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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare INPS 18 febbraio 1999 n. 37

Oggetto: Permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/1992. Disposizioni varie

Con circolare n. 162 del 13 luglio 1993, circolare n. 80 del 24 marzo 1995 e circolare 211 del 31 ottobre 1996 sono state fornite istruzioni in merito alla applicazione dell'art. 33 della legge 104/1992. A seguito di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, si impartiscono ulteriori disposizioni, che modificano e in parte integrano quelle contenute nelle predette circolari, disposizioni che ovviamente dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dei datori di lavoro interessati.

1. Lavoratori handicappati

a) Fruibilità dei permessi da parte del lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato

Al par. 1 lett. c) della circolare n. 211 del 31 ottobre 1996 era stato previsto che il lavoratore handicappato potesse fruire, contemporaneamente nelle stesso mese, sia dei giorni di permesso per se stesso sia di altri giorni di permesso per assiste un familiare convivente, anch'esso handicappato, qualora la natura dell'handicap di questo familiare avesse comportato la necessità di beneficiare di altri giorni, in aggiunta a quelli richiesti per se stesso.

A modifica di quanto sopra, secondo le accennate indicazioni ministeriali, si precisa che il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare handicappato. I giorni di permesso, invece, potranno essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest'ultimo già fruisce dei permessi per se stesso, a condizioni che:

il lavoratore handicappato, pur beneficiando dei propri permessi, abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata del medico di Sede anche in relazione alla gravità dell'handicap);

nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza. Con l'occasione si precisa in via generale che i familiari non lavoratori studenti, sono equiparati, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla legge 104/1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l'iscrizione all'università ma anche l'effettuazione di esami).

b) Permessi fruibili dal lavoratore handicappato

Al par. 5 della circolare n. 211 del 31 ottobre 1986 era stato previsto che il lavoratore handicappato maggiorenne (ex comma 6, art. 33) potesse fruire nell'ambito dello stesso mese di calendario sia dei giorni di permesso che dei permessi orari giornalieri.

In relazione alle indicazioni del Ministero anzi detto, si precisa, a modifica di quanto sopra, che il lavoratore handicappato può scegliere di fruire, nell'ambito di ciascun mese di calendario o dei permessi orari oppure dei permessi giornalieri.


Tali permessi, infatti, devono essere fruiti alternativamente dai lavoratori handicappati, in analogia a quanto previsto per i genitori di handicappati, i quali di fatto possono fruire di un solo tipo di permesso (permessi orari fino a tre anni di età del figlio; giorni di permesso dai tre anni fino alla maggiore età).
Si chiarisce in proposito che l'alternativa in questione si riferisce al tipo di permessi da fruire nell'ambito di ciascun mese di calendario.

La scelta dei permessi, pertanto, può essere modificata, purché riguardi un mese intero di calendario; in altri termini, una volta scelto il tipo di permessi (a ore o a giorni) ed iniziata, in un determinato mese, la fruizione dei permessi scelti, il lavoratore non potrà chiederne la variazione per quel mese.


2. Genitori di handicappati

a) Condizione di non lavoratore di uno dei genitori

Come previsto con circolare n. 162 del 13 luglio 1993, par. 2 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995, par. 1, la madre lavoratrice dipendente non ha diritto ai benefici di cui ai commi 1 (prolungamento astensione facoltativa), 2 (permessi orari) e 3 (permessi giornalieri) dell'art. 33 delle legge 104/1992, quando il padre non svolge alcuna attività lavorativa, a meno che questi non risulti gravemente ammalato o ricoverato in una struttura sanitaria.

Ad integrazione delle precedenti disposizioni si precisa che, in presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore dipendente può fruire dei giorni di permesso se sussitano altri "motivi obiettivamente rilevanti" che impediscano al genitore non lavoratore di assistere il figlio; in tali casi i permessi spettano al genitore lavoratore per il periodo relativo all'impedimento del genitore non lavoratore.I "motivi obiettivamente rilevanti" sono ravvisabili al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- grave malattia del genitore non lavoratore, debitamente documentata (da valutare a cura del medico di Sede anche in relazione alla natura dell'handicap del figlio);
- presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre;
- presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a sei anni;
- necessità di una assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore (necessità da valutare a cura del medico di Sede pure in relazione alla natura dell'handicap).

b) Condizione di lavoratore autonomo di un genitore e di lavoratore dipendente dell'altro genitore

Si rammenta che la madre lavoratrice dipendente può usufruire dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 della legge 104/1992 anche qualora il padre sia lavoratore autonomo.
Nel caso in cui, invece, il padre sia lavoratore dipendente e la madre lavoratrice autonoma, il padre, come da indicazione del Consiglio di Stato (parere n. 370 del 23 ottobre 1996, trasmesso al Ministero del lavoro e della provvidenza sociale con nota n. 65 del 14 novembre 1996), può fruire solo dei giorni di permesso ex comma 3 del citato art. 33.


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