi illegittimi, gli enti coi quali si sono convenzionate e i corsisti che si sono loro affidati) riusciranno a farla franca a scapito di tutti quei soggetti che hanno rispettato il D M n. 287/99.

Se si pervenisse ad una soluzione di tal fatta, c’è da chiedersi che senso ha il principio di legalità. E’ vero che i corsi  i quali non corrispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente sono difesi dallo studio legale di un grande Avvocato quale è l’ex Sottosegretario al Ministero dell’interno Prof. Carlo Taormina. Nonostante tale potente difensore, il Ministero dell’Istruzione (ed eventualmente il TAR in sede di ricorso) non dovrebbe avere alcun dubbio per l’annullamento d’ufficio di questi titoli, che sono palesemente illegittimi, oltre ai titoli illegittimi per difetto dei requisiti sostanziali.

L’annullamento dei titoli illegittimi è necessario per ristabilire la giustizia. Quanto ai malcapitati che hanno fidato, senza loro colpa, nella validità dei titoli, potranno essere assistiti anche dalle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla L.n. 281/98  nell’ottenimento del risarcimento dei danni subiti. Qualora intendessero conseguire nuovi titoli di specializzazione validi dovranno rivolgersi alle Amministrazioni, che vaglieranno le possibili soluzioni.

 

ARGOMENTI A SOSTEGNO DELLA VALIDITA’ DEI TITOLI ILLEGITTIMI ED OSSERVAZIONI DELLA FISH

 

1)       Le facoltà e le scuole di specializzazione, diverse da quelle previste per legge, dopo aver istituito i corsi, sono ricorse ad espedienti per evitare la declaratoria di illegittimità dei titoli avvalendosi dell’istituzione dei coordinamenti delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e di consorzi universitari per la formazione, quali il FORCOM. La FISH però obietta che erano già indicati con chiarezza nell’art. 14 commi 2 e 3 della L 104/92 gli unici enti che potevano gestire corsi di specializzazione e cioè i corsi di laurea per la formazione primaria e le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario.

In oltre, anche ammesso ma non concesso che gli enti non legittimati siano entrati a far parte dei coordinamenti o dei consorzi di formazione , è principio fondamentale di diritto che quando un soggetto si associa con altri non acquisisce le qualità giuridiche e le legittimazioni posseduti dagli altri associati e non da se medesimo. Solo in caso di fusione per incorporazione di un ente non legittimato da parte di un ente legittimato, quest’ultimo trasferisce al primo le sue legittimazioni e qualità giuridiche. Ma le facoltà e le scuole di specializzazione non legittimate non sono state assorbite per incorporazione dalle facoltà legittimate, ma si sono semplicemente associate alle stesse, senza pertanto nulla acquisire di ciò che non avevano giuridicamente.

 

2)       Le facoltà e le scuole di specializzazione non legittimate, hanno appaltato in toto ad alcuni enti privati specializzati la gestione amministrativa, contabile e talora didattica dei corsi, accettando talora la nomina di persone fornite dagli stessi enti privati quali direttori dei corsi stessi. Si è ritenuto così di aver rispettato sia il disposto dell’art. 14 commi 2 e 3 della L 104/92, sia il D.M. n 287 del 1999.

La FISH però obietta che le convenzioni stipulate con detti enti privati dovevano per legge riguardare solo singoli insegnamenti e non potevano neppure concernere gli aspetti amministrativi e contabili. Le facoltà e le scuole di specializzazione non legittimate, temendo di incorrere nei divieti imposti dalle norme sopra citate, sono ricorsi a diversi espedienti di sanatoria, comunque successivi alla indizione dei corsi ed allo stesso D.M. del 30/11/99 n.287, che non possono comunque sanare i difetti procedurali e sostanziali che inficiano le convenzioni stipulate con gli enti privati.

 

3)       Le facoltà e scuole di specializzazione non legittimate avrebbero dovuto rispettare l’obbligo previsto dal D.M. n. 287/99 di organizzare corsi esclusivamente secondo il fabbisogno di insegnanti specializzati segnalato dai singoli provveditori agli studi. Tali enti non legittimati hanno formalmente richiesto ai provveditori agli studi l’indicazione del fabbisogno, ma poi hanno organizzato corsi in tutta Italia. Ad esempio l’università romana di Torvergata ha organizzato ben 88 corsi in tutta Italia nelle diverse province dove erano già presenti locali sedi universitarie. Lo stesso hanno9 fatto, per decine di corsi ciascuna, altre università, determinando così in moltissime province un sovraffollamento di numeri di corsi, quasi sempre gestiti, nelle diverse province da uno stesso ente privato convenzionato.

Si forniscono di seguito alcuni esempi di tale fenomeno:

Università di Bari (convenzione con ASSORI)

-          ha indetto tre corsi a Foggia, che è sede di altra università;

-          il rettorato ha indetto;

-          non risulta dal bando che i corsi per i posti di scuola materna ed elementare siano istituiti, come richiede la normativa, dalla Facoltà di Scienze della Formazione primaria, e quelli per la scuola secondaria dalla scuola di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria;

 Università di Catania (convenzione con ISFAR e ANSI)

- Ha organizzato corsi ad Enna affidandone la cogestione e l’organizzazione all’A.N.S.I. locale, in contrasto con la normativa vigente.

 Università di Catanzaro (convenzione con ANSI)

-          Ha organizzato corsi in Catanzaro, ma dal bando non risulta che essi siano gestiti dalla Facoltà di     Scienze per la Formazione  Primaria, ma dalla Scuola di specializzazione in analisi e gestione della   comunicazione per l’abilitazione all’insegnamento secondario;

-          I corsi sono affidati in gestione ed organizzazione all’A.N.S.I. di Catanzaro, in contrasto con la normativa vigente

Università di Chieti (convenzione con ANSI)

-          ha istituito corsi in Pescara, sede di altre università;

-          il direttore del corso e la  segreteria figurano presso l’ ANSI di Pescara (Associazione Nazionale Scuola Italiana), invece che appartenere rispettivamente alla facoltà ed all’università, come previsto dalla normativa;

-          ha organizzato corsi a Foggia per la scuola materna ed elementare, ma l’istituzione non è stata effettuata dalla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria;

Università di Firenze (convenzione con ASSORI)

-          ha bandito inizialmente due corsi a Foggia, poi aumentati a cinque, sede di altra università;

-          non risulta dal bando che i corsi per la scuola superiore siano stati indetti dalla scuola di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria;

Università di Foggia

-          la Facoltà di Lettere e Filosofia (e non quella di Scienza per la Formazione Primaria) ha istituito corsi di specializzazione nelle province di Asti, Torino, Cuneo, Imperia, La Spezia, ha affidato la gestione e l’organizzazione dei corsi all’ANSI, in contrasto con la normativa vigente;

Università dell’Aquila (convenzione con ODA)

-          ha organizzato corsi a L’Aquila e a Rieti, sede di altra università; ma dal bando non risulta che i corsi siano organizzati dalla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e dalla scuola di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento, per le scuole superiori, in contrasto con la normativa vigente;

-          i corsi sono stati affidati in gestione a LODA, ente non specializzato;

Università di Macerata

-          non ha tenuto conto degli effettivi bisogni  di insegnanti di sostegno nel territorio delle province dove ha istituito i corsi;

-          è convenzionata per l’insegnamento di talune discipline specifiche con la cooperativa S. Giuseppe Calasanzio che non è un ente specializzato ai sensi dell’art. 14 L. n. 104/92;

-          si è convenzionata con il For.Com., non avendo i requisiti per gestire direttamente i corsi;

Università di Messina (convenzione con ANFE e ARAM)

-          ha istituito corsi ad Alcamo, affidandone in convenzione l’organizzazione all’ARAM (Associazione per le Ricerche nell’Area Mediterranea), ente non specializzato, e pertanto in contrasto con la normativa vigente;

-          ha, inoltre, istituito corsi a Castelvetrano (TP) affidandone l’organizzazione e la gestione all’ANFE (Associazione Nazionale Famiglie Emigranti) ente non specializzato;

-          non risulta dal bando che i corsi siano gestiti dalla Facoltà di Scienze per la Formazione Primaria e dalla scuola di specializzazione;

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli

-          ha istituito corsi a Nola, ma non risulta dal bando che i corsi siano gestiti dalla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e dalla scuola di specializzazione all’abilitazione all’insegnamento secondario;

-          il corso è stato affidato in convenzione all’ANSI di Nola, che ne cura gli aspetti organizzativi, in contrasto con la normativa vigente;

Università di Palermo (convenzioni varie)

-          ha organizzato corsi in diverse città della Sicilia, ma non risulta dal bando che essi siano gestiti dalla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria per la scuola materna ed elementare, e della scuola di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento secondario, per la scuola superiore;

-          si è inoltre convenzionata nelle varie città con enti, talora non specializzati, come ad esempio “Convitto Nazionale di Stato” a Palermo, Soc.Coop. “Amici della Vita” a Menfii, “Istituto Sistemi Formativi Avanzati e Ricerche” a Caltanissetta  e ad Agrigento;

-          agli enti convenzionati non è stato affidato, come per legge, l’insegnamento di qualche disciplina specifica, ma la gestione e l’organizzazione dell’intero corso;

Università di Torino (convenzione con ANSI)

-          la Facoltà di Psicologia (e non quella di Scienze della Formazione Primaria) ha istituito corsi in Torino, Fossano, Alessandria ed Asti;

-          ha affidato corsi in convenzione all’ANSI di Roma, che ne cura gli aspetti gestionali ed amministrativi, in contrasto con la normativa vigente;

Università di Tor Vergata in Roma

-          ha istituito corsi per le scuola materna ed elementare in Puglia, che però non sono organizzate dalla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, ma dalla Scuola di specializzazione in Analisi e Gestione della comunicazione in contrasto con la normativa vigente;

-          lo stesso ha fatto nella provincia di Milano;

-          ha affidato la gestione e l’organizzazione dei corsi e non singole discipline specifiche, all’ANSI;

Università di Vercelli

-          la Facoltà di Lettere e Filosofia ( e quindi non quella di Scienze della Formazione Primaria) ha istituito corsi a Novi Ligure, Vercelli, Santhià, Novara e Biella

-          la gestione dei corsi e l’organizzazione è stata affidata all’ANSI, in contrasto con la normativa vigente.

4)       A causa delle precedenti sospensioni di autorizzazione di corsi di specializzazione, si è creato un grande fabbisogno di personale specializzato sia di ruolo che supplente.

Le università e le scuole di specializzazione non legittimate chiedono una proroga dirigenza del D.I. 460/98 per poter continuare a gestire in modo illegittimo corsi di specializzazione apparentemente legittimi.

La FISH obietta che ciò è assurdo, perché, al contrario, occorre riavviare corsi di specializzazione legittimi sia formalmente che sostanzialmente, aperti anche a laureati ed abilitati che pertanto non potrebbero frequentare i corsi previsti dall’art.14 commi 2 e 3 della L 104/92 che sono riservati solo per la prima formazione di studenti in scienze della formazione primaria o a docenti che devono abilitarsi all’insegnamento secondario.

La necessità dell’apertura di corsi legittimi a queste persone scaturisce dalla carenza di personale specializzato. Tale carenza determina una forte domanda di specializzazione, che fa quindi crescere il prezzo della frequenza dei corso, legittimi o illegittimi che siano; tanto più che, mentre nelle normali cattedre le immissioni in ruolo calano o si sono bloccate, i posti di sostegno sono il canale preferenziale e talora unico di immissione in ruolo, oltre che di supplenze più o meno lunghe.

La situazione è ancor più aggravata dalla normativa secondo la quale un docente specializzato, entrato in ruolo sul posto di sostegno, ha diritto dopo cinque anni, di passare su cattedra comune, meno faticosa, data la delega dell’integrazione scolastica di fatto scaricata dai colleghi curricolari sull’insegnante specializzato. Tale normativa crea una continua emorragia di docenti specializzati dai posti di sostegno, che devono essere rimpiazzati. Si ha così una spirale perversa nella quale ad un numero crescente di docenti specializzati segue annualmente un numero crescente di posti di sostegno vacanti.

Occorre trovare una soluzione a questa situazione assurda di corto circuito, che incrementa la proliferazione di corsi di specializzazione, anche illegittimi.


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