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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

IN MANCANZA DI LEGGI REGIONALI LE PROVINCE SONO OBBLIGATE A FORNIRE TRASPORTO GRATUITO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE SUPERIORI DA PARTE DI ALUNNI CON DISABILITA’

           

            L’annosa questione di chi debba fornire il trasporto gratuito agli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, sembra finalmente giunta ad un chiarimento definitivo.

            Dopo numerose sentenze dei Tribunali civili ed amministrativi ed un recente parere della Corte dei conti della Lombardia, giunge ora, sollecitato dall’ Anci il Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di stato n. 213 del 20 Febbraio 2008.

            L’ANCI, di fronte all’ostinato rifiuto  di talune Province e dell’UPI di accettare la competenza provinciale sancita dall’art 139 del Dpr n. 112/98, si è rivolta al Consiglio di Stato per un Parere.

            Talune Province continuano a sostenere che la l.n. 328/00 all’art 14 attribuisce ai soli Comuni l’obbligo di garantire la realizzazione del progetto globale di vita delle persone con disabilità, compreso il percorso scolastico e quindi, secondo loro, anche il trasporto gratuito nelle scuole superiori.

            Però il consiglio di Stato fa osservare che lo stesso art 1 comma 3 L.n. 328/00 stabilisce che le competenze degli enti locali sono determinate in base al dpr n.112/98 ed alla legge 328/00.

            Però il Consiglio di Stato fa presente che , successivamente a tali norme statali, è intervenuta la modifica della Costituzione operata con la L. costituzionale n. 3/01 che attribuisce in via quasi esclusiva alle regioni la competenza legislativa in materia organizzatoria  concernente la sanità, la scuola ed i servizi sociali.

            Conseguentemente , dice il consiglio di stato, solo nelle Regioni, che abbiano  approvato una specifica legge in materia, si deve seguire quanto stabilito da tale legge; ad es. l’emilia Romagna ha attribuito il trasporto gratuito a  ai Comuni anche per le scuole superiori.

            Ma dove una regione nulla abbia stabilito con apposita legge in materia, deve applicarsi l’art 139 del dPR n. 112/98 che pone a carico delle province tali compiti.

 

Osservazioni

            E’ appena da precisare che, se una regione approverà una nuova legge che attribuisca ai Comuni i compiti attualmente imposti alle Province, queste Province non potranno, appena approvata la legge, cessare dal fornire tale servizio di trasporto gratuito, ma dovranno attendere che i Comuni si attrezzino, pretendendo annualmente  da essi il rimborso delle somme erogate e che , dopo la legge regionale, sono a carico dei Comuni.

            Come ha precisato la Sezione della Corte dei conti della Lombardia, la cessazione dell’erogazione del servizio di trasporto gratuito da parte delle province , in tal caso, assumerebbe i connotati dell’interruzione di un pubblico servizio.

            Finalmente comincia , in questa questione, ad emergere il diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente garantito, che non può essere  subordinato alle liti fra enti locali per motivi di tagli alla spesa pubblica e di risparmi. 

Roma 7/04/08

Salvatore Nocera
Responsabile del settore giuridico
Dell’Osservatorio scolastico dell’AIPD

 


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