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TUTTI al mare

 

La legge quadro n. 104/92, all'art. 23 comma 3, assicura alle persone con disabilità motoria l'accesso al mare. Si prevede, infatti, che in occasione di una concessione o del suo rinnovo per gli stabilimenti balneari, il titolare debba aver predisposto un progetto di «visitabilità degli impianti .... e di effettivo accesso al mare». Ovviamente la visitabilità e l'effettivo accesso al mare debbono essere realizzati, pena la non concessione o la revoca della stessa.


Per "visitabilità" si intende che i locali debbono essere accessibili in tutte le loro parti fondamentali, cioè marciapiedi, posteggi per chi guida l'automobile, bagni, sala da pranzo e bar, cabine, docce e, naturalmente, passerella sino alla spiaggia. Con il termine "effettivo accesso al mare" si vuol intendere, come ha spiegato un telegramma del 1993 inviato dal ministero alle Capitanerie di porto, che non basta il fatto che la passerella arrivi sulla spiaggia o fino al bagnasciuga. Lo spirito sotteso ai termini "effettivo accesso al mare" significa che la passerella deve essere prolungata con piccole terrazze sino dentro l'acqua, in modo che la sedia a rotelle possa scendere senza difficoltà , degradando, nel mare, sino al punto in cui il bagnante portatori di handicap possa muoversi da solo nel mare.


Qualora uno stabilimento balneare non consenta la visitabilità o l'effettiva possibilità di accesso al mare, l'interessato può rivolgersi alla competente Capitaneria di porto e allo stesso Comune sul quale sorge lo stabilimento balneare affinché facciano rispettare la norma, pena azioni giudiziarie per la revoca della concessione o denunce a carico degli enti pubblici che, da parte loro, hanno l'obbligo di fare rispettare le norme.


Sempre su queste problematiche legate all'accessibilità, c'è anche da aggiungere che il comma 5 dello stesso articolo 23, legge 104/92, impone ai titolari di pubblici esercizi di non rifiutare con nessuna scusa l'accesso alle persone con handicap per esempio a un bar, un ristorante, una gelateria. Si tratta di una norma che mira a evitare ogni tipo di discriminazione nei confronti delle persone portatrici di handicap. La pena per chi contravviene consiste nella sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro (da 1 a 10 milioni di vecchie lire) e nella chiusura del locale da 1 a 6 mesi.
Ciò per assicurare la piena integrazione sociale delle persone con handicap anche nelle attività di tempo libero e nel turismo.


Buone vacanze per tutti.

Salvatore Nocera


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