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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128

Oggetto: Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie

A seguito di richieste di chiarimenti in materia di legge 104/92 art. 33, si forniscono le istruzioni relative ai vari argomenti di interesse.

 

1)   Sindrome di Down - Certificazione inerente alla legge 104/92 – Legge 27.12.2002, n. 289, art. 94 (comma 3).

La legge n. 289/2002, all’art. 94, comma 3, ha disposto che i soggetti, affetti da sindrome di Down, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL (come in precedenza previsto), anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”.

Inoltre i soggetti portatori dell’handicap suindicato (sindrome di Down) sono esenti, secondo quanto previsto dalla legge stessa, da ulteriori successive visite e controlli.

Premesso quanto sopra, si invitano codeste Sedi a voler prendere in considerazione, nelle fattispecie considerate, anche la certificazione prodotta dai medici di base, (e cioè quelli “di medicina generale” scelti nell’ambito degli appositi elenchi dei medici generici o pediatri predisposti dalle strutture del S.S.N.) degli interessati, in cui sia attestata la situazione di gravità, connessa alla sindrome da cui è affetto il soggetto assistito, salvo future più precise indicazioni relative alla compilazione della certificazione stessa, fornite dai competenti Ministeri, che saranno comunicate a codeste Sedi.

Ovviamente restano fermi tutti i criteri relativi alla presentazione della domanda all’INPS, a cui peraltro dovrà essere presentata, oltre alla certificazione del curante come sopra descritto, anche la copia del “cariotipo”, che sarà sottoposta in visione al dirigente medico di Sede.

Nel caso in cui la certificazione riportante l’indicazione della sindrome di Down (sindrome accertata mediante esibizione del suddetto “cariotipo”) sia stata rilasciata dalla competente Commissione della ASL, non dovrà essere richiesta copia del “cariotipo.

 

2)      Grandi invalidi di guerra. Certificazione inerente alla legge 104/92.

Ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 “i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.”

Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL.

 

3)      Assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un mese.

In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati  i 3 giorni di permesso ai sensi della legge 104 spettanti al richiedente. Tale criterio scaturisce da orientamenti Ministeriali secondo cui, quando l’assistenza alla persona handicappata non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex lege 104.

L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso.

Nel caso di fruizione di permessi ad ore ai sensi della legge 104/92 (da parte del lavoratore handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni), non si procede al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso.

 

4)      Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per un figlio handicappato inferiore a 3 anni e permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio. 

E’ possibile la fruizione di entrambi i benefici indicati nel titolo da parte di un genitore, dal momento che si tratta di due soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi.

Ovviamente la fruizione dei benefici in parola di una o due ore è legata all’orario di lavoro: se questo è pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per “allattamento” e 2 ore di permesso ex lege 104; se è invece inferiore a 6 ore darà diritto alla fruizione di  un’ora di permesso per allattamento e a un’ora di permesso ex lege 104/92.

Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per “allattamento”.

 

5)      Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap.

Non si ritengono compatibili i due tipi di permesso sopra indicati, dal momento che gli stessi, se pure a titolo diverso, verrebbero fruiti per il medesimo soggetto. D’altronde, l’art. 42 del D. Lgs. 151/01, comma 4, ha previsto solo la cumulabilità dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104 con il congedo parentale ordinario, ma non fa alcun cenno alla possibilità di cumulo con i permessi c.d. per allattamento, né alla possibilità di godere da parte di un genitore della legge 104/92 e da parte dell’altro dei c.d. permessi per allattamento, possibilità invece contemplata espressamente per l’astensione facoltativa.

 

6)      Lavoratore handicappato che fruisce dei permessi ex lege 104/92 e fruizione degli stessi da parte di un soggetto che gli presta assistenza.

Come precisato con circ. n. 37 del 18.2.99  (punto 1.A), alle condizioni indicate nella circolare stessa, un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui a tal punto spettano, per l’assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di cui alla medesima legge. Si rammenta comunque che se il soggetto richiedente è a sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore handicappato), non può fruire di permessi per assistere altre persone (v. circ. n. 37 del 18.2.99).

Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l’handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora.

Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all’altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempreché l’orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dall’handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate.

 

7)      Documentazione inerente alla legge 104/92.

Si trasmettono in allegato (all. da 1 a 4) i Modd. Hand 1 (genitori di minori), Hand 2 (Genitori di maggiorenni/familiari), Hand 3 (Portatori di handicap che lavorano) e Hand Agr (Dichiarazione del datore di lavoro, da allegare ai Modd. Hand 1, Hand 2 oppure Hand 3).

I Modd. Hand 1 e Hand 2 sono stati aggiornati, rispetto a quelli trasmessi con il messaggio n. 000945 del 18.12.2002, soltanto per quanto riguarda il riferimento alla certificazione consentita per i portatori di sindrome di Down; premesso che il modello scaricabile dal sito INTERNET dell’Istituto sarà prontamente aggiornato, gli esemplari cartacei precedentemente predisposti potranno essere utilizzati fino all’esaurimento delle scorte.

Si richiamano sul tema le istruzioni contenute nel citato messaggio n. 000945 per quanto riguarda l’esame del modello di domanda Hand 2, presentata dal richiedente, e il conseguente adempimento di apposizione del timbro e firma.

 

8)      Requisito della continuità dell’assistenza (art. 20, legge 53/2000).

Con circ. n. 133/2000 è stato precisato che il requisito della continuità della assistenza non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.

Comunque nella circolare stessa è precisato che la “lontananza” da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza, il quale insieme a quello dell’esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza.

In proposito si rammenta che sono applicabili anche alla fattispecie in esame i criteri indicati nella circ. n. 138/01, secondo cui, alle condizioni indicate nella circolare stessa, al soggetto di cui sopra  possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile.

 

9)      Possibilità di godere da parte dei due genitori, alternativamente, dei permessi ai sensi della legge 104/92 nell’ambito dello stesso mese.

Con circ. n. 133/2000 era stata prevista la possibilità di fruire, alternativamente, da parte dei due genitori di figli handicappati minorenni, dei giorni di permesso ai sensi della legge 104/92 nell’ambito dello stesso mese.

Considerato che l’art. 42 del D. Lgs. 151/01 ha apportato agevolazioni a favore dei genitori di figli handicappati maggiorenni, il criterio dell’alternatività suddetto può essere esteso anche ai genitori di soggetti disabili maggiorenni.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO


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